Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto da
DO RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Grüner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Università degli studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
nei confronti
LU NI, rappresentato e difeso dall’avv. Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Bonazzi, 9;
per la corretta attuazione del giudicato
formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 144 del 15 febbraio 2025, previa declaratoria di nullità:
- del decreto rettorale n. 980 del 29 aprile 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il SC 06/M2 – medicina legale e del lavoro, SSD MED/43 – medicina legale, in asserita attuazione della sentenza;
- del verbale della Commissione di valutazione prot. n. 13829 del 10 aprile 2025, recante “ valutazione sentenza TAR Umbria ”;
e per la condanna dell’Ateneo resistente a sottoporre i due candidati alla valutazione di una nuova Commissione, in diversa composizione, esclusivamente per i profili riguardanti l’applicazione degli indici bibliometrici e la riparametrazione del giudizio riportato dal prof. NI per il criterio complessivo dell’attività didattica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Perugia e di LU NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa LO ER Di AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il prof. DO RO agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 144 del 15 febbraio 2025, con la quale è stato accolto in parte il gravame del medesimo ricorrente avverso il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 1232 del 23 aprile 2024, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura mediante chiamata – ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale (SC) “06/M2 – medicina legale e del lavoro”, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università.
2. Con il predetto decreto è stato individuato quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto della procedura il prof. LU NI, sulla base di una valutazione complessiva “ottima”. Il prof. RO si è invece collocato in seconda posizione, avendo riportato una valutazione complessiva “buona/ottima”.
Come anticipato, la sentenza azionata in questa sede ha reputato fondate alcune delle censure articolate dal ricorrente avverso l’esito della selezione. In particolare:
(i) in accoglimento del primo motivo di ricorso, si è ritenuto che, pur non essendo rinvenibile un obbligo inderogabile della Commissione di avvalersi, ai fini della valutazione della produzione scientifica, degli indici bibliometrici di cui all’articolo 4, comma 3, lett. e) , del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, tuttavia l’eventuale scelta di non tenere conto dei predetti indici avrebbe richiesto un’apposita motivazione;
(ii) in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, si è affermato che le “lezioni teorico-pratiche” svolte dal prof. NI non fossero valutabili come attività di “didattica integrativa”, trattandosi piuttosto di didattica frontale, come tale già considerata nell’ambito della voce di valutazione relativa alla “didattica ufficiale”, ove è stato preso in esame l’insegnamento della disciplina “medicina legale”, del quale il controinteressato è stato incaricato dapprima quale professore a contratto e successivamente quale professore straordinario.
3. A seguito della pubblicazione della sentenza, la Commissione di valutazione è stata riconvocata e si è nuovamente riunita il 28 marzo 2025.
Nell’ambito della predetta seduta, la Commissione, prendendo in esame le due censure accolte da questo Tribunale:
(i) ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non doversi avvalere dell’ H-index e degli indicatori bibliometrici dai quali discende (numero citazioni, numero dei prodotti sulla banca dati) e ha poi aggiunto, quanto all’ impact factor , di ritenere più adeguato il ricorso al ranking Q della rivista, indicatore che ha evidenziato di aver utilizzato nella valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati;
(ii) ha corretto la tabella relativa alla valutazione dell’attività didattica del prof. NI, eliminando i due giudizi di “eccellente” precedentemente espressi nell’ambito della voce “didattica integrativa” e dando evidenza dell’assenza di attività documentate per tale voce, ed è poi pervenuta comunque a confermare la valutazione complessiva dell’attività didattica come “eccellente”, stante il giudizio di eccellenza già attribuito per tutte le voci presenti.
È seguita l’adozione del decreto del Rettore n. 980 del 29 aprile 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura rinnovata ed è stata reiterata l’individuazione del prof. NI quale il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto della procedura.
4. Con ricorso depositato il 6 giugno 2025, il prof. RO ha sostenuto che la valutazione resa dalla Commissione avrebbe carattere elusivo della decisione giurisdizionale, atteso che:
I) quanto alla mancata utilizzazione degli indici bibliometrici, l’organo avrebbe fornito un’inammissibile motivazione postuma della propria decisione; si tratterebbe, peraltro, di una motivazione elusiva, perché contraddittoria e soltanto apparente;
II) con riguardo all’attività didattica del prof. NI, sarebbe inspiegabile la conferma della valutazione complessiva di “eccellente”, nonostante l’eliminazione, in esecuzione della sentenza, dell’apprezzamento in termini di eccellenza tributato per la voce “didattica integrativa”.
5. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Università degli studi di Perugia, ha allegato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, evidenziando che:
- la mancata formulazione di una domanda di annullamento da parte del ricorrente renderebbe inammissibile ogni sindacato sulla motivazione resa dalla Commissione a supporto delle modalità prescelte per giudicare la produzione scientifica dei candidati; in ogni caso, tale motivazione si rivelerebbe legittima e non contraddittoria;
- la valutazione resa in ordine all’attività didattica sarebbe in linea con la decisione giurisdizionale.
6. Anche il controinteressato prof. NI si è costituito e ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in considerazione dell’inconfigurabilità di profili di elusione del giudicato e della mancata articolazione di una domanda di annullamento.
La parte ha poi controdedotto specificamente ai due motivi di gravame.
7. Il 30 ottobre 2025 il ricorrente ha, a sua volta, depositato una memoria e il giorno successivo ha formulato richiesta di passaggio in decisione della causa.
8. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 l’Avvocato dello Stato e la difesa del controinteressato hanno eccepito la tardività della memoria depositata dal ricorrente e hanno poi ulteriormente argomentato le proprie tesi.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità della memoria di parte ricorrente, in quanto depositata oltre il termine di dieci giorni liberi fissato per le repliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.
Lo scritto difensivo deve pertanto essere dichiarato tardivo e non valutabile.
10. Ancora in via preliminare, occorre prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del gravame per la mancata formulazione di una domanda di annullamento delle valutazioni rese dalla Commissione in esecuzione della sentenza azionata.
10.1. Al riguardo, deve tenersi presente che, come da tempo chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rientra tra le facoltà della parte che intenda contestare l’attività amministrativa successiva al giudicato quella di articolare con un unico ricorso due distinte domande: l’una di ottemperanza, volta perciò a prospettare la violazione o l’elusione del giudicato, l’altra di annullamento, ossia finalizzata a provocare, nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, un sindacato sulla legittimità del riesercizio del potere, nella parte non conformata dalla decisione giurisdizionale (cfr. Ad. Plen. n. 2 del 2013).
10.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, la parte ricorrente ha inteso proporre esclusivamente una domanda di ottemperanza, come è evincibile non solo dal rito prescelto, ma anche dalla formulazione del ricorso, il quale:
(a) sin dall’epigrafe, ha ad oggetto unicamente la corretta attuazione della sentenza azionata, previa declaratoria di nullità degli atti contestati;
(b) contiene due motivi volti entrambi a dedurre la “ elusione della sentenza ottemperanda ”, ed esclusivamente in questa prospettiva introduce contestazioni concernenti il carattere apparente e contraddittorio della motivazione resa dalla Commissione di valutazione, mirando perciò a far emergere come le considerazioni contenute nel verbale della seduta del 28 marzo 2025 siano, ad avviso della parte, finalizzate unicamente all’aggiramento del giudicato;
(c) reca nelle conclusioni una sola domanda, con la quale si chiede, “ previa declaratoria di nullità degli atti impugnati ”, di “ condannare l’Ateneo resistente a far rivalutare i due candidati da una nuova Commissione in diversa composizione ”.
10.3. A fronte della chiara scelta difensiva compiuta dal ricorrente, non si pone un problema di ammissibilità del ricorso, essendo compito del giudice esclusivamente quello di esprimersi in ordine alla sussistenza dell’unico profilo di illegittimità dedotto, ossia l’elusione del giudicato.
Ne deriva che la questione posta dalle parti resistenti attiene non al rito, ma al merito del gravame, atteso che il riscontro del predetto vizio condurrà all’accoglimento del ricorso, mentre l’infondatezza delle doglianze ne determinerà il rigetto, fermo restando che il giudizio non si estende al sindacato in ordine alla legittimità del riesercizio del potere, nella parte non conformata dalla sentenza azionata.
10.4. L’eccezione deve essere dunque rigettata.
11. Nel merito, il ricorso è infondato.
12. Il primo motivo articolato dal ricorrente attiene alla scelta della Commissione di non avvalersi, ai fini della valutazione della produzione scientifica dei candidati, degli indici bibliometrici di cui all’articolo 4, comma 3, lett. e) , del decreto ministeriale n. 344 del 2011.
In base alla suddetta previsione, “ nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) «impact factor» totale; 4) «impact factor» medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) ”.
12.1. Nella sentenza azionata in questa sede, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile alla procedura selettiva, si è affermato che “ (...) il quadro giuridico sopra richiamato non consente di rilevare l’esistenza di un obbligo inderogabile della Commissione di avvalersi necessariamente degli indici bibliometrici o di tutti tali indicatori ” (§ 11.5), aggiungendo che “ L’insussistenza di un obbligo inderogabile di avvalersi necessariamente dei parametri in esame non conduce, tuttavia, a ritenere che la Commissione potesse decidere di non prenderli in considerazione senza fornire alcuna motivazione al riguardo ” (§ 11.6).
Sul punto si è conclusivamente evidenziato quanto segue: “ Nel caso in esame, è incontestato che il settore concorsuale 06/M2 rientra fra quelli in cui è consolidato, anche a livello internazionale, l’uso degli indici bibliometrici. Si tratta, pertanto, di un settore rientrante, di per sé, nel campo applicativo d’elezione della previsione dell’articolo 4, comma 3, lett. e) , del decreto ministeriale del 2011, sopra richiamato.
Tale decreto costituiva, come detto, il parametro di riferimento al quale la Commissione avrebbe dovuto attenersi al fine di stabilire i criteri di valutazione dei candidati.
Ne deriva che, in linea di principio, la Commissione era tenuta ad applicare gli indici bibliometrici, potendo scegliere di non avvalersene soltanto sulla base di una puntuale motivazione, volta a dimostrare che, con riguardo alla specifica procedura selettiva da essa condotta, l’applicazione di tali criteri dovesse ritenersi inidonea a valutare i candidati.
Deve aggiungersi che la motivazione avrebbe dovuto essere ancora più stringente a fronte della scelta non già di rinunciare ad applicare uno o più dei predetti indici, oppure di attribuirvi un peso ponderale inferiore rispetto ad altri parametri, bensì di escludere del tutto ogni valutazione di tipo bibliometrico dell’attività scientifica dei candidati ” (§ 11.7).
12.2. A fronte del vincolo conformativo nascente dal giudicato, la Commissione di valutazione si è espressa nei termini seguenti: “ L’H-index, e gli indicatori bibliometrici dai quali discende (numero di citazioni, numero dei prodotti sulla banca dati), pur essendo strumenti utili per valutare la produttività e l’impatto delle pubblicazioni scientifiche di un ricercatore, presentano diverse limitazioni che ne richiedono un’interpretazione attenta e contestualizzata. Le variazioni tra i campi di ricerca, l’influenza della durata della carriera, gli effetti delle collaborazioni e l’uso di strategie di pubblicazione come le autocitazioni possono distorcere i valori reale di tutti tali indici. Queste considerazioni sono cruciali per evitare valutazioni superficiali e ingannevoli del contributo scientifico di un ricercatore ed è per questa ragione che non sono state utilizzate.
Relativamente all’impact factor, anche tale indicatore bibliometrico soffre di variazioni dipendenti dai campi di ricerca. Più adeguato appare, a tal fine, l’utilizzazione del ranking Q della rivista, indicatore che la Commissione ha utilizzato nella valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati ”.
12.3. Ritiene il Collegio che le considerazioni così espresse si collochino entro il perimetro della discrezionalità tecnica residuante in capo alla Commissione di valutazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale, risultando perciò immuni da profili di elusione del giudicato.
12.4. In senso contrario, non convince la contestazione, secondo la quale l’organo avrebbe formulato un’inammissibile motivazione postuma delle scelte già compiute.
La Commissione ha, infatti, preso in esame la sentenza di questo Tribunale e ha ritenuto, tuttavia, di dover confermare i criteri di valutazione della produzione scientifica dei candidati già adottati, così ponendosi nel solco del giudicato da ottemperare.
12.5. A uguali conclusioni deve pervenirsi con riguardo agli ulteriori profili di contraddittorietà e apparenza della motivazione articolati nel ricorso, i quali, come anticipato, non consistono in censure attinenti propriamente all’insufficienza o inadeguatezza delle ragioni poste a supporto del rinnovato giudizio della Commissione, ma sono prospettati al fine di far emergere il dedotto aggiramento del giudicato.
12.5.1. La Commissione si è limitata, infatti, a rilevare che gli indici bibliometrici di cui all’articolo 4, comma 3, lett. e) , del decreto ministeriale del 2011 sono bensì, in astratto, “ strumenti utili per valutare la produttività e l’impatto delle pubblicazioni scientifiche di un ricercatore ”, ma che gli stessi “ presentano diverse limitazioni che ne richiedono un’interpretazione attenta e contestualizzata ”, aggiungendo poi che non sono stati utilizzati “ per evitare valutazioni superficiali e ingannevoli ” del contributo scientifico dei candidati.
Ad avviso del Collegio, il percorso argomentativo così articolato non è affetto da profili di manifesta contraddittorietà, tali da far emergere l’elusione del giudicato.
12.5.2. Non è neppure riscontrabile il carattere del tutto apparente, e perciò elusivo, delle motivazioni espresse dalla Commissione, atteso che l’organo ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto gli indici bibliometrici non idonei a operare una corretta selezione dei candidati, evidenziandone i limiti, attinenti alle variazioni tra i campi di ricerca, all’influenza della durata della carriera, agli effetti delle collaborazioni e all’uso di strategie di pubblicazione come le autocitazioni.
D’altro canto, il fatto che tali limiti siano stati enunciati con riguardo a una procedura selettiva ben precisa, concernente il settore concorsuale “medicina legale e del lavoro”, implica che la Commissione li abbia ritenuti operanti nel caso in esame.
Deve, semmai, aggiungersi che l’ambito di ricerca relativo al predetto settore presenta notoriamente un carattere interdisciplinare, per cui è almeno astrattamente plausibile che possa manifestarsi un effetto distorsivo dell’applicazione degli indici, derivante dalla loro variazione a seconda dei campi di ricerca in cui si è maggiormente espresso ciascun candidato.
12.5.3. La Commissione ha, peraltro, valorizzato il fatto di non aver del tutto abbandonato gli indici bibliometrici, avendo comunque ritenuto di prendere in considerazione il ranking Q della rivista, il quale viene determinato suddividendo le riviste appartenenti a ciascuna categoria tematica in quattro quartili, da Q1 a Q4, dove Q1 comprende il 25 per cento delle riviste che presentano l’ impact factor più alto e Q4 il 25 per cento delle riviste con l’ impact factor più basso. Come rimarcato in camera di consiglio dalla difesa del controinteressato, si tratta, in effetti, di un indicatore elaborato pur sempre sulla base dell’ impact factor delle riviste.
Non coglie nel segno, pertanto, l’allegazione del ricorrente, secondo il quale, avendo escluso l’applicazione di tutti gli indici bibliometrici, la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata di tale scelta, sulla base di quanto affermato nella sentenza azionata. Il ricorso al ranking Q della rivista fa emergere, infatti, come tali indici non siano stati del tutto abbandonati, e ciò vale anche a escludere che vi fosse un onere di motivazione particolarmente stringente, da ritenere eluso nel caso in esame.
12.5.4. In definitiva, le valutazioni espresse dalla Commissione in ordine ai criteri prescelti per la valutazione della produzione scientifica dei candidati sono sorrette da una motivazione di per sé non elusiva del giudicato.
12.6. Il primo motivo di ricorso deve essere, perciò, rigettato.
13. Con il secondo motivo, il prof. RO ha sostenuto il carattere elusivo della valutazione di “eccellente” resa dalla Commissione con riguardo all’attività didattica complessiva del prof. NI.
13.1. Al riguardo, deve tenersi presente che, nell’ambito della procedura selettiva oggetto di controversia, la valutazione dell’attività didattica è scaturita dalla considerazione di quattro diverse voci, e precisamente: “didattica ufficiale”, “didattica integrativa”, “servizio agli studenti”, “altro”.
13.2. In questo quadro, è incontestato che, in esecuzione della sentenza n. 144 del 2025, la Commissione abbia eliminato i due giudizi di “eccellente” precedentemente attribuiti al prof. NI per la “didattica integrativa”, prendendo atto che tali giudizi fossero stati resi con riguardo ad attività già valutate nell’ambito della voce “didattica ufficiale”.
La Commissione ha poi fatto sintesi tra i giudizi attribuiti al candidato per le diverse voci, pervenendo ad affermare che “ Permane la valutazione complessiva dell’attività didattica come “eccellente”, essendo tutte le voci presenti valutate come eccellenti ”.
13.3. Ritiene il Collegio che l’esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza sia correttamente avvenuta con l’eliminazione dei due giudizi di “eccellente” per l’attività di “didattica integrativa”.
Rientrava, invece, nella discrezionalità tecnica della Commissione, non attinta dalla portata conformativa del giudicato, l’effettuazione di una sintesi tra i giudizi espressi per le voci residue e la conseguente attribuzione di una valutazione complessiva all’attività didattica del prof. NI.
13.4. In questo quadro, la conferma della valutazione di “eccellente”, nonostante l’assenza di attività documentate per la voce relativa alla “didattica integrativa”, non fa emergere alcun profilo di elusione del giudicato.
Posto, infatti, che i giudizi per le varie voci sono stati espressi mediante formule verbali, e non attraverso punteggi numerici, e che era inoltre riservato all’apprezzamento della Commissione di determinare il peso ponderale da attribuire a ciascuno degli elementi sottoposti al suo esame, non è possibile stabilire in astratto quale dovesse essere la conseguenza del venir meno dei giudizi relativi a una sola di tali voci, né alcun parametro al riguardo è stato fissato dalla sentenza azionata.
13.5. Il motivo deve essere, perciò, rigettato.
14. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
15. La particolarità della vicenda esaminata sorregge, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SC NG, Presidente
LO ER Di AU, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ER Di AU | SC NG |
IL SEGRETARIO