Art. 4. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Articolo 4 della Legge 26 luglio 1991, n. 235
Articolo 3Articolo 5
- Legge 26 luglio 1991, n. 235
Articolo 4 della Legge 26 luglio 1991, n. 235
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17 agosto 1991
17 agosto 1991