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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
IL VA IS, OR
RICCOBENE GIUSEPPE VA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grazar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240020881580000 IRPEF-ALTRO 2018
- RUOLO SOTTESO n. 2024 550135 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio comunica che vi e' una cessata< materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 29120240020881580 (2018), con la quale l'Agenzia delle Entrate intimava il pagamento per l'ammontare di € 31.883,37 di cui 23.950,78 per sorte, oltre € 7.185,23 per sanzioni oltre interessi maturati per € 747,35, oltre compensi di riscossione importi inerenti somme asseritamente richieste a titolo di controllo modello
770 anno 2018.
Con il ricorso si affidava a diversi motivi di difesa, cosi come rappresentati nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento con vittoria e spese.
Controduceva l'Agenzia delle Entrate con proprie memorie, nelle quali chiedeva, invece, il rigetto del ricorso.
Successivamente la stessa Agenzia delle entrate produceva nota con la quale comunica di aver definito con il ricorrente la controversia relativa alla cartella di pagamento in epigrafe, mediante sottoscrizione di apposito atto di conciliazione ex art. 48 del D. Lgs 546/92.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, e delle osservazioni di ciascuna delle parti costituite dispone la cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contenere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Caltanissetta 21 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL SP LI RE CH
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
IL VA IS, OR
RICCOBENE GIUSEPPE VA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grazar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240020881580000 IRPEF-ALTRO 2018
- RUOLO SOTTESO n. 2024 550135 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio comunica che vi e' una cessata< materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 29120240020881580 (2018), con la quale l'Agenzia delle Entrate intimava il pagamento per l'ammontare di € 31.883,37 di cui 23.950,78 per sorte, oltre € 7.185,23 per sanzioni oltre interessi maturati per € 747,35, oltre compensi di riscossione importi inerenti somme asseritamente richieste a titolo di controllo modello
770 anno 2018.
Con il ricorso si affidava a diversi motivi di difesa, cosi come rappresentati nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento con vittoria e spese.
Controduceva l'Agenzia delle Entrate con proprie memorie, nelle quali chiedeva, invece, il rigetto del ricorso.
Successivamente la stessa Agenzia delle entrate produceva nota con la quale comunica di aver definito con il ricorrente la controversia relativa alla cartella di pagamento in epigrafe, mediante sottoscrizione di apposito atto di conciliazione ex art. 48 del D. Lgs 546/92.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, e delle osservazioni di ciascuna delle parti costituite dispone la cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contenere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Caltanissetta 21 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL SP LI RE CH
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.