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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2426/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ag.entrate - IO - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007346933000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità dell'intimazione e col riconoscimento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'altrui appello con vittoria delle competenze e spese, anche del primo grado, valendo il proprio atto quale appello incidentale sul punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 si era opposto all'intimazione di pagamento n. 09420229007346933000, che gli era stata regolarmente notificata in data 10 dicembre 2022, portante l'omesso pagamento della sottesa cartella di pagamento n. 09420110032440259000, che era stata emessa per IRPEF 2008, per un importo complessivo di € 2.662,28. Il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione.
Si era costituita l'Agenzia delle entrate – IO che aveva prodotto documentazione afferente alla notifica della cartella presupposta, come avvenuta in data 28 novembre 2011 ed aveva controdedotto.
L'adita Corte, ritenuto il maturarsi della prescrizione tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, aveva accolto il ricorso ed aveva compensato le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - IO proponeva ricorso in appello e, dopo avere eccepito il difetto di legittimazione attiva per il merito dell'imposizione, deduceva che, per effetto della legislazione emergenziale da COVID 19, il termine di prescrizione non si era ancora maturato. Chiedeva la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità dell'intimazione e col riconoscimento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Parte contribuente si costituiva per controdedurre nel senso che non poteva tenersi conto della legislazione emergenziale, trattandosi di un carico affidato alla IO prima del periodo emergenziale a e che, pertanto, si era maturato il termine di prescrizione. Chiedeva il rigetto dell'altrui appello con vittoria delle competenze e spese, anche del primo grado, valendo il proprio atto quale appello incidentale sul punto.
Richiedeva la distrazione delle spese nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale, la Corte ritiene fondato l'appello proposto in relazione ai tributi sottesi. Con riferimento all'applicabilità della normativa emergenziale, questa Corte ritiene che, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione, ma anche della proroga di cui al comma 2 dell'art. 12, D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Va segnalata una pronunzia della prima sezione civile della Corte di cassazione. Con ordinanza 15 gennaio
2025, n. 960, la Corte di legittimità ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Il supremo Collegio ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Pertanto, considerato che, nel caso oggetto di scrutinio, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10 dicembre 2022, la prescrizione non si si era ancora maturata.
La soccombenza dell'appellato postula la condanna alle spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria – V sezione di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello proposto, dichiara legittima l'intimazione di pagamento opposta. Spese liquidate in € 800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2426/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ag.entrate - IO - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007346933000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità dell'intimazione e col riconoscimento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'altrui appello con vittoria delle competenze e spese, anche del primo grado, valendo il proprio atto quale appello incidentale sul punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 si era opposto all'intimazione di pagamento n. 09420229007346933000, che gli era stata regolarmente notificata in data 10 dicembre 2022, portante l'omesso pagamento della sottesa cartella di pagamento n. 09420110032440259000, che era stata emessa per IRPEF 2008, per un importo complessivo di € 2.662,28. Il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione.
Si era costituita l'Agenzia delle entrate – IO che aveva prodotto documentazione afferente alla notifica della cartella presupposta, come avvenuta in data 28 novembre 2011 ed aveva controdedotto.
L'adita Corte, ritenuto il maturarsi della prescrizione tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, aveva accolto il ricorso ed aveva compensato le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - IO proponeva ricorso in appello e, dopo avere eccepito il difetto di legittimazione attiva per il merito dell'imposizione, deduceva che, per effetto della legislazione emergenziale da COVID 19, il termine di prescrizione non si era ancora maturato. Chiedeva la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità dell'intimazione e col riconoscimento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Parte contribuente si costituiva per controdedurre nel senso che non poteva tenersi conto della legislazione emergenziale, trattandosi di un carico affidato alla IO prima del periodo emergenziale a e che, pertanto, si era maturato il termine di prescrizione. Chiedeva il rigetto dell'altrui appello con vittoria delle competenze e spese, anche del primo grado, valendo il proprio atto quale appello incidentale sul punto.
Richiedeva la distrazione delle spese nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale, la Corte ritiene fondato l'appello proposto in relazione ai tributi sottesi. Con riferimento all'applicabilità della normativa emergenziale, questa Corte ritiene che, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione, ma anche della proroga di cui al comma 2 dell'art. 12, D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Va segnalata una pronunzia della prima sezione civile della Corte di cassazione. Con ordinanza 15 gennaio
2025, n. 960, la Corte di legittimità ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Il supremo Collegio ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Pertanto, considerato che, nel caso oggetto di scrutinio, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10 dicembre 2022, la prescrizione non si si era ancora maturata.
La soccombenza dell'appellato postula la condanna alle spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria – V sezione di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello proposto, dichiara legittima l'intimazione di pagamento opposta. Spese liquidate in € 800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.-