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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI DO, Presidente
AG STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvod'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250002649305000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:in via cautelare, la sospensione dell'atto impugnato;
in via principale, l'annullamento totale della cartella di pagamento per i vizi di motivazione e, in subordine, l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alle sanzioni e agli interessi non dovuti, disponendo la loro corretta rideterminazione eventualmente anche a cura dell'Ente creditore.
Resistente/Appellato: : il rigetto della richiesta di annullamento (sia totale che parziale) e, quindi, la conferma della cartella di pagamento n. 00820250002649305000 notificata in data 14/04/2025; il rigetto dell'istanza di sospensione poiché illegittima ed infondata, posta in totale assenza dei requisiti richiesti dal precetto normativo di cui all'art. 47 del D.lgs. 546/1992; la condanna di parte ricorrente alle spese, comprese quelle della fase cautelare, tenuto altresì conto della palese pretestuosità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del suo rappresentante legale Rappresentante_1, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, impugna la cartella di pagamento nr. 0082025 0002649305000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto la somma di
€ 82.455,08 per ritenute d'acconto Irpef e relative addizionali (regionale e comunale), afferenti all'anno di imposta 2017, operate dalla società quale sostituto d'imposta ed i cui versamenti sono risultati in parte omessi ed in parte effettuati in ritardo. La cartella di pagamento contiene, altresì, il recupero delle sanzioni, computate sia in relazione ai versamenti omessi che in relazione a quelli effettuati con ritardo, nonché gli interessi dovuti per legge. Gli importi richiesti in cartella derivano dalla decadenza della rateazione intrapresa dal contribuente a seguito di liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis del d.P.R. 633/72, sul Modello 770/2018 periodo d'imposta 2017.
A seguito della decadenza dalla rateazione, sono state iscritte a ruolo le somme residue ed emessa la cartella di pagamento nr. 00820250002649305 oggetto della presente impugnativa.
Parte ricorrente deduce in giudizio i seguenti motivi di impugnazione:
I. illegittimità della cartella per vizio di motivazione connesso all'omessa/carente indicazione dei criteri seguiti nella determinazione delle sanzioni e degli interessi, con conseguente violazione del diritto di difesa;
II. illegittimità dell'atto impugnato per vizi di notifica in quanto l'atto è stato inviato a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione con indirizzo del mittente (notifica.acc.marche@pec. agenziariscossione.gov.it) non presente nei pubblici registri PA (Indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) al momento della notifica, pregiudicando in tal modo la certezza della provenienza dell'atto.
III. vizi di motivazione per violazione, falsa e/o errata applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni;
IV. vizi di motivazione dell'atto impugnato per violazione, falsa e/o errata applicazione delle norme sulla determinazione delle sanzioni;
V. Vizi di motivazione per violazione, falsa e/o errata applicazione di norme, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Fermo quale titolare del credito sotteso alla cartella di pagamento impugnata, controdeducendo in ordine a tutti i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso vada rigettato.
In ordine alla doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, la Corte osserva che per quanto concerne la cartella di pagamento l'onere di motivazione può essere assolto anche attraverso un richiamo alla dichiarazione o agli estremi del provvedimento di diniego. Infatti, nel liquidare l'imposta in base ai dati forniti dal contribuente o tratti dall'anagrafe tributaria, il contribuente già conosce o è in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa fiscale, risultando, dunque, sufficiente un mero richiamo alla dichiarazione (Cass. Ord. 16853/2021).
Nel caso di specie la cartella di pagamento nr. 00820250002649305000 fuga ogni possibilità di dubbio;
infatti, a pagina 5 sono riportati: - il dettaglio degli addebiti: somme iscritte a ruolo per controllo modello 770 anno 2017; - il dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo. Controllo modello 770 anno 2017: dichiarazione modello 770/2018 presentata per il periodo d'imposta 2017. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Comunicazione con codice atto numero 06408391826 consegnata in data 02/11/2022. Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31-03-2023.
Riguardo al motivo di doglianza relativo alla presunta illegittimità dell'atto impugnato per vizi di notifica in quanto l'atto è stato inviato a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione con indirizzo del mittente
(notifica.acc.marche@pec.agenziariscossione.gov.it) non presente nei pubblici registri PA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) al momento della notifica, pregiudicando in tal modo la certezza della provenienza dell'atto, la Corte osserva che la questione giuridica
è stata di recente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 14417/2025 secondo cui
“deve ritenersi infondata la censura con cui sostanzialmente si contesta il discostamento, da parte dell'Agente della riscossione, dallo schema tipico previsto dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avendo la pubblica amministrazione provveduto alla notifica delle cartelle utilizzando un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, che non consente di verificarne la provenienza. Questa Sezione con una recentissima pronuncia, che ha affrontato un caso del tutto analogo, ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez.
5, 03/07/2023, n. 18684).
In particolare la Corte di cassazione ha osservato (cfr Cassazione n. 15979/2022) che in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
La sentenza n. 982/2023, sulla scorta di tali osservazioni, ha espresso poi i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass.
n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Prima di analizzare i motivi di ricorso di cui ai punti III-IV e V, appare utile rappresentare che il contribuente,
a seguito del ricevimento dell'avviso di irregolarità conseguente alla liquidazione automatizzata ex art. 36- bis d.P.R. 600/73, ha scelto di rateizzare (in 20 rate) gli importi riconosciuti come dovuti, potendo beneficiare della sanzione ridotta al 10% sulle imposte non versate o versate in ritardo.
La prima rata prevista dal piano di rateazione è stata, correttamente, versata nei 30 giorni ossia il 02/12/2022.
Si osserva che la comunicazione di irregolarità evidenzia distintamente le somme dovute – oltre che la data a partire dalla quale sono dovute – a titolo di imposta, di sanzione e di interessi, chiedendo, infine, al contribuente il versamento dell'importo totale (determinato come sommatoria) ed allegando, a tal fine, un modello F24 precompilato recante il codice atto (associato alla comunicazione di irregolarità) e il codice tributo (9001).
Qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, ad essere oggetto di rateazione è l'intero importo dovuto, cosicché ciascuna rata comprende una quota di imposte, una quota di sanzioni e una quota di interessi.
Ebbene, prima della scadenza della seconda rata, prevista per il 31/03/2023, la ricorrente ha rimodulato il piano rateale, aderendo all'ulteriore beneficio previsto dall'art. 1, commi 155 e 156, della L. 197/2022.
Tale norma ha introdotto la possibilità di definire, in via agevolata, le sanzioni nella misura ridotta del 3% da applicarsi sulle residue imposte dovute (quindi sul totale delle imposte dovute al netto della quota di imposte già versate con la prima rata). Per calcolare agevolmente il nuovo piano rateale il contribuente ha utilizzato il file excel predisposto dall'amministrazione finanziaria e reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate. Nel foglio di calcolo compilato è chiaramente evidenziato come la prima rata - pagata in data
02/12/2022 e pari ad € 4.403,11 - è imputata in modo proporzionale ai singoli importi dovuti (imposta omessa, sanzione per omesso versamento, sanzione per tardivo versamento e interessi).
Una volta determinato il “nuovo” piano rateale con applicazione del beneficio della definizione agevolata, il contribuente ha versato solamente sei rate, omettendo il versamento delle rate successive, dalla settima alla ventesima rata. Ciò ha comportato ex lege la decadenza della rateazione, con iscrizione a ruolo, ai sensi degli artt. 3 bis del D.lgs. 462/97 e 15 ter D.P.R. 602/73, delle somme dovute (imposte residue, sanzioni in misura piena e interessi). Più in dettaglio, il mancato versamento delle rate previste dal piano di rateazione, non solo ha determinato la decadenza dal beneficio generale della rateazione, ma, ancor prima, ha comportato l'invalidità del piano rateale come rimodulato dal contribuente per adesione all'ulteriore beneficio della definizione agevolata delle sanzioni (con sanzioni applicate nella misura del 3%). In altri termini, il mancato adempimento della rateazione riferita alla definizione agevolata ha reso privo di rilievo il (nuovo) piano rateale corrispondente ed ha comportato la reviviscenza dell'originario piano rateale (con sanzioni al
10%), l'unico a cui deve, dunque, farsi riferimento anche ai fini della verifica della data di decadenza.
Tutto ciò premesso, la società ricorrente lamenta la carente indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicate.
La doglianza appare del tutto infondata in quanto nella cartella notificata alle pagine 11 e 12 è riportata una tabella di calcolo delle sanzioni (oltre che delle imposte), con analitica indicazione di quanto versato prima della decadenza (quindi con la prima rata) e di quanto riconosciuto versato dopo tale evento (per i successivi pagamenti fino al 12/06/2024).
Come sopra precisato, la decadenza si è verificato con il versamento carente della seconda rata, sicché
l'unica rata validamente adempiuta è la prima. Appare quindi pacifico che sulle somme residue dovute al
31/03/2023 (data di scadenza della seconda rata) le sanzioni siano applicate in misura piena, ovvero in misura pari al 30% dell'imposta il cui versamento è stato omesso o effettuato in ritardo, come previsto dall'art. 13 del Dlgs 471/97.
Del pari infondata è la doglianza concernente la presunta mancanza di chiarezza nei criteri di calcolo degli interessi che secondo la società ricorrente configurerebbe, anch'essa, un difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Invero, nella comunicazione di irregolarità sono stati indicati, dettagliatamente, i singoli importi (distinti per codice tributo, rigo e modulo della dichiarazione modello 770) che sono risultati omessi, quelli che sono risultati versati tardivamente, nonché i corrispondenti periodi di riferimento e le relative scadenze.
A fronte del rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso.
Spese a carico del ricorrente per complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI DO, Presidente
AG STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvod'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250002649305000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:in via cautelare, la sospensione dell'atto impugnato;
in via principale, l'annullamento totale della cartella di pagamento per i vizi di motivazione e, in subordine, l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alle sanzioni e agli interessi non dovuti, disponendo la loro corretta rideterminazione eventualmente anche a cura dell'Ente creditore.
Resistente/Appellato: : il rigetto della richiesta di annullamento (sia totale che parziale) e, quindi, la conferma della cartella di pagamento n. 00820250002649305000 notificata in data 14/04/2025; il rigetto dell'istanza di sospensione poiché illegittima ed infondata, posta in totale assenza dei requisiti richiesti dal precetto normativo di cui all'art. 47 del D.lgs. 546/1992; la condanna di parte ricorrente alle spese, comprese quelle della fase cautelare, tenuto altresì conto della palese pretestuosità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del suo rappresentante legale Rappresentante_1, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, impugna la cartella di pagamento nr. 0082025 0002649305000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto la somma di
€ 82.455,08 per ritenute d'acconto Irpef e relative addizionali (regionale e comunale), afferenti all'anno di imposta 2017, operate dalla società quale sostituto d'imposta ed i cui versamenti sono risultati in parte omessi ed in parte effettuati in ritardo. La cartella di pagamento contiene, altresì, il recupero delle sanzioni, computate sia in relazione ai versamenti omessi che in relazione a quelli effettuati con ritardo, nonché gli interessi dovuti per legge. Gli importi richiesti in cartella derivano dalla decadenza della rateazione intrapresa dal contribuente a seguito di liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis del d.P.R. 633/72, sul Modello 770/2018 periodo d'imposta 2017.
A seguito della decadenza dalla rateazione, sono state iscritte a ruolo le somme residue ed emessa la cartella di pagamento nr. 00820250002649305 oggetto della presente impugnativa.
Parte ricorrente deduce in giudizio i seguenti motivi di impugnazione:
I. illegittimità della cartella per vizio di motivazione connesso all'omessa/carente indicazione dei criteri seguiti nella determinazione delle sanzioni e degli interessi, con conseguente violazione del diritto di difesa;
II. illegittimità dell'atto impugnato per vizi di notifica in quanto l'atto è stato inviato a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione con indirizzo del mittente (notifica.acc.marche@pec. agenziariscossione.gov.it) non presente nei pubblici registri PA (Indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) al momento della notifica, pregiudicando in tal modo la certezza della provenienza dell'atto.
III. vizi di motivazione per violazione, falsa e/o errata applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni;
IV. vizi di motivazione dell'atto impugnato per violazione, falsa e/o errata applicazione delle norme sulla determinazione delle sanzioni;
V. Vizi di motivazione per violazione, falsa e/o errata applicazione di norme, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Fermo quale titolare del credito sotteso alla cartella di pagamento impugnata, controdeducendo in ordine a tutti i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso vada rigettato.
In ordine alla doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, la Corte osserva che per quanto concerne la cartella di pagamento l'onere di motivazione può essere assolto anche attraverso un richiamo alla dichiarazione o agli estremi del provvedimento di diniego. Infatti, nel liquidare l'imposta in base ai dati forniti dal contribuente o tratti dall'anagrafe tributaria, il contribuente già conosce o è in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa fiscale, risultando, dunque, sufficiente un mero richiamo alla dichiarazione (Cass. Ord. 16853/2021).
Nel caso di specie la cartella di pagamento nr. 00820250002649305000 fuga ogni possibilità di dubbio;
infatti, a pagina 5 sono riportati: - il dettaglio degli addebiti: somme iscritte a ruolo per controllo modello 770 anno 2017; - il dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo. Controllo modello 770 anno 2017: dichiarazione modello 770/2018 presentata per il periodo d'imposta 2017. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Comunicazione con codice atto numero 06408391826 consegnata in data 02/11/2022. Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31-03-2023.
Riguardo al motivo di doglianza relativo alla presunta illegittimità dell'atto impugnato per vizi di notifica in quanto l'atto è stato inviato a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione con indirizzo del mittente
(notifica.acc.marche@pec.agenziariscossione.gov.it) non presente nei pubblici registri PA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) al momento della notifica, pregiudicando in tal modo la certezza della provenienza dell'atto, la Corte osserva che la questione giuridica
è stata di recente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 14417/2025 secondo cui
“deve ritenersi infondata la censura con cui sostanzialmente si contesta il discostamento, da parte dell'Agente della riscossione, dallo schema tipico previsto dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avendo la pubblica amministrazione provveduto alla notifica delle cartelle utilizzando un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, che non consente di verificarne la provenienza. Questa Sezione con una recentissima pronuncia, che ha affrontato un caso del tutto analogo, ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez.
5, 03/07/2023, n. 18684).
In particolare la Corte di cassazione ha osservato (cfr Cassazione n. 15979/2022) che in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
La sentenza n. 982/2023, sulla scorta di tali osservazioni, ha espresso poi i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass.
n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Prima di analizzare i motivi di ricorso di cui ai punti III-IV e V, appare utile rappresentare che il contribuente,
a seguito del ricevimento dell'avviso di irregolarità conseguente alla liquidazione automatizzata ex art. 36- bis d.P.R. 600/73, ha scelto di rateizzare (in 20 rate) gli importi riconosciuti come dovuti, potendo beneficiare della sanzione ridotta al 10% sulle imposte non versate o versate in ritardo.
La prima rata prevista dal piano di rateazione è stata, correttamente, versata nei 30 giorni ossia il 02/12/2022.
Si osserva che la comunicazione di irregolarità evidenzia distintamente le somme dovute – oltre che la data a partire dalla quale sono dovute – a titolo di imposta, di sanzione e di interessi, chiedendo, infine, al contribuente il versamento dell'importo totale (determinato come sommatoria) ed allegando, a tal fine, un modello F24 precompilato recante il codice atto (associato alla comunicazione di irregolarità) e il codice tributo (9001).
Qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, ad essere oggetto di rateazione è l'intero importo dovuto, cosicché ciascuna rata comprende una quota di imposte, una quota di sanzioni e una quota di interessi.
Ebbene, prima della scadenza della seconda rata, prevista per il 31/03/2023, la ricorrente ha rimodulato il piano rateale, aderendo all'ulteriore beneficio previsto dall'art. 1, commi 155 e 156, della L. 197/2022.
Tale norma ha introdotto la possibilità di definire, in via agevolata, le sanzioni nella misura ridotta del 3% da applicarsi sulle residue imposte dovute (quindi sul totale delle imposte dovute al netto della quota di imposte già versate con la prima rata). Per calcolare agevolmente il nuovo piano rateale il contribuente ha utilizzato il file excel predisposto dall'amministrazione finanziaria e reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate. Nel foglio di calcolo compilato è chiaramente evidenziato come la prima rata - pagata in data
02/12/2022 e pari ad € 4.403,11 - è imputata in modo proporzionale ai singoli importi dovuti (imposta omessa, sanzione per omesso versamento, sanzione per tardivo versamento e interessi).
Una volta determinato il “nuovo” piano rateale con applicazione del beneficio della definizione agevolata, il contribuente ha versato solamente sei rate, omettendo il versamento delle rate successive, dalla settima alla ventesima rata. Ciò ha comportato ex lege la decadenza della rateazione, con iscrizione a ruolo, ai sensi degli artt. 3 bis del D.lgs. 462/97 e 15 ter D.P.R. 602/73, delle somme dovute (imposte residue, sanzioni in misura piena e interessi). Più in dettaglio, il mancato versamento delle rate previste dal piano di rateazione, non solo ha determinato la decadenza dal beneficio generale della rateazione, ma, ancor prima, ha comportato l'invalidità del piano rateale come rimodulato dal contribuente per adesione all'ulteriore beneficio della definizione agevolata delle sanzioni (con sanzioni applicate nella misura del 3%). In altri termini, il mancato adempimento della rateazione riferita alla definizione agevolata ha reso privo di rilievo il (nuovo) piano rateale corrispondente ed ha comportato la reviviscenza dell'originario piano rateale (con sanzioni al
10%), l'unico a cui deve, dunque, farsi riferimento anche ai fini della verifica della data di decadenza.
Tutto ciò premesso, la società ricorrente lamenta la carente indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicate.
La doglianza appare del tutto infondata in quanto nella cartella notificata alle pagine 11 e 12 è riportata una tabella di calcolo delle sanzioni (oltre che delle imposte), con analitica indicazione di quanto versato prima della decadenza (quindi con la prima rata) e di quanto riconosciuto versato dopo tale evento (per i successivi pagamenti fino al 12/06/2024).
Come sopra precisato, la decadenza si è verificato con il versamento carente della seconda rata, sicché
l'unica rata validamente adempiuta è la prima. Appare quindi pacifico che sulle somme residue dovute al
31/03/2023 (data di scadenza della seconda rata) le sanzioni siano applicate in misura piena, ovvero in misura pari al 30% dell'imposta il cui versamento è stato omesso o effettuato in ritardo, come previsto dall'art. 13 del Dlgs 471/97.
Del pari infondata è la doglianza concernente la presunta mancanza di chiarezza nei criteri di calcolo degli interessi che secondo la società ricorrente configurerebbe, anch'essa, un difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Invero, nella comunicazione di irregolarità sono stati indicati, dettagliatamente, i singoli importi (distinti per codice tributo, rigo e modulo della dichiarazione modello 770) che sono risultati omessi, quelli che sono risultati versati tardivamente, nonché i corrispondenti periodi di riferimento e le relative scadenze.
A fronte del rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso.
Spese a carico del ricorrente per complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.