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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1755/20 promossa da:
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.VA
, con sede in Vecchiano, fraz. Migliarino Pisano, via del Mare 31, Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Senese del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attrice opponente
STUDIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO Controparte_1
(P.I. ), in persona dell'associato Rag. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
corrente in Pisa (PI), Lungarno Gambacorti, n. 55, rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Marina Giannessi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 26.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate
In fatto e in diritto
Con decreto n. 561/20 il Tribunale di Pisa ha condannato al pagamento della Parte_1 somma € 18.973,34 a favore dello Controparte_4
– d'ora in poi – a titolo di compensi per le prestazioni
[...] Controparte_5 eseguite.
1 Ha proposto rituale opposizione chiedendo in via preliminare la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 561/20 emesso dal Tribunale di Pisa in data 05.04.2020, e nel merito la sua revoca, deducendo che:
1. il decreto ingiuntivo trarrebbe origine dal mancato parziale pagamento del corrispettivo per l'attività professionale di tenuta contabilità e attività a essa ancillari, come da presunto riconoscimento di debito e da prenotule emesse dallastudio, senza neppure opinamento del locale ODCEC,
2. in realtà l'opponente è stata assistita nella tenuta della propria contabilità dal solo rag. e non dallo studio tributario, Controparte_3
3. è assente la legittimazione attiva dell'opposta in quanto il presunto riconoscimento di debito risulta indirizzato al solo Rag. senza utilizzo di timbri CP_3 dell'associazione, di diciture da cui risulti che la somma riconosciuta sia di spettanza dello studio associato, e, inoltre, il riconoscimento risulta firmato e sottoscritto in modo autografo dal solo Rag. CP_3
4. dalla consultazione del sito istituzionale dell' Parte_3
si ricava che il rag. è professionista autonomo con il
[...] CP_3 ruolo di privacy officer,
5. in assenza di prova del conferimento del mandato professionale allo studio le prestazioni devono ricondursi ai singoli professionisti,
6. nella scrittura del 25.10.2017 alla voce viene riportata una somma a Parte_1
saldo e stralcio “partite aperte”, maturate a quella data, di €6.000,00, da pagare in due tranches (02/2018 e 04/2018),
7. pertanto, il pregresso (somme dal 13.05.2015 all'11.10.2017) deve essere eliso, stante l'avvenuta transazione per un totale di € 8.931,94
8. per le ulteriori prenote, peraltro redatte in modo generico, non vi è stato alcun riconoscimento di debito in quanto tale riconoscimento era limitato a € 6.000,00
Chiede pertanto, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la revoca del suddetto decreto.
Si è costituito in giudizio lo STUDIO AMMINISTRATIVO
[...]
(d'ora in poi Controparte_6 [...]
[...] ) chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo CP_7 opposto, deducendo che:
9. sussiste la legittimazione attiva dell'opposta come da “Modifica di atto di costituzione di associazione professionale”, che dimostra come il Rag. CP_3 ha la rappresentanza disgiunta dello Studio,
10. inoltre il Rag. era l'interlocutore della ma lo stesso si Controparte_3 Pt_1
avvaleva di altri collaboratori dello studio,
11. da sempre lo STUDIO TRIBUTARIO non si è occupato della contabilità della ma solo dei bilanci della Società e degli adempimenti fiscali della stessa Pt_1 società,
12. a fronte dello svolgimento delle attività professionale lo STUDIO TRIBUTARIO emetteva, tra l'altro, le prenotule del 13 maggio 2015 per € 5.086,66, del giorno 11 ottobre 2017 per € 2.442,44, del giorno 11 ottobre 2017 per € 3.145,28, del 14 giugno 2018 per € 2.759,64, del 20 luglio 2018 per € 4.951,48 e del 18 novembre
2019 per € 587,84 per complessivi euro 18.973,34 con riferimento agli onorari e spese relativi alle prestazioni svolte nei confronti della Parte_1
13. tali prenotule rimanevano inevase e veniva, pertanto, sollecitato il pagamento delle stesse
14. La presentava allo STUDIO TRIBUTARIO proposta saldo e stralcio Pt_1
per le partite aperte, di fatto riconoscendo il proprio debito,
15. è chiaro che in una proposta saldo e stralcio il debito è maggiore di quanto si offre di pagare,
16. con il saldo e stralcio le parti danno vita a un autonomo contratto e, se il debitore non adempie, il creditore potrà chiedere l'intero credito indicato nel vecchio contratto.
Ha domandato, pertanto, di respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e opposizione a precetto.
3 Il giudice istruttore con ordinanza del 20.01.2021 ha sospeso parzialmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 561 del 08.04.2020 limitatamente all'importo eccedente la somma di € 6.000,00, oltre a interessi.
La causa è stata istruita tramite con i documenti prodotti agli atti, prova testimoniale e con l'espletamento di CTU.
Il giudice istruttore con ordinanza ex 185 bis c.p.c. del 13.04.2022 ha formulato proposta conciliativa non accettata da Pt_1
All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sulla legittimazione attiva della parte opposta
Sul punto preme osserva che parte opponente – in sede di atto introduttivo – ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, senza tuttavia formulare un'espressa domanda volta all'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata, limitandosi a formulare una generica domanda di accoglimento dell'opposizione. Tuttavia, considerato che parte opposta nulla ha contestato sul punto, si evidenzia che dai documenti prodotti dall'opposta emerge che tutti i soci – compreso il Rag. – hanno il potere di CP_3 amministrare e rappresentare di fronte ai terzi l'associazione, anche disgiuntamente (cfr. doc.
1 -3 all.ti alla comparsa di costituzione e risposta).
In ragione di quanto sopra il Rag. ben poteva rappresentare e impegnare lo CP_3 studio professionale rispetto ai terzi, come la Parte_1
La circostanza del conferimento di incarico allo studio professionale trova conferma nella testimonianza della Dott.ssa collaboratrice dello studio professionale da prima del Tes_1
2017, la quale ha dichiarato – in risposta al cap. 2 della II memoria istruttoria di parte opposta “mi vengono affidati dei clienti che io seguo con la supervisione del Rag. Nel caso CP_3 della lo studio associato forniva solo consulenza dal punto di vista contabile e fiscale, redazione dei Pt_1 dichiarativi, dichiarazioni dei redditi, iva, bilanci, spesometri, in quanto la contabilità veniva tenuta direttamente dalla . Pt_1
Per le ragioni di cui sopra è accertata la legittimazione attiva di parte opposta.
4 Sulle prestazioni eseguite e sul quantum dovuto
Parte opponente in sede di atto di citazione non ha contestato la natura degli incarichi conferiti, né le prestazioni svolte dall'opponente, limitandosi a contestare la quantificazione degli importi, a suo dire non meglio precisati nelle pre-notule di cui al ricorso monitorio, e la valenza del riconoscimento di debito di cui alla scrittura del
25.10.2017.
In ragione di ciò – e all'esito delle prove orali assunte – il giudice precedentemente assegnatario ha disposto CTU al fine di terminare le congruità del quantum richiesto, solo con riferimento alle pre-notule del 2018, essendo le altre di formazione precedente alla proposta a saldo e stralcio. Viste le contestazioni di parte opponente, volte alla declaratoria di nullità della relazione depositata, si rappresenta che il CTU è stato incaricato di accertare il giusto compenso per le prestazioni indicate nelle pre-notule del
2018, e non anche di accertare la corretta esecuzione di queste, di fatto non contestate da parte opponente in sede di atto di citazione in opposizione, con conseguente applicazione dell'art. 115 comma 1 ultima parte c.p.c. Prestazioni peraltro confermate dalla teste escussa Dott.ssa Tes_1
Pertanto, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente è rigettata.
Ciò premesso si osserva come il consulente nominato ha in primo luogo rilevato che
“Nella verifica delle Prenotule su menzionate è emerso però che la Prenotula del 20 Luglio 2018 per
€.4951,48 è intestata non a Codice Fiscale ma bensì a CP_8 P.IVA_3 [...]
con codice fiscale . Dalla verifica del suddetto documento anche tramite il CP_9 P.IVA_4
Consulente di parte Dott. è emerso che effettivamente trattasi di una Persona_1 prenotula non riconducibile alla società pertanto tale documento deve essere escluso sia CP_8 dalla verifica del sottoscritto che dagli atti processuali così come concordato con il CT di Parte.”; in merito alla pre-notula del 14.06.2018 a fronte di una importo richiesto di € 2.324,64 – oneri compresi – il CTU ne ha determinati come dovuti € 2.217,76 - oneri compresi mentre ha confermato l'importo di € 587,85 di cui alla pre-notula del 18.11.2018.
In merito alle prestazioni eseguite ed oggetto delle pre-notule del 2017 si osserva che tali sono state oggetto della proposta a saldo e stralcio formulata dall'opponente, in cui per la posizione al 25.10.2017, ha proposto di pagare, a saldo e stralcio, l'importo di Parte_1
5 € 6.000,00 da versare in due acconti, ciascuno di € 3.000,00 con scadenza 28.2.2018 e
30.04.2018.
La proposta a saldo e stralcio formulata da parte opponente e accettata da parte opposta è qualificabile come una transazione (arg. ex art. 1965 c.c.) in ragione del quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite;
nel caso specifico parte opponente ha proposto di pagare l'importo di € 6.000,00 – a fronte dell'esposizione debitoria necessariamente maggiore maturata fino a quel momento, alla luce delle notule inviate – con l'impegno di eseguire il pagamento entro il 30.04.2018.
Parte opposta sul punto ha dedotto che “Ne consegue che se il debitore non adempie la proposta di saldo e stralcio, il creditore potrà richiedere l'intero credito indicato nel vecchio contratto.”, ed ha domandato il pagamento non di quanto oggetto della transazione, ma di quanto indicato nelle pre-notule del 2017, ragione per cui si ritiene che rientri nella competenza del giudicante la valutazione e determinazione circa la validità della transazione.; in merito l'art. 1986 c.c. stabilisce che “La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
Sul punto si osserva che non sono stati né dedotti, né tanto meno provati, elementi da cui dedurre la natura novativa della transazione, tale da doverla ritenere pertanto non novativa e annullabile. In particolare, affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, dal punto di vista oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo, e dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario.
In ragione di ciò, accertato e non contestato l'inadempimento di parte opponente, la quale nulla ha dedotto in punto di pagamenti effettuati a favore dell'opposta, la transazione è risolta per inadempimento del debitore, con conseguente diritto del creditore di pretendere l'intero importo dovuto per le prestazioni oggetto delle pre-notule del 2017.
Circa il quantum richiesto si osserva che:
6 1. la proposta a saldo e stralcio comporta un riconoscimento da parte del debitore delle prestazioni eseguite e della debenza del corrispettivo dovuto al professionista,
2. le pre-notule del 13.05.2015 e del 11.10.17 sono dettagliate sia nelle singole prestazioni che negli importi richiesti per ciascuna voce,
3. parte opponente nel contestare genericamente il quantum dovuto ha omesso di specificare la violazione commessa dall'opposta rispetto alle tariffe professionali applicabili,
4. parte opponente nulla ha dedotto rispetto a quello che sarebbe stato il giusto compenso in base alle tariffe, dovute al professionista.
Per le ragioni di cui sopra, considerato privo di fondamento giuridico quanto dedotto dall'opponente secondo cui la proposta e saldo e stralcio deve essere considerata un riconoscimento di debito nella misura di € 6.000,00, ritenuto che l'opponente abbia diritto a vedere corrisposto quanto indicato nelle 3 pre-notule precedente alla transazione, visti gli esiti della CTU, parte opponente è condannata a pagare a favore di parte opposta la somma di € 13.480,01 oltre interessi di mora dalla domanda fino al saldo.
L'esclusione della pre-notula del 20.07.2018 e la riduzione di quella del 14.06.2018 comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare nei valori medi dello scaglione di riferimento secondo quanto previsto dal D.M. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1755/20, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto
Revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2020 emesso dal Tribunale di Pisa,
Condanna al pagamento a favore dello Parte_1 [...]
della somma di Parte_4
13.480,01 oltre interessi di mora dalla domanda fino al saldo, a titolo di compensi,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
Controparte_4
7 liquidate in € 5.077,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese CP_2 generali.
Pisa, 23.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1755/20 promossa da:
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.VA
, con sede in Vecchiano, fraz. Migliarino Pisano, via del Mare 31, Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Senese del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attrice opponente
STUDIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO Controparte_1
(P.I. ), in persona dell'associato Rag. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
corrente in Pisa (PI), Lungarno Gambacorti, n. 55, rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Marina Giannessi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 26.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate
In fatto e in diritto
Con decreto n. 561/20 il Tribunale di Pisa ha condannato al pagamento della Parte_1 somma € 18.973,34 a favore dello Controparte_4
– d'ora in poi – a titolo di compensi per le prestazioni
[...] Controparte_5 eseguite.
1 Ha proposto rituale opposizione chiedendo in via preliminare la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 561/20 emesso dal Tribunale di Pisa in data 05.04.2020, e nel merito la sua revoca, deducendo che:
1. il decreto ingiuntivo trarrebbe origine dal mancato parziale pagamento del corrispettivo per l'attività professionale di tenuta contabilità e attività a essa ancillari, come da presunto riconoscimento di debito e da prenotule emesse dallastudio, senza neppure opinamento del locale ODCEC,
2. in realtà l'opponente è stata assistita nella tenuta della propria contabilità dal solo rag. e non dallo studio tributario, Controparte_3
3. è assente la legittimazione attiva dell'opposta in quanto il presunto riconoscimento di debito risulta indirizzato al solo Rag. senza utilizzo di timbri CP_3 dell'associazione, di diciture da cui risulti che la somma riconosciuta sia di spettanza dello studio associato, e, inoltre, il riconoscimento risulta firmato e sottoscritto in modo autografo dal solo Rag. CP_3
4. dalla consultazione del sito istituzionale dell' Parte_3
si ricava che il rag. è professionista autonomo con il
[...] CP_3 ruolo di privacy officer,
5. in assenza di prova del conferimento del mandato professionale allo studio le prestazioni devono ricondursi ai singoli professionisti,
6. nella scrittura del 25.10.2017 alla voce viene riportata una somma a Parte_1
saldo e stralcio “partite aperte”, maturate a quella data, di €6.000,00, da pagare in due tranches (02/2018 e 04/2018),
7. pertanto, il pregresso (somme dal 13.05.2015 all'11.10.2017) deve essere eliso, stante l'avvenuta transazione per un totale di € 8.931,94
8. per le ulteriori prenote, peraltro redatte in modo generico, non vi è stato alcun riconoscimento di debito in quanto tale riconoscimento era limitato a € 6.000,00
Chiede pertanto, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la revoca del suddetto decreto.
Si è costituito in giudizio lo STUDIO AMMINISTRATIVO
[...]
(d'ora in poi Controparte_6 [...]
[...] ) chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo CP_7 opposto, deducendo che:
9. sussiste la legittimazione attiva dell'opposta come da “Modifica di atto di costituzione di associazione professionale”, che dimostra come il Rag. CP_3 ha la rappresentanza disgiunta dello Studio,
10. inoltre il Rag. era l'interlocutore della ma lo stesso si Controparte_3 Pt_1
avvaleva di altri collaboratori dello studio,
11. da sempre lo STUDIO TRIBUTARIO non si è occupato della contabilità della ma solo dei bilanci della Società e degli adempimenti fiscali della stessa Pt_1 società,
12. a fronte dello svolgimento delle attività professionale lo STUDIO TRIBUTARIO emetteva, tra l'altro, le prenotule del 13 maggio 2015 per € 5.086,66, del giorno 11 ottobre 2017 per € 2.442,44, del giorno 11 ottobre 2017 per € 3.145,28, del 14 giugno 2018 per € 2.759,64, del 20 luglio 2018 per € 4.951,48 e del 18 novembre
2019 per € 587,84 per complessivi euro 18.973,34 con riferimento agli onorari e spese relativi alle prestazioni svolte nei confronti della Parte_1
13. tali prenotule rimanevano inevase e veniva, pertanto, sollecitato il pagamento delle stesse
14. La presentava allo STUDIO TRIBUTARIO proposta saldo e stralcio Pt_1
per le partite aperte, di fatto riconoscendo il proprio debito,
15. è chiaro che in una proposta saldo e stralcio il debito è maggiore di quanto si offre di pagare,
16. con il saldo e stralcio le parti danno vita a un autonomo contratto e, se il debitore non adempie, il creditore potrà chiedere l'intero credito indicato nel vecchio contratto.
Ha domandato, pertanto, di respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e opposizione a precetto.
3 Il giudice istruttore con ordinanza del 20.01.2021 ha sospeso parzialmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 561 del 08.04.2020 limitatamente all'importo eccedente la somma di € 6.000,00, oltre a interessi.
La causa è stata istruita tramite con i documenti prodotti agli atti, prova testimoniale e con l'espletamento di CTU.
Il giudice istruttore con ordinanza ex 185 bis c.p.c. del 13.04.2022 ha formulato proposta conciliativa non accettata da Pt_1
All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sulla legittimazione attiva della parte opposta
Sul punto preme osserva che parte opponente – in sede di atto introduttivo – ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, senza tuttavia formulare un'espressa domanda volta all'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata, limitandosi a formulare una generica domanda di accoglimento dell'opposizione. Tuttavia, considerato che parte opposta nulla ha contestato sul punto, si evidenzia che dai documenti prodotti dall'opposta emerge che tutti i soci – compreso il Rag. – hanno il potere di CP_3 amministrare e rappresentare di fronte ai terzi l'associazione, anche disgiuntamente (cfr. doc.
1 -3 all.ti alla comparsa di costituzione e risposta).
In ragione di quanto sopra il Rag. ben poteva rappresentare e impegnare lo CP_3 studio professionale rispetto ai terzi, come la Parte_1
La circostanza del conferimento di incarico allo studio professionale trova conferma nella testimonianza della Dott.ssa collaboratrice dello studio professionale da prima del Tes_1
2017, la quale ha dichiarato – in risposta al cap. 2 della II memoria istruttoria di parte opposta “mi vengono affidati dei clienti che io seguo con la supervisione del Rag. Nel caso CP_3 della lo studio associato forniva solo consulenza dal punto di vista contabile e fiscale, redazione dei Pt_1 dichiarativi, dichiarazioni dei redditi, iva, bilanci, spesometri, in quanto la contabilità veniva tenuta direttamente dalla . Pt_1
Per le ragioni di cui sopra è accertata la legittimazione attiva di parte opposta.
4 Sulle prestazioni eseguite e sul quantum dovuto
Parte opponente in sede di atto di citazione non ha contestato la natura degli incarichi conferiti, né le prestazioni svolte dall'opponente, limitandosi a contestare la quantificazione degli importi, a suo dire non meglio precisati nelle pre-notule di cui al ricorso monitorio, e la valenza del riconoscimento di debito di cui alla scrittura del
25.10.2017.
In ragione di ciò – e all'esito delle prove orali assunte – il giudice precedentemente assegnatario ha disposto CTU al fine di terminare le congruità del quantum richiesto, solo con riferimento alle pre-notule del 2018, essendo le altre di formazione precedente alla proposta a saldo e stralcio. Viste le contestazioni di parte opponente, volte alla declaratoria di nullità della relazione depositata, si rappresenta che il CTU è stato incaricato di accertare il giusto compenso per le prestazioni indicate nelle pre-notule del
2018, e non anche di accertare la corretta esecuzione di queste, di fatto non contestate da parte opponente in sede di atto di citazione in opposizione, con conseguente applicazione dell'art. 115 comma 1 ultima parte c.p.c. Prestazioni peraltro confermate dalla teste escussa Dott.ssa Tes_1
Pertanto, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente è rigettata.
Ciò premesso si osserva come il consulente nominato ha in primo luogo rilevato che
“Nella verifica delle Prenotule su menzionate è emerso però che la Prenotula del 20 Luglio 2018 per
€.4951,48 è intestata non a Codice Fiscale ma bensì a CP_8 P.IVA_3 [...]
con codice fiscale . Dalla verifica del suddetto documento anche tramite il CP_9 P.IVA_4
Consulente di parte Dott. è emerso che effettivamente trattasi di una Persona_1 prenotula non riconducibile alla società pertanto tale documento deve essere escluso sia CP_8 dalla verifica del sottoscritto che dagli atti processuali così come concordato con il CT di Parte.”; in merito alla pre-notula del 14.06.2018 a fronte di una importo richiesto di € 2.324,64 – oneri compresi – il CTU ne ha determinati come dovuti € 2.217,76 - oneri compresi mentre ha confermato l'importo di € 587,85 di cui alla pre-notula del 18.11.2018.
In merito alle prestazioni eseguite ed oggetto delle pre-notule del 2017 si osserva che tali sono state oggetto della proposta a saldo e stralcio formulata dall'opponente, in cui per la posizione al 25.10.2017, ha proposto di pagare, a saldo e stralcio, l'importo di Parte_1
5 € 6.000,00 da versare in due acconti, ciascuno di € 3.000,00 con scadenza 28.2.2018 e
30.04.2018.
La proposta a saldo e stralcio formulata da parte opponente e accettata da parte opposta è qualificabile come una transazione (arg. ex art. 1965 c.c.) in ragione del quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite;
nel caso specifico parte opponente ha proposto di pagare l'importo di € 6.000,00 – a fronte dell'esposizione debitoria necessariamente maggiore maturata fino a quel momento, alla luce delle notule inviate – con l'impegno di eseguire il pagamento entro il 30.04.2018.
Parte opposta sul punto ha dedotto che “Ne consegue che se il debitore non adempie la proposta di saldo e stralcio, il creditore potrà richiedere l'intero credito indicato nel vecchio contratto.”, ed ha domandato il pagamento non di quanto oggetto della transazione, ma di quanto indicato nelle pre-notule del 2017, ragione per cui si ritiene che rientri nella competenza del giudicante la valutazione e determinazione circa la validità della transazione.; in merito l'art. 1986 c.c. stabilisce che “La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
Sul punto si osserva che non sono stati né dedotti, né tanto meno provati, elementi da cui dedurre la natura novativa della transazione, tale da doverla ritenere pertanto non novativa e annullabile. In particolare, affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, dal punto di vista oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo, e dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario.
In ragione di ciò, accertato e non contestato l'inadempimento di parte opponente, la quale nulla ha dedotto in punto di pagamenti effettuati a favore dell'opposta, la transazione è risolta per inadempimento del debitore, con conseguente diritto del creditore di pretendere l'intero importo dovuto per le prestazioni oggetto delle pre-notule del 2017.
Circa il quantum richiesto si osserva che:
6 1. la proposta a saldo e stralcio comporta un riconoscimento da parte del debitore delle prestazioni eseguite e della debenza del corrispettivo dovuto al professionista,
2. le pre-notule del 13.05.2015 e del 11.10.17 sono dettagliate sia nelle singole prestazioni che negli importi richiesti per ciascuna voce,
3. parte opponente nel contestare genericamente il quantum dovuto ha omesso di specificare la violazione commessa dall'opposta rispetto alle tariffe professionali applicabili,
4. parte opponente nulla ha dedotto rispetto a quello che sarebbe stato il giusto compenso in base alle tariffe, dovute al professionista.
Per le ragioni di cui sopra, considerato privo di fondamento giuridico quanto dedotto dall'opponente secondo cui la proposta e saldo e stralcio deve essere considerata un riconoscimento di debito nella misura di € 6.000,00, ritenuto che l'opponente abbia diritto a vedere corrisposto quanto indicato nelle 3 pre-notule precedente alla transazione, visti gli esiti della CTU, parte opponente è condannata a pagare a favore di parte opposta la somma di € 13.480,01 oltre interessi di mora dalla domanda fino al saldo.
L'esclusione della pre-notula del 20.07.2018 e la riduzione di quella del 14.06.2018 comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare nei valori medi dello scaglione di riferimento secondo quanto previsto dal D.M. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1755/20, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto
Revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2020 emesso dal Tribunale di Pisa,
Condanna al pagamento a favore dello Parte_1 [...]
della somma di Parte_4
13.480,01 oltre interessi di mora dalla domanda fino al saldo, a titolo di compensi,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
Controparte_4
7 liquidate in € 5.077,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese CP_2 generali.
Pisa, 23.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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