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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15854/2024 r.g., promosso da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2
fisc. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara C.F._2
Breveglieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude chiedendo che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 28 ottobre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 18 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 28 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 29 maggio 1994 a Castello D'LE (Bologna), che dalla loro unione sono nati i figli , il 2 gennaio 2004, maggiorenne ma non ancora interamente Per_1
economicamente autosufficiente e , il 6 aprile 1995, maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente e che con decreto del 16 giugno 2011 il Tribunale di
Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 6 giugno 2011; rilevato che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge (ossia da almeno sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale di Bologna) e poichè deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi;
ritenuto inoltre che le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 28 ottobre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) con riferimento al trasferimento immobiliare, il signor cede e trasferisce Parte_1
2 alla signora , che accetta e acquista, la quota di comproprietà indivisa Parte_2
di un mezzo di porzione del fabbricato in Comune di Argelato, frazione Funo, via
Galliera n. 126, costituita da appartamento con terrazza in proprietà esclusiva al piano primo con cantina ed autorimessa al piano sotterraneo;
il tutto distinto nel Catasto fabbricati di detto Comune come segue:
- F. 42 particella 23 sub. 53, via Galliera n. 126, p.
1-S1, cat. A/3, cl. 2, vani 6, TA
Euro 433,82;
- F. 42 particella 23 sub. 45, via Galliera n. 132, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 15, TA
Euro 74,37.
In confine con ragioni SE e ragioni TI, o loro aventi causa, e parti comuni, salvo altri.
Viene fatto riferimento alle planimetrie depositate al catasto fabbricati che rappresentano graficamente quanto in oggetto e che vengono allegate a questo verbale sotto la lettera "A".
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e le citate planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Quanto in oggetto è pervenuto alla parte cedente con atto a rogito del Notaio
[...]
in data 10 settembre 2002 rep. n. 3135/589, registrato a Bologna il 23 settembre Per_3
2002 al n. 3800 ed ivi trascritto il 16 settembre 2002 all'art. 29684.
La parte cedente dichiara che il fabbricato in cui si trova la porzione in contratto è stato edificato in base alla concessione edilizia rilasciata il 31 maggio 1980 Prot. Gen. n. 398
e successiva variante in data 29 luglio 1982 Prot. Gen n. 608.
La parte cedente:
- dichiara altresì che a tutt'oggi nei beni in oggetto non sono state eseguite altre opere tali da richiedere autorizzazioni o concessioni, anche in sanatoria, ad eccezione dell'autorizzazione prot. n. 6156 del 19 luglio 1991, dell'autorizzazione n. 102/A1992 dell'11 luglio 1992, della concessione n. 80/2002 del 22 ottobre 2002, della DIA prot.
n. 15218 del 17 settembre 2002, delle DIA prot. n.ri 2735 e 2736 del 20 febbraio 2003,
3 e della CILAS prot. n. 8708/2022 del 21 luglio 2022;
- garantisce la piena e perfetta regolarità urbanistica dell'immobile in contratto.
- dichiara, senza che la parte acquirente nulla abbia da eccepire, che in relazione all'immobile in oggetto non risulta rilasciato il certificato di agibilità / abitabilità.
Si allega in originale, sotto la lettera “B”, l'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile n. 09647-479152-2023 rilasciato in data 30 settembre 2023; la parte acquirente dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, il cui costo è a carico di ciascuna parte al 50%.
Il signor presta tutte le garanzie di legge circa la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà e disponibilità dei beni trasferiti, le garanzie per evizione e vizi, e ne garantisce la libertà da oneri, vincoli, gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e da diritti di terzi in genere.
Lo stesso signor rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale. Parte_1
Entrambe le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi e che, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, dichiarano che: per il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo è previsto un corrispettivo in denaro concordato fra le parti in euro 40.000 (quaranta mila\00), da versarsi con le seguenti modalità: quanto ad euro 3000,00 (tremila/00) già versati alla data odierna in contanti, quanto ad euro 1.870,00 già versati mediante n. 16 bonifici bancari (euro 150,00 in data 02.02.2025, euro 150,00 in data 03.03.2025, euro 150,00 in data 26.03.2025, euro 50,00 in data 23.04.2025, euro 150 in data 30.04.2025, euro
150,00 in data 26.05.2025, euro 150,00 in data 26.06.2025, euro 150,00 in data
25.07.2025, euro 150,00 in data 27.08.2025, euro 20,00 in data 08.09.2025, euro
150,00 in data 10.09.2025, euro 120,00 in data 23.09.2025, euro 30,00 in data
26.09.2025, euro 50,00 in data 01.10.2025, euro 200,00 in data 14.10.2025, euro 50,00 in data 21.10.2025) e così per complessivi euro 4.870,00
4 (quattromilaottocentosettanta/00) e quanto ai residui euro 35.130,00
(trentacinquemilacentotrenta/00) in rate annuali (12 mesi) anche frazionate dell'importo di euro 1.800 (milleottocento/00) ciascuna a decorrere da oggi sino al saldo;
per la conclusione del presente accordo non si sono avvalse di un mediatore immobiliare.
I sottoscritti coniugi richiedono, in applicazione dell'art. 19 legge 74/87 e successive modifiche e secondo quanto stabilito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014, che il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile sia esente da ogni imposta e tassa sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio;
le parti ribadiscono ulteriormente ed espressamente come tale trasferimento costituisca elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, applicandosi pertanto l'esenzione totale da ogni imposta di bollo di registro, ipotecarie e catastali e, comunque, da ogni altra tassa connessa al presente trasferimento.
L'immobile viene trasferito a corpo, con gli accessori e pertinenze, nell'attuale stato di diritto e di fatto, con le servitù attive e passive esistenti e i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.
I costi per l'attività svolta dall'Ausiliario nominato dal Presidente per il trasferimento di detto diritto di proprietà a favore della signora sono a carico del Parte_2
50% ciascuno.
Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti del trasferimento, attivi e passivi, decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza che verrà emessa all'esito del presente procedimento”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
5 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 23 ottobre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castello
d'LE (Bologna) il 29 maggio 1994 da nato a [...] il 15 Parte_1
dicembre 1963 e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 7, parte II, serie A, dell'anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castello d'LE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) ciascuna parte si dichiara economicamente autosufficiente essendo entrambe in grado di provvedere al proprio mantenimento;
2) la casa familiare viene assegnata alla signora in quanto vi risiede Parte_2
unitamente alla figlia;
Per_1
3) i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ciascuno in proporzione alle proprie disponibilità; le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Bologna, rimarranno a carico della madre nella misura del 100%. Tale modalità di contribuzione per la figlia viene concordata dalle parti in ragione Per_1
del fatto che il sig. è attualmente privo di occupazione e la figlia , Parte_1 Per_1
seppure non totalmente autosufficiente, svolge lavori saltuari che le consentono comunque una certa disponibilità economica. Resta inteso che il sig. al Parte_1
reperimento di una sua occupazione – nel caso in cui non fosse ancora Per_1
6 economicamente autosufficiente – provvederà ad integrare il contributo per il mantenimento della figlia con un assegno mensile;
4) con riferimento al trasferimento immobiliare, il signor cede e trasferisce Parte_1
alla signora , che accetta e acquista, la quota di comproprietà indivisa Parte_2
di un mezzo di porzione del fabbricato in Comune di Argelato, frazione Funo, via
Galliera n. 126, costituita da appartamento con terrazza in proprietà esclusiva al piano primo con cantina ed autorimessa al piano sotterraneo;
il tutto distinto nel Catasto fabbricati di detto Comune come segue: - F. 42 particella 23 sub. 53, via Galliera n.
126, p.
1-S1, cat. A/3, cl. 2, vani 6, TA Euro 433,82; - F. 42 particella 23 sub. 45, via Galliera n. 132, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 15, TA Euro 74,37. In confine con ragioni SE e ragioni TI, o loro aventi causa, e parti comuni, salvo altri”. “Lo stesso signor rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale. Entrambe Parte_1
le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi e che, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, dichiarano che: per il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo
è previsto un corrispettivo in denaro concordato fra le parti in euro 40.000 (quaranta mila\00), da versarsi con le seguenti modalità: quanto ad euro 3000,00 (tremila/00) già versati alla data odierna in contanti, quanto ad euro 1.870,00 già versati mediante n. 16 bonifici bancari (euro 150,00 in data 02.02.2025, euro 150,00 in data 03.03.2025, euro
150,00 in data 26.03.2025, euro 50,00 in data 23.04.2025, euro 150 in data 30.04.2025, euro 150,00 in data 26.05.2025, euro 150,00 in data 26.06.2025, euro 150,00 in data
25.07.2025, euro 150,00 in data 27.08.2025, euro 20,00 in data 08.09.2025, euro
150,00 in data 10.09.2025, euro 120,00 in data 23.09.2025, euro 30,00 in data
26.09.2025, euro 50,00 in data 01.10.2025, euro 200,00 in data 14.10.2025, euro 50,00 in data 21.10.2025) e così per complessivi euro 4.870,00
(quattromilaottocentosettanta/00) e quanto ai residui euro 35.130,00
(trentacinquemilacentotrenta/00) in rate annuali (12 mesi) anche frazionate dell'importo di euro 1.800 (milleottocento/00) ciascuna a decorrere da oggi sino al
7 saldo”. “I costi per l'attività svolta dall'Ausiliario nominato dal Presidente per il trasferimento di detto diritto di proprietà a favore della signora sono Parte_2
a carico del 50% ciascuno. Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti del trasferimento, attivi e passivi, decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza che verrà emessa all'esito del presente procedimento”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“5) Ogni altro rapporto economico è stato definito, così che i signori Parte_1
e , i quali dichiarano di essere entrambi autosufficienti, rinunciano Parte_2
reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta.
6) Con compensazione al 50% delle spese di giudizio, compresi i compensi professionali, dell'ausiliario e dei tecnici”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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