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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/09/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2232/2023 tra
), con l'avv. AIROLDI MICHELE;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 10.00, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. AIROLDI MICHELE;
Parte_1 per , nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 10.05, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la cooperativa sociale a rilasciare immediatamente a parte attrice Controparte_1
l'immobile oggetto del presente giudizio libero da persone e cose;
- condanna la cooperativa sociale a corrispondere a parte attrice, per il titolo di Controparte_1 proprietà dedotto e documentato in giudizio, l'indennità di occupazione senza titolo per la somma di € 57,20 mensili a far data dal mese di febbraio 2017;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 15.00. pagina 1 di 5 Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232/2023 promossa da:
), con l'avv. AIROLDI MICHELE;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, premettendo di essere proprietario di due locali adibiti a deposito a piano Controparte_2 interrato facenti parte del fabbricato sito in Novara, Corso Milano n. 7, censiti al NCEU al fg.165, mappale 10400, sub.22, piano S1, z.c. 2, cat.C/2 cl. 3, mq 46 superficie catastale, totale mq. 52, R.C. €
28,51, in forza di acquisto in data 30/12/2016 dalla TI&BI srl, società di cui era socio ormai estinta, per la somma di € 2.500,00 (doc.1). Esponeva che il detto immobile era all'epoca dell'acquisto ed è tutt'ora occupato da senza un valido titolo allo stesso opponibile e che in Controparte_2 data 31/1/2017 aveva inviato lettera a/r chiedendo la restituzione dell'immobile (doc.2). In assenza di riscontro, veniva introdotto il procedimento di mediazione cui Il non Controparte_2 partecipava (doc.3).
Parte attrice introduceva quindi il presente giudizio rivendicando la liberazione dell'immobile in ragione del proprio titolo di proprietà, contestualmente chiedendo che Controparte_2
[... venisse condannata a corrispondere un'indennità di occupazione a decorrere dalla richiesta di rilascio del 31/1/2017 che, alla luce della banca dati delle quotazioni immobiliari presso l'Agenzia delle
Entrate (doc. 4), determinava in € 57,20 mensili.
Il non si costituiva in Giudizio. Controparte_2
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva quanto in appresso.
pagina 3 di 5 Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno
1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza,
Sez. 3, n. 9863 del 13/04/2023).
Parte attrice nel presente giudizio, per quanto allegato e documentato, ha provato:
1) la proprietà dell'immobile controverso;
2) il valore, nella specie, dell'indennità per l'occupazione senza titolo reclamata.
Parte attrice ha altresì allegato l'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile controverso da parte de Controparte_2
Considerato che parte convenuta ha ritenuto anche di non partecipare alla mediazione azionata dalla parte attrice, circostanza prodromica all'instaurazione del presente giudizio, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite. Considerato il decisum e viste le previsioni di cui al DM 147/2022, si liquidano € 2.540,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori minimi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta). pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la cooperativa sociale a rilasciare immediatamente a parte attrice Controparte_1
l'immobile oggetto del presente giudizio libero da persone e cose;
- condanna la cooperativa sociale a corrispondere a parte attrice, per il titolo di Controparte_1 proprietà dedotto e documentato in giudizio, l'indennità di occupazione senza titolo per la somma di € 57,20 mensili a far data dal mese di febbraio 2017;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 15.00.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2232/2023 tra
), con l'avv. AIROLDI MICHELE;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 10.00, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. AIROLDI MICHELE;
Parte_1 per , nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 10.05, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la cooperativa sociale a rilasciare immediatamente a parte attrice Controparte_1
l'immobile oggetto del presente giudizio libero da persone e cose;
- condanna la cooperativa sociale a corrispondere a parte attrice, per il titolo di Controparte_1 proprietà dedotto e documentato in giudizio, l'indennità di occupazione senza titolo per la somma di € 57,20 mensili a far data dal mese di febbraio 2017;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 15.00. pagina 1 di 5 Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232/2023 promossa da:
), con l'avv. AIROLDI MICHELE;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, premettendo di essere proprietario di due locali adibiti a deposito a piano Controparte_2 interrato facenti parte del fabbricato sito in Novara, Corso Milano n. 7, censiti al NCEU al fg.165, mappale 10400, sub.22, piano S1, z.c. 2, cat.C/2 cl. 3, mq 46 superficie catastale, totale mq. 52, R.C. €
28,51, in forza di acquisto in data 30/12/2016 dalla TI&BI srl, società di cui era socio ormai estinta, per la somma di € 2.500,00 (doc.1). Esponeva che il detto immobile era all'epoca dell'acquisto ed è tutt'ora occupato da senza un valido titolo allo stesso opponibile e che in Controparte_2 data 31/1/2017 aveva inviato lettera a/r chiedendo la restituzione dell'immobile (doc.2). In assenza di riscontro, veniva introdotto il procedimento di mediazione cui Il non Controparte_2 partecipava (doc.3).
Parte attrice introduceva quindi il presente giudizio rivendicando la liberazione dell'immobile in ragione del proprio titolo di proprietà, contestualmente chiedendo che Controparte_2
[... venisse condannata a corrispondere un'indennità di occupazione a decorrere dalla richiesta di rilascio del 31/1/2017 che, alla luce della banca dati delle quotazioni immobiliari presso l'Agenzia delle
Entrate (doc. 4), determinava in € 57,20 mensili.
Il non si costituiva in Giudizio. Controparte_2
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva quanto in appresso.
pagina 3 di 5 Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno
1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza,
Sez. 3, n. 9863 del 13/04/2023).
Parte attrice nel presente giudizio, per quanto allegato e documentato, ha provato:
1) la proprietà dell'immobile controverso;
2) il valore, nella specie, dell'indennità per l'occupazione senza titolo reclamata.
Parte attrice ha altresì allegato l'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile controverso da parte de Controparte_2
Considerato che parte convenuta ha ritenuto anche di non partecipare alla mediazione azionata dalla parte attrice, circostanza prodromica all'instaurazione del presente giudizio, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite. Considerato il decisum e viste le previsioni di cui al DM 147/2022, si liquidano € 2.540,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori minimi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta). pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la cooperativa sociale a rilasciare immediatamente a parte attrice Controparte_1
l'immobile oggetto del presente giudizio libero da persone e cose;
- condanna la cooperativa sociale a corrispondere a parte attrice, per il titolo di Controparte_1 proprietà dedotto e documentato in giudizio, l'indennità di occupazione senza titolo per la somma di € 57,20 mensili a far data dal mese di febbraio 2017;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 22 settembre 2025, ore 15.00.
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