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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17509 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76417/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa EM IA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 76417/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Nardò (LE), via Parte_1
Duca degli Abruzzi n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Sanasi dal quale
è rappresentato e difeso per procura speciale congiunta all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliata in Roma, viale della Tecnica n. 77, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari dalla quale è rappresentata e difesa;
pagina 1 di 16 - parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 Prot. n.
.2022.75659 emessa in data 19/10/2022 e notificata il 27/11/2022 per CP_1
recupero di aiuti comunitari relativi alla campagna 2012.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Parte attrice: “CONCLUSIONI
1) In via preliminare ed urgente sospendere l'efficacia esecutiva
dell'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del 14.4.1910 emessa dal dirigente
dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig. il CP_1 Parte_1
24.11.2022, stante il danno grave ed irreparabile che la sua esecuzione può
arrecare all'opponente;
2) Accertare e dichiarare la decadenza dall'azione restitutoria di e CP_1
conseguentemente annullare, ovvero dichiarare nulla, infondata, inefficace ed
illegittima l'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del 14.4.1910 emessa dal
dirigente dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig. il CP_1 Parte_1
pagina 2 di 16 24.11.2022;
3) In ogni caso accertare e dichiarare nulla, infondata, inefficace ed
illegittima, e comunque annullare l'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del
14.4.1910 emessa dal dirigente dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig.
[...] CP_1
il 24.11.2022; Parte_1
4) In ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve il Sig. Parte_1
all' o ad altro Ente o Agenzia per qualunque ragione o causa
[...] CP_1
e comunque lo stesso non è tenuto ad alcuna restituzione e neppure delle
somme indicate e richieste con l'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del
14.4.1910 emessa dal dirigente dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig.
[...] CP_1
il 24.11.2022; Parte_1
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente
giudizio”.
AGEA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
pagina 3 di 16
1. in via principale, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di opposizione
avversari, perché non riguardano la validità ed efficacia dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento prot 2022.75659 del 19.10.2022; CP_1
2. in via subordinata, nel merito, rigettare ogni domanda avversaria perché
infondata, in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per tutti i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità, efficacia ed
esecutività definitiva dell'ingiunzione prot. 2022.75659 del 10.10.2022, CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa;
3. In via ulteriormente subordinata, accertare comunque che gli importi di cui
è causa sono stati indebitamente percepiti dal Sig. e Parte_1
condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma CP_1
complessiva di €22.543,23, oltre interessi legali sulla sorte di €22.338,97 dal
20.10.2022, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia;
4. in ogni caso, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutorietà
dell'ordinanza ingiunzione opposta;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 16 1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 16/12/2022, l'attore indicato in epigrafe ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'accertamento negativo della pretesa restitutoria esercitata da con CP_1
l'ingiunzione di pagamento in oggetto indicata notificata il 27/11/2022 per la complessiva somma di € 22.543,23 di cui € 22.338,97 per sorte ed € 204,26
per interessi, a tal fine deducendo:
- l'intervenuta archiviazione, con decreto n. 2018/04765/PPA del 25/10/2019
della Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale Puglia- del procedimento contabile attivato a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza di
Gallipoli con il quale si affermava che “Il con Parte_1
artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato, nel 2012, la coltivazione, quale
UO OL ”, di terreni di proprietà di terzi ignari soggetti, in realtà
condotti con uomini e mezzi della ditta individuale Controparte_3
e con raggiri, consistiti nella presentazione all' di istanza e CP_1
documentazione attestante la falsa rappresentazione dei fatti medesimi, si è
procurato un ingiusto profitto, derivante dall'indebita attribuzione di titoli
ordinari (n. 45) rinvenienti dalla Riserva Nazionale dei titoli e dalla
conseguente erogazione, da parte dell di contributi comunitari"; CP_1
pagina 5 di 16 - l'intervenuta impugnazione, con ricorso al TAR Puglia-Sez. Lecce- (n.
2/2022 Reg. Ric.) dell'accertamento definitivo del credito n. AGEA-
2020.26689, notificato il 26/11/2021, ancora pendente in relazione alla fase di merito,
- la tardività della notifica del provvedimento di accertamento definitivo del credito n. 2020.26689 eseguita nei confronti dell'interessato in data
26/11/2021 e la conseguente decadenza dalla facoltà di richiedere il pagamento ex art. 54 del Reg. UE 1306/2013 per decorso del termine di 18
mesi;
- la tardività del provvedimento ex art. 21-nonies del Regolamento di attuazione della l. 241/1990 per superamento del termine di 12 mesi;
- la intervenuta decadenza per decorso di un quadriennio tra la data di pagamento dell'aiuto e quella di notifica dell'indebito pagamento effettuato ex art. 73, co. 5, del Reg. CE n. 796/2004;
- l'omessa motivazione del provvedimento opposto e la erronea valutazione della documentazione.
2. Costituitasi ha Controparte_4
puntualmente contestato le domande attoree chiedendone il rigetto per pagina 6 di 16 infondatezza unitamente all'accertamento dell'indebita percezione degli aiuti comunitari nella misura richiesta.
3. Con ordinanza del 06/05/2023, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta e concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata documentalmente istruita, quindi, rinviata più
volte per la precisazione delle conclusioni e, all' udienza del 12/11/2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – ma con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014), giova subito precisare che il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa esercitata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso pagina 7 di 16 formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ingiunzione ( cfr : S.C. III,
sent. n. 3341 dell'11.02.2009; I, sent. n. 14905 del 25.06.2009) ed, ancora, che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque,
pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (S.C. , Sez. 3, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023;
S.C. Sez. 3 , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risultano infondate, pertanto:
- la dedotta decadenza dalla facoltà di esercitare l'azione restitutoria per superamento del termine di 18 mesi stabilito dall'art. art. 54 del Reg. UE
1306/2013 e del termine di 12 mesi stabilito dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990,
osservandosi, quanto al primo, che detto termine ha natura ordinatoria e,
pagina 8 di 16 quanto al secondo, avuto riguardo al comma 2-bis dello stesso articolo il quale dispone che i provvedimenti amministrativi conseguiti, come nel caso di specie, sulla base della riscontrata falsità delle rappresentazioni e delle dichiarazioni rese alla P.A. dall'odierno opponente al fine di ottenere i contributi in oggetto, erogati a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
(F.E.A.G.A.), possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di 12 mesi;
- la dedotta decadenza ex art. 73 del Reg. CE 796/2004, avuto riguardo alla regolare notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del
07/06/2018 (cfr. doc. 1, fascicolo ) e, dunque, ben prima dello spirare CP_1
del termine decennale di prescrizione, non ritenendo sussistente la buona fede dell'opponente ai fini dell'applicazione del termine quadriennale;
- l'eccezione di inammissibilità dell'azione di indebito avuto riguardo all'archiviazione del procedimento contabile per “mancanza di danno
erariale” atteso che detto procedimento ha, in realtà, oggetto diverso dal presente tendente, invece, ad accertare l'indebito;
- l'eccezione di inammissibilità dell'azione di indebito avuto riguardo alla pendenza del giudizio amministrativo avente oggetto diverso da quello del presente tendente, invece, ad accertare l'indebito.
pagina 9 di 16 - Ciò detto, si rileva che nel caso di specie, l'ingiunzione opposta, come testualmente puntualizzato nelle relative premesse ( doc. 1 del fascicolo di parte opponente), è stata emessa al fine di recuperare nei confronti di
[...]
le erogazioni effettuate in favore dello stesso per il Parte_1
regime di pagamento unico per la campagna 2012 per l'importo di €
22.543,23, la cui indebita percezione, atteso che “Il Parte_1
con artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato, nel 2012, la
[...]
coltivazione, quale “Nuovo OL”, di terreni di proprietà di terzi ignari
soggetti, in realtà condotti con uomini e mezzi della Controparte_5
e con raggiri, consistiti nella presentazione all' di
[...] CP_1
istanza e documentazione attestante la falsa rappresentazione dei fatti
medesimi, si è procurato un ingiusto profitto, derivante dall'indebita
attribuzione di titoli ordinari (n. 45) rinvenienti dalla Riserva Nazionale dei
titoli e dalla conseguente erogazione, da parte dell' di contributi CP_1
comunitari” era stata accertata nel provvedimento di accertamento definitivo del credito n. 2020.26689 del 15/04/2020, notificato il 26.11.2021 CP_1
(doc.
5-6 del fascicolo ) . CP_1
Il quantum richiesto era stabilito con provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot. . 2020.26689, avuto riguardo alla nota di CP_1
pagina 10 di 16 trasmissione, da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di Gallipoli, con
Prot. n. 0274356 del 14.06.2018, pervenuta all il 14.06.2018, CP_1
protocollata con numero Prot. .50730, del rapporto redatto ai sensi CP_1
dell'art. 17 della Legge 689/81 e del processo verbale di constatazione per violazione della Legge 898/86 nei confronti di con Parte_1
cui viene segnalata l'indebita percezione di contributi comunitari erogati per la campagna 2012, settore Domanda Unica, per l'importo complessivo di €
22.338,97.
Su tale base, , con provvedimento prot. . 2020.26691 del CP_1 CP_1
15/04/2020 notificato unitamente al provvedimento di accertamento della -
Guardia di Finanza in data 26/11/2021, espressamente richiamato nelle premesse dell'ingiunzione di pagamento opposta, aveva quantificato gli aiuti indebitamente percepiti dall'attore per un importo pari a complessivi €
22.338,97 in sorte capitale
Tali rilievi, ed il confronto con la documentazione depositata da entrambe le parti al momento della costituzione in giudizio e nei successivi termini assegnati, tra cui i documenti menzionati nell'ingiunzione opposta ed, inoltre,
la richiesta di rinvio a giudizio dell'opponente (cfr. doc. 2, fascicolo ) e CP_1
la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c. (cfr. , fascicolo , note CP_1
pagina 11 di 16 depositate in data 11/11/2025), emessa in relazione al procedimento penale n.
5149 /2018 R.G.N., nel quale all'opponente era contestata, in concorso con
, la seguente condotta criminosa: “ perché con Controparte_3
artifici e raggiri consistiti nell'aver presentato , in data 10.05.2012,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui Parte_1
dichiarava falsamente di condurre terreni ricevuti in “comodato” da
[...]
, nonché analoga dichiarazione con la quale il suddetto Controparte_3
dichiarava di aver ceduto a titolo di “comodato” terreni in suo CP_3
possesso condotti in locazione, e poi in data 07.06.2012 domanda unica di
pagamento (DUP) con allegate schede di validazione e schede di
condzionalità aziendale ed in data 10.08.2012 a nome di Parte_1
domanda di accesso alla Riserva Nazionale dei Titoli (DAR)
[...]
qualificandosi fittiziamente “quale nuovo agricoltore” denunciando anche
falsamente di condurre 21 particelle catastali di terreni agricoli- indotto in
errore gli uffici competenti dell' che attribuivano al suddetto CP_1 [...]
“diritti all'aiuto, c.d. titoli ordinari” ed in data Parte_2
04.03.2013 la somma quale aiuto in agricoltura di euro 22.338,97 ,
procurandosi in questo modo ingiusto profitto con altrui corrispondente
danno considerato che non era “nuovo Parte_1
pagina 12 di 16 agricoltore” ma bracciante agricolo che lavorava alle dipendenze della ditta
di , per cui i titoli ottenuti venivano in data Controparte_3
07.05.2013 trasferiti al che, grazie al suddetto artifici, si procurava CP_3
“dei titoli” che utilizzava per chiedere contributi , percependo in CP_1
questo modo dal somme per Controparte_6
l'ammontare complessivo di euro 53.806,22 quali contributi comunitari
all'agricoltura per gli anni 2013-2017” implicano l'infondatezza di tutte le deduzioni con cui parte attrice ha contestato sia la relativa ammissibilità sia l'an del credito ingiunto.
Ed infatti, posto che la pretesa creditoria esercitata con l'ingiunzione fiscale opposta ha natura restitutoria e non risarcitoria,
- il credito oggetto di ingiunzione è per sua natura determinabile in base alla ricognizione contabile degli aiuti ricevuti dall'impresa destinataria dell'accertamento,
- nel caso di specie esso è stato anche precisamente quantificato dalla
Guardia di Finanza di Gallipoli nella nota Prot. n. 0274356 del 14.06.2018,
pervenuta all il 14.06.2018, protocollata con numero CP_1
Prot. .50730, avente ad oggetto la trasmissione del rapporto redatto ai CP_1
sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 e del processo verbale di constatazione pagina 13 di 16 per violazione della Legge 898/86, nei confronti di Parte_1
con cui viene segnalata l'indebita percezione di contributi comunitari erogati per la campagna 2012, settore Domanda Unica, per l'importo complessivo di €
22.338,97.
Pertanto, considerato che, come detto, grava sull'opponente la prova dell'accertamento negativo chiesto con il presente giudizio, e che in esso sin dalla costituzione l'amministrazione opposta ha offerto in comunicazione copia degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza così consentendo un analitico riscontro contabile della sua pretesa, risultano infondate:
- sia l'eccezione relativa all'omesso esame dei documenti e dei contratti,
atteso che, nel caso di specie, la premessa dell'ingiunzione opposta contiene un esplicito richiamo agli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza, con cui era stata accertata la causa di revoca degli aiuti comunitari concessi per la campagna relativa al 2012, poiché l'opponente aveva falsamente attestato la disponibilità delle superfici dichiarate nella suddetta domanda necessarie per l'attivazione dei titoli;
- sia, infine, l'eccezione di decadenza e prescrizione, osservandosi che il relativo termine, applicabile al caso di specie, trattandosi, come detto, di ripetizione di indebito, è quello ordinario decennale e decorre, a norma del pagina 14 di 16 combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 n. 8) c.c. non già dalla data di pagamento dell'aiuto ma da quella di conoscenza delle attività investigative,
sicché detto termine risulta, in ogni caso, validamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta notificata in data 27/11/2022;
- nel merito, la parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in relazione alla veridicità delle attestazioni di disponibilità delle superfici dichiarate nella domanda unica relativa alla campagna 2012, la cui falsità risulta, invece, confermata dalla richiesta di rinvio a giudizio e successiva sentenza di patteggiamento.
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate in favore della convenuta in complessivi euro € 2.700,00 di cui €
500,00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase introduttiva , € 900,00 per la fase istruttoria , € 900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.a.
come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta l'opposizione;
pagina 15 di 16 -) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite liquidate in complessivi € 2.700,00 di cui € 500,00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase introduttiva , € 900,00 per la fase istruttoria , €
900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 12/12/2025
Il giudice
EM IA
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa EM IA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 76417/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Nardò (LE), via Parte_1
Duca degli Abruzzi n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Sanasi dal quale
è rappresentato e difeso per procura speciale congiunta all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliata in Roma, viale della Tecnica n. 77, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari dalla quale è rappresentata e difesa;
pagina 1 di 16 - parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 Prot. n.
.2022.75659 emessa in data 19/10/2022 e notificata il 27/11/2022 per CP_1
recupero di aiuti comunitari relativi alla campagna 2012.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Parte attrice: “CONCLUSIONI
1) In via preliminare ed urgente sospendere l'efficacia esecutiva
dell'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del 14.4.1910 emessa dal dirigente
dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig. il CP_1 Parte_1
24.11.2022, stante il danno grave ed irreparabile che la sua esecuzione può
arrecare all'opponente;
2) Accertare e dichiarare la decadenza dall'azione restitutoria di e CP_1
conseguentemente annullare, ovvero dichiarare nulla, infondata, inefficace ed
illegittima l'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del 14.4.1910 emessa dal
dirigente dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig. il CP_1 Parte_1
pagina 2 di 16 24.11.2022;
3) In ogni caso accertare e dichiarare nulla, infondata, inefficace ed
illegittima, e comunque annullare l'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del
14.4.1910 emessa dal dirigente dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig.
[...] CP_1
il 24.11.2022; Parte_1
4) In ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve il Sig. Parte_1
all' o ad altro Ente o Agenzia per qualunque ragione o causa
[...] CP_1
e comunque lo stesso non è tenuto ad alcuna restituzione e neppure delle
somme indicate e richieste con l'ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del
14.4.1910 emessa dal dirigente dell' Controparte_2
dell' datato 19.10.2022 e notificato al Sig.
[...] CP_1
il 24.11.2022; Parte_1
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente
giudizio”.
AGEA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
pagina 3 di 16
1. in via principale, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di opposizione
avversari, perché non riguardano la validità ed efficacia dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento prot 2022.75659 del 19.10.2022; CP_1
2. in via subordinata, nel merito, rigettare ogni domanda avversaria perché
infondata, in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per tutti i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità, efficacia ed
esecutività definitiva dell'ingiunzione prot. 2022.75659 del 10.10.2022, CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa;
3. In via ulteriormente subordinata, accertare comunque che gli importi di cui
è causa sono stati indebitamente percepiti dal Sig. e Parte_1
condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma CP_1
complessiva di €22.543,23, oltre interessi legali sulla sorte di €22.338,97 dal
20.10.2022, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia;
4. in ogni caso, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutorietà
dell'ordinanza ingiunzione opposta;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 16 1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 16/12/2022, l'attore indicato in epigrafe ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'accertamento negativo della pretesa restitutoria esercitata da con CP_1
l'ingiunzione di pagamento in oggetto indicata notificata il 27/11/2022 per la complessiva somma di € 22.543,23 di cui € 22.338,97 per sorte ed € 204,26
per interessi, a tal fine deducendo:
- l'intervenuta archiviazione, con decreto n. 2018/04765/PPA del 25/10/2019
della Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale Puglia- del procedimento contabile attivato a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza di
Gallipoli con il quale si affermava che “Il con Parte_1
artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato, nel 2012, la coltivazione, quale
UO OL ”, di terreni di proprietà di terzi ignari soggetti, in realtà
condotti con uomini e mezzi della ditta individuale Controparte_3
e con raggiri, consistiti nella presentazione all' di istanza e CP_1
documentazione attestante la falsa rappresentazione dei fatti medesimi, si è
procurato un ingiusto profitto, derivante dall'indebita attribuzione di titoli
ordinari (n. 45) rinvenienti dalla Riserva Nazionale dei titoli e dalla
conseguente erogazione, da parte dell di contributi comunitari"; CP_1
pagina 5 di 16 - l'intervenuta impugnazione, con ricorso al TAR Puglia-Sez. Lecce- (n.
2/2022 Reg. Ric.) dell'accertamento definitivo del credito n. AGEA-
2020.26689, notificato il 26/11/2021, ancora pendente in relazione alla fase di merito,
- la tardività della notifica del provvedimento di accertamento definitivo del credito n. 2020.26689 eseguita nei confronti dell'interessato in data
26/11/2021 e la conseguente decadenza dalla facoltà di richiedere il pagamento ex art. 54 del Reg. UE 1306/2013 per decorso del termine di 18
mesi;
- la tardività del provvedimento ex art. 21-nonies del Regolamento di attuazione della l. 241/1990 per superamento del termine di 12 mesi;
- la intervenuta decadenza per decorso di un quadriennio tra la data di pagamento dell'aiuto e quella di notifica dell'indebito pagamento effettuato ex art. 73, co. 5, del Reg. CE n. 796/2004;
- l'omessa motivazione del provvedimento opposto e la erronea valutazione della documentazione.
2. Costituitasi ha Controparte_4
puntualmente contestato le domande attoree chiedendone il rigetto per pagina 6 di 16 infondatezza unitamente all'accertamento dell'indebita percezione degli aiuti comunitari nella misura richiesta.
3. Con ordinanza del 06/05/2023, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta e concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata documentalmente istruita, quindi, rinviata più
volte per la precisazione delle conclusioni e, all' udienza del 12/11/2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – ma con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014), giova subito precisare che il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa esercitata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso pagina 7 di 16 formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ingiunzione ( cfr : S.C. III,
sent. n. 3341 dell'11.02.2009; I, sent. n. 14905 del 25.06.2009) ed, ancora, che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque,
pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (S.C. , Sez. 3, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023;
S.C. Sez. 3 , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risultano infondate, pertanto:
- la dedotta decadenza dalla facoltà di esercitare l'azione restitutoria per superamento del termine di 18 mesi stabilito dall'art. art. 54 del Reg. UE
1306/2013 e del termine di 12 mesi stabilito dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990,
osservandosi, quanto al primo, che detto termine ha natura ordinatoria e,
pagina 8 di 16 quanto al secondo, avuto riguardo al comma 2-bis dello stesso articolo il quale dispone che i provvedimenti amministrativi conseguiti, come nel caso di specie, sulla base della riscontrata falsità delle rappresentazioni e delle dichiarazioni rese alla P.A. dall'odierno opponente al fine di ottenere i contributi in oggetto, erogati a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
(F.E.A.G.A.), possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di 12 mesi;
- la dedotta decadenza ex art. 73 del Reg. CE 796/2004, avuto riguardo alla regolare notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del
07/06/2018 (cfr. doc. 1, fascicolo ) e, dunque, ben prima dello spirare CP_1
del termine decennale di prescrizione, non ritenendo sussistente la buona fede dell'opponente ai fini dell'applicazione del termine quadriennale;
- l'eccezione di inammissibilità dell'azione di indebito avuto riguardo all'archiviazione del procedimento contabile per “mancanza di danno
erariale” atteso che detto procedimento ha, in realtà, oggetto diverso dal presente tendente, invece, ad accertare l'indebito;
- l'eccezione di inammissibilità dell'azione di indebito avuto riguardo alla pendenza del giudizio amministrativo avente oggetto diverso da quello del presente tendente, invece, ad accertare l'indebito.
pagina 9 di 16 - Ciò detto, si rileva che nel caso di specie, l'ingiunzione opposta, come testualmente puntualizzato nelle relative premesse ( doc. 1 del fascicolo di parte opponente), è stata emessa al fine di recuperare nei confronti di
[...]
le erogazioni effettuate in favore dello stesso per il Parte_1
regime di pagamento unico per la campagna 2012 per l'importo di €
22.543,23, la cui indebita percezione, atteso che “Il Parte_1
con artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato, nel 2012, la
[...]
coltivazione, quale “Nuovo OL”, di terreni di proprietà di terzi ignari
soggetti, in realtà condotti con uomini e mezzi della Controparte_5
e con raggiri, consistiti nella presentazione all' di
[...] CP_1
istanza e documentazione attestante la falsa rappresentazione dei fatti
medesimi, si è procurato un ingiusto profitto, derivante dall'indebita
attribuzione di titoli ordinari (n. 45) rinvenienti dalla Riserva Nazionale dei
titoli e dalla conseguente erogazione, da parte dell' di contributi CP_1
comunitari” era stata accertata nel provvedimento di accertamento definitivo del credito n. 2020.26689 del 15/04/2020, notificato il 26.11.2021 CP_1
(doc.
5-6 del fascicolo ) . CP_1
Il quantum richiesto era stabilito con provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot. . 2020.26689, avuto riguardo alla nota di CP_1
pagina 10 di 16 trasmissione, da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di Gallipoli, con
Prot. n. 0274356 del 14.06.2018, pervenuta all il 14.06.2018, CP_1
protocollata con numero Prot. .50730, del rapporto redatto ai sensi CP_1
dell'art. 17 della Legge 689/81 e del processo verbale di constatazione per violazione della Legge 898/86 nei confronti di con Parte_1
cui viene segnalata l'indebita percezione di contributi comunitari erogati per la campagna 2012, settore Domanda Unica, per l'importo complessivo di €
22.338,97.
Su tale base, , con provvedimento prot. . 2020.26691 del CP_1 CP_1
15/04/2020 notificato unitamente al provvedimento di accertamento della -
Guardia di Finanza in data 26/11/2021, espressamente richiamato nelle premesse dell'ingiunzione di pagamento opposta, aveva quantificato gli aiuti indebitamente percepiti dall'attore per un importo pari a complessivi €
22.338,97 in sorte capitale
Tali rilievi, ed il confronto con la documentazione depositata da entrambe le parti al momento della costituzione in giudizio e nei successivi termini assegnati, tra cui i documenti menzionati nell'ingiunzione opposta ed, inoltre,
la richiesta di rinvio a giudizio dell'opponente (cfr. doc. 2, fascicolo ) e CP_1
la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c. (cfr. , fascicolo , note CP_1
pagina 11 di 16 depositate in data 11/11/2025), emessa in relazione al procedimento penale n.
5149 /2018 R.G.N., nel quale all'opponente era contestata, in concorso con
, la seguente condotta criminosa: “ perché con Controparte_3
artifici e raggiri consistiti nell'aver presentato , in data 10.05.2012,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui Parte_1
dichiarava falsamente di condurre terreni ricevuti in “comodato” da
[...]
, nonché analoga dichiarazione con la quale il suddetto Controparte_3
dichiarava di aver ceduto a titolo di “comodato” terreni in suo CP_3
possesso condotti in locazione, e poi in data 07.06.2012 domanda unica di
pagamento (DUP) con allegate schede di validazione e schede di
condzionalità aziendale ed in data 10.08.2012 a nome di Parte_1
domanda di accesso alla Riserva Nazionale dei Titoli (DAR)
[...]
qualificandosi fittiziamente “quale nuovo agricoltore” denunciando anche
falsamente di condurre 21 particelle catastali di terreni agricoli- indotto in
errore gli uffici competenti dell' che attribuivano al suddetto CP_1 [...]
“diritti all'aiuto, c.d. titoli ordinari” ed in data Parte_2
04.03.2013 la somma quale aiuto in agricoltura di euro 22.338,97 ,
procurandosi in questo modo ingiusto profitto con altrui corrispondente
danno considerato che non era “nuovo Parte_1
pagina 12 di 16 agricoltore” ma bracciante agricolo che lavorava alle dipendenze della ditta
di , per cui i titoli ottenuti venivano in data Controparte_3
07.05.2013 trasferiti al che, grazie al suddetto artifici, si procurava CP_3
“dei titoli” che utilizzava per chiedere contributi , percependo in CP_1
questo modo dal somme per Controparte_6
l'ammontare complessivo di euro 53.806,22 quali contributi comunitari
all'agricoltura per gli anni 2013-2017” implicano l'infondatezza di tutte le deduzioni con cui parte attrice ha contestato sia la relativa ammissibilità sia l'an del credito ingiunto.
Ed infatti, posto che la pretesa creditoria esercitata con l'ingiunzione fiscale opposta ha natura restitutoria e non risarcitoria,
- il credito oggetto di ingiunzione è per sua natura determinabile in base alla ricognizione contabile degli aiuti ricevuti dall'impresa destinataria dell'accertamento,
- nel caso di specie esso è stato anche precisamente quantificato dalla
Guardia di Finanza di Gallipoli nella nota Prot. n. 0274356 del 14.06.2018,
pervenuta all il 14.06.2018, protocollata con numero CP_1
Prot. .50730, avente ad oggetto la trasmissione del rapporto redatto ai CP_1
sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 e del processo verbale di constatazione pagina 13 di 16 per violazione della Legge 898/86, nei confronti di Parte_1
con cui viene segnalata l'indebita percezione di contributi comunitari erogati per la campagna 2012, settore Domanda Unica, per l'importo complessivo di €
22.338,97.
Pertanto, considerato che, come detto, grava sull'opponente la prova dell'accertamento negativo chiesto con il presente giudizio, e che in esso sin dalla costituzione l'amministrazione opposta ha offerto in comunicazione copia degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza così consentendo un analitico riscontro contabile della sua pretesa, risultano infondate:
- sia l'eccezione relativa all'omesso esame dei documenti e dei contratti,
atteso che, nel caso di specie, la premessa dell'ingiunzione opposta contiene un esplicito richiamo agli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza, con cui era stata accertata la causa di revoca degli aiuti comunitari concessi per la campagna relativa al 2012, poiché l'opponente aveva falsamente attestato la disponibilità delle superfici dichiarate nella suddetta domanda necessarie per l'attivazione dei titoli;
- sia, infine, l'eccezione di decadenza e prescrizione, osservandosi che il relativo termine, applicabile al caso di specie, trattandosi, come detto, di ripetizione di indebito, è quello ordinario decennale e decorre, a norma del pagina 14 di 16 combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 n. 8) c.c. non già dalla data di pagamento dell'aiuto ma da quella di conoscenza delle attività investigative,
sicché detto termine risulta, in ogni caso, validamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta notificata in data 27/11/2022;
- nel merito, la parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in relazione alla veridicità delle attestazioni di disponibilità delle superfici dichiarate nella domanda unica relativa alla campagna 2012, la cui falsità risulta, invece, confermata dalla richiesta di rinvio a giudizio e successiva sentenza di patteggiamento.
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate in favore della convenuta in complessivi euro € 2.700,00 di cui €
500,00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase introduttiva , € 900,00 per la fase istruttoria , € 900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.a.
come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta l'opposizione;
pagina 15 di 16 -) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite liquidate in complessivi € 2.700,00 di cui € 500,00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase introduttiva , € 900,00 per la fase istruttoria , €
900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 12/12/2025
Il giudice
EM IA
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