Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02383/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa tutela cautelare
- della nota del Responsabile del Settore VIII - Edilizia Privata del Comune di Scicli del 15.7.2025, con cui è stata dichiarata inefficace la C.I.L.A. prot. n. 18937 presentata dal ricorrente il 27.5.2025, per l’esecuzione di lavori di realizzazione di opere interne alla copertura a tetto già realizzata con D.I.A. del 6.8.2013, prot. n. 20086 (P.E. n. 911) e di ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scicli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AO AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la nota del 15.7.2025, con cui il Comune di Scicli ha dichiarato inefficace la C.I.L.A. prot. 18937 del 27.5.2025, dal medesimo presentata per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, consistenti nelle rifiniture interne del sottotetto di copertura dell'immobile di proprietà, già realizzato al rustico con P.E. n. 911 D.I.A. prot. 20086/2013.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che l’immobile è stato assentito dalla C.E. n. 1989/1963, la quale già prevedeva nel basamento della casa un garage con accesso dal lato sud, tuttora esistente. Nel corso dei lavori è stato realizzato un secondo accesso al garage.
Con certificato di abitabilità n. 87/1968 il Comune ha attestato che la costruzione è stata eseguita in conformità del progetto approvato.
Con il successivo N.O. n. 5319/1971 è stata autorizzata l’edificazione di un piano soprastante l’edificio esistente e, con ulteriore N.O. n. 7699/1972, è stata autorizzata altresì la realizzazione di una scala esterna.
Con D.I.A. n. 20086/2013, il ricorrente ha comunicato al Comune l’inizio di lavori di manutenzione e riqualificazione dei prospetti e della copertura dell’immobile che, da lastrico solare, è stata così trasformata in tetto a falde in legno inclinate su angolo di 35°.
Con nota prot. n. 22862/2013, il Comune di Scicli, non contestando la sussistenza dei requisiti di validità della citata D.I.A., ha richiesto una integrazione documentale, puntualmente resa dal ricorrente il successivo 27.9.2013.
Con note prot. n. 20822 del 25.7.2016 (ai sensi dell’art. 2, commi 1-3 della L.r. n. 14/2014) e prot. n. 23396 del 23.7.2018 (ai sensi della L.r. n. 8/2018), il ricorrente ha chiesto la proroga del termine triennale per l’ultimazione dei lavori di cui alla citata D.I.A., che, per l’effetto delle predette comunicazioni, è slittato in avanti sino al 6.8.2020. Il termine è stato poi automaticamente prorogato fino al 29.6.2022, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia).
A dire del ricorrente, la realizzazione del rustico del tetto sarebbe stata comunque ultimata già negli anni 2016-2017, come comproverebbero le foto Google Earth prodotte in atti.
Con nota prot. n. 43066 del 22.11.2024, il ricorrente ha comunicato la fine dei lavori, specificando che “la parte sottostante del tetto era ancora allo stato rustico”, residuando da realizzare le rifiniture.
Con ordinanza n. 95 del 13.3.2025, il Comune ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi sostenendo che il vano garage rilevato nell’edificio fosse abusivo e del tutto difforme al titolo edilizio.
In accoglimento dell’istanza del ricorrente, tuttavia, con successivo provvedimento n. 183/2025 la predetta ordinanza ingiuntiva n. 95 è stata annullata in autotutela.
In data 27.5.2025, il ricorrente ha presentato la C.I.L.A. in contestazione, comunicando che il 29.9.2025 avrebbero avuto inizio i lavori di realizzazione delle opere interne al sottotetto, consistenti nelle rifiniture (coibentazione, posa pavimenti, infissi, intonacatura), non comportanti modifica della sagoma o della struttura, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 6 bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
In esito a un nuovo sopralluogo eseguito il 28.5.2025, tuttavia, l’Amministrazione: a) ha nuovamente rilevato la difformità del vano garage rispetto alla C.E. 1989/1963; b) ha contestato la violazione dell’art. 6, comma 4, della L.r. n. 16/2016, ritenendo che le opere oggetto della C.I.L.A. necessitassero di nuovo titolo edilizio, trattandosi di opere di ultimazione dell’intervento di cui alla D.I.A., non completate nel termine stabilito.
Il ricorrente ha presentato osservazioni con nota prot. n. 24455 del 10.7.2025, rilevando la regolarità del garage, ricompreso nella C.E. del 1963, e la assentibilità delle opere interne alla copertura con la C.I.L.A.
Le predette osservazioni non sono state ritenute meritevoli di favorevole considerazione, posto che con il provvedimento impugnato il Comune ha dichiarato inefficace la C.I.L.A. in quanto:
- la D.I.A. del 2013, richiamata quale titolo edilizio legittimante la realizzazione del secondo livello (sottotetto di copertura), sarebbe inefficace in quanto non rinnovata;
- sul lato sud dell’edificio al piano terra sarebbe stato rilevato (giusta sopralluogo dell’1.7.2025) un garage con annesso vano scala;
- il secondo piano (copertura) sarebbe risultato avere altezze difformi dal titolo originario (peraltro non valido in quanto scaduto);
- quest’ultimo non sarebbe conforme né al regolamento edilizio in vigore all’epoca di realizzazione, né a quello attuale;
- l’istante si sarebbe, dunque, dovuto munire di titolo idoneo.
3. A dire del ricorrente, il predetto provvedimento, sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
I) Violazione di plurime norme di legge, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di potere e sviamento.
- Alla data di adozione del provvedimento impugnato, il potere del Comune di provvedere sulla C.I.L.A. si era ormai consumato per decorso del termine di 30 giorni di cui all’art. 19 della L. 241/1990 (scaduto il 26.6.2025), applicabile anche alla comunicazione di inizio lavori asseverata, che condividerebbe l’intima natura della S.C.I.A.
- L’Amministrazione, pertanto, avrebbe potuto agire solo in via di autotutela, motivando in relazione allo specifico interesse pubblico giustificante il ritiro del titolo formatosi.
- Le circostanze di fatto poste alla base del provvedimento non risulterebbero dal verbale di sopralluogo, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione incongrua.
II) Travisamento dei fatti. Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Sviamento di potere dalla sua causa tipica.
- Le opere oggetto di C.I.L.A. sarebbero opere meramente interne e non comporterebbero la modifica della sagoma o della destinazione d’uso dell’immobile, e non recherebbero pregiudizio alla struttura e alla staticità dello stesso.
- La copertura era già stata realizzata e assentita con la D.I.A. del 2013, mai revocata e dunque consolidatasi.
- L’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio Comunale prevederebbe che “ qualora l’intervento non ultimato sia di nuova costruzione o di ristrutturazione […] e le relative opere risultino già finite al rustico, ai fini dell’istruttoria del procedimento edilizio dell’intervento di completamento, si terrà conto delle sole opere mancanti che verranno qualificate di manutenzione straordinaria ”. Anche a volere considerare le opere oggetto della comunicazione quali opere di manutenzione straordinaria, ai sensi della predetta norma, comunque, la C.I.L.A. costituirebbe il titolo edilizio appropriato in relazione alle stesse.
- Il termine di efficacia della D.I.A., a seguito delle tre successive proroghe, sarebbe scaduto il 29.6.2022, mentre il tetto sarebbe già stato realizzato al rustico nel 2016-2017, come comprovato dalle foto Google Earth, richiamate dalla stessa Amministrazione in seno all’ordinanza n. 95/20025 (poi annullata, per altre ragioni) e come rappresentato con la comunicazione di fine lavori inoltrata in data 22.11.2024.
- In occasione del sopralluogo del 25.7.2025, l’Ufficio nulla avrebbe eccepito sul punto.
- Il garage sarebbe conforme al C.E. del 1963, ad eccezione di un secondo accesso, che comunque non sarebbe stato ostativo al rilascio della certificazione di conformità.
- La contestazione delle altezze sarebbe generica.
- La difformità al R.E.C. dell’epoca non sarebbe mai stata contestata prima e avrebbe potuto al limite essere fatta valere nelle forme e nei termini per l’esercizio dell’autotutela.
- La difformità al R.E.C. vigente sarebbe irrilevante, perché l’opera deve essere valutata in base alla normativa vigente al tempo della realizzazione; in ogni caso tale difformità non sussisterebbe, perché le altezze del piano di copertura sarebbero conformi al R.E.C.
4. Il ricorrente ha, altresì, proposto domanda cautelare.
5. Il Comune di Scicli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ribadendo la sussistenza delle irregolarità già contestate, anche alla luce della accertata presenza di abusi sull’immobile e della ritenuta inefficacia della D.I.A. del 2013, in relazione alla quale non sarebbero stati corrisposti i dovuti oneri, né tempestivamente comunicata la fine dei lavori.
6. Alla camera di consiglio del 2.12.2025, il difensore del ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista di una fissazione a breve termine dell’udienza di discussione; la causa, pertanto, è stata cancellata dal ruolo cautelare e rinviata, per la trattazione del merito, al 27.1.2026.
7. Con la propria memoria di replica depositata il 27.12.2025, in vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha controdedotto in relazione alle difese del Comune, eccependo l’inammissibilità dei rilievi inerenti la supposta inefficacia della D.I.A. per mancato pagamento del contributo di costruzione e per omessa comunicazione della fine lavori, lamentando la mancata contestazione dei predetti rilievi con il provvedimento impugnato, con conseguente inammissibile motivazione postuma di quest’ultimo. Per il resto, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi che seguono.
9.1. Va preliminarmente rigettato il motivo inerente all’asserita tardività del provvedimento, in quanto adottato oltre il termine dei 30 giorni di cui all’art. 19 della L. 241/1900.
Questa Sezione, infatti, aderisce all’orientamento secondo cui “ nelle ipotesi in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia, l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso ” , (T.A.R. Catania, Sez. I, 16.7.2018, n. 1497; si veda anche, di recente, Consiglio di Stato, sez. VII, 16.11.2025, n. 8730), come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione del comma 6 bis dell’art. 19, laddove fa salve “ le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque [il] rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia …” (T.A.R. Catania, cit.). Nei predetti casi, pertanto, può ritenersi che l’Amministrazione non sia tenuta a rispettare il termine dei trenta giorni, perché altrimenti si determinerebbe il consolidamento di un titolo edilizio che non avrebbe potuto venire in questione (in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2025, n. 6322; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 131).
Il predetto orientamento può ritenersi, in via generale, astrattamente coerente al caso di specie, posto che con il provvedimento impugnato il Comune, in sintesi, ha contestato al ricorrente l’inadeguatezza della C.I.L.A. a legittimare le opere che lo stesso intende realizzare, non in ragione della particolare natura di queste (non essendo stato contestato che le stesse rientrino, come dedotto dal ricorrente, tra quelle di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e degli artt. 6 e 6 bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001), ma in ragione della ritenuta insussistenza dello stato legittimo dell’immobile, da cui sarebbe conseguita l’impossibilità per il ricorrente di ricorrere al regime semplificato, dovendosi preliminarmente munire di adeguato titolo, idoneo a legittimare le opere non autorizzate ai sensi di legge.
Ed invero, l’Amministrazione, oltre a ritenere temporalmente inefficace la D.I.A. del 2013 (ma sul punto, si veda infra ), ha altresì contestato l’irregolarità di un garage con annesso vano scala e la difformità del piano secondo di copertura, avente altezze difformi dal titolo originario (per quanto ritenuto inefficace) e, pertanto - in definitiva – una serie di circostanze che - ove effettivamente sussistenti (ma anche sul punto v. infra) avrebbero potuto incidere negativamente sullo stato legittimo dell’immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13/10/2022, n. 8759, secondo cui la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) non può essere oggetto di rigetto in sé, ma l'amministrazione comunale conserva il potere di dichiarare l'inefficacia della stessa quando non idonea a sanare opere già realizzate in un contesto edificatorio irregolare).
9.2. Superato, pertanto, il rilievo della tardività dell’esercizio dei poteri, può passarsi, all’esame delle altre censure, le quali invece, per come si dirà, appaiono in parte fondate.
9.2.1. Rileva il Collegio che, dal contenuto del provvedimento impugnato emerge che, alla conclusione secondo cui il P.E. n. 911 D.I.A. prot. 2008/2013 che avrebbe dovuto legittimare una parte dell’immobile sarebbe inefficacie, il Comune è pervenuto sulla base dell’assunto, secondo cui “ non risulterebbe alcun rinnovo del titolo originario ”.
La circostanza risulta smentita dai documenti versati in atti dal ricorrente, dovendosi ritenere provato e non contestato che, per effetto delle richieste inoltrate dal medesimo, nonché, da ultimo, della proroga ex lege di cui al D.L. 18/2020, il termine per l’ultimazione dei lavori è scaduto il 29.6.2022.
Il ricorrente ha altresì documentato, in assenza di qualsivoglia contestazione, che le modifiche al tetto erano già state realizzate, quantomeno al rustico, entro il 2017, posto che lo stesso risulta visibile dalle foto di quel periodo estratte da Google Earth.
Ciò posto, pertanto, risulta apodittico e immotivato il rilievo contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui il titolo edilizio originario sarebbe inefficacie in quanto scaduto.
La scadenza del termine di ultimazione lavori potrebbe semmai rendere prive di titolo le opere realizzate successivamente alla stessa, non anche travolgere ex tun c tutti gli interventi realizzati durante il periodo di efficacia dello stesso.
Seppure con riferimento all’istituto del permesso di costruire, ma con argomentazioni applicabili, a fortiori , ai titoli edilizi semplificati, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la decadenza del titolo opera ex nunc e solo per la parte di intervento non eseguita (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30/10/2024 n. 8672, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 9.2.2025, n. 69).
Nel caso di specie l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato non ha specificamente contestato la realizzazione di opere dopo la scadenza de titolo, ma solo il mancato rinnovo dello stesso, circostanza che, nei sensi di cui sopra, risulta invece smentita.
9.2.2. Quanto alle ulteriori ragioni di supposta inefficacia della D.I.A. del 2013 (il mancato pagamento degli oneri e la non tempestiva comunicazione di fine lavori) – pur nel dubbio che le stesse costituiscano integrazione postuma della motivazione, come in effetti contestato dal ricorrente, non essendo stato versato agli atti il richiamato verbale di sopralluogo dell’1.7.2025, di cui pertanto non è possibile conoscere il contenuto, al fine di verificare se quest’ultimo possa integrare per relationem la motivazione del provvedimento – rileva il Collegio che le stesse sono comunque irrilevanti al fine di suffragare la legittimità del provvedimento .
Per quel che attiene al mancato pagamento degli oneri, il Consiglio di Stato ha chiarito che lo stesso non è in grado di impedire, persino, la formazione di un permesso di costruire per del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9.7.2024, n. 6131), dovendosi a maggior ragione ritenere che non possa comportare una inefficacia ex tunc di una D.I.A.
Nemmeno il ritardato inoltro, anni dopo la scadenza del termine di efficacia del titolo, della comunicazione di fine lavori, contrariamente da quanto assunto dal Comune, può dirsi circostanza idonea a privare di efficacia un titolo che, decorsi i 30 giorni, in assenza di contestazioni, si è perfezionato, posto che alcuna norma commina espressamente tale inefficacia, potendo al più il ritardo rilevare ad altri fini.
9.3. Chiarita l’inidoneità delle irregolarità contestate dal Comune a determinare l’inefficacia ex tunc del P.E. n. 911 D.I.A. prot. 2008/2013, va rilevato, peraltro, che il Comune non si è nemmeno mai attivato per la revoca o il ritiro ex post della stessa, provvedimenti che - trattandosi di titolo consolidato – potevano essere adottati solo all’esito dell’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990, in presenza dei relativi presupposti e con il relativo onere di motivazione rafforzata.
9.4. Il provvedimento impugnato, pertanto, è in parte affetto da eccesso di potere per travisamento dei fatti, in relazione alle contestazioni con esso mosse in relazione alla D.I.A.
9.5. Quanto, infine, agli ulteriori rilievi contenuti nel provvedimento impugnato inerenti al mancato rispetto delle altezze di cui al titolo originario e all’irregolarità di un garage, rileva il Collegio che gli stessi sono viziati da assoluta genericità.
Ed invero, non è dato evincere dall’atto a quale garage il Comune si riferisca (e pertanto se si tratti o meno del medesimo garage che il ricorrente dichiara essere stato assentito da pregressi titoli edilizi), posto che sul punto l’Amministrazione non ha preso posizione sulle difese del ricorrente.
Anche i riferimenti al mancato rispetto delle altezze del tetto e alla mancanza di doppia conformità dell’opera in relazione al regolamento edilizio dell’epoca e a quello attuale presentano la medesima genericità, non trovandosi nel provvedimento alcun specifico riferimento alle misurazioni effettuate e alle norme violate.
Sul punto non può ammettersi, a supporto della motivazione del provvedimento, il richiamo effettuato dall’Amministrazione solo in sede processuale al verbale di cui al 28.5.2025, posto che a tale verbale non vi è nessun riferimento nel provvedimento impugnato, e considerato altresì che lo stesso è stato fatto oggetto di puntuali osservazioni da parte del ricorrente, le quali anch’esse non sono – come avrebbero dovuto – confluite nel provvedimento, con conseguente vizio di istruttoria e motivazione.
10. In conclusione, per le ragioni e nei sensi di cui sopra, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
11. La complessità delle questioni e il complessivo esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG AN BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN RI | AG AN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.