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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7091/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Domenico Sella in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tonello in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 04/07/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da , titolare Parte_1
dell'omonima Azienda Agricola Individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 2283/2022 del
16.08.2022, con qui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 10.654,02, oltre interessi calcolati ex d.lgs. n. 231/2002, Controparte_1
quale corrispettivo di prestazioni di servizi aventi ad oggetto adempimenti fiscali, amministrativi e contabili relative agli anni 2021-2022.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha svolto un unico motivo, contestando l'esistenza del credito in capo all' , negando di aver usufruito delle prestazioni indicate nel CP_1
ricorso monitorio e dimettendo copia di una pec inviata l'11.12.2020 al fine di comunicare il proprio recesso, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, dal “contratto generale di prestazione di servizi” di durata triennale sottoscritto il 02.07.2020.
Si è costituita l'opposta, precisando che la pretesa monitoria atteneva all'omesso versamento da parte dell'opponente del “corrispettivo pattuito per l'esercizio del diritto di recesso consentito al medesimo in virtù dell'art. 6 del contratto di prestazione di servizi sottoscritto tra le parti”, secondo il quale “Qualora l'Utente eserciti il recesso anticipato rispetto al termine di scadenza del contratto è tenuto a erogare il corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale pattuita. Tale importo sarà pagato entro 15 giorni dalla relativa richiesta, inviata con raccomandata (…)” e che, infatti, l'importo portato dalle due fatture prodotte in sede monitoria corrispondeva agli importi dovuti a forfait quale corrispettivo per gli anni 2021-
2022, successivi al recesso esercitato dall'opponente, formulando in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, una domanda di pagamento della somma dovuta “a titolo di corrispettivo del recesso”.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda nuova.
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 La pretesa creditoria avanzata in sede monitoria, infatti, si fonda su un fatto costitutivo diverso rispetto a quello prospettato dall'opposta all'esito dell'instaurazione del contraddittorio e, in particolare, sull'inadempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo di servizi prestati, che pacificamente non si è verificato, risultando incontestato che l'opponente abbia invece esercitato il recesso alla fine del primo anno di adesione e che, da allora, l' non abbia più svolto alcuna attività in favore dell' CP_1 Parte_1
.
[...]
In altro senso non può valutarsi la tesi dell'opposta, secondo cui già nella fase monitoria era stato richiesto il corrispettivo pattuito per l'esercizio del recesso della controparte (recte,
l'importo della penale pattuita per il caso di recesso anticipato dell'utente), risultando evidente dalla disamina del contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo esattamente il contrario, dato che vi si legge che effettuava in favore del signor Controparte_1
le prestazioni di servizi aventi ad oggetto adempimenti fiscali, amministrativi, Parte_1
contabili e altro, meglio descritte nelle seguenti fatture che si producono” e si trova poi allegato che “il debitore non onorava i propri obblighi di pagamento alle scadenze pattuite”, con la quantificazione dei corrispettivi maturati “per i servizi resi al signor ”. Pt_1
D'altra parte, a definitiva smentita dell'assunto dell'opposta v'è che in sede monitoria la vigenza della clausola negoziale evocata nella comparsa di costituzione, non solo non aveva trovato cenno alcuno nelle allegazioni difensive, ma neppure era stata provata, in difetto della produzione del contratto inter partes.
L'opposta, invero, ha ottenuto il provvedimento monitorio sulla base di due fatture emesse per il pagamento di corrispettivi per prestazione di servizi, con ciò imputando all'
[...]
, tra l'altro, costi che non sarebbero stati dovuti per una penale, dato che l'art. Parte_1
2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 esclude dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni aventi per oggetto danaro.
3 Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato.
Venendo alla domanda subordinata, l'opposta si è confrontata con l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, ribadendo che la domanda formulata nel giudizio di opposizione era la stessa contenuta già nel ricorso monitorio e che, pertanto, le specificazioni fatte nel primo scritto difensivo circa l'origine del credito azionato non costituivano una domanda nuova, né una mutatio libelli, invocando in ogni caso il più recente orientamento giurisprudenziale, in base al quale “Il convenuto opposto può introdurre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale, qualora la domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio” (Cass., Sez.1, n. 9633 del 24/03/2022).
Premesso che una mutatio non potrebbe neppure in ipotesi ravvisarsi, avendo l'opponente mantenuto ferma la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, aggiungendovi quella alternativa, onde disattendere l'assunto che la domanda intesa ad ottenere la penale per il recesso anticipato consista di una mera precisazione di quella iniziale è sufficiente richiamare gli argomenti sopra svolti, venendo in rilievo diritti eterodeterminati, per i quali l'introduzione di una causa petendi fondata su un fatto costituivo diverso da quello originariamente dedotto – non più l'inadempimento al pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi, ma l'esercizio del recesso anticipato – dà luogo alla proposizione di una nuova domanda.
Occorre, pertanto, verificare se la proposizione di una domanda nuova ad opera dell'opposta fosse o meno vietata.
Orbene, al riguardo si è più di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, affermando che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via
4 monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”, confermando l'orientamento cui aveva aderito la pronuncia citata dall'opposta e chiarendo che “dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Per cui, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse” (Cass., Sez. Un., n. 26727 del 15/10/2024).
Dall'applicazione di tali principi deriva l'ammissibilità della domanda subordinata dell'opposta, non potendo dubitarsi che questa sia intesa al soddisfacimento del medesimo interesse sostanziale sotteso all'iniziale azione di adempimento contrattuale, dato che si riferisce al medesimo rapporto contrattuale e consiste in una pretesa di contenuto patrimoniale corrispondente.
Nel merito, tale domanda va accolta.
Come detto, nella presente fase è stato prodotto il contratto di prestazione di servizi, che all'art. 6 prevedeva l'erogazione del corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale in caso di un recesso anticipato, quale quello pacificamente esercitato dall'opponente con effetto dal 01.01.2021.
Tale clausola, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non è affetta da nullità per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto “le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o
5 inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c.
e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass., Sez. 2, n. 18550 del
30/06/2021; Sez. 2, n. 6558 del 18/03/2010).
Né può aver seguito l'eccezione sollevata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., secondo cui il contratto tra le parti si sarebbe risolto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., dal momento che, a prescindere da ogni altro possibile rilievo, il sig. non ha Pt_1
neppure comprovato la data in cui sarebbe venuta meno la sua appartenenza alla Parte_2
onde consentirne il raffronto con quella del 11.12.2020, in cui aveva comunicato il recesso all' . CP_1
In conclusione, a fronte del recesso esercitato, l'opponente va condannato al versamento dell'intero corrispettivo pattuito per la durata del contratto, come stabilito dalla clausola all'art. 6 del contratto, la cui quantificazione operata dall'opposta non è stata in alcun modo contestata dall'opponente, se non per il profilo dell'imposta, che va scomputata, pervenendosi ad un importo di € 9.124,58.
Sull'importo predetto spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale di cui alla comparsa di costituzione.
Le spese di lite, considerato che in ordine alla questione originata dalla proposizione della domanda nuova sussistevano orientamenti giurisprudenziali contrastanti quando la causa è stata assunta in decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per quanto d ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di € 9.124,58, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della comparsa di costituzione;
6 3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 14.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7091/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Domenico Sella in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tonello in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 04/07/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da , titolare Parte_1
dell'omonima Azienda Agricola Individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 2283/2022 del
16.08.2022, con qui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 10.654,02, oltre interessi calcolati ex d.lgs. n. 231/2002, Controparte_1
quale corrispettivo di prestazioni di servizi aventi ad oggetto adempimenti fiscali, amministrativi e contabili relative agli anni 2021-2022.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha svolto un unico motivo, contestando l'esistenza del credito in capo all' , negando di aver usufruito delle prestazioni indicate nel CP_1
ricorso monitorio e dimettendo copia di una pec inviata l'11.12.2020 al fine di comunicare il proprio recesso, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, dal “contratto generale di prestazione di servizi” di durata triennale sottoscritto il 02.07.2020.
Si è costituita l'opposta, precisando che la pretesa monitoria atteneva all'omesso versamento da parte dell'opponente del “corrispettivo pattuito per l'esercizio del diritto di recesso consentito al medesimo in virtù dell'art. 6 del contratto di prestazione di servizi sottoscritto tra le parti”, secondo il quale “Qualora l'Utente eserciti il recesso anticipato rispetto al termine di scadenza del contratto è tenuto a erogare il corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale pattuita. Tale importo sarà pagato entro 15 giorni dalla relativa richiesta, inviata con raccomandata (…)” e che, infatti, l'importo portato dalle due fatture prodotte in sede monitoria corrispondeva agli importi dovuti a forfait quale corrispettivo per gli anni 2021-
2022, successivi al recesso esercitato dall'opponente, formulando in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, una domanda di pagamento della somma dovuta “a titolo di corrispettivo del recesso”.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda nuova.
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 La pretesa creditoria avanzata in sede monitoria, infatti, si fonda su un fatto costitutivo diverso rispetto a quello prospettato dall'opposta all'esito dell'instaurazione del contraddittorio e, in particolare, sull'inadempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo di servizi prestati, che pacificamente non si è verificato, risultando incontestato che l'opponente abbia invece esercitato il recesso alla fine del primo anno di adesione e che, da allora, l' non abbia più svolto alcuna attività in favore dell' CP_1 Parte_1
.
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In altro senso non può valutarsi la tesi dell'opposta, secondo cui già nella fase monitoria era stato richiesto il corrispettivo pattuito per l'esercizio del recesso della controparte (recte,
l'importo della penale pattuita per il caso di recesso anticipato dell'utente), risultando evidente dalla disamina del contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo esattamente il contrario, dato che vi si legge che effettuava in favore del signor Controparte_1
le prestazioni di servizi aventi ad oggetto adempimenti fiscali, amministrativi, Parte_1
contabili e altro, meglio descritte nelle seguenti fatture che si producono” e si trova poi allegato che “il debitore non onorava i propri obblighi di pagamento alle scadenze pattuite”, con la quantificazione dei corrispettivi maturati “per i servizi resi al signor ”. Pt_1
D'altra parte, a definitiva smentita dell'assunto dell'opposta v'è che in sede monitoria la vigenza della clausola negoziale evocata nella comparsa di costituzione, non solo non aveva trovato cenno alcuno nelle allegazioni difensive, ma neppure era stata provata, in difetto della produzione del contratto inter partes.
L'opposta, invero, ha ottenuto il provvedimento monitorio sulla base di due fatture emesse per il pagamento di corrispettivi per prestazione di servizi, con ciò imputando all'
[...]
, tra l'altro, costi che non sarebbero stati dovuti per una penale, dato che l'art. Parte_1
2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 esclude dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni aventi per oggetto danaro.
3 Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato.
Venendo alla domanda subordinata, l'opposta si è confrontata con l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, ribadendo che la domanda formulata nel giudizio di opposizione era la stessa contenuta già nel ricorso monitorio e che, pertanto, le specificazioni fatte nel primo scritto difensivo circa l'origine del credito azionato non costituivano una domanda nuova, né una mutatio libelli, invocando in ogni caso il più recente orientamento giurisprudenziale, in base al quale “Il convenuto opposto può introdurre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale, qualora la domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio” (Cass., Sez.1, n. 9633 del 24/03/2022).
Premesso che una mutatio non potrebbe neppure in ipotesi ravvisarsi, avendo l'opponente mantenuto ferma la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, aggiungendovi quella alternativa, onde disattendere l'assunto che la domanda intesa ad ottenere la penale per il recesso anticipato consista di una mera precisazione di quella iniziale è sufficiente richiamare gli argomenti sopra svolti, venendo in rilievo diritti eterodeterminati, per i quali l'introduzione di una causa petendi fondata su un fatto costituivo diverso da quello originariamente dedotto – non più l'inadempimento al pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi, ma l'esercizio del recesso anticipato – dà luogo alla proposizione di una nuova domanda.
Occorre, pertanto, verificare se la proposizione di una domanda nuova ad opera dell'opposta fosse o meno vietata.
Orbene, al riguardo si è più di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, affermando che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via
4 monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”, confermando l'orientamento cui aveva aderito la pronuncia citata dall'opposta e chiarendo che “dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Per cui, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse” (Cass., Sez. Un., n. 26727 del 15/10/2024).
Dall'applicazione di tali principi deriva l'ammissibilità della domanda subordinata dell'opposta, non potendo dubitarsi che questa sia intesa al soddisfacimento del medesimo interesse sostanziale sotteso all'iniziale azione di adempimento contrattuale, dato che si riferisce al medesimo rapporto contrattuale e consiste in una pretesa di contenuto patrimoniale corrispondente.
Nel merito, tale domanda va accolta.
Come detto, nella presente fase è stato prodotto il contratto di prestazione di servizi, che all'art. 6 prevedeva l'erogazione del corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale in caso di un recesso anticipato, quale quello pacificamente esercitato dall'opponente con effetto dal 01.01.2021.
Tale clausola, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non è affetta da nullità per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto “le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o
5 inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c.
e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass., Sez. 2, n. 18550 del
30/06/2021; Sez. 2, n. 6558 del 18/03/2010).
Né può aver seguito l'eccezione sollevata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., secondo cui il contratto tra le parti si sarebbe risolto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., dal momento che, a prescindere da ogni altro possibile rilievo, il sig. non ha Pt_1
neppure comprovato la data in cui sarebbe venuta meno la sua appartenenza alla Parte_2
onde consentirne il raffronto con quella del 11.12.2020, in cui aveva comunicato il recesso all' . CP_1
In conclusione, a fronte del recesso esercitato, l'opponente va condannato al versamento dell'intero corrispettivo pattuito per la durata del contratto, come stabilito dalla clausola all'art. 6 del contratto, la cui quantificazione operata dall'opposta non è stata in alcun modo contestata dall'opponente, se non per il profilo dell'imposta, che va scomputata, pervenendosi ad un importo di € 9.124,58.
Sull'importo predetto spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale di cui alla comparsa di costituzione.
Le spese di lite, considerato che in ordine alla questione originata dalla proposizione della domanda nuova sussistevano orientamenti giurisprudenziali contrastanti quando la causa è stata assunta in decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per quanto d ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di € 9.124,58, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della comparsa di costituzione;
6 3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 14.02.2025
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