Ordinanza collegiale 15 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 13 febbraio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/05/2026, n. 8376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8376 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16720/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16720 del 2022, proposto da
“ Officine Cst ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Artena (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carola Ferdinandi e Roberto Silti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 2491/2021 – R.G.N. 4650/2021, emesso dal Tribunale di Velletri in data 14 ottobre 2021 e notificato in data 20 ottobre 2021 al Comune di Artena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Artena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. US HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., la società ricorrente agiva per far valere l’esatta ottemperanza del Comune intimato al titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 2491/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Velletri il 14 ottobre 2021, ritualmente notificato a controparte e dichiarato esecutivo con decreto del 12 maggio 2022 e poi nuovamente notificato, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il 27 giugno successivo;
- il Comune di Artena si costituiva in giudizio rendendo noto che, con delibera n. 20 del 3 ottobre 2022, l’ente locale aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. 243- bis e seguenti del d.lgs. n. 267/2000;
- con ordinanza collegiale n. 4547 del 15 marzo 2023, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, d.lgs. cit., con onere a carico di entrambe le parti di rendere edotto il Collegio dell’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio pluriennale previsto dall’art. 243- quater , d.lgs. cit. e, conseguentemente, di avanzare istanza di fissazione di udienza entro il termine di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a.;
- nel silenzio delle parti, con ordinanza presidenziale n. 408/2026 veniva chiesto di depositare documentati chiarimenti sullo stato della procedura e, con riferimento alla ricorrente, di indicare se avesse ancora interesse alla definizione, nel merito, del ricorso;
- con dichiarazione depositata il 16 marzo 2026, la società ricorrente manifestava la persistenza del proprio interesse al giudizio;
- il Comune di Artena, invece, depositava la deliberazione n. 25 dell’8 agosto 2025 con la quale il Consiglio Comunale aveva dichiarato lo stato di dissesto;
- infine, all’udienza camerale del 28 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- stante il disposto dell’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (“ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”), il ricorso vada dichiarato estinto (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, n. 1514/2026: “ In presenza della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale ai sensi degli artt. 244 ss. e, in particolare, dell'art. 246 TUEL, il giudizio di ottemperanza volto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro deve essere dichiarato estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 248, comma 2, TUEL, dovendo il credito essere soddisfatto nell'ambito della procedura concorsuale e nel rispetto del principio della par condicio creditorum ”. Allo stesso modo T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, n. 255/2026: “ Ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto della gestione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti giurisdizionali di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie della p.a., quando il debito concerne fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla dichiarazione di dissesto ”), nel caso di specie, innegabile essendo che il credito per il quale si procede (relativo alla mancata ottemperanza ad un decreto ingiuntivo emesso il 14 ottobre 2021 e divenuto esecutivo il 12 maggio 2022) sia anteriore al 31 dicembre 2024 e, pertanto, rientri nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione;
- sussistono fondati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo IL, Presidente
US HE, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| US HE | Michelangelo IL |
IL SEGRETARIO