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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GHITTONI CECILIA, Giudice
SARACINI ENRICO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 07756640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Modena
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 26829 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (RGR n. 712 del 2025) la società Ricorrente_1 S.p.A., con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante, dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena per chiedere l'annullamento del diniego di rimborso avanti indicato, emesso dalla Provincia di Modena, protocollo n.
26829, notificato il 29 luglio 2025 con il quale ha rifiutato, negando la propria competenza in materia, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da Ricorrente_1 con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 22 luglio 2025.
La ricorrente afferma di operare “ come “cliente grossista” nel mercato dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 79/1999, di “attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”. In tale veste, essa provvede alla liquidazione e al versamento delle accise (e, sino al
2012, delle relative addizionali), in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (nel seguito anche
“Testo Unico Accise” o “TUA”) e, cioè, distintamente per ciascuna provincia ove avviene l'immissione in consumo. Ricorrente_1, infatti, applica l'accisa quale “soggetto obbligato”, ai sensi dell'art. 53 del TUA nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al corretto pagamento dell'imposta, versando all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo. La Società provvede poi a traslare il peso economico dell'accisa (che dovrà essere pagata all'Erario) sui suoi clienti e consumatori finali in base al diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 504/1995. Giova dunque sin da subito chiarire che dall'articolarsi del rapporto Ricorrente_1: 1) è soggetto obbligato ad applicare le accise sulle forniture di energia elettrica e a versare le corrispondenti imposte all'erario e 2) trasferisce l'onere economico sui suoi clienti consumatori finali. ….Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato un'indagine a causa del contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988) con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio Direttiva 2008/118/CE (allegato n. 3 – testo della
Direttiva 2008/118/CE). In sintesi, si riteneva che l'Addizionale fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla riferita Direttiva per consentire agli Stati membri dell'Unione di applicare tributi aggiuntivi all'accisa di fonte comunitaria e, dunque, si sovrapponesse ad essa. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e il conseguente rinvio della questione innanzi alla Corte di Giustizia, ha, dunque, abrogato l'Addizionale a decorrere dall'anno 2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle
Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale). In conseguenza della soppressione del tributo, alcuni clienti finali delle società di fornitura di energia elettrica hanno richiesto la restituzione delle somme illegittimamente versate tramite istanze di rimborso indirizzate alle autorità fiscali.
Ne è scaturito un contenzioso conclusosi dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, confermando i sospetti di incompatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria, ha sancito che l'addizionale all'accisa di cui al D.L. n. 511 del 1988 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”, le addizionali in parola non sono, dunque, dovute (Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 4 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019, n. 15198 - allegato n. 4).
Secondo la Corte di Cassazione, da tale incompatibilità discende la necessità di disapplicare l'art. 6, D.L.
n. 511/1988, istitutivo delle addizionali provinciali sull'energia elettrica per contrasto con la normativa comunitaria. Allo stesso modo la Corte ha specificato che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario sono i soli fornitori spettando invece ai clienti finali di adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da loro illegittimamente pagato. ….A seguito delle citate pronunce della Corte di Cassazione, numerosi clienti finali hanno agito nei confronti dei propri fornitori in sede civile al fine di ottenere il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte, prima della abrogazione del tributo. Tra questi anche Società_1 società cooperativa agricola, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede legale in 41122 Modena (MO) – strada Munarola n. 123, C.F. P.IVA_1, con riferimento alla Provincia di Udine, negli anni 2010 e 2011 Ricorrente_1 al Pod Pod_1 sito nel comune di Castel Franco Emilia potenza disponibile 200 Kw;
Pod IT001E00238776 sito nel comune di Castel Franco Emilia potenza disponibile 175
Kw; Pod IT001E51938658 sito nel comune di Carpi con potenza disponibile 175 Kw Per tale ragione e in qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53 del TUA, la Società addebitava al Cliente, in esercizio del proprio diritto di rivalsa sancito all'art. 56 del TUA, l'Addizionale sull'energia elettrica immessa in consumo un importo pari a euro 28.316,79 a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, che è stata versata all'Erario
(allegato n. 5). In ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione sopra menzionato, secondo cui l'Addizionale non era applicabile poiché contraria alla normativa comunitaria, il cliente finale chiedeva a Ricorrente_1 con pec del 6 febbraio 2020 ha richiesto il rimborso delle somme indebitamente versate. A seguito del mancato esito positivo della richiesta di restituzione, Società_1 ha notificato ricorso (Allegato n. 5) in cui ha chiesto la restituzione delle accise al suo cliente insieme agli interessi. Il giudizio è stato incardinato presso il Tribunale di Milano all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza n. 2409/2025 pubbl. il 21/03/2025
RG n. 33963/2023 Repert. n. 2582/2025 del 24/03/2025 Sentenza n. cronol. 1477/2025 del 21/03/2025 in cui si condannava “Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Nominativo_1, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 39.502,64 comprensivo di IVA al 10%, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito” (nel seguito “sentenza” - Allegato n. 6); La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano veniva notificata in data 24 marzo 2025 e passava in giudicato in data 23 aprile 2025 (trenta giorni dalla notifica Allegato n. 7) ed è divenuta dunque definitiva come da attestazione della stessa cancelleria (Allegato n. 8). A mezzo bonifico Ricorrente_1 ha restituito le addizionale in adempimento di quanto disposto dal giudice civile in sede di condanna. A seguito della pronuncia del Tribunale, Ricorrente_1 si vedeva costretta a restituire le somme richieste al fine di evitare che il proprio cliente agisse con procedure esecutive (allegato n. 9). Data esecuzione alla riferita Ordinanza, la Società provvedeva, a propria volta, a chiedere alle competenti amministrazioni il ristorno delle somme corrisposte e questo in adempimento al disposto dell'art. 14 c. 4 del TUA secondo il quale: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. 6 È sempre possibile, dunque, al fornitore chiedere il rimborso all'amministrazione tributaria delle somme oggetto di rivalsa che abbia dovuto restituire al cliente finale”. Pertanto, entro i 90 giorni dalla definitività della sentenza, in data 23 luglio 2025, Ricorrente_1 notificava istanza di rimborso sia alla Provincia che all'Agenzia delle Dogane. Nelle istanze specificava che: “per il soggetto obbligato il diritto al rimborso, a norma del comma 2 dell'art. 14 cit., è sorto con la condanna alla restituzione dell'Addizionale nei confronti del suo cliente finale in quanto, fino a tale momento, non avrebbe potuto autonomamente richiedere all'Erario la restituzione di un'imposta addebitata in esercizio della rivalsa al consumatore, ancorché contraria alla normativa comunitaria”. Tuttavia, sorprendentemente, la Provincia, controparte del presente giudizio, si dichiarava incompetente a ricevere l'istanza di rimborso e negava la restituzione delle somme illegittimamente corrisposte” . Ciò premesso eccepisce l'illegittimità del diniego e chiede a questa Corte ” voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 20.292,79 versato a titolo di Addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi come per legge per i seguenti motivi: - il provvedimento impugnato è privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge in violazione dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 546/92; - il pagamento dell'addizionale è stato effettuato in contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; - la Provincia, quale destinataria del tributo, è competente al rimborso dello stesso ancorché in via solidale con l'Agenzia delle Dogane;
- il comportamento della Provincia viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 della L. 212/2000 e i principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza”.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Modena che chiede il rigetto del ricorso con la condanna alle spese dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'addizionale in questione non era un tributo proprio delle Province ma un tributo erariale o meglio una quota di un tributo erariale, l'accisa, con cui
“condivideva” la base imponibile e la disciplina, ma il cui gettito era destinato a finanziare le Province. Precisa che la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria- con la sentenza nr. 21883/2024 pubblicata il
2/8/2024 resa nei rinvii pregiudiziali iscritti ai n. 16910/2023 - 16915/2023 R.G. disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanze n. 60/2/2023 - 61/2/2023, nei procedimenti n. 40-41/2023, laddove ha enunciato il seguente principio di diritto: «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» Dunque, la Provincia di Modena non
è la legittimata passiva dell'obbligo di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica” ed inoltre “ è doveroso attenzionare l'Ill.ma Corte sul nuovo e recente orientamento processuale adottato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli -Ufficio Delle Dogane Di Milano 2- laddove in una causa analoga radicata avanti la Corte di Giustizia di II grado di Lombardia, iscritta al nr. RGA n. 871/2025, alla recente udienza del 28/10/2025 ha verbalizzato: “Tutti gli uffici erariali rinunciano ad eccepire il difetto di legittimazione passiva” (doc.2). A conferma di tale orientamento la Direzione Territoriale Lombardia UADM Lombardia 5 ha proceduto all'annullamento in autotutela del diniego espresso manifestato sull'istanza di rimborso oggetto di ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Mantova così motivando: “ Tenuto conto del fatto che solo recentemente è stato delineato un assetto uniforme sulla natura dell'addizionale provinciale di cui si discute e della conseguente legittimazione passiva di ADM anche per il rimborso attinente a forniture verso utenze con potenza disponibile non superiore a 200kW, ragion per cui, non essendo più rinvenibile un orientamento ondivago della materia, si rende necessario provvedere all'annullamento in autotutela del diniego espresso formatosi sulle istanze di rimborso in premessa” (doc.3).“
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso, la Corte osserva che la controversia in argomento si inserisce nell'ambito di un contenzioso di dimensioni significative che ha coinvolto e continua a coinvolgere, per certi versi, i fornitori di energia elettrica ed anche i clienti finali. I fornitori professionali, quali soggetti passivi obbligati al pagamento delle accise e relative addizionali, negli anni 2010-2011, in applicazione dell'art. 6, commi 1 e ss., D.L. n. 511/1988, hanno versato all'Erario e alle Province l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, tributo previsto dalla normativa tributaria all'epoca in vigore, esercitando contestualmente il diritto di rivalsa dell'addizionale nei confronti dei propri clienti consumatori finali, a cui l'addizionale è stata addebitata mediante esposizione in fattura, come previsto per legge. L'addizionale è infatti un'imposta di consumo che grava sul fornitore dal punto di vista “giuridico”, ma è destinata, dal punto di vista economico, a gravare sul consumatore finale, che ne sopporta il peso in forza della rivalsa esercitata dai soggetti passivi. Si tratta dunque di un rapporto trilaterale (Erario/Provincia > fornitore > consumatore finale) analogo a quello che caratterizza tutte le imposte di consumo, prime tra tutte l'IVA, ove il peso del tributo è destinato a riverberarsi nei confronti del consumatore finale. Dunque, il fornitore versava le addizionali all'Erario e alle Province
(secondo il meccanismo incentrato sulla dichiarazione di consumo annuale e di anticipazione finanziaria degli acconti delle addizionali, determinati in base ai consumi dell'anno precedente) e si rivaleva, come suo diritto, nei confronti dei propri clienti, a cui veniva addebitata l'addizionale in fattura. Sennonché, a distanza di svariati anni, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con una serie di pronunce emesse a partire dall'anno 2019 , ha riconosciuto che l'addizionale provinciale era un tributo incompatibile con la Direttiva n.
2008/118/CE e con la precedente Direttiva n. 2003/96/CE e dunque non dovuto. La stessa Corte di
Cassazione, in altre pronunce coeve, ha inoltre chiarito che i consumatori finali sono privi di legittimazione ad agire nei confronti dell'Amministrazione, potendo essi unicamente rivolgersi al proprio fornitore, chiedendo la ripetizione dell'indebito nei confronti del medesimo esercitando un'azione di carattere civilistico. All'esito dell'eventuale condanna del fornitore – prosegue la Corte – quest'ultimo sarà poi legittimato, in forza dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (norma che riapre i termini di decadenza e prescrizione per esercitare l'azione di rimborso al fine di evitare che il fornitore rimanga inciso definitivamente del tributo), a richiedere a sua volta il rimborso all'Erario o alla Provincia che aveva percepito il tributo. A seguito di tali pronunce, i consumatori finali hanno intrapreso numerosissime azioni nei confronti dei fornitori, in esito alle quali i
Tribunali investiti della questione, nonostante le difese in giudizio dei soggetti passivi, hanno condannato i fornitori alla restituzione delle addizionali, in applicazione dei chiari principi dettati dalla Corte di Cassazione.
La situazione che ne deriva è dunque la seguente: gli importi vengono rimborsati ai clienti dai fornitori, tenuti al pagamento sulla base delle sentenze civili di condanna, per poi essere restituiti dall'Erario o dalla Provincia in una seconda “fase”, a seguito di istanza di rimborso proposta dai fornitori soccombenti ai singoli enti pubblici coinvolti – seconda fase che dovrebbe condurre al ristoro del fornitore da parte dell'Erario sulla base di una sorta di “automatismo”. Tuttavia – di qui la presente controversia – sia la Provincia sia alcuni Uffici finanziari hanno negato il rimborso al fornitore, eccependo, in via logicamente preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Questa Corte, da sempre, condivide la tesi dell'Ente territoriale in quanto non è la destinazione del gettito che attribuisce (ma nemmeno contribuisce alla) qualificazione alla natura della somma trasferita. Questa, come nel caso di specie, rientra senza ombra di dubbio nel perimetro proprio dei tributi statali in quanto, come addizionale, non solo non beneficia di “confluenza” nell'alveo statale ma assume essa stessa inscindibilmente con il tributo al quale si “addiziona” medesima natura e qualifica: in una parola il tributo-base assorbe la addizionale e con essa forma un tutt'uno. E' il conseguente mero “gettito” che può venire, al contrario, liberamente (per opzioni legislative di politica distributiva) scorporato mediante frazionamento e convogliamento inseribile in qualunque “fase” della riscossione più o meno lontana dalla
“fonte” di attingimento. Già, in stato di normalità, la riscossione si avvale di passaggi a “cascata” che partono dalla utenza e attraverso il gestore giungono all'Erario. Attesa la totale estraneità sia dell'utenza sia del gestore ai detti passaggi estrattivi (voluti dal Legislatore per mera comodità operativa), la Corte ritiene irragionevole che il soggetto il quale, a causa di novella normativa, venga a trovarsi titolare del diritto al rimborso sia costretto a preoccuparsi di identificare egli stesso, a suo rischio e spese, a quale organo o amministrazione dello Stato accedere per ottenere la restituzione assistendo inerme alla diatriba tra entità sub-statali rappresentative di entità organiche di mera funzionalità della finanza pubblica riconducibile però all'unico Erario esistente. La particolare natura di “addizionale” nasce dalla chiara volontà del Legislatore di generare una fonte aggiuntiva di risorse dal tributo erariale da destinare, con indirizzo separato, alla
“copertura” di bisogni pubblici radicati territorialmente negli ambiti provinciali.
La Provincia, nel caso di specie, non poteva fare altro che “non aprire” la sua porta alla richiesta in quanto
Essa non è nella condizione giuridica di delibare l'istanza difettandole il potere discrezionale sia di accettare sia di rifiutare la gestione di un introito che, senza suo personale esercizio dei poteri che la legge le assegna, era entrato nel suo bilancio per superiore volontà parlamentare la quale, oltretutto, disponeva anche per il suo utilizzo. La Provincia appare dunque senza dubbio un mero esecutore di volontà superiore e nessuna discrezionalità possiede in materia di gestione, men che meno contenziosa, delle somme ricevute dal distributore di energia il quale agisce nella chiara veste di mero “esattore” per conto dell'Erario. La Provincia
è ente impositore solo dei tributi suoi propri tra i quali non c'è la questionata addizionale e qui Essa compare solo come ente “utilizzatore” di risorse ricevute, per il tramite del distributore, da altra e superiore amministrazione.Ma a causa di sentenze di merito contrastanti circa il soggetto che deve effettuare il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art.6 del decreto legge 511/1988, per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW, è stata investita della questione, ex art. 363 bis codice di procedura civile, la Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n.21883/2024, ha stabilito che spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica affermando, tra l'altro: “ Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali Irpef comunali e regionali”.
Conclusivamente la Corte non può che rigettare il ricorso e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia.
Parte ricorrente all'udienza pubblica ha chiesto la compensazione delle spese ma parte resistente si è opposta fermamente riscontrando, per di più, nel caso in esame, “lite temeraria”.
La Corte ritiene che non sussistono i presupposti per “lite temeraria” ma non può che condannare la ricorrente alla soccombenza delle spese di lite in quanto ha presentato il ricorso in data 28-10-2025 dopo che la Corte di Cassazione ha chiaramente stabilito con la sentenza nr. 21883/2024 pubblicata il 2/8/2024 il principio di diritto che «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» .
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Modena e, per l'effetto, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GHITTONI CECILIA, Giudice
SARACINI ENRICO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 07756640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Modena
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 26829 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (RGR n. 712 del 2025) la società Ricorrente_1 S.p.A., con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante, dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena per chiedere l'annullamento del diniego di rimborso avanti indicato, emesso dalla Provincia di Modena, protocollo n.
26829, notificato il 29 luglio 2025 con il quale ha rifiutato, negando la propria competenza in materia, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da Ricorrente_1 con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 22 luglio 2025.
La ricorrente afferma di operare “ come “cliente grossista” nel mercato dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 79/1999, di “attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”. In tale veste, essa provvede alla liquidazione e al versamento delle accise (e, sino al
2012, delle relative addizionali), in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (nel seguito anche
“Testo Unico Accise” o “TUA”) e, cioè, distintamente per ciascuna provincia ove avviene l'immissione in consumo. Ricorrente_1, infatti, applica l'accisa quale “soggetto obbligato”, ai sensi dell'art. 53 del TUA nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al corretto pagamento dell'imposta, versando all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo. La Società provvede poi a traslare il peso economico dell'accisa (che dovrà essere pagata all'Erario) sui suoi clienti e consumatori finali in base al diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 504/1995. Giova dunque sin da subito chiarire che dall'articolarsi del rapporto Ricorrente_1: 1) è soggetto obbligato ad applicare le accise sulle forniture di energia elettrica e a versare le corrispondenti imposte all'erario e 2) trasferisce l'onere economico sui suoi clienti consumatori finali. ….Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato un'indagine a causa del contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988) con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio Direttiva 2008/118/CE (allegato n. 3 – testo della
Direttiva 2008/118/CE). In sintesi, si riteneva che l'Addizionale fosse carente della “finalità specifica” richiesta dalla riferita Direttiva per consentire agli Stati membri dell'Unione di applicare tributi aggiuntivi all'accisa di fonte comunitaria e, dunque, si sovrapponesse ad essa. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e il conseguente rinvio della questione innanzi alla Corte di Giustizia, ha, dunque, abrogato l'Addizionale a decorrere dall'anno 2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle
Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale). In conseguenza della soppressione del tributo, alcuni clienti finali delle società di fornitura di energia elettrica hanno richiesto la restituzione delle somme illegittimamente versate tramite istanze di rimborso indirizzate alle autorità fiscali.
Ne è scaturito un contenzioso conclusosi dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, confermando i sospetti di incompatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria, ha sancito che l'addizionale all'accisa di cui al D.L. n. 511 del 1988 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”, le addizionali in parola non sono, dunque, dovute (Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 4 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019, n. 15198 - allegato n. 4).
Secondo la Corte di Cassazione, da tale incompatibilità discende la necessità di disapplicare l'art. 6, D.L.
n. 511/1988, istitutivo delle addizionali provinciali sull'energia elettrica per contrasto con la normativa comunitaria. Allo stesso modo la Corte ha specificato che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario sono i soli fornitori spettando invece ai clienti finali di adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da loro illegittimamente pagato. ….A seguito delle citate pronunce della Corte di Cassazione, numerosi clienti finali hanno agito nei confronti dei propri fornitori in sede civile al fine di ottenere il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte, prima della abrogazione del tributo. Tra questi anche Società_1 società cooperativa agricola, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede legale in 41122 Modena (MO) – strada Munarola n. 123, C.F. P.IVA_1, con riferimento alla Provincia di Udine, negli anni 2010 e 2011 Ricorrente_1 al Pod Pod_1 sito nel comune di Castel Franco Emilia potenza disponibile 200 Kw;
Pod IT001E00238776 sito nel comune di Castel Franco Emilia potenza disponibile 175
Kw; Pod IT001E51938658 sito nel comune di Carpi con potenza disponibile 175 Kw Per tale ragione e in qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53 del TUA, la Società addebitava al Cliente, in esercizio del proprio diritto di rivalsa sancito all'art. 56 del TUA, l'Addizionale sull'energia elettrica immessa in consumo un importo pari a euro 28.316,79 a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, che è stata versata all'Erario
(allegato n. 5). In ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione sopra menzionato, secondo cui l'Addizionale non era applicabile poiché contraria alla normativa comunitaria, il cliente finale chiedeva a Ricorrente_1 con pec del 6 febbraio 2020 ha richiesto il rimborso delle somme indebitamente versate. A seguito del mancato esito positivo della richiesta di restituzione, Società_1 ha notificato ricorso (Allegato n. 5) in cui ha chiesto la restituzione delle accise al suo cliente insieme agli interessi. Il giudizio è stato incardinato presso il Tribunale di Milano all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza n. 2409/2025 pubbl. il 21/03/2025
RG n. 33963/2023 Repert. n. 2582/2025 del 24/03/2025 Sentenza n. cronol. 1477/2025 del 21/03/2025 in cui si condannava “Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Nominativo_1, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 39.502,64 comprensivo di IVA al 10%, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito” (nel seguito “sentenza” - Allegato n. 6); La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano veniva notificata in data 24 marzo 2025 e passava in giudicato in data 23 aprile 2025 (trenta giorni dalla notifica Allegato n. 7) ed è divenuta dunque definitiva come da attestazione della stessa cancelleria (Allegato n. 8). A mezzo bonifico Ricorrente_1 ha restituito le addizionale in adempimento di quanto disposto dal giudice civile in sede di condanna. A seguito della pronuncia del Tribunale, Ricorrente_1 si vedeva costretta a restituire le somme richieste al fine di evitare che il proprio cliente agisse con procedure esecutive (allegato n. 9). Data esecuzione alla riferita Ordinanza, la Società provvedeva, a propria volta, a chiedere alle competenti amministrazioni il ristorno delle somme corrisposte e questo in adempimento al disposto dell'art. 14 c. 4 del TUA secondo il quale: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. 6 È sempre possibile, dunque, al fornitore chiedere il rimborso all'amministrazione tributaria delle somme oggetto di rivalsa che abbia dovuto restituire al cliente finale”. Pertanto, entro i 90 giorni dalla definitività della sentenza, in data 23 luglio 2025, Ricorrente_1 notificava istanza di rimborso sia alla Provincia che all'Agenzia delle Dogane. Nelle istanze specificava che: “per il soggetto obbligato il diritto al rimborso, a norma del comma 2 dell'art. 14 cit., è sorto con la condanna alla restituzione dell'Addizionale nei confronti del suo cliente finale in quanto, fino a tale momento, non avrebbe potuto autonomamente richiedere all'Erario la restituzione di un'imposta addebitata in esercizio della rivalsa al consumatore, ancorché contraria alla normativa comunitaria”. Tuttavia, sorprendentemente, la Provincia, controparte del presente giudizio, si dichiarava incompetente a ricevere l'istanza di rimborso e negava la restituzione delle somme illegittimamente corrisposte” . Ciò premesso eccepisce l'illegittimità del diniego e chiede a questa Corte ” voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 20.292,79 versato a titolo di Addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi come per legge per i seguenti motivi: - il provvedimento impugnato è privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge in violazione dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 546/92; - il pagamento dell'addizionale è stato effettuato in contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; - la Provincia, quale destinataria del tributo, è competente al rimborso dello stesso ancorché in via solidale con l'Agenzia delle Dogane;
- il comportamento della Provincia viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 della L. 212/2000 e i principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza”.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Modena che chiede il rigetto del ricorso con la condanna alle spese dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'addizionale in questione non era un tributo proprio delle Province ma un tributo erariale o meglio una quota di un tributo erariale, l'accisa, con cui
“condivideva” la base imponibile e la disciplina, ma il cui gettito era destinato a finanziare le Province. Precisa che la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria- con la sentenza nr. 21883/2024 pubblicata il
2/8/2024 resa nei rinvii pregiudiziali iscritti ai n. 16910/2023 - 16915/2023 R.G. disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanze n. 60/2/2023 - 61/2/2023, nei procedimenti n. 40-41/2023, laddove ha enunciato il seguente principio di diritto: «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» Dunque, la Provincia di Modena non
è la legittimata passiva dell'obbligo di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica” ed inoltre “ è doveroso attenzionare l'Ill.ma Corte sul nuovo e recente orientamento processuale adottato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli -Ufficio Delle Dogane Di Milano 2- laddove in una causa analoga radicata avanti la Corte di Giustizia di II grado di Lombardia, iscritta al nr. RGA n. 871/2025, alla recente udienza del 28/10/2025 ha verbalizzato: “Tutti gli uffici erariali rinunciano ad eccepire il difetto di legittimazione passiva” (doc.2). A conferma di tale orientamento la Direzione Territoriale Lombardia UADM Lombardia 5 ha proceduto all'annullamento in autotutela del diniego espresso manifestato sull'istanza di rimborso oggetto di ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Mantova così motivando: “ Tenuto conto del fatto che solo recentemente è stato delineato un assetto uniforme sulla natura dell'addizionale provinciale di cui si discute e della conseguente legittimazione passiva di ADM anche per il rimborso attinente a forniture verso utenze con potenza disponibile non superiore a 200kW, ragion per cui, non essendo più rinvenibile un orientamento ondivago della materia, si rende necessario provvedere all'annullamento in autotutela del diniego espresso formatosi sulle istanze di rimborso in premessa” (doc.3).“
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso, la Corte osserva che la controversia in argomento si inserisce nell'ambito di un contenzioso di dimensioni significative che ha coinvolto e continua a coinvolgere, per certi versi, i fornitori di energia elettrica ed anche i clienti finali. I fornitori professionali, quali soggetti passivi obbligati al pagamento delle accise e relative addizionali, negli anni 2010-2011, in applicazione dell'art. 6, commi 1 e ss., D.L. n. 511/1988, hanno versato all'Erario e alle Province l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, tributo previsto dalla normativa tributaria all'epoca in vigore, esercitando contestualmente il diritto di rivalsa dell'addizionale nei confronti dei propri clienti consumatori finali, a cui l'addizionale è stata addebitata mediante esposizione in fattura, come previsto per legge. L'addizionale è infatti un'imposta di consumo che grava sul fornitore dal punto di vista “giuridico”, ma è destinata, dal punto di vista economico, a gravare sul consumatore finale, che ne sopporta il peso in forza della rivalsa esercitata dai soggetti passivi. Si tratta dunque di un rapporto trilaterale (Erario/Provincia > fornitore > consumatore finale) analogo a quello che caratterizza tutte le imposte di consumo, prime tra tutte l'IVA, ove il peso del tributo è destinato a riverberarsi nei confronti del consumatore finale. Dunque, il fornitore versava le addizionali all'Erario e alle Province
(secondo il meccanismo incentrato sulla dichiarazione di consumo annuale e di anticipazione finanziaria degli acconti delle addizionali, determinati in base ai consumi dell'anno precedente) e si rivaleva, come suo diritto, nei confronti dei propri clienti, a cui veniva addebitata l'addizionale in fattura. Sennonché, a distanza di svariati anni, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con una serie di pronunce emesse a partire dall'anno 2019 , ha riconosciuto che l'addizionale provinciale era un tributo incompatibile con la Direttiva n.
2008/118/CE e con la precedente Direttiva n. 2003/96/CE e dunque non dovuto. La stessa Corte di
Cassazione, in altre pronunce coeve, ha inoltre chiarito che i consumatori finali sono privi di legittimazione ad agire nei confronti dell'Amministrazione, potendo essi unicamente rivolgersi al proprio fornitore, chiedendo la ripetizione dell'indebito nei confronti del medesimo esercitando un'azione di carattere civilistico. All'esito dell'eventuale condanna del fornitore – prosegue la Corte – quest'ultimo sarà poi legittimato, in forza dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (norma che riapre i termini di decadenza e prescrizione per esercitare l'azione di rimborso al fine di evitare che il fornitore rimanga inciso definitivamente del tributo), a richiedere a sua volta il rimborso all'Erario o alla Provincia che aveva percepito il tributo. A seguito di tali pronunce, i consumatori finali hanno intrapreso numerosissime azioni nei confronti dei fornitori, in esito alle quali i
Tribunali investiti della questione, nonostante le difese in giudizio dei soggetti passivi, hanno condannato i fornitori alla restituzione delle addizionali, in applicazione dei chiari principi dettati dalla Corte di Cassazione.
La situazione che ne deriva è dunque la seguente: gli importi vengono rimborsati ai clienti dai fornitori, tenuti al pagamento sulla base delle sentenze civili di condanna, per poi essere restituiti dall'Erario o dalla Provincia in una seconda “fase”, a seguito di istanza di rimborso proposta dai fornitori soccombenti ai singoli enti pubblici coinvolti – seconda fase che dovrebbe condurre al ristoro del fornitore da parte dell'Erario sulla base di una sorta di “automatismo”. Tuttavia – di qui la presente controversia – sia la Provincia sia alcuni Uffici finanziari hanno negato il rimborso al fornitore, eccependo, in via logicamente preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Questa Corte, da sempre, condivide la tesi dell'Ente territoriale in quanto non è la destinazione del gettito che attribuisce (ma nemmeno contribuisce alla) qualificazione alla natura della somma trasferita. Questa, come nel caso di specie, rientra senza ombra di dubbio nel perimetro proprio dei tributi statali in quanto, come addizionale, non solo non beneficia di “confluenza” nell'alveo statale ma assume essa stessa inscindibilmente con il tributo al quale si “addiziona” medesima natura e qualifica: in una parola il tributo-base assorbe la addizionale e con essa forma un tutt'uno. E' il conseguente mero “gettito” che può venire, al contrario, liberamente (per opzioni legislative di politica distributiva) scorporato mediante frazionamento e convogliamento inseribile in qualunque “fase” della riscossione più o meno lontana dalla
“fonte” di attingimento. Già, in stato di normalità, la riscossione si avvale di passaggi a “cascata” che partono dalla utenza e attraverso il gestore giungono all'Erario. Attesa la totale estraneità sia dell'utenza sia del gestore ai detti passaggi estrattivi (voluti dal Legislatore per mera comodità operativa), la Corte ritiene irragionevole che il soggetto il quale, a causa di novella normativa, venga a trovarsi titolare del diritto al rimborso sia costretto a preoccuparsi di identificare egli stesso, a suo rischio e spese, a quale organo o amministrazione dello Stato accedere per ottenere la restituzione assistendo inerme alla diatriba tra entità sub-statali rappresentative di entità organiche di mera funzionalità della finanza pubblica riconducibile però all'unico Erario esistente. La particolare natura di “addizionale” nasce dalla chiara volontà del Legislatore di generare una fonte aggiuntiva di risorse dal tributo erariale da destinare, con indirizzo separato, alla
“copertura” di bisogni pubblici radicati territorialmente negli ambiti provinciali.
La Provincia, nel caso di specie, non poteva fare altro che “non aprire” la sua porta alla richiesta in quanto
Essa non è nella condizione giuridica di delibare l'istanza difettandole il potere discrezionale sia di accettare sia di rifiutare la gestione di un introito che, senza suo personale esercizio dei poteri che la legge le assegna, era entrato nel suo bilancio per superiore volontà parlamentare la quale, oltretutto, disponeva anche per il suo utilizzo. La Provincia appare dunque senza dubbio un mero esecutore di volontà superiore e nessuna discrezionalità possiede in materia di gestione, men che meno contenziosa, delle somme ricevute dal distributore di energia il quale agisce nella chiara veste di mero “esattore” per conto dell'Erario. La Provincia
è ente impositore solo dei tributi suoi propri tra i quali non c'è la questionata addizionale e qui Essa compare solo come ente “utilizzatore” di risorse ricevute, per il tramite del distributore, da altra e superiore amministrazione.Ma a causa di sentenze di merito contrastanti circa il soggetto che deve effettuare il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art.6 del decreto legge 511/1988, per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW, è stata investita della questione, ex art. 363 bis codice di procedura civile, la Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n.21883/2024, ha stabilito che spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica affermando, tra l'altro: “ Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali Irpef comunali e regionali”.
Conclusivamente la Corte non può che rigettare il ricorso e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia.
Parte ricorrente all'udienza pubblica ha chiesto la compensazione delle spese ma parte resistente si è opposta fermamente riscontrando, per di più, nel caso in esame, “lite temeraria”.
La Corte ritiene che non sussistono i presupposti per “lite temeraria” ma non può che condannare la ricorrente alla soccombenza delle spese di lite in quanto ha presentato il ricorso in data 28-10-2025 dopo che la Corte di Cassazione ha chiaramente stabilito con la sentenza nr. 21883/2024 pubblicata il 2/8/2024 il principio di diritto che «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» .
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Modena e, per l'effetto, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00.