Art. 54.
L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile , a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente".
L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile , a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente".