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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BELLANTONI ELVIRA, Relatore
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4593/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M500898-2025 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Salerno con l'avviso di accertamento n. TF907M500898/2025 annualità 2019, notificato in data 16 giugno 2025 alla società Ricorrente_3 s.r.l. esercente attività di “ristorazione con somministrazione” e in data 2 luglio 2025 alle socie sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, sulla base del notorio principio della ristretta base azionaria, accertava un reddito di impresa pari ad € 87.176,00, da cui scaturivano maggiori ritenute Irpef per complessivi € 22.666,00, oltre sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica
L'emissione dell'atto impugnato era frutto dell'attività di iniziativa espletata dall'Ufficio a seguito dell'inserimento del nominativo dellRicorrente_3 s.r.l. nel Piano Annuale di controllo della DP di Salerno per l'anno 2025, conseguente il rilievo di movimenti in entrata sui conti correnti pari ad euro 224.104,00, incoerenti con i dati dichiarati per l'anno di imposta 2019. Era trasmesso lo schema d'atto a norma dell'art. 6 bis e si provvedeva alla convocazione della contribuente;
la società non dava seguito alla convocazione.
L'Ufficio assumeva che le situazioni riscontrate per l'anno oggetto di controllo, valutate unitamente all'assunzione di nove dipendenti, fossero sintomatiche di una condotta antieconomica e, sul presupposto della esistenza di una contabilità complessivamente inattendibile, ricostruiva i ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti col ricorso agli studi di settore.
Le sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1 chiedono l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento n. TF907M500898/2025.
Deducono di aver fatto chiarezza sulle operazioni asseritamente imponibili e non contabilizzate, fornendo spiegazioni e/o causali per ogni singola movimentazione bancaria, per il tramite di richiesta di riesame in autotutela notificata a mezzo pec in data 21/07/2025, senza nulla ottenere.
In particolare, quanto alle movimentazioni bancarie, evidenziano quanto segue: 1) 29/01/2019 –
€ 10.000,00 – “Vers. A/C ICCREA” (versamento capitale sociale); 2) 26/03/2019 – € 20.000,00 – “ Ricorrente_1 conferimento socio”; 3) 10/05/2019 – € 40.000,00 – “Ricorrente_1 conferimento socio”; 4) 21/05/2019 – € 30.000,00 – “Ricorrente_1 conferimento socio” 5) 10/06/2019 – € 50.000,00 – “ Ricorrente_1 finanziamento socio”; 6) 11/07/2019 – € 20.000,00 – “Ricorrente_1 finanziamento socio”; 7) 11/10/2019 – € 21.000,00 – “Ricorrente_1 prestito infruttifero” e aggiungono che il versamento di cui al punto 1) afferisce al versamento del capitale sociale, pari ad € 10.000,00, come evincibile da visura camerale che si allega e che tutti gli altri versamenti si dividono in conferimenti, finanziamenti ed un prestito infruttifero, tutti effettuati dalla socia di maggioranza sig.ra Ricorrente_1, la quale si prodigava nel fornire liquidità alla società nel primo anno d'impresa, al fine di ottenere una spinta propulsiva sul mercato di riferimento, oltre ad effettuare investimenti e sostenere costi utili all'avviamento dell'attività caratteristica
Assumono che il controllo è stato fondato su un'errata interpretazione dei dati dichiarativi regolarmente presentati dalla contribuente con la individuazione di una maggiore materia imponibile abnorme pari quasi al doppio di quanto dichiarato, fuori scala e non affatto aderente alla realtà impositiva e che un livello di ricavi presunto inferiore ad una soglia di normalità non è sinonimo di gestione antieconomica a meno che non si individuino dei comportamenti controproducenti in termini di ragionevolezza e di economicità.
Rappresentano che l'attività è iniziata nell'anno 2019, dopo l'assegnazione della partita IVA nell'ottobre del
2018, che è normale che i primi anni di un'attività imprenditoriale chiudano spesso in perdita o in casi eccezionali con utili risicati e che ciò non può e non deve destare alcuna perplessità in quanto fisiologicamente previsto e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di antieconomicità “deve essere il punto d'arrivo di un percorso logico, compiutamente evidenziato e documentato che, partendo dall'esame dei dati di parte dichiarati nell'arco di un sufficiente intervallo temporale di riferimento …, dimostri l'assoluta incapacità dell'azienda di sopravvivere nel mercato di riferimento e la sua inspiegabile esistenza in vita ovvero l'incomprensibilità delle sue scelte sotto il profilo dell'economicità e della ragionevolezza “ (Cass. n. 2331/2013) e che l'accertamento impugnato è il frutto di un mancato approfondimento in merito alla natura delle movimentazioni.
La Direzione Provinciale di Salerno si costituisce e conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Evidenzia che la controparte articola le proprie difese unicamente con riferimento all'atto notificato alla società e rappresenta l'assoluta legittimità, sia in fatto che in diritto, dell'atto di accertamento impugnato, che ha imputato alle socie Ricorrente_2 e Ricorrente_1 il dividendo (occulto) a loro direttamente distribuito relativo al reddito, anno 2019, definito in capo alla società “Ricorrente_3 srl” a ristretta base azionaria, di cui la sig.ra Ricorrente_2 risulta essere socia con quota pari al 20% del capitale sociale e la sig.ra Ricorrente_1 risulta essere socia con quota pari al 80% del capitale sociale. Aggiunge che era onere dei soci provare con ogni mezzo la mancata distribuzione e che è del tutto irrilevante la mancanza di un legame familiare.
Fissata l'udienza del 19/1/2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Salerno in data 12/1/2026 ha rigettato il ricorso proposto dalla società "Ricorrente_3 s.r.l." avverso l'avviso di accertamento n. TF907M500898/2025 annualità 2019, notificato in data 16 giugno 2025. La sig.ra Ricorrente_2 è socia dell'Incontro s.r.l. con una quota pari al 20% del capitale sociale e la sig.ra Ricorrente_1 è socia della predetta società con quota pari al 80% del capitale sociale.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cass. n. 15824 del 2016).
La suddetta presunzione può essere vinta dal socio dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. n. 1932 del 2016 e nn. 19680/12, 24572/14, 17461/2017), prova che non può ritenersi fornita dalle attuali ricorrenti.
Le ricorrenti nel presente giudizio, come peraltro evidenziato dalla difesa della Direzione Provinciale di
Salerno, hanno articolato le proprie difese unicamente con riferimento all'atto notificato alla società, senza alcunchè eccepire in ordine alla presunta distribuzione del dividendo ai soci sul presupposto dell'esistenza di una ristretta base azionaria e, dunque, non hanno vinto la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Direzione Provinciale di Salerno, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori come per legge. Salerno, 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Elvira
Bellantoni Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BELLANTONI ELVIRA, Relatore
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4593/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M500898-2025 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Salerno con l'avviso di accertamento n. TF907M500898/2025 annualità 2019, notificato in data 16 giugno 2025 alla società Ricorrente_3 s.r.l. esercente attività di “ristorazione con somministrazione” e in data 2 luglio 2025 alle socie sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, sulla base del notorio principio della ristretta base azionaria, accertava un reddito di impresa pari ad € 87.176,00, da cui scaturivano maggiori ritenute Irpef per complessivi € 22.666,00, oltre sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica
L'emissione dell'atto impugnato era frutto dell'attività di iniziativa espletata dall'Ufficio a seguito dell'inserimento del nominativo dellRicorrente_3 s.r.l. nel Piano Annuale di controllo della DP di Salerno per l'anno 2025, conseguente il rilievo di movimenti in entrata sui conti correnti pari ad euro 224.104,00, incoerenti con i dati dichiarati per l'anno di imposta 2019. Era trasmesso lo schema d'atto a norma dell'art. 6 bis e si provvedeva alla convocazione della contribuente;
la società non dava seguito alla convocazione.
L'Ufficio assumeva che le situazioni riscontrate per l'anno oggetto di controllo, valutate unitamente all'assunzione di nove dipendenti, fossero sintomatiche di una condotta antieconomica e, sul presupposto della esistenza di una contabilità complessivamente inattendibile, ricostruiva i ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti col ricorso agli studi di settore.
Le sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1 chiedono l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento n. TF907M500898/2025.
Deducono di aver fatto chiarezza sulle operazioni asseritamente imponibili e non contabilizzate, fornendo spiegazioni e/o causali per ogni singola movimentazione bancaria, per il tramite di richiesta di riesame in autotutela notificata a mezzo pec in data 21/07/2025, senza nulla ottenere.
In particolare, quanto alle movimentazioni bancarie, evidenziano quanto segue: 1) 29/01/2019 –
€ 10.000,00 – “Vers. A/C ICCREA” (versamento capitale sociale); 2) 26/03/2019 – € 20.000,00 – “ Ricorrente_1 conferimento socio”; 3) 10/05/2019 – € 40.000,00 – “Ricorrente_1 conferimento socio”; 4) 21/05/2019 – € 30.000,00 – “Ricorrente_1 conferimento socio” 5) 10/06/2019 – € 50.000,00 – “ Ricorrente_1 finanziamento socio”; 6) 11/07/2019 – € 20.000,00 – “Ricorrente_1 finanziamento socio”; 7) 11/10/2019 – € 21.000,00 – “Ricorrente_1 prestito infruttifero” e aggiungono che il versamento di cui al punto 1) afferisce al versamento del capitale sociale, pari ad € 10.000,00, come evincibile da visura camerale che si allega e che tutti gli altri versamenti si dividono in conferimenti, finanziamenti ed un prestito infruttifero, tutti effettuati dalla socia di maggioranza sig.ra Ricorrente_1, la quale si prodigava nel fornire liquidità alla società nel primo anno d'impresa, al fine di ottenere una spinta propulsiva sul mercato di riferimento, oltre ad effettuare investimenti e sostenere costi utili all'avviamento dell'attività caratteristica
Assumono che il controllo è stato fondato su un'errata interpretazione dei dati dichiarativi regolarmente presentati dalla contribuente con la individuazione di una maggiore materia imponibile abnorme pari quasi al doppio di quanto dichiarato, fuori scala e non affatto aderente alla realtà impositiva e che un livello di ricavi presunto inferiore ad una soglia di normalità non è sinonimo di gestione antieconomica a meno che non si individuino dei comportamenti controproducenti in termini di ragionevolezza e di economicità.
Rappresentano che l'attività è iniziata nell'anno 2019, dopo l'assegnazione della partita IVA nell'ottobre del
2018, che è normale che i primi anni di un'attività imprenditoriale chiudano spesso in perdita o in casi eccezionali con utili risicati e che ciò non può e non deve destare alcuna perplessità in quanto fisiologicamente previsto e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di antieconomicità “deve essere il punto d'arrivo di un percorso logico, compiutamente evidenziato e documentato che, partendo dall'esame dei dati di parte dichiarati nell'arco di un sufficiente intervallo temporale di riferimento …, dimostri l'assoluta incapacità dell'azienda di sopravvivere nel mercato di riferimento e la sua inspiegabile esistenza in vita ovvero l'incomprensibilità delle sue scelte sotto il profilo dell'economicità e della ragionevolezza “ (Cass. n. 2331/2013) e che l'accertamento impugnato è il frutto di un mancato approfondimento in merito alla natura delle movimentazioni.
La Direzione Provinciale di Salerno si costituisce e conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Evidenzia che la controparte articola le proprie difese unicamente con riferimento all'atto notificato alla società e rappresenta l'assoluta legittimità, sia in fatto che in diritto, dell'atto di accertamento impugnato, che ha imputato alle socie Ricorrente_2 e Ricorrente_1 il dividendo (occulto) a loro direttamente distribuito relativo al reddito, anno 2019, definito in capo alla società “Ricorrente_3 srl” a ristretta base azionaria, di cui la sig.ra Ricorrente_2 risulta essere socia con quota pari al 20% del capitale sociale e la sig.ra Ricorrente_1 risulta essere socia con quota pari al 80% del capitale sociale. Aggiunge che era onere dei soci provare con ogni mezzo la mancata distribuzione e che è del tutto irrilevante la mancanza di un legame familiare.
Fissata l'udienza del 19/1/2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Salerno in data 12/1/2026 ha rigettato il ricorso proposto dalla società "Ricorrente_3 s.r.l." avverso l'avviso di accertamento n. TF907M500898/2025 annualità 2019, notificato in data 16 giugno 2025. La sig.ra Ricorrente_2 è socia dell'Incontro s.r.l. con una quota pari al 20% del capitale sociale e la sig.ra Ricorrente_1 è socia della predetta società con quota pari al 80% del capitale sociale.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cass. n. 15824 del 2016).
La suddetta presunzione può essere vinta dal socio dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. n. 1932 del 2016 e nn. 19680/12, 24572/14, 17461/2017), prova che non può ritenersi fornita dalle attuali ricorrenti.
Le ricorrenti nel presente giudizio, come peraltro evidenziato dalla difesa della Direzione Provinciale di
Salerno, hanno articolato le proprie difese unicamente con riferimento all'atto notificato alla società, senza alcunchè eccepire in ordine alla presunta distribuzione del dividendo ai soci sul presupposto dell'esistenza di una ristretta base azionaria e, dunque, non hanno vinto la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Direzione Provinciale di Salerno, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori come per legge. Salerno, 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Elvira
Bellantoni Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino