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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 5161/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IN SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 5161 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 vv. St dio della quale è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Volpe n.48 ATTORE OPPONENTE E (già e ) - IN Controparte_1 ifes i procura in atti, dall'Avv. Anna Garofalo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione n.24 CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.11.2019 la Sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto ata 15.11.2019 con il quale il Condominio opposto le ha intimato il pagamento – in solido con il di lei fratello Sig. – di € 5.926,40, oltre interessi fino Parte_2 all'effettivo soddisfo, di cui € 5.511,09 quale somma oggetto di condanna alle spese legali di cui alla sentenza n. 1505/2019 della Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento 4952/2014 a favore del opposto e a carico del Sig. CP_1
, de cuius degli intimati, e titolo di spese e compensi Parte_3 relativi all'atto di precetto. A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi, di aver accettato l'eredità del padre, , deceduto il 17.4.2015, con beneficio di Parte_3 inventario in data 13. ne degli artt. 474 c.p.c. e 154 disp. att. c.p.c. e dell'art. 477 c.p.c., l'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto, dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto per violazione degli art. 1 477, 474 c.p.c. e 154 disp. att. c.p.c. e comunque l'inesistenza del diritto del di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, vinte le spese e CP_1
e di giudizio con distrazione. Il convenuto opposto, costituendosi, ha replicato di aver notificato il precetto all'opponente non quale erede del de cuius, bensì quale debitore personale del Condominio, in quanto donataria, unitamente al di lei fratello , in Parte_2 forza di atto di donazione datato 15.04.2009, con il quale va Parte_3 donato i beni siti nel Condominio di via Capozzi n.43 e 45, i quali il de cuius aveva promosso l'impugnativa sfociata nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1505/2019. Ha chiesto, pertanto, previo rigetto della richiesta di sospensione, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. con vittoria delle spese e delle competenze di lite. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 16.09.2020, con ordinanza del 24.09.2020, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1505/2019) e del precetto notificato dal , nei confronti di Parte_4
ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c. Parte_1 ita soltanto documentalmente, è stata, infine, trattata dalla Scrivente
– subentrata nell'assegnazione del fascicolo a far data dal settembre 2021 – all'udienza del 30.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ed introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** Occorre premettere, dal punto di vista della qualificazione giuridica, che il motivo di doglianza attinente alla violazione dell'art. 477 c.p.c. costituisce motivo di opposizione ex art. 617 c.1 c.p.c., mentre le restanti doglianze costituiscono motivi di opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. Ciò posto, l'opposizione merita accoglimento per le ragioni che seguono. In particolare, la causa viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida (ex multis Cass. 11458/2018) ed aderendo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni rese dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1513/2022, resa tra Parte_2
e il avente ad oggetto l'impugnazione
[...] Controparte_4 esi gono. Precisamente, con il presente precetto è stato intimato all'opponente il pagamento alle spese legali di cui alla sentenza n. 155/2019 a carico del soccombente Pt_3
- deceduto il 17.4.2015 -, sulla base della premessa, indicata in precetto,
[...] enuta donazione della proprietà degli immobili siti nel Condominio di via Capozzi n. 43 e 45 all'odierna opponente nel corso del giudizio conclusosi con la detta sentenza, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. comma 4 che prevede l'efficacia della sentenza anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel diritto controverso. Nel caso che ricorre, al contrario, non risulta applicabile la detta norma atteso che risulta per tabulas (sentenza ed atto di donazione in atti) che la donazione (peraltro 2 non della proprietà ma soltanto della nuda proprietà degli immobili in oggetto) è anteriore alla instaurazione del giudizio di I grado (donazione datata 15.4.2009, giudizio di I grado instaurato con atto notificato in data 18.3.2011, come indicato in sentenza); per cui l'obbligazione di pagamento delle spese del giudizio rientra nell'ambito dei debiti afferenti la massa ereditaria e costituisce un debito ereditario;
pertanto non risultando applicabile l'art. 111 c.p.c. il precetto risulta notificato a soggetto non legittimato passivamente in base al titolo azionato. Va aggiunto, ad abundantiam, che tale obbligazione, quale debito ereditario, soggiace alle limitazioni derivanti dall'accettazione con beneficio di inventario, provata dall'opponente (cfr. verbale di accettazione con beneficio di inventario del 6.5.2015, attestazione di Cancelleria del 30.11.2017 e pubblicazioni ex art. 498 c.c. in G.U. con invito ai creditori e legatari per le presentazioni delle dichiarazioni di reddito); qualità non contestata dal , il quale ha sollevato doglianze circa CP_1
l'accettazione beneficiata della , per la prima volta, solo con la comparsa Pt_3 conclusionale dell'11 giugno 20 ue tardivamente. Nel caso di specie, si osserva, per completezza espositiva, che l'opponente ha documentato, fin dall'atto introduttivo, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e che, al momento della notifica del precetto, la procedura di liquidazione fosse ancora in corso, avendo dimostrato l'intervenuta pubblicazione prevista dall'art. 498 c.c. Come noto, una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (come verificatosi nella specie), non sono più possibili azioni esecutive e, quindi, l'eventuale notifica del precetto non ha alcuno scopo e il precetto medesimo è da ritenersi nullo e tamquam non esset, non essendo predicabile l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiario e sui suoi beni. Secondo condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna, non può, una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498 c.c., comma 3, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 9690/1994 che riguarda proprio l'ipotesi di notifica del precetto dopo la pubblicazione dell'invito ai creditori ex art. 498 c.c.; 28749/2008). Se è vero che l'art. 506 c.c. vieta di promuovere procedure esecutive, mentre il precetto è un atto pre-esecutivo, che non segna ancora l'inizio dell'esecuzione - anche se, a rigore, il divieto di procedure esecutive, e non di "iniziare l'esecuzione" potrebbe essere esteso anche agli atti pre-esecutivi, che appartengono senza dubbio alla procedura esecutiva - è altrettanto vero che la notifica del precetto legittima l'erede a proporre già opposizione avverso di esso. Sempre per completezza espositiva si osserva che questo Giudice ha anche esaminato le pronunzie della Corte di Cassazione (invocate da ultimo dalla parte convenuta) che sembrano, almeno leggendo le relative massime, di senso contrario a quanto appena affermato. 3 Secondo Cass. 299/17, 1913/17 e 1698/17 il precetto si pone prima dell'esecuzione forzata, il che esclude che la sua notificazione rientri nel divieto previsto dall'art. 506 c.c. il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti pre- esecutivi. Va detto, però, che quanto riportato è stato affermato in tema di opposizione a cartella esattoriale e indubbiamente risente della duplice natura della cartella. La Suprema Corte, infatti, nelle indicate pronunce si riporta alla consolidata opinione secondo cui "nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 c.p.c.: essa invero, al pari di quest'ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dal D.P.R. 602/73". Afferma quindi che "la cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto", ragion per cui non è applicabile il divieto di cui all'art. 506 c.c. Come detto, queste decisioni risentono della duplice funzione della cartella esattoriale, che, se è equiparabile al precetto, è anche esternazione del ruolo, che è il titolo esecutivo azionato nella procedura di riscossione. Secondo chi scrive, se si leggono attentamente le indicate sentenze, la Corte di Cassazione ha inteso solo ribadire che il divieto di cui all'art. 506 c.c. "colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all'accertamento del credito". Questo perché in seguito alla formazione del ruolo, la notifica della cartella, che ne costituisce esternazione necessaria, è equiparabile ad un atto volto all'accertamento del credito, che non può essere impedito all'agente della riscossione, con onere poi del destinatario dell'atto di opporsi, non per far valere l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di notificargli la cartella (precetto-titolo), quanto per far accertare l'inesistenza del credito nei suoi confronti, ovvero per eccepire il limite della responsabilità intra vires per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Nella sentenza la Corte infatti afferma che "il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c., in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c. (Cass. 21 aprile 2016, n. 8104). E' stato cosi affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del de cuius possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art, 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (Cass. 19408/11; ...). E poi onere del soggetto chiamato all'eredità e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell'ente (cfr. Cass. 18534/2007)". 4 In definitiva, è indiscusso che i creditori del de cuius possono avere interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo e possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, al fine di ottenere un titolo da far valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata. In questa ottica si inquadra la legittimazione dell'agente di riscossione a notificare la cartella esattoriale, per un credito del de cuius, nei confronti anche dell'erede che ha accettato con beneficio d'inventario, perché la notifica della cartella esattoriale si inquadra proprio nell'ambito del procedimento di formazione della pretesa esattoriale (con onere del destinatario di contestare l'esistenza del credito, rappresentato dal ruolo). Ma altrettanto indubitabile è, secondo chi scrive, che quando non si tratta di una azione di accertamento del credito o di condanna, ma direttamente della notifica del precetto agli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario - in base al titolo giudiziale formatosi nei confronti del de cuius - vi è l'interesse degli eredi, che hanno eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 c.c., ad opporsi al precetto, in quanto essi, da un lato, non sono tenuti al pagamento dei debiti se non intra vires hereditatis, dall'altro lato non possono eseguire pagamenti se non sulla base dello stato di graduazione nell'ambito della liquidazione cui devono provvedere nell'interesse di tutti i creditori. In conformità con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn. 1948/11, 28749/08, 25670/08, 11848/91, 4428/77, 4070/74, 1224/73, 1361/60, 2544/55 e 24/52) l'art. 506, 1 comma c.c., che pone il divieto di proporre azioni esecutive individuali contro l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, va interpretato in senso restrittivo, escludendo dal divieto le azioni di cognizione, siano esse di condanna o di accertamento, ma, per l'appunto, deve trattarsi di un'azione di cognizione, non di un'azione esecutiva. Ancora in modo più chiaro: il creditore del de cuius, se ritiene che ci siano ancora dei beni da liquidare, deve agire in giudizio, con le dovute forme e modalità prescritte, nei confronti dell'eredità beneficiata per ottenere la liquidazione dei beni restanti;
se ritiene che gli eredi, pur avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, sono decaduti dal beneficio, può agire nei loro confronti, non direttamente con la procedura esecutiva e con la notifica del precetto, ma con una azione volta, previo accertamento della decadenza, alla precostituzione di un titolo direttamente in danno degli eredi. L'azione esecutiva è in ogni caso da rigettare, in base alla ragione assorbente esposta in premessa, in quanto indirizzata a soggetto non passivamente legittimato ex art. 111 comma 4 c.p.c. in base al titolo azionato. L'opposizione deve quindi deve essere accolta, in ragione di quanto sopra esposto
- con assorbimento di ogni altra questione - e per l'effetto deve essere dichiarata l'inesistenza del diritto del condominio opposto di procedere ad esecuzione forzata. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. vigente tenuto conto del valore della lite (in base alla somma intimata in precetto) e delle fasi processuali espletate. 5 Non ricorre ipotesi di responsabilità processuale aggravata del , CP_1 mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5161/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA l'inesistenza del diritto del condominio opposto di procedere ad esecuzione forzata in forza dell'intimato precetto;
2. CONDANNA il opposto al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 4.237,0 si professionali, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 5 febbraio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IN SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 5161 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 vv. St dio della quale è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Volpe n.48 ATTORE OPPONENTE E (già e ) - IN Controparte_1 ifes i procura in atti, dall'Avv. Anna Garofalo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione n.24 CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.11.2019 la Sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto ata 15.11.2019 con il quale il Condominio opposto le ha intimato il pagamento – in solido con il di lei fratello Sig. – di € 5.926,40, oltre interessi fino Parte_2 all'effettivo soddisfo, di cui € 5.511,09 quale somma oggetto di condanna alle spese legali di cui alla sentenza n. 1505/2019 della Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento 4952/2014 a favore del opposto e a carico del Sig. CP_1
, de cuius degli intimati, e titolo di spese e compensi Parte_3 relativi all'atto di precetto. A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi, di aver accettato l'eredità del padre, , deceduto il 17.4.2015, con beneficio di Parte_3 inventario in data 13. ne degli artt. 474 c.p.c. e 154 disp. att. c.p.c. e dell'art. 477 c.p.c., l'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto, dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto per violazione degli art. 1 477, 474 c.p.c. e 154 disp. att. c.p.c. e comunque l'inesistenza del diritto del di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, vinte le spese e CP_1
e di giudizio con distrazione. Il convenuto opposto, costituendosi, ha replicato di aver notificato il precetto all'opponente non quale erede del de cuius, bensì quale debitore personale del Condominio, in quanto donataria, unitamente al di lei fratello , in Parte_2 forza di atto di donazione datato 15.04.2009, con il quale va Parte_3 donato i beni siti nel Condominio di via Capozzi n.43 e 45, i quali il de cuius aveva promosso l'impugnativa sfociata nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1505/2019. Ha chiesto, pertanto, previo rigetto della richiesta di sospensione, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. con vittoria delle spese e delle competenze di lite. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 16.09.2020, con ordinanza del 24.09.2020, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1505/2019) e del precetto notificato dal , nei confronti di Parte_4
ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c. Parte_1 ita soltanto documentalmente, è stata, infine, trattata dalla Scrivente
– subentrata nell'assegnazione del fascicolo a far data dal settembre 2021 – all'udienza del 30.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ed introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** Occorre premettere, dal punto di vista della qualificazione giuridica, che il motivo di doglianza attinente alla violazione dell'art. 477 c.p.c. costituisce motivo di opposizione ex art. 617 c.1 c.p.c., mentre le restanti doglianze costituiscono motivi di opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. Ciò posto, l'opposizione merita accoglimento per le ragioni che seguono. In particolare, la causa viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida (ex multis Cass. 11458/2018) ed aderendo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni rese dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1513/2022, resa tra Parte_2
e il avente ad oggetto l'impugnazione
[...] Controparte_4 esi gono. Precisamente, con il presente precetto è stato intimato all'opponente il pagamento alle spese legali di cui alla sentenza n. 155/2019 a carico del soccombente Pt_3
- deceduto il 17.4.2015 -, sulla base della premessa, indicata in precetto,
[...] enuta donazione della proprietà degli immobili siti nel Condominio di via Capozzi n. 43 e 45 all'odierna opponente nel corso del giudizio conclusosi con la detta sentenza, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. comma 4 che prevede l'efficacia della sentenza anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel diritto controverso. Nel caso che ricorre, al contrario, non risulta applicabile la detta norma atteso che risulta per tabulas (sentenza ed atto di donazione in atti) che la donazione (peraltro 2 non della proprietà ma soltanto della nuda proprietà degli immobili in oggetto) è anteriore alla instaurazione del giudizio di I grado (donazione datata 15.4.2009, giudizio di I grado instaurato con atto notificato in data 18.3.2011, come indicato in sentenza); per cui l'obbligazione di pagamento delle spese del giudizio rientra nell'ambito dei debiti afferenti la massa ereditaria e costituisce un debito ereditario;
pertanto non risultando applicabile l'art. 111 c.p.c. il precetto risulta notificato a soggetto non legittimato passivamente in base al titolo azionato. Va aggiunto, ad abundantiam, che tale obbligazione, quale debito ereditario, soggiace alle limitazioni derivanti dall'accettazione con beneficio di inventario, provata dall'opponente (cfr. verbale di accettazione con beneficio di inventario del 6.5.2015, attestazione di Cancelleria del 30.11.2017 e pubblicazioni ex art. 498 c.c. in G.U. con invito ai creditori e legatari per le presentazioni delle dichiarazioni di reddito); qualità non contestata dal , il quale ha sollevato doglianze circa CP_1
l'accettazione beneficiata della , per la prima volta, solo con la comparsa Pt_3 conclusionale dell'11 giugno 20 ue tardivamente. Nel caso di specie, si osserva, per completezza espositiva, che l'opponente ha documentato, fin dall'atto introduttivo, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e che, al momento della notifica del precetto, la procedura di liquidazione fosse ancora in corso, avendo dimostrato l'intervenuta pubblicazione prevista dall'art. 498 c.c. Come noto, una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (come verificatosi nella specie), non sono più possibili azioni esecutive e, quindi, l'eventuale notifica del precetto non ha alcuno scopo e il precetto medesimo è da ritenersi nullo e tamquam non esset, non essendo predicabile l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiario e sui suoi beni. Secondo condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna, non può, una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498 c.c., comma 3, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 9690/1994 che riguarda proprio l'ipotesi di notifica del precetto dopo la pubblicazione dell'invito ai creditori ex art. 498 c.c.; 28749/2008). Se è vero che l'art. 506 c.c. vieta di promuovere procedure esecutive, mentre il precetto è un atto pre-esecutivo, che non segna ancora l'inizio dell'esecuzione - anche se, a rigore, il divieto di procedure esecutive, e non di "iniziare l'esecuzione" potrebbe essere esteso anche agli atti pre-esecutivi, che appartengono senza dubbio alla procedura esecutiva - è altrettanto vero che la notifica del precetto legittima l'erede a proporre già opposizione avverso di esso. Sempre per completezza espositiva si osserva che questo Giudice ha anche esaminato le pronunzie della Corte di Cassazione (invocate da ultimo dalla parte convenuta) che sembrano, almeno leggendo le relative massime, di senso contrario a quanto appena affermato. 3 Secondo Cass. 299/17, 1913/17 e 1698/17 il precetto si pone prima dell'esecuzione forzata, il che esclude che la sua notificazione rientri nel divieto previsto dall'art. 506 c.c. il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti pre- esecutivi. Va detto, però, che quanto riportato è stato affermato in tema di opposizione a cartella esattoriale e indubbiamente risente della duplice natura della cartella. La Suprema Corte, infatti, nelle indicate pronunce si riporta alla consolidata opinione secondo cui "nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 c.p.c.: essa invero, al pari di quest'ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dal D.P.R. 602/73". Afferma quindi che "la cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto", ragion per cui non è applicabile il divieto di cui all'art. 506 c.c. Come detto, queste decisioni risentono della duplice funzione della cartella esattoriale, che, se è equiparabile al precetto, è anche esternazione del ruolo, che è il titolo esecutivo azionato nella procedura di riscossione. Secondo chi scrive, se si leggono attentamente le indicate sentenze, la Corte di Cassazione ha inteso solo ribadire che il divieto di cui all'art. 506 c.c. "colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all'accertamento del credito". Questo perché in seguito alla formazione del ruolo, la notifica della cartella, che ne costituisce esternazione necessaria, è equiparabile ad un atto volto all'accertamento del credito, che non può essere impedito all'agente della riscossione, con onere poi del destinatario dell'atto di opporsi, non per far valere l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di notificargli la cartella (precetto-titolo), quanto per far accertare l'inesistenza del credito nei suoi confronti, ovvero per eccepire il limite della responsabilità intra vires per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Nella sentenza la Corte infatti afferma che "il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c., in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c. (Cass. 21 aprile 2016, n. 8104). E' stato cosi affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del de cuius possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art, 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (Cass. 19408/11; ...). E poi onere del soggetto chiamato all'eredità e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell'ente (cfr. Cass. 18534/2007)". 4 In definitiva, è indiscusso che i creditori del de cuius possono avere interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo e possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, al fine di ottenere un titolo da far valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata. In questa ottica si inquadra la legittimazione dell'agente di riscossione a notificare la cartella esattoriale, per un credito del de cuius, nei confronti anche dell'erede che ha accettato con beneficio d'inventario, perché la notifica della cartella esattoriale si inquadra proprio nell'ambito del procedimento di formazione della pretesa esattoriale (con onere del destinatario di contestare l'esistenza del credito, rappresentato dal ruolo). Ma altrettanto indubitabile è, secondo chi scrive, che quando non si tratta di una azione di accertamento del credito o di condanna, ma direttamente della notifica del precetto agli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario - in base al titolo giudiziale formatosi nei confronti del de cuius - vi è l'interesse degli eredi, che hanno eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 c.c., ad opporsi al precetto, in quanto essi, da un lato, non sono tenuti al pagamento dei debiti se non intra vires hereditatis, dall'altro lato non possono eseguire pagamenti se non sulla base dello stato di graduazione nell'ambito della liquidazione cui devono provvedere nell'interesse di tutti i creditori. In conformità con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn. 1948/11, 28749/08, 25670/08, 11848/91, 4428/77, 4070/74, 1224/73, 1361/60, 2544/55 e 24/52) l'art. 506, 1 comma c.c., che pone il divieto di proporre azioni esecutive individuali contro l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, va interpretato in senso restrittivo, escludendo dal divieto le azioni di cognizione, siano esse di condanna o di accertamento, ma, per l'appunto, deve trattarsi di un'azione di cognizione, non di un'azione esecutiva. Ancora in modo più chiaro: il creditore del de cuius, se ritiene che ci siano ancora dei beni da liquidare, deve agire in giudizio, con le dovute forme e modalità prescritte, nei confronti dell'eredità beneficiata per ottenere la liquidazione dei beni restanti;
se ritiene che gli eredi, pur avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, sono decaduti dal beneficio, può agire nei loro confronti, non direttamente con la procedura esecutiva e con la notifica del precetto, ma con una azione volta, previo accertamento della decadenza, alla precostituzione di un titolo direttamente in danno degli eredi. L'azione esecutiva è in ogni caso da rigettare, in base alla ragione assorbente esposta in premessa, in quanto indirizzata a soggetto non passivamente legittimato ex art. 111 comma 4 c.p.c. in base al titolo azionato. L'opposizione deve quindi deve essere accolta, in ragione di quanto sopra esposto
- con assorbimento di ogni altra questione - e per l'effetto deve essere dichiarata l'inesistenza del diritto del condominio opposto di procedere ad esecuzione forzata. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. vigente tenuto conto del valore della lite (in base alla somma intimata in precetto) e delle fasi processuali espletate. 5 Non ricorre ipotesi di responsabilità processuale aggravata del , CP_1 mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5161/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA l'inesistenza del diritto del condominio opposto di procedere ad esecuzione forzata in forza dell'intimato precetto;
2. CONDANNA il opposto al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 4.237,0 si professionali, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 5 febbraio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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