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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del lo 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 685/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. IMBIMBO SERGIO e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via S.T.Iannaccone n. 3,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISION
1) Con tempestivo ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato,
a mente dell'art. 445 bis Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. 707/2024, insistendo per il CP_ riconoscimento della invalidità nella misura del 74%. L' si è costituito.
2) Nella valutazione del CTU compaiono Sindrome ansioso- depressiva lieve cod. 2206 (31%), Broncopatia cronica
1 asmatiforme. cod. 6013 (20%), Deficit visivo Tab. deficit vis.
(15%), Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica cod.
6441 (21%) ,per una invalidità complessiva nella misura del 63%, inferiore a quella richiesta.
Parte ricorrente si duole dell'operato del CTU, e richiama, senza allegarle nel corpo del ricorso, le argomentazioni spese da proprio consulente, il quale ritiene di individuare più gravi patologie.
3) L'opposizione va rigettata.
Quanto alla contestazione di superficialità ed inesattezza della relazione del CTU, il Tribunale rileva come questi abbia illustrato in termini analitici le proprie valutazioni.
Quanto alla Sindrome ansioso-depressiva lieve, il Ctu rileva che
“Nel caso in esame non sussiste in atti documentazione clinica specifica che indichi la forma e la gravità della patologia citata. La sintomatologia lamentata (disturbi del sonno) e quella rilevata alla visita peritale (umore in flessione, assenza di disturbi di concentrazione;
ideazione congrua, non agitazione psicomotoria né bradicinesia) depone per una forma di depressione non severa, tanto da non richiedere interventi e terapie intensive come nei casi più avanzati;
infatti l'istante riferisce di assumere farmaci specifici a dosaggi base a dimostrazione di una forma lieve della patologia, che al momento non inficia, in modo significativo, una regolare vita di relazione”.
Quanto alla Broncopatia cronica asmatiforme, “dalla documentazione sanitaria agli atti, che include una consulenza pneumologica e un esame Rx del torace (12.10.2023), emerge la segnalazione di questa patologia nel ricorrente, associata a rinosinusite cronica, probabilmente causata da un'anomalia anatomica del setto nasale, per la quale in passato è stato sottoposto a intervento chirurgico di settoplastica/turbinoplastica. Non risultano né vengono riferiti dal periziando, ulteriori controlli della funzionalità respiratoria. Attualmente non sono evidenti sintomi e
2 segni che depongono per una forma severa della patologia. Infatti all'esame obiettivo attuale non vi è dispnea a riposo, si rileva qualche rumore polmonare di tipo ostruttivo in medio basale bilateralmente, a prova di un buon compenso respiratorio, frutto, evidentemente, di una adeguata ed efficace terapia.
Rispetto al deficit visivo “il ricorrente presenta un ipovisus di 4-
5/10 all'occhio di destra e 2/10 all'occhio di sinistra certificato da una visita oculistica effettuata il 22.10.2024 consistente in una
"significativa riduzione della sensibilità foveale," cioè una ridotta capacità di percepire i dettagli nella zona centrale della visione, fondamentali per attività come la lettura o la visione fine. ( Campo
Visivo del 5.1.2024).
Allo stato egli riesce comunque a distinguere cose e persone anche a distanza, la qual cosa non influisce significativamente sulla qualità della vita”.
Infine, la Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica moderata “… è documentata dalle consulenza cardiologiche del
18.9.2023 e del 17.11.2023 (in atti). Da queste si evince una ipertrofia delle pareti ventricolari sinistre con " Lieve ipertrofia eccentrica del Vsx. Pattern diastolico da alterato rilasciamento.
Insufficienza mitralica con ingrandimento atriale sx. E.F. 50%. "
Allo stato la pressione arteriosa è = 150/95 mmHg. Non sono rilevabili segni quali angor, dispnea, edemi declivi, palpitazioni a dimostrazione che la patologia è emodinamicamente ben compensata”.
4) Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, di conseguenze tali da incidere nei termini rivendicati sulla capacità di lavoro.
La relazione di CTu non si sostanzia, quindi, in una mera elencazione di patologie, ed il fatto che le patologie riscontrata
3 andrebbe valutata in termini di maggiore gravità rispetto a quanto fatto dal CTU è una affermazione che non trova riscontri, e che non si condivide.
Il consulente esprime un giudizio ampio ed esaustivo, chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate anche tenendo conto delle osservazioni della parte e proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologia indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il Ctu esprime valutazione analitica, rimarcando la sussistenza di condizioni certo gravi, ma che non comportano invalidità superiore a quella accertata.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
5) Spese compensate ai sensi dell'art. 15 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 685/2025 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del lo 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 685/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. IMBIMBO SERGIO e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via S.T.Iannaccone n. 3,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISION
1) Con tempestivo ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato,
a mente dell'art. 445 bis Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. 707/2024, insistendo per il CP_ riconoscimento della invalidità nella misura del 74%. L' si è costituito.
2) Nella valutazione del CTU compaiono Sindrome ansioso- depressiva lieve cod. 2206 (31%), Broncopatia cronica
1 asmatiforme. cod. 6013 (20%), Deficit visivo Tab. deficit vis.
(15%), Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica cod.
6441 (21%) ,per una invalidità complessiva nella misura del 63%, inferiore a quella richiesta.
Parte ricorrente si duole dell'operato del CTU, e richiama, senza allegarle nel corpo del ricorso, le argomentazioni spese da proprio consulente, il quale ritiene di individuare più gravi patologie.
3) L'opposizione va rigettata.
Quanto alla contestazione di superficialità ed inesattezza della relazione del CTU, il Tribunale rileva come questi abbia illustrato in termini analitici le proprie valutazioni.
Quanto alla Sindrome ansioso-depressiva lieve, il Ctu rileva che
“Nel caso in esame non sussiste in atti documentazione clinica specifica che indichi la forma e la gravità della patologia citata. La sintomatologia lamentata (disturbi del sonno) e quella rilevata alla visita peritale (umore in flessione, assenza di disturbi di concentrazione;
ideazione congrua, non agitazione psicomotoria né bradicinesia) depone per una forma di depressione non severa, tanto da non richiedere interventi e terapie intensive come nei casi più avanzati;
infatti l'istante riferisce di assumere farmaci specifici a dosaggi base a dimostrazione di una forma lieve della patologia, che al momento non inficia, in modo significativo, una regolare vita di relazione”.
Quanto alla Broncopatia cronica asmatiforme, “dalla documentazione sanitaria agli atti, che include una consulenza pneumologica e un esame Rx del torace (12.10.2023), emerge la segnalazione di questa patologia nel ricorrente, associata a rinosinusite cronica, probabilmente causata da un'anomalia anatomica del setto nasale, per la quale in passato è stato sottoposto a intervento chirurgico di settoplastica/turbinoplastica. Non risultano né vengono riferiti dal periziando, ulteriori controlli della funzionalità respiratoria. Attualmente non sono evidenti sintomi e
2 segni che depongono per una forma severa della patologia. Infatti all'esame obiettivo attuale non vi è dispnea a riposo, si rileva qualche rumore polmonare di tipo ostruttivo in medio basale bilateralmente, a prova di un buon compenso respiratorio, frutto, evidentemente, di una adeguata ed efficace terapia.
Rispetto al deficit visivo “il ricorrente presenta un ipovisus di 4-
5/10 all'occhio di destra e 2/10 all'occhio di sinistra certificato da una visita oculistica effettuata il 22.10.2024 consistente in una
"significativa riduzione della sensibilità foveale," cioè una ridotta capacità di percepire i dettagli nella zona centrale della visione, fondamentali per attività come la lettura o la visione fine. ( Campo
Visivo del 5.1.2024).
Allo stato egli riesce comunque a distinguere cose e persone anche a distanza, la qual cosa non influisce significativamente sulla qualità della vita”.
Infine, la Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica moderata “… è documentata dalle consulenza cardiologiche del
18.9.2023 e del 17.11.2023 (in atti). Da queste si evince una ipertrofia delle pareti ventricolari sinistre con " Lieve ipertrofia eccentrica del Vsx. Pattern diastolico da alterato rilasciamento.
Insufficienza mitralica con ingrandimento atriale sx. E.F. 50%. "
Allo stato la pressione arteriosa è = 150/95 mmHg. Non sono rilevabili segni quali angor, dispnea, edemi declivi, palpitazioni a dimostrazione che la patologia è emodinamicamente ben compensata”.
4) Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, di conseguenze tali da incidere nei termini rivendicati sulla capacità di lavoro.
La relazione di CTu non si sostanzia, quindi, in una mera elencazione di patologie, ed il fatto che le patologie riscontrata
3 andrebbe valutata in termini di maggiore gravità rispetto a quanto fatto dal CTU è una affermazione che non trova riscontri, e che non si condivide.
Il consulente esprime un giudizio ampio ed esaustivo, chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate anche tenendo conto delle osservazioni della parte e proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologia indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il Ctu esprime valutazione analitica, rimarcando la sussistenza di condizioni certo gravi, ma che non comportano invalidità superiore a quella accertata.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
5) Spese compensate ai sensi dell'art. 15 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 685/2025 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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