Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/07/2025, n. 5996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5996 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05996/2025REG.PROV.COLL.
N. 06451/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6451 del 2023, proposto da
GIARDINO DEI RONCHI S.R.L.
nella persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alessandra Bazzani, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
nella persona del Sindaco pro tempore ,
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Bassani, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di Giustizia;
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO,
nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore ,
rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, corso Trieste 61, presso lo studio dell’avv. Tiziana Sgobbo;
REGIONE LOMBARDIA
nella persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, viale delle Milizie 54, presso lo studio dell’avv. Cristiano Bosin
nei confronti
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
nella persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 25 gennaio 2023 n.229, che ha respinto il ricorso n. 541/2018 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Trezzano sul Naviglio:
a) della deliberazione 10 ottobre 2017 n.44, pubblicata il 3 gennaio 2018, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la variante n.1 al Piano di governo del territorio- PGT;
b) della deliberazione 30 agosto 2017 n.35, con la quale il Consiglio comunale ha recepito le prescrizioni regionali, provinciali e del Parco agricolo sud Milano ed ha controdedotto alle osservazioni;
nonché:
c) del parere 31 luglio 2017 n.7001 della Regione Lombardia;
d) del parere 31 luglio 2017 prot. n.1843660 della Città Metropolitana di Milano;
allegati alla deliberazione 22 marzo 2017 n.9 del Consiglio comunale, di adozione del PGT;
il tutto nella parte in cui dispone lo stralcio del Comparto B dell’Ambito di riqualificazione sovralocale “Cascina Antonietta”;
e degli atti presupposti e connessi;
visto il ricorso con i i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito il relatore dott. Ofelia Fratamico alla pubblica udienza del giorno 3 aprile 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla delibera di Consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio 10 ottobre 2017, n. 44, pubblicata il 3 gennaio 2018, di approvazione della variante n. 1 al PGT;
- dalla delibera di Consiglio comunale del medesimo Comune del 30 agosto 2017, n. 35, di recepimento delle prescrizioni, nella parte in cui è disposto lo stralcio del Comparto B dell’Ambito di riqualificazione sovralocale “Cascina Antonietta”;
- dai pareri del 31 luglio 2017, n. 7001 della Regione Lombardia, e n. 184360 della Città Metropolitana di Milano, resi a margine della delibera di adozione del PGT (delibera di C.C. 22 marzo 2017, n. 9).
2. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Lombardia dalla Giardino dei Ronchi s.r.l. sulla base di un unico articolato motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamento (artt. 13 e 15 l.r. n. 12/2005; artt. 1, 2, comma 1 lett. c) e comma 3 l. r. n. 31/2014; artt. 3 e 69 NdA del PTCP), eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.
3. Con la sentenza n. 229 del 25 gennaio 2023 il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - error in iudicando - error in procedendo , omessa e contraddittoria motivazione - violazione e falsa applicazione di legge con riferimento artt. 13-15 l.r. n. 12/2005, incompetenza;
II - error in iudicando - error in procedendo , omessa motivazione, violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, comma 1, lett. c) e comma 3 l.r. n. 31/2014, difetto di motivazione, difetto di istruttoria;
III - error in iudicando - error in procedendo, omesso esame della censura, omessa motivazione – violazione e falsa applicazione di legge con riferimento artt. 13-15 l.r. 12/2005; artt. 1,2, comma 1 lett. c) e comma 3 l.r. 31/2014; artt. 3 e 69 NdA PTCP, incompetenza, difetto di motivazione;
IV - error in iudicando - error in procedendo, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamento (artt. 13 e 15 l.r. 12/2005; artt. 1, 2, comma 1 lett. c) e 11 comma 3 l.r. n. 31/2014; artt. 3 e 69 NdA del PTCP).
5. Si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Trezzano sul Naviglio e la Regione Lombardia, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 2 e del 10 marzo 2025 e repliche del 12 e 13 marzo 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo la società appellante, proprietaria di alcune aree estese per 63.660 mq, ricomprese prevalentemente nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio e per minima parte nel Comune di Corsico e caratterizzate dalla presenza di un complesso denominato “ Cascina Antonietta”, composto sia da fabbricati, sia da terreni non ancora edificati, ha lamentato che con i provvedimenti impugnati in primo grado fosse stato posto in essere un “ illegittimo e ingiustificato stralcio” di quota parte del suo comparto dal PGT del Comune di Trezzano sul Naviglio “ per assunto nuovo consumo di suolo” – a suo dire, invece, non rintracciabile nel caso di specie – senza alcuna “valutazione della storica vocazione edificatoria delle aree in questione”, né tantomeno alcuna considerazione del legittimo affidamento e delle aspettative edificatorie qualificate ingenerati in essa dall’Amministrazione.
9. L’odierna appellante ha dedotto, in particolare, che nella sentenza impugnata non fossero state adeguatamente considerate le censure da essa formulate circa l’inconfigurabilità in capo alla Città Metropolitana e alla Regione di un generale potere di sindacato delle scelte pianificatorie comunali e che non fosse, comunque, possibile considerare la previsione dell’Ambito di trasformazione una disposizione del tutto “nuova” nel senso di implicare necessariamente un ulteriore consumo del suolo, trovando “essa … la propria disciplina nella variante urbanistica che sostituisce la disciplina urbanistica precedente”.
10. Con il secondo motivo l’appellante ha censurato l’applicazione posta in essere dalla Città Metropolitana e avallata dal T.a.r. della disciplina dell’art. 2 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 31/2014 sul consumo del suolo, che sarebbe dovuto corrispondere ad un concetto “formale” e “giuridico” e non “naturalistico”, così da non venire in rilievo nel caso di un Ambito di trasformazione previsto dal Documento di piano da attuarsi mediante programmazione negoziata sovracomunale come l’Ambito At.c2 (in cui era ricompreso il comparto di sua proprietà), pur contenente suoli, allo stato, ancora inedificati.
11. Con il terzo motivo l’originaria ricorrente ha sostenuto che il T.a.r. nella pronuncia impugnata non avesse sufficientemente tenuto conto del fatto che la realizzazione degli interventi edilizi nel comparto B avrebbe costituito “il punto di equilibrio economico per garantire il recupero delle aree degradate, nonché la realizzazione delle infrastrutture e la cessione all’Amministrazione di aree a Parco estese tra i 60.000 e gli 80.000 mq”, in piena coerenza e non in contrasto con i macro-obiettivi 01, 02 e 04 dell’art. 3 delle N.d.A al PTCP e con l’art. 69 delle medesime Norme del piano.
12. Con l’ultimo motivo l’appellante ha lamentato, infine, il difetto di motivazione della delibera del Comune di Trezzano sul Naviglio che, pur potendo discostarsi nella sua determinazione finale dai pareri della Città Metropolitana e della Regione, aveva finito per limitarsi “alla ricezione acritica delle valutazioni degli Enti sovraordinati, con ciò violando anche l’art. 3 della l.n. 241/1990”.
13. Le suddette doglianze sono infondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
14. Sul punto occorre preliminarmente osservare che, mentre nella delibera C.C. del 22 marzo 2017 n. 9 di adozione del PGT l’area di proprietà della originaria ricorrente era classificata come “soggetta a riorganizzazione”, anche dei volumi esistenti (come la cascina vera e propria, che appariva in stato di degrado) per la realizzazione di strutture ricettive o commerciali (medie strutture di vendita) previa cessione al Comune di una vasta porzione di territorio a parco, su parere della Città Metropolitana del 31 luglio 2017 prot. n. 1843660, in sede di approvazione definitiva, la previsione è stata stralciata perché riconosciuta come non rispondente né ai principi della legge regionale n. 31/2014 in rapporto al divieto di consumo di suolo né a quanto stabilito dagli artt. 3 e 70 delle N.d.A. del PTCP in relazione al rispetto dei macro-obiettivi dello stesso Piano.
15. Il T.a.r. nella sentenza appellata ha giudicato legittima e coerente la determinazione finale dell’Amministrazione comunale di conformarsi ai suddetti pareri, poiché le aree ricadenti nell’ambito di Cascina Antonietta, con specifico riguardo al Comparto B nel PGT del 2012 vigente al momento della valutazione di compatibilità, risultavano classificate – in base a previsioni immediatamente attuabili e non a disposizioni prive di valore direttamente conformativo – “aree agricole” e non già pianificate come Ambito di trasformazione, con la conseguenza che la variante in tal senso non avrebbe potuto che produrre consumo di (nuovo) suolo, andando a collidere effettivamente sia con la legge regionale n. 31/2014 che con i macro-obiettivi dell’art. 3 del PTCP.
16. Alla luce delle predette circostanze, non colgono nel segno tutte le censure formulate dall’appellante circa la pretesa “ingiustizia” dello “stralcio” operato in sede di approvazione definitiva e circa l’asserita errata applicazione della disciplina sul consumo del suolo, in realtà correttamente interpretata dalla Città Metropolitana in modo del tutto aderente alla effettiva destinazione dei fondi e alla concreta incidenza dei progetti edilizi sul territorio e sulle possibilità di realizzare i macro-obiettivi del PTCP.
17. Per ragioni almeno in parte analoghe non condivisibili appaiono, poi, anche le doglianze di incompetenza della stessa Città Metropolitana e della Regione Lombardia a pronunciarsi sulla variante in questione, risultando i pareri espressi da tali enti del tutto in linea con il legittimo esercizio dei poteri ad essi spettanti, così come configurati anche dall’art. 18 comma 1 della legge regionale n. 12/2005 per cui “Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa Provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”. Tale disposizione, come sottolineato anche dalla difesa delle Amministrazioni appellate, dimostra, infatti, come la valutazione di compatibilità non debba limitarsi ad un mero riscontro formale delle previsioni di cui all'art. 18, comma 2, dovendosi valutare la compatibilità dell’intero strumento urbanistico con i principi che ispirano il PTCP.
18. La ricostruzione dei fatti alla base della sentenza impugnata non può dirsi, del resto, neppure in contraddizione con i principi affermati da questo Consiglio di Stato in precedenti pronunce che hanno accolto l’appello di società proprietarie di aree che sarebbero state illegittimamente “stralciate” dal PGT risultano aver così deciso non per l’assenza di competenza della Provincia/Città Metropolitana ad effettuare il giudizio di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali rispetto al PTCP, quanto piuttosto per semplice difetto di motivazione, non potendosi “comprendere appieno le ragioni di non compatibilità della destinazione residenziale impressa all’area in esame dal PGT adottato – che...costituiva una conferma della disciplina del previgente PRG - rispetto al PTCP” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2021 n. 2153).
19. In base agli elementi emergenti dagli atti, infondati si rivelano anche gli due ulteriori motivi di appello, poiché, da un lato, la previsione dell’ambito di trasformazione adottato comportava indubbiamente, come anticipato, consumo di suolo e, dall’altro, la scelta del Comune di Trezzano sul Naviglio di stralciarla dallo strumento urbanistico, in adesione ai pareri di Città Metropolitana e della Regione, pienamente rientrante nella discrezionalità dell’ente circa le proprie scelte urbanistiche e la pianificazione del proprio territorio, risulta anch’essa immune da manifeste illogicità o palesi errori.
20. Al riguardo può richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Sezione che afferma che “le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità” ( cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2019, n. 6050) e che “il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce…una estrinsecazione del potere pianificatorio…che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343).
21. In un simile quadro, come questo Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di precisare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2020 n. 751) “tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione”, condizione quest’ultima che non può dirsi verificata nella fattispecie in esame, vista la palese contrarietà delle disposizioni urbanistiche in esame con la disciplina della legge regionale e del Piano sovraordinato.
22. In conclusione, l’appello deve essere, come detto, integralmente respinto.
23. Per la complessità e la particolarità delle questioni sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6451/2023 R.G.) lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO