Articolo 12 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 marzo 1999
Art. 12. (Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della
Repubblica di San Marino).
1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall' articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotottici detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonche' sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta puo' essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie":
"4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo.
Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
5. (Omissis).
6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta e' dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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