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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1573/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area S.r.l. - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del TI NT - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
2 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 14176868 CONSORZ. BONIF. 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza l'invito al pagamento n. 14176868, relativo al contributo consortile per l'anno
2017 dell'importo di euro 32,55, eccependo il difetto di motivazione dell'atto e l'assenza di benefici fondiari concreti derivanti dall'attività del Consorzio.
Nel giudizio di primo grado si costituiva Area S.r.l., mentre il Consorzio di Bonifica si costituiva tardivamente in data 07/02/2024, producendo documentazione tecnica (piano di classifica e certificazione di beneficio) in vista dell'udienza fissata per il 13/02/2024. Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 1138/2024, rigettava il ricorso ritenendo che la documentazione prodotta dal Consorzio provasse l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza, generando una presunzione di vantaggio che il ricorrente non avrebbe superato.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando, in via pregiudiziale, la violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92 per l'utilizzo, da parte del primo giudice, di documenti prodotti tardivamente dal Consorzio e, nel merito, l'errata ripartizione dell'onere probatorio e l'insussistenza del beneficio fondiario, depositando altresì una perizia tecnica asseverata a supporto delle proprie tesi.
La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di merito, il Collegio rileva la fondatezza del motivo di gravame inerente alla violazione delle norme processuali che regolano la produzione documentale nel giudizio tributario. Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado e dalla ricostruzione temporale degli eventi processuali, emerge che l'udienza di trattazione dinanzi al Giudice monocratico era stata fissata per il giorno 13 febbraio 2024. Il Consorzio di Bonifica appellato si è costituito in giudizio depositando le proprie memorie difensive e, soprattutto, i documenti probatori (tra cui il piano di classifica e l'attestazione di beneficio), soltanto in data 7 febbraio 2024.
La scansione temporale evidenzia in modo incontrovertibile il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale sancisce che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso di specie, tra la data del deposito (07/02/2024) e quella dell'udienza (13/02/2024) intercorrono appena sei giorni, un lasso di tempo palesemente inferiore a quello imposto dalla legge.
Il termine di venti giorni liberi per la produzione di documenti ha natura perentoria, anche in assenza di una espressa declaratoria legislativa in tal senso, in quanto è posto a presidio del diritto di difesa della controparte e del principio del contraddittorio, cardini del giusto processo costituzionalmente garantito. La tardiva produzione documentale sottrae alla controparte il tempo necessario e sufficiente per esaminare le prove avversarie e predisporre le opportune difese, realizzando una lesione del contraddittorio che non può essere sanata dalla semplice accettazione o dal silenzio della parte, né dalla discrezionalità del giudicante.
Orbene, la sentenza di primo grado appare viziata nella parte in cui ha fondato il proprio convincimento proprio su tale documentazione tardiva. Il primo giudice, infatti, ha espressamente motivato il rigetto del ricorso affermando che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la valutazione nel piano di classifica erano "circostanze documentate dal Consorzio", deducendone una presunzione di vantaggio a carico del contribuente. Tuttavia, espungendo dal materiale probatorio utilizzabile i documenti depositati in violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/92, che devono considerarsi tamquam non essent, viene meno il supporto probatorio fondamentale su cui si reggeva la pretesa impositiva e la stessa decisione impugnata.
In assenza della documentazione probatoria del Consorzio, divenuta inutilizzabile per tardività, non opera la presunzione di vantaggio fondiario a favore dell'ente impositore. Ne consegue che, in applicazione del principio dell'onere della prova e, segnatamente, dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992,
l'Amministrazione non ha assolto all'onere di dimostrare in giudizio i presupposti della propria pretesa, ovvero il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica ai fondi del contribuente.
L'accoglimento del motivo pregiudiziale relativo all'inutilizzabilità della documentazione tardiva comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello riguardanti il merito della contribuenza e le risultanze della perizia tecnica di parte.
Tenuto conto della natura procedurale del vizio rilevato e dell'esiguità del valore della controversia, la
Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1573/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area S.r.l. - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del TI NT - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
2 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 14176868 CONSORZ. BONIF. 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza l'invito al pagamento n. 14176868, relativo al contributo consortile per l'anno
2017 dell'importo di euro 32,55, eccependo il difetto di motivazione dell'atto e l'assenza di benefici fondiari concreti derivanti dall'attività del Consorzio.
Nel giudizio di primo grado si costituiva Area S.r.l., mentre il Consorzio di Bonifica si costituiva tardivamente in data 07/02/2024, producendo documentazione tecnica (piano di classifica e certificazione di beneficio) in vista dell'udienza fissata per il 13/02/2024. Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 1138/2024, rigettava il ricorso ritenendo che la documentazione prodotta dal Consorzio provasse l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza, generando una presunzione di vantaggio che il ricorrente non avrebbe superato.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando, in via pregiudiziale, la violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92 per l'utilizzo, da parte del primo giudice, di documenti prodotti tardivamente dal Consorzio e, nel merito, l'errata ripartizione dell'onere probatorio e l'insussistenza del beneficio fondiario, depositando altresì una perizia tecnica asseverata a supporto delle proprie tesi.
La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di merito, il Collegio rileva la fondatezza del motivo di gravame inerente alla violazione delle norme processuali che regolano la produzione documentale nel giudizio tributario. Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado e dalla ricostruzione temporale degli eventi processuali, emerge che l'udienza di trattazione dinanzi al Giudice monocratico era stata fissata per il giorno 13 febbraio 2024. Il Consorzio di Bonifica appellato si è costituito in giudizio depositando le proprie memorie difensive e, soprattutto, i documenti probatori (tra cui il piano di classifica e l'attestazione di beneficio), soltanto in data 7 febbraio 2024.
La scansione temporale evidenzia in modo incontrovertibile il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale sancisce che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso di specie, tra la data del deposito (07/02/2024) e quella dell'udienza (13/02/2024) intercorrono appena sei giorni, un lasso di tempo palesemente inferiore a quello imposto dalla legge.
Il termine di venti giorni liberi per la produzione di documenti ha natura perentoria, anche in assenza di una espressa declaratoria legislativa in tal senso, in quanto è posto a presidio del diritto di difesa della controparte e del principio del contraddittorio, cardini del giusto processo costituzionalmente garantito. La tardiva produzione documentale sottrae alla controparte il tempo necessario e sufficiente per esaminare le prove avversarie e predisporre le opportune difese, realizzando una lesione del contraddittorio che non può essere sanata dalla semplice accettazione o dal silenzio della parte, né dalla discrezionalità del giudicante.
Orbene, la sentenza di primo grado appare viziata nella parte in cui ha fondato il proprio convincimento proprio su tale documentazione tardiva. Il primo giudice, infatti, ha espressamente motivato il rigetto del ricorso affermando che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la valutazione nel piano di classifica erano "circostanze documentate dal Consorzio", deducendone una presunzione di vantaggio a carico del contribuente. Tuttavia, espungendo dal materiale probatorio utilizzabile i documenti depositati in violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/92, che devono considerarsi tamquam non essent, viene meno il supporto probatorio fondamentale su cui si reggeva la pretesa impositiva e la stessa decisione impugnata.
In assenza della documentazione probatoria del Consorzio, divenuta inutilizzabile per tardività, non opera la presunzione di vantaggio fondiario a favore dell'ente impositore. Ne consegue che, in applicazione del principio dell'onere della prova e, segnatamente, dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992,
l'Amministrazione non ha assolto all'onere di dimostrare in giudizio i presupposti della propria pretesa, ovvero il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica ai fondi del contribuente.
L'accoglimento del motivo pregiudiziale relativo all'inutilizzabilità della documentazione tardiva comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello riguardanti il merito della contribuenza e le risultanze della perizia tecnica di parte.
Tenuto conto della natura procedurale del vizio rilevato e dell'esiguità del valore della controversia, la
Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.