Articolo 7 della Legge 21 maggio 1955, n. 463
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 giugno 1955
Art. 7.
I mutui previsti nel precedente articolo saranno ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni e saranno contratti alle condizioni e nei modi stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli Istituti di credito ed Enti autorizzati, ai sensi dell'art. 4, con l'intervento del Ministro per il tesoro. Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui e' assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.
Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti.
Entrata in vigore il 9 giugno 1955
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