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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3887/2024 tra le parti:
RICORRENTI: Parte_1
(cf. ) C.F._1
Parte_2
(cf. ) C.F._2
entrambi con l'avv. GIUSEPPE POLO PARDISE
RESISTENTE: TA Persona_1
(cf. C.F._3
con l'avv. MARCO FERRARO
e l'avv. MAURIZIO GUGLIOTTA
OGGETTO: responsabilità professionale Decisa a Treviso, il 9 dicembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
ATTORI: “Nel merito: Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, condannarsi Il dott. già TA in MO EN iscritto presso il Controparte_1 Collegio Notarile del Distretto di Treviso, nato a [...], in data [...], residente in [...], C.F. a pagare all' (C.F. C.F._3 Parte_1
) ed alla (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2 l'importo di € 461.312,66 (quattrocentosessantaunomilatrecentododici/66), ovvero del diverso, anche maggiore, importo accertando in giudizio, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria, dal dovuto (data domanda giudiziale svolgenda) al saldo effettivo. Con refusione di spese e competenze di causa. In via istruttoria: a) s'allegano, in copia semplice, i seguenti documenti:
1. Preliminare di Vendita di data 05/07/2010, a rogito dott.
[...] TA in MO EN iscritto presso il Collegio Notarile CP_1 del Distretto di Treviso (Repertorio n. 118226 – Raccolta 29063
2. Vendita di data 01/07/2013, a rogito dott. TA Controparte_1 in MO EN iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso (Repertorio n. 122133 – Raccolta 32187);
3. visura ipocatastale;
4. visura CCIAA della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop.;
5. PEC di data 06/07/2020 della società POLIGRAPH s.a.s. DI IO BO;
6. PEC di data 24/07/2020 della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop.;
7. Ricorso di data 21/12/2020+decreto fissazione udienza notificati nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. Tribunale di Treviso;
8. Comparsa di costituzione e risposta di data 19/03/2021+documenti allegati della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop., nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. Tribunale di Treviso;
9. e-mail di data 16/04/2021;
10. e-mail di data 25/04/2021;
11. Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 05/07/2021, depositata nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. Tribunale di Treviso;
12. Sentenza n. 1849/2023, di data 13/10/2023, pubbl. il 17/10/2023, resa dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. (Repert. n. 3351/2023 del 17/10/2023 – Giudice: dott.ssa Giulia Civiero), comunicata, a mezzo PEC, in data 17/01/2023;
13. diffida di data 15/04/2024;
14. e-mail di data 12/07/2024
2 15. visura catastale;
16. visura storica della società POLIGRAPH s.a.s. DI IO BO;
17. bonifico di data 22/03/2024 in favore della
[...] (C.F.: – ora fusa per Controparte_2 P.IVA_1 incorporazione nella BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop. (C.F. ; P.IVA_2 b) si chiede d'essere abilitati a prova per testi sulla seguente circostanza: vero che, in occasione della Vendita di data 01/07/2013 (doc. 2 che si rammostra), il dott. appresentava all l'irrilevanza, Controparte_1 Parte_1
e, comunque, l'inopponibilità della «ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo iscritta a Treviso il 23 gennaio 2013 ai nn. 3090/264», perché la compravendita avveniva in esecuzione del Preliminare di Vendita di data 05/07/2010 (doc. 1 che si rammostra). S'indica come teste Testimone_1 di MO EN (TV); c) riservato ogni mezzo.”
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione del Per_1 diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori e disporre di conseguenza;
- In via principale: in ogni caso respingere qualsivoglia domanda proposta nei confronti del TA in quanto infondata in fatto e diritto per Persona_1 quanto esposto nella superiore narrativa;
- In via subordinata, salvo gravame: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del TA Dr. Persona_1 contenere l'eventuale risarcimento del danno dovuto entro i limiti di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 8, comma 4, del DM n. 55/2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria si depositano unitamente alla comparsa e alla procura alle liti i seguenti documenti:
3. ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato;
4. preliminare di compravendita;
5. Vendita
6. visure;
7. ispezione ipotecaria;
8. atto scioglimento della società e fattura di 120.000 euro;
9. comunicazione pec Avv. Sabei;
10. risposta della Banca;
11. visura camerale
12. mail PO;
13. mail Banca 6.7.2020;
3 14. Sentenza Tr. Treviso 1849/2023;
15. Messa in mora;
16. Quotazioni Omi.”
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e – rispettivamente: socio Parte_1 Parte_2 accomandatario e socio accomandante della Controparte_3
[...
– hanno agito in giudizio nei confronti del TA di Persona_1
MO EN (TV) per farne la valere la responsabilità professionale per il mancato conseguimento dell'effetto prenotativo ex art. 2645bis cc. a seguito della stipulazione del contratto di compravendita del 1.07.2013 tra
[...] (alienante) e PO (acquirente) – in esecuzione del contratto CP_4 preliminare del 5.17.2010 sottoscritto dal , “per sé o per persona Pt_1 fisica da nominare alla stipula del contratto … definitivo” – a causa dell'omessa rituale electio amici, come accertato dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1849/2023 del 13.10.2023 (pub. 17.10.2023), passata in giudicato, che ha conseguentemente ritenuto legittimo il diniego della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale del valore di € 450.000,00 iscritta, il 23.01.2013 (nn. 3090/264), sul bene compravenduto – ora assegnato personalmente agli attori, frattanto sciolta e cancellata la società acquirente.
2. Si è costituito in giudizio il TA che ha Persona_1 resistito all'iniziativa avversaria chiedendone, in tesi, il rigetto:
- per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, trovando applicazione, nel caso di specie, il termine quinquennale 2947/1 cc., non essendo intercorso tra gli attori e il TA lcun rapporto di tipo Per_1 contrattuale;
- per carenza di legittimazione ad agire, delle sole parti contrattuali.
2.1. In ipotesi, e salvo gravame, ha chiesto di contenere la domanda nei limiti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc., evidenziando che: l'immobile oggetto di causa è stato acquistato dalla PO al prezzo di € 160.000,00; l'ipoteca per il maggior valore (€ 450.000,00) è stata infatti iscritta su un più ampio compendio immobiliare, per la restante parte ancora in proprietà di
[...]
e dei suoi garanti e ). CP_4 Testimone_1 Persona_2
3. La causa – documentale – passa in decisione all'esito della discussione orale.
5 *** *** ***
4. Le difese del convenuto impongono anzitutto di qualificare l'azione proposta dagli attori che – come “assegnatari” del bene immobile acquistato dalla PO – agiscono, più propriamente, in qualità successori della cancellata società in accomandita semplice, di cui erano gli unici due soci (il accomandatario, la accomandante). Pt_1 Pt_2
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 16750/2025) hanno recentemente aderito all'impostazione secondo cui l'estinzione della società di persone, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non determina ipso facto l'estinzione dei relativi crediti, nemmeno di quelli non iscritti in bilancio, che si trasferiscono quindi ai soci, salvo che non sia intervenuta una formale e valida rimessione degli stessi.
Principio che, ad avviso di questo giudice, può trovare applicazione anche nel caso di specie, ove si tratta di un preteso diritto di credito, di natura risarcitoria, che origina da un inadempimento del contratto intercorso con il TA (credito) prospettatosi solo dopo la cancellazione della Per_1 PO dal Registro delle Imprese (la cancellazione è avvenuta l'8.01.2016, mentre il diniego della Banca alla cancellazione dell'ipoteca risulta comunicato con pec del 24.07.2020; la successiva sentenza del Tribunale di Treviso del 13-17.10.2023).
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per sostenere che con l'estinzione della società si siano estinti anche i crediti che la stessa società, al tempo, non poteva legittimamente far valere.
Di conseguenza, all'azione proposta dagli attori va riconosciuta natura contrattuale, con tutte le implicazioni che il relativo regime comporta, anche con riferimento al termine ordinario decennale di prescrizione – certamente non maturato, decorrendo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
5. Posto ciò, prende atto il Tribunale che si assume pacifico l'inadempimento del notaio che, in questa sede, non ha Per_1 contestato – pur avendo potuto – le ragioni della sentenza n. 1849/2023 del Tribunale di Treviso, resa inter alios.
6 5.1. Si procede pertanto alla liquidazione dei danni.
6. Non è provato il preteso danno da iscrizione ipotecaria, che non sussiste in re ipsa – come contrariamente assunto dagli attori che, a sostegno della domanda si sono limitati a produrre la visure ipocatastarie (doc. 3), senza ulteriormente “colorare” la relativa pretesa.
6.1. Va infatti richiamato – per identità degli effetti considerati – l'indirizzo giurisprudenziale sulla responsabilità del notaio in caso di mancato accertamento dell'esistenza di un'ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita, secondo cui il professionista risponde del danno (futuro) subìto dall'acquirente “allorché l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (come ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo (Cass. civ., Sez. III, 27/04/2010, n. 10072; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. 12/04/2018, n. 9063)” (Cass. 1446/2023).
Può dunque ritenersi, secondo un criterio di normalità, che l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria potrebbe svilupparsi in una procedura esecutiva, ovvero interferire negativamente con l'accesso al credito, o ancora, ostacolare la libera circolazione del bene gravato.
6.2. Tuttavia, la domanda attorea è totalmente priva di allegazioni utili per ritenere che gli attori siano espositi, con probabilità, ad una diminuzione patrimoniale conseguente alla mancata cancellazione dell'ipoteca da parte della Banca.
Nulla è stato dedotto:
- sulle sorti del debito garantito, e quindi, sull'inadempimento del debitore (non potendo escludersi, al contrario, che sia intercorso con l'Istituto di credito un accordo transattivo o che vi sia un piano di rientro del debito regolarmente onorato);
- sulle iniziative intraprese dal creditore finalizzate all'espropriazione del bene (tra tutte, il pignoramento);
- sul diniego o sulle difficoltò nell'accedere al credito.
Invece, il riferimento all'incommerciabilità del bene – per essere l'iscrizione ipotecaria “ostativa alla libera negoziazione a terzi dei beni immobili” – è oltremodo generico ed astratto, privo di riferimento alle circostanze del caso concreto, quanto anzitutto all'attuale destinazione dell'immobile ed alla fattiva attivazione delle parti nella ricerca di un acquirente.
7 7. Spetta invece agli attori il ristoro delle spese sostenute nel giudizio contro la Banca dinanzi al Tribunale di Treviso, non essendo in contestazione il fatto che, al tempo del rogito, il TA avesse Per_1 rassicurato le parti, ed in particolare PO, sull'operatività dell'effetto prenotativo di cui all'art. 2645bis cc..
È documentato (doc. 17) il pagamento di € 11.312,66 con bonifico del 22- 25.03.2024; dalla data del pagamento (22.03.2024) sono dovuti, su tale somma, la rivalutazione e gli interessi, al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 cc. sino alla data di proposizione della domanda (21.09.2024, data della notifica), e successivamente al saggio di cui al comma 4 della stessa disposizione, come richiesto dagli attori.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di riferimento – individuato in base al decisum – per le fasi di studio e introduttiva;
per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale si applicano i parametri minimi, attesa la natura documentale della causa ed il rito.
Nulla per le anticipazioni, non corrisposte ed oggetto di pendente recupero.
Nessuna maggiorazione per l'assistenza a più soggetti, avendo il procuratore dei due attori svolto, per essi, difese identiche e pienamente sovrapponibili.
PQM
Il Tribunale d Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede;
1. CONDANNA il TA a pagare, in favore di Persona_1
e , la somma complessiva di € 11.312,66, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione ed interessi, al saggio specificato in parte motiva, decorrenti dalla data del pagamento;
2. CONDANNA il TA a pagare, in favore di Persona_1
e , le spese di lite che liquida in € 3.387,00 per Parte_1 Parte_2 compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 9 dicembre 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
8
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3887/2024 tra le parti:
RICORRENTI: Parte_1
(cf. ) C.F._1
Parte_2
(cf. ) C.F._2
entrambi con l'avv. GIUSEPPE POLO PARDISE
RESISTENTE: TA Persona_1
(cf. C.F._3
con l'avv. MARCO FERRARO
e l'avv. MAURIZIO GUGLIOTTA
OGGETTO: responsabilità professionale Decisa a Treviso, il 9 dicembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
ATTORI: “Nel merito: Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, condannarsi Il dott. già TA in MO EN iscritto presso il Controparte_1 Collegio Notarile del Distretto di Treviso, nato a [...], in data [...], residente in [...], C.F. a pagare all' (C.F. C.F._3 Parte_1
) ed alla (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2 l'importo di € 461.312,66 (quattrocentosessantaunomilatrecentododici/66), ovvero del diverso, anche maggiore, importo accertando in giudizio, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria, dal dovuto (data domanda giudiziale svolgenda) al saldo effettivo. Con refusione di spese e competenze di causa. In via istruttoria: a) s'allegano, in copia semplice, i seguenti documenti:
1. Preliminare di Vendita di data 05/07/2010, a rogito dott.
[...] TA in MO EN iscritto presso il Collegio Notarile CP_1 del Distretto di Treviso (Repertorio n. 118226 – Raccolta 29063
2. Vendita di data 01/07/2013, a rogito dott. TA Controparte_1 in MO EN iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso (Repertorio n. 122133 – Raccolta 32187);
3. visura ipocatastale;
4. visura CCIAA della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop.;
5. PEC di data 06/07/2020 della società POLIGRAPH s.a.s. DI IO BO;
6. PEC di data 24/07/2020 della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop.;
7. Ricorso di data 21/12/2020+decreto fissazione udienza notificati nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. Tribunale di Treviso;
8. Comparsa di costituzione e risposta di data 19/03/2021+documenti allegati della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop., nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. Tribunale di Treviso;
9. e-mail di data 16/04/2021;
10. e-mail di data 25/04/2021;
11. Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 05/07/2021, depositata nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. Tribunale di Treviso;
12. Sentenza n. 1849/2023, di data 13/10/2023, pubbl. il 17/10/2023, resa dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n. 247/2021 R.G. (Repert. n. 3351/2023 del 17/10/2023 – Giudice: dott.ssa Giulia Civiero), comunicata, a mezzo PEC, in data 17/01/2023;
13. diffida di data 15/04/2024;
14. e-mail di data 12/07/2024
2 15. visura catastale;
16. visura storica della società POLIGRAPH s.a.s. DI IO BO;
17. bonifico di data 22/03/2024 in favore della
[...] (C.F.: – ora fusa per Controparte_2 P.IVA_1 incorporazione nella BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EN E ON soc. coop. (C.F. ; P.IVA_2 b) si chiede d'essere abilitati a prova per testi sulla seguente circostanza: vero che, in occasione della Vendita di data 01/07/2013 (doc. 2 che si rammostra), il dott. appresentava all l'irrilevanza, Controparte_1 Parte_1
e, comunque, l'inopponibilità della «ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo iscritta a Treviso il 23 gennaio 2013 ai nn. 3090/264», perché la compravendita avveniva in esecuzione del Preliminare di Vendita di data 05/07/2010 (doc. 1 che si rammostra). S'indica come teste Testimone_1 di MO EN (TV); c) riservato ogni mezzo.”
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione del Per_1 diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori e disporre di conseguenza;
- In via principale: in ogni caso respingere qualsivoglia domanda proposta nei confronti del TA in quanto infondata in fatto e diritto per Persona_1 quanto esposto nella superiore narrativa;
- In via subordinata, salvo gravame: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del TA Dr. Persona_1 contenere l'eventuale risarcimento del danno dovuto entro i limiti di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 8, comma 4, del DM n. 55/2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria si depositano unitamente alla comparsa e alla procura alle liti i seguenti documenti:
3. ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato;
4. preliminare di compravendita;
5. Vendita
6. visure;
7. ispezione ipotecaria;
8. atto scioglimento della società e fattura di 120.000 euro;
9. comunicazione pec Avv. Sabei;
10. risposta della Banca;
11. visura camerale
12. mail PO;
13. mail Banca 6.7.2020;
3 14. Sentenza Tr. Treviso 1849/2023;
15. Messa in mora;
16. Quotazioni Omi.”
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e – rispettivamente: socio Parte_1 Parte_2 accomandatario e socio accomandante della Controparte_3
[...
– hanno agito in giudizio nei confronti del TA di Persona_1
MO EN (TV) per farne la valere la responsabilità professionale per il mancato conseguimento dell'effetto prenotativo ex art. 2645bis cc. a seguito della stipulazione del contratto di compravendita del 1.07.2013 tra
[...] (alienante) e PO (acquirente) – in esecuzione del contratto CP_4 preliminare del 5.17.2010 sottoscritto dal , “per sé o per persona Pt_1 fisica da nominare alla stipula del contratto … definitivo” – a causa dell'omessa rituale electio amici, come accertato dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1849/2023 del 13.10.2023 (pub. 17.10.2023), passata in giudicato, che ha conseguentemente ritenuto legittimo il diniego della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale del valore di € 450.000,00 iscritta, il 23.01.2013 (nn. 3090/264), sul bene compravenduto – ora assegnato personalmente agli attori, frattanto sciolta e cancellata la società acquirente.
2. Si è costituito in giudizio il TA che ha Persona_1 resistito all'iniziativa avversaria chiedendone, in tesi, il rigetto:
- per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, trovando applicazione, nel caso di specie, il termine quinquennale 2947/1 cc., non essendo intercorso tra gli attori e il TA lcun rapporto di tipo Per_1 contrattuale;
- per carenza di legittimazione ad agire, delle sole parti contrattuali.
2.1. In ipotesi, e salvo gravame, ha chiesto di contenere la domanda nei limiti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc., evidenziando che: l'immobile oggetto di causa è stato acquistato dalla PO al prezzo di € 160.000,00; l'ipoteca per il maggior valore (€ 450.000,00) è stata infatti iscritta su un più ampio compendio immobiliare, per la restante parte ancora in proprietà di
[...]
e dei suoi garanti e ). CP_4 Testimone_1 Persona_2
3. La causa – documentale – passa in decisione all'esito della discussione orale.
5 *** *** ***
4. Le difese del convenuto impongono anzitutto di qualificare l'azione proposta dagli attori che – come “assegnatari” del bene immobile acquistato dalla PO – agiscono, più propriamente, in qualità successori della cancellata società in accomandita semplice, di cui erano gli unici due soci (il accomandatario, la accomandante). Pt_1 Pt_2
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 16750/2025) hanno recentemente aderito all'impostazione secondo cui l'estinzione della società di persone, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non determina ipso facto l'estinzione dei relativi crediti, nemmeno di quelli non iscritti in bilancio, che si trasferiscono quindi ai soci, salvo che non sia intervenuta una formale e valida rimessione degli stessi.
Principio che, ad avviso di questo giudice, può trovare applicazione anche nel caso di specie, ove si tratta di un preteso diritto di credito, di natura risarcitoria, che origina da un inadempimento del contratto intercorso con il TA (credito) prospettatosi solo dopo la cancellazione della Per_1 PO dal Registro delle Imprese (la cancellazione è avvenuta l'8.01.2016, mentre il diniego della Banca alla cancellazione dell'ipoteca risulta comunicato con pec del 24.07.2020; la successiva sentenza del Tribunale di Treviso del 13-17.10.2023).
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per sostenere che con l'estinzione della società si siano estinti anche i crediti che la stessa società, al tempo, non poteva legittimamente far valere.
Di conseguenza, all'azione proposta dagli attori va riconosciuta natura contrattuale, con tutte le implicazioni che il relativo regime comporta, anche con riferimento al termine ordinario decennale di prescrizione – certamente non maturato, decorrendo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
5. Posto ciò, prende atto il Tribunale che si assume pacifico l'inadempimento del notaio che, in questa sede, non ha Per_1 contestato – pur avendo potuto – le ragioni della sentenza n. 1849/2023 del Tribunale di Treviso, resa inter alios.
6 5.1. Si procede pertanto alla liquidazione dei danni.
6. Non è provato il preteso danno da iscrizione ipotecaria, che non sussiste in re ipsa – come contrariamente assunto dagli attori che, a sostegno della domanda si sono limitati a produrre la visure ipocatastarie (doc. 3), senza ulteriormente “colorare” la relativa pretesa.
6.1. Va infatti richiamato – per identità degli effetti considerati – l'indirizzo giurisprudenziale sulla responsabilità del notaio in caso di mancato accertamento dell'esistenza di un'ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita, secondo cui il professionista risponde del danno (futuro) subìto dall'acquirente “allorché l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (come ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo (Cass. civ., Sez. III, 27/04/2010, n. 10072; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. 12/04/2018, n. 9063)” (Cass. 1446/2023).
Può dunque ritenersi, secondo un criterio di normalità, che l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria potrebbe svilupparsi in una procedura esecutiva, ovvero interferire negativamente con l'accesso al credito, o ancora, ostacolare la libera circolazione del bene gravato.
6.2. Tuttavia, la domanda attorea è totalmente priva di allegazioni utili per ritenere che gli attori siano espositi, con probabilità, ad una diminuzione patrimoniale conseguente alla mancata cancellazione dell'ipoteca da parte della Banca.
Nulla è stato dedotto:
- sulle sorti del debito garantito, e quindi, sull'inadempimento del debitore (non potendo escludersi, al contrario, che sia intercorso con l'Istituto di credito un accordo transattivo o che vi sia un piano di rientro del debito regolarmente onorato);
- sulle iniziative intraprese dal creditore finalizzate all'espropriazione del bene (tra tutte, il pignoramento);
- sul diniego o sulle difficoltò nell'accedere al credito.
Invece, il riferimento all'incommerciabilità del bene – per essere l'iscrizione ipotecaria “ostativa alla libera negoziazione a terzi dei beni immobili” – è oltremodo generico ed astratto, privo di riferimento alle circostanze del caso concreto, quanto anzitutto all'attuale destinazione dell'immobile ed alla fattiva attivazione delle parti nella ricerca di un acquirente.
7 7. Spetta invece agli attori il ristoro delle spese sostenute nel giudizio contro la Banca dinanzi al Tribunale di Treviso, non essendo in contestazione il fatto che, al tempo del rogito, il TA avesse Per_1 rassicurato le parti, ed in particolare PO, sull'operatività dell'effetto prenotativo di cui all'art. 2645bis cc..
È documentato (doc. 17) il pagamento di € 11.312,66 con bonifico del 22- 25.03.2024; dalla data del pagamento (22.03.2024) sono dovuti, su tale somma, la rivalutazione e gli interessi, al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 cc. sino alla data di proposizione della domanda (21.09.2024, data della notifica), e successivamente al saggio di cui al comma 4 della stessa disposizione, come richiesto dagli attori.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di riferimento – individuato in base al decisum – per le fasi di studio e introduttiva;
per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale si applicano i parametri minimi, attesa la natura documentale della causa ed il rito.
Nulla per le anticipazioni, non corrisposte ed oggetto di pendente recupero.
Nessuna maggiorazione per l'assistenza a più soggetti, avendo il procuratore dei due attori svolto, per essi, difese identiche e pienamente sovrapponibili.
PQM
Il Tribunale d Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede;
1. CONDANNA il TA a pagare, in favore di Persona_1
e , la somma complessiva di € 11.312,66, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione ed interessi, al saggio specificato in parte motiva, decorrenti dalla data del pagamento;
2. CONDANNA il TA a pagare, in favore di Persona_1
e , le spese di lite che liquida in € 3.387,00 per Parte_1 Parte_2 compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 9 dicembre 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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