Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 05 31 /03 Dott. Vincenz R.G.N. 4328/00 Consigliere- Cron. 379 Dott. Ettore PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Dott. Mario Rep. -Consigliere- Ud. 10/05/02 Dott. Francesco MAIORANO -Rel.Consigliere- Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: AR OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARIDE CASINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
S.P.A., in persona del legale G3 FERRARI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio 2002 dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo rappresenta 2068 e difende unitamente all'avvocato GIANPIERO SAMORI' -1- giusta delega in atti;
- controricorrente -
e
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, | elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINA di ROMA del 10/5/2000, rep. 69606; resistente con procura w avverso la sentenza n. 23/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 11/06/99 R.G.N. 3/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato DI MEO;
udtito l'Avvocato MEREU per delega GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso | per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AG AR, convenne in giudizio la G3 RI s.p.a e l'INPS dinanzi al Pretore di Modena- giudice del lavoro, per sentir dichiarare che nel periodo 1 settembre 1983 - 31 agosto 1986 egli aveva intrattenuto con la società G3 RI un rapporto di lavoro subordinato, quale impiegato amministrativo di settimo livello, a norma dell'allora vigente ccnl industria metalmeccanica minore, con retribuzione mensile di £.
1.500.000 dal settembre 1983 al dicembre 1984, e di £.
2.000.000 dal gennaio 1985 al termine del rapporto. Il AR chiese quindi la condanna della G3 RI a corrispondergli £.
5.533.333 a titolo di tredicesima mensilità e £.
5.135.799 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori di legge, e la condanna dell'INPS a regolarizzare la posizione previdenziale. Entrambe i convenuti si costituirono, la G3 RI resistendo alla domanda, l'INPS rimettendosi in un primo momento a giustizia e concludendo poi per la declaratoria della subordinazione lavorativa e la condanna della G3 RI al pagamento della contribuzione previdenziale. In via subordinata, la G3 RI chiese compensarsi il credito vantato dal ricorrente con quanto da lui dovutole a titolo di indennità sostituiva del ه ن گ preavviso. Il Pretore rigettò il ricorso. Ricostituitosi il contraddittorio in appello, il Tribunale di Modena, con sentenza -11 giugno 1999 ha confermato la sentenza del primo giudice Il Tribunale, premesso che, ai fini della configurazione del rapporto doveva tenersi conto del modo in cui le parti lo avevano qualificato, salvo verificare eventuali deviazioni in concreto dalla formale previsione contrattuale, e ritenuto che le parti avevano stipulato un contratto verbale di lavoro 1 autonomo, nell'indagare circa le effettive modalità di svolgimento del rapporto, ha osservato che il AR non era obbligato a timbrare il cartellino né a firmare i fogli di presenza, e che non vi era alcuna prova della sua sottoposizione a potere gerarchico, stante la estrema genericità delle testimonianze sul punto. Ha considerato, inoltre, che dalle prove testimoniali era emersa la consapevolezza nello stesso AR dell'inesistenza di subordinazione lavorativa, essendosi egli dichiarato soddisfatto del rapporto di consulenza instaurato con la G3 RI per la libertà negli orari e la possibilità di svolgere la libera professione. In questo quadro, quindi, secondo il giudice d'appello, mancando qualsiasi potere organizzativo, di vigilanza e controllo della G3 RI sulle prestazioni del AR, il suo inserimento aziendale e l'identità delle mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte presso la stessa società come lavoratore subordinato costituivano aspetti marginali, insufficienti a dare prova certa della subordinazione lavorativa. Per la cassazione di questa sentenza il AR propone ricorso formulando due motivi di censura, illustrati con memoria La società G3 RI ha presentato controricorso. L'INPS ha depositato procura e non ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il AR denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, addebitando alla sentenza: di avere affermato erroneamente, e, in ogni caso, senza motivazione adeguata la sussistenza di una comune volontà delle parti di stipulare un contratto di lavoro autonomo;
di aver dato rilevanza decisiva, nella qualificazione giuridica del rapporto, a circostanze assolutamente secondarie e scontate, quali l'omessa timbratura, da parte del AR, del 2 secondarie e scontate, quali l'omessa timbratura, da parte del AR, del cartellino di presenza e del libro presenze;
di avere assunto a base della decisione unicamente la deposizione di un teste per nulla al corrente del momento costitutivo del rapporto e delle modalità con cui era resa la prestazione lavorativa del AR all'interno dell'azienda; di aver omesso di motivare o di aver comunque motivato in modo insufficiente l'esclusione del vincolo di subordinazione, dato il materiale probatorio a disposizione. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., il ricorrente addebita alla sentenza di avere escluso il vincolo della subordinazione, per un verso sulla base di elementi inidonei, per altro verso in conseguenza di inadeguata valutazione di tale vincolo con specifico riferimento al ruolo di responsabile amministrativo svolto dal ricorrente all'interno dell'azienda nonché al livello direttivo delle corrispondenti mansioni e al complessivo inserimento del ricorrente all'interno dell'azienda, in una funzione, in mansioni e con modalità tali da comportare lo svolgimento di una attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore come previsto dall'art. 2094 c.c.. I due motivi che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Il giudice d'appello ha ritenuto che le parti, dopo un primo periodo di collaborazione, dal gennaio 1981 all'aprile 1982, svoltosi nel segno della subordinazione lavorativa, con inquadramento del AR al settimo livello contrattuale, quale impiegato responsabile dell'amministrazione, abbiano concluso verbalmente un contratto di lavoro autonomo nel settembre 1983, dando vita ad un secondo rapporto protrattosi sino all'agosto 1986, con mansioni non dissimili da quelle precedenti ma senza vincolo di subordinazione. Questa conclusione, secondo il Tribunale, trova già fondamento sulle dichiarazioni dello stesso AR nel giudizio di primo 3 grado, ed è poi definitivamente confermata dalla testimonianza del commercialista esterno della società resistente, PA EL, il quale aveva riferito che lo stesso AR gli aveva espresso soddisfazione per il rapporto di consulenza instaurato con la società, in quanto aveva un orario libero e poteva svolgere la libera professione. Il ricorrente contesta in questa sede di aver voluto un rapporto di lavoro autonomo, riportando taluni passi del proprio interrogatorio e dei propri atti difensivi nelle fasi di merito. Assume inoltre la sostanziale inutilizzabilità, per varie ragioni ( dubbia attendibilità, dati i rapporti con la società RI;
assenza di conoscenze dirette sulla prestazione lavorativa resa dal AR;
indiretto contrasto con dichiarazioni di altri testi) delle dichiarazioni del teste EL, valorizzate dal Tribunale Con tali rilievi, in sostanza, il ricorrente sollecita questa Corte ad una rivalutazione del materiale istruttorio, già vagliato dal giudice del merito. Il che, come ben noto, non è possibile dal momento che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v., per tutte, Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; Cass 17 gennaio 2000, n. 456; Cass. Sez. Un. 11 gennaio 1998, n. 5802; Cass. Sez.Un. 27 dicembre 1997, n. 13045). Il 4 Tribunale ha infatti valutato le dichiarazioni dello stesso ricorrente in primo grado, con riferimento all'insieme delle ulteriori risultanze di causa, affermando che la volontà diretta a costituire un rapporto di lavoro autonomo aveva trovato piena conferma nella prova testimoniale. Collocato in tale contesto, l'assunto del giudice d'appello non appare contraddetto dalle asserzioni rese dal AR in primo grado e da lui riportate nel ricorso. Con quelle affermazioni infatti il AR non smentisce la stipulazione del contratto d'opera professionale ma ne assume il carattere simulato, ed in tal modo non mette in evidenza un elemento idoneo a viziare senza rimedio, sul piano logico, il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, dove, infatti, l'assunto che un contratto d'opera era stato verbalmente concluso ha costituito la base di partenza per accertare poi in base alle prove se i termini del patto, come dichiarati, corrispondessero alla volontà delle parti. Verificata tale corrispondenza, il giudice d'appello ha, peraltro, esaminato anche il concreto svolgimento del rapporto, esattamente conformandosi al ту criterio per cui, anche quando la dichiarazione di volere un rapporto р autonomo non abbia carattere simulato, al fine di eludere la disciplina inderogabile in materia, ma corrisponda all'autentica volontà delle parti, spetta comunque al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, onde accertare se esse, durante lo svolgimento del rapporto, abbiano manifestato, con comportamenti concludenti, l'intenzione di mutarne la natura, ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato( v.Cass. 22 agosto 1997, n. 7885). Il ricorrente censura il Tribunale per avere valorizzato, in tale indagine, elementi non significativi, quali l'assenza di obblighi per il AR di timbrare il cartellino e di firmare il libro delle presenze. Ma la censura non coglie nel segno, ove si consideri che il Tribunale ha tenuto presenti tali 5 circostanze nell'ambito dell'accertamento di un' eventuale modificazione tacita del rapporto nella direzione della subordinazione, ponendole in contrasto con le diverse modalità che, per questi due aspetti, avevano connotato il precedente periodo lavorativo del AR. In questo contesto, il mancato rispetto di obblighi di presenza e di orario, indizio non trascurabile ma in sé non decisivo per escludere la subordinazione, ben poteva costituire sintomo che il rapporto, nella sua effettività, non si discostava da quel che le parti avevano concordato. Il Tribunale, peraltro, lungi dal decidere sulla base della, pur non irrilevante, circostanza appena menzionata, si è posta la fondamentale questione di ogni indagine diretta ad accertare la subordinazione lavorativa, esaminando se, in concreto, fosse riscontrabile la soggezione del AR al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società G3 RI. Nel rispondere negativamente a tale quesito, il Tribunale ha precisato che i testi escussi, pur avendo genericamente confermato che il AR rispondeva gerarchicamente agli amministratori della G3, non erano stati in grado di spiegare in che modo questi esercitassero il potere di direzione della prestazione lavorativa. Da ciò il giudice d'appello ha tratto la conclusione che quelle dichiarazioni testimoniali fossero sostanzialmente apodittiche e poco convincenti. Secondo il ricorrente, la stessa apoditticità, caratterizzerebbe la sentenza d'appello, perché essa avrebbe vanificato il valore degli esiti istruttori affermanti l'esistenza di un rapporto gerarchico fra il AR e la società datrice. Ma la lettura delle varie testimonianze riportate nel ricorso ( v. pag- 7-13) non consente di concordare con questa critica. I testi riferiscono, infatti, su quel che faceva il AR, ribadendo in proposito che le mansioni non erano diverse da quelle svolte in precedenza, ma nulla dicono sul come questo suo fare venisse, non solo orientato, ma 6 vigilato e controllato dalla G3. Alcune delle persone escusse si sono limitate ad asserire di avere sempre ritenuto che il AR, come in precedenza, fosse un dipendente ( e per taluni un dirigente), altre che il AR era stato loro presentato quale responsabile amministrativo. Ma nessuna di queste circostanze ha carattere decisivo, nel senso voluto dal ricorrente, dal momento che, come non esistono attività da esercitarsi necessariamente in forma subordinata, così non sussiste alcun principio per cui la medesima attività lavorativa resa prima in forma subordinata non possa successivamente esser prestata in forma autonoma. Per contro, sul tema essenziale della subordinazione gerarchica, le stesse testimonianze giustificano in pieno la valutazione fattane dal Tribunale e la sottraggono al denunziato vizio motivazionale: infatti, al carattere meramente assertivo di talune risposte circa la sussistenza di tale subordinazione, fanno riscontro affermazioni non meno generiche sul fatto che il AR riferisse alla proprietà o discutesse con la proprietà, circostanze più che compatibili con il ruolo di un collaboratore, in posizione di autonomia. In definitiva, non sussistono le carenze di valutazione del materiale istruttorio denunziate con il primo motivo. Il secondo motivo, oltre a riproporre il tema della inidoneità degli elementi presi in considerazione dal Tribunale per escludere la subordinazione, denunzia la violazione dell'art. 2094 c.c. sotto il profilo che il giudice d'appello non avrebbe tratto le necessarie conseguenze giuridiche dal riconosciuto inserimento del AR nella organizzazione aziendale. Provato il quale, dovrebbe risultare, almeno presuntivamente, anche il suo assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Ciò, in particolare, varrebbe per figure professionali quali quella di responsabile amministrativo, rivestita dal ricorrente, che postulano lo stabile inserimento all'interno dell'impresa ed un ruolo di direzione, coordinamento 7 e raccordo fra gli obiettivi dell'imprenditore e un segmento della sua stessa struttura imprenditoriale, non potendo dunque che esser svolte in regime di subordinazione. In proposito il ricorrente cita la sentenza 20 giugno 1997 n. 5520 di questa Corte, in tema di necessaria soggezione di un direttore del personale con rapporto part-time al potere direttivo del datore di lavoro proprio in forza del ruolo e della funzione svolta in azienda. Questo precedente giurisprudenziale non pare tuttavia in grado di fornire argomento a sostegno della tesi del AR. Per convincersene, basta tener presente che in quel caso, come si legge nella sentenza, il giudice del merito aveva ritenuto di qualificare il rapporto come subordinato per due essenziali ragioni. In primo luogo, per il carattere eterodiretto della prestazione lavorativa, come risultante dalla soggezione del lavoratore alle direttive generali e programmatiche del datore di lavoro, oltre che dall'obbligo di attenersi ad un determinato orario e di comunicare i propri spostamenti dalla sede di lavoro. In secondo luogo, perché l'attività si era svolta nella sede della società datrice di lavoro con i mezzi da questa predisposti, senza il concorso di altra attivita' lavorativa e, in conclusione, con pieno inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale. La distanza fra la situazione oggetto della sentenza qui impugnata e quella accertata nel precedente invocato dal AR, appare quindi assai netta. Per di più, in quel precedente la cui motivazione si concentra poi soprattutto sulla questione, ritenuta in quel caso essenziale, della rilevanza dell'elemento letterale del negozio, o "nomen iuris", nella ricostruzione della comune volonta' pattizia non si trova affatto affermato che un - qualsivoglia inserimento nell'organizzazione aziendale equivale senz'altro a subordinazione, assumendosi piuttosto, come s'è visto, che quell'inserimento, derivava in conclusione da un insieme di circostanze caratterizzanti, in concreto, lo svolgimento del rapporto. Per il resto, la 8 sentenza richiama principi ben noti,quali quello per cui "il potere direttivo del datore di lavoro non si deve esplicare necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ben potendosi realizzare l'assoggettamento implicito nel concetto di subordinazione attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica;
conseguentemente l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non e' esclusa da eventuali margini, più o meno ampi,di autonomia, di iniziativa, di discrezionalità ', dei quali goda il dipendente, dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale essere inteso in funzione dei risultati che il datore di lavoro, imprenditore o meno, si propone di conseguire a suo esclusivo rischio". Ma l'indiscutibile esattezza di tali principi non ha alcun rilievo nel caso in esame, dove, secondo il motivato accertamento del giudice di merito, manca o comunque non è stata dimostrata dal AR ( che ne aveva l'onere) la sua sottoposizione a direttive della società G3, sicchè non ha senso chiedersi se tali direttive avessero carattere più o meno stringente. condoumets of foppements sielle Il ricorso è dunque rigettato i mamente no confronts ouelly GB Ferrer ste- Nullo fue le spese me confronts dell'INPS offe uti mei confronti delle G 3 Fenow 3.1.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 30,00, oltre ad € 1.500 per onorario;
mulle fue le spese moito nfront ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI dell'INPS. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 7 novembre 2002 Roma 10 maggio 2002 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il cons. estensore IL Presidente Vincenzo Trezza Filippo Curcuruto Кисию Учена H affoluan مدست IL CANCELLIERE Depositato in Canetleria SPEN. 2003 IL CANCELLIERE 9