Articolo 4 della Legge 26 luglio 1991, n. 235
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 agosto 1991
Art. 4. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991