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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA LB ER, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4364/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 286883/2023 REVOCA CONTRIBU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 procedeva a richiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo relative ad una cartella esattoriale di euro 237.977,93 presentando la relativa istanza al competente Agente della
Riscossione. La relativa istanza non veniva accolta comunicando che al momento della formulazione della richiesta il carico era già stato oggetto della rateazione prot AR100112498 del 11/11/2013.
Rateazione scaduta e decaduta dal beneficio, pertanto ritenuta non più rateizzabile.
I giudici di prime cure interpellati sul punto ritenevano corretto l'operato dell'agente della riscossione e rigettavano il ricorso.
L'odierno appellante ritiene contraddittoria la pronuncia di prime cure in considerazione della affermazione relativa alla circostanza che, anche a fronte del diniego, si sarebbe potuta chiedere la rateizzazione nei limiti della legge n.91 del 2022 art 15 bis. Inoltre, evidenzia che anche sotto altro profilo la prima rateizzazione doveva ritenersi sospesa in quanto nel giudizio di secondo grado, sulla base della parziale riforma della sentenza di prime cure, il debito doveva essere rideterminato.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
L'Agenzia della Riscossione si è costituita ritenendo corretto il proprio operato ed eccependo il divieto di domande nuove in appello con riferimento alla rideterminazione del debito successivamente alla pronuncia della Commissione tributaria regionale.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
Con memorie illustrative dello scorso 13 novembre il contribuente ha ritenuto di sottolineare che la prospettiva fornita lungi dall'essere una nuova domanda, doveva ritenersi un modo differente di valutare quanto accaduto. La rateizzazione doveva, a suo dire, ritenersi sospesa e nessuna decadenza si poteva essere mai verificata.
In via del tutto preliminare rispetto ad ogni altra censura sollevata nel presente procedimento, la Corte di
Giustizia tributaria di secondo grado ha rilevato d'ufficio la questione di giurisdizione invitando le parti a interloquire sul punto mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento oggetto di censure in questa sede riguarda un finanziamento non avente natura fiscale e per tale ragione la Corte di Giustizia aveva ritenuto di provocare il contraddittorio sulla questione di giurisdizione, perché rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Lette le note depositate dalle parti, valutato l'andamento complessivo del giudizio di primo grado e le difese spiegate in tale fase, deve ritenersi che sul tema si sia formato il giudicato implicito. Nel merito va premesso che le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, che stabilisce che rientrano nell'ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da: Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali o altri Enti creditori. Sono invece escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate nel tempo previsto. Tale preclusione opera peraltro in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato.
Al contrario la situazione può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.
Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. DL Aiuti (DL n. 50/2022) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta (comma 3-ter dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022). Inoltre, la Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, non preclude la possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la c.d. “Rottamazione-quater” e si sia determinata l'inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo.
Fatta questa premessa di sistema per l'inquadramento corretto della vicenda che ci occupa deve rilevarsi che l'appellante si duole della carenza di motivazione del diniego.
Ebbene la doglianza non coglie nel segno in considerazione del quadro normativo di riferimento considerato che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare il presupposto della sua istanza con l'intervenuto pagamento delle rate scadute e non pagate, eventualmente formulando istanza di rideterminazione collegata alla somma principale accedendo ad una nuova istanza nei termini di legge come sopra individuati.
Nulla di tutto questo è stato dedotto ed allegato nel presente giudizio. Di qui la correttezza della motivazione oggetto di censura in questa sede.
L'appello non può che essere rigettato considerato che la motivazione di diniego di ulteriore rateizzazione appare coerente con il quadro normativo vigente come applicabile.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 senza ulteriori maggiorazioni in favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida per il presente grado in euro 5.000,00 senza ulteriori maggiorazioni.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA LB ER, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4364/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 286883/2023 REVOCA CONTRIBU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 procedeva a richiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo relative ad una cartella esattoriale di euro 237.977,93 presentando la relativa istanza al competente Agente della
Riscossione. La relativa istanza non veniva accolta comunicando che al momento della formulazione della richiesta il carico era già stato oggetto della rateazione prot AR100112498 del 11/11/2013.
Rateazione scaduta e decaduta dal beneficio, pertanto ritenuta non più rateizzabile.
I giudici di prime cure interpellati sul punto ritenevano corretto l'operato dell'agente della riscossione e rigettavano il ricorso.
L'odierno appellante ritiene contraddittoria la pronuncia di prime cure in considerazione della affermazione relativa alla circostanza che, anche a fronte del diniego, si sarebbe potuta chiedere la rateizzazione nei limiti della legge n.91 del 2022 art 15 bis. Inoltre, evidenzia che anche sotto altro profilo la prima rateizzazione doveva ritenersi sospesa in quanto nel giudizio di secondo grado, sulla base della parziale riforma della sentenza di prime cure, il debito doveva essere rideterminato.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
L'Agenzia della Riscossione si è costituita ritenendo corretto il proprio operato ed eccependo il divieto di domande nuove in appello con riferimento alla rideterminazione del debito successivamente alla pronuncia della Commissione tributaria regionale.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
Con memorie illustrative dello scorso 13 novembre il contribuente ha ritenuto di sottolineare che la prospettiva fornita lungi dall'essere una nuova domanda, doveva ritenersi un modo differente di valutare quanto accaduto. La rateizzazione doveva, a suo dire, ritenersi sospesa e nessuna decadenza si poteva essere mai verificata.
In via del tutto preliminare rispetto ad ogni altra censura sollevata nel presente procedimento, la Corte di
Giustizia tributaria di secondo grado ha rilevato d'ufficio la questione di giurisdizione invitando le parti a interloquire sul punto mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento oggetto di censure in questa sede riguarda un finanziamento non avente natura fiscale e per tale ragione la Corte di Giustizia aveva ritenuto di provocare il contraddittorio sulla questione di giurisdizione, perché rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Lette le note depositate dalle parti, valutato l'andamento complessivo del giudizio di primo grado e le difese spiegate in tale fase, deve ritenersi che sul tema si sia formato il giudicato implicito. Nel merito va premesso che le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, che stabilisce che rientrano nell'ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da: Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali o altri Enti creditori. Sono invece escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate nel tempo previsto. Tale preclusione opera peraltro in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato.
Al contrario la situazione può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.
Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. DL Aiuti (DL n. 50/2022) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta (comma 3-ter dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022). Inoltre, la Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, non preclude la possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la c.d. “Rottamazione-quater” e si sia determinata l'inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo.
Fatta questa premessa di sistema per l'inquadramento corretto della vicenda che ci occupa deve rilevarsi che l'appellante si duole della carenza di motivazione del diniego.
Ebbene la doglianza non coglie nel segno in considerazione del quadro normativo di riferimento considerato che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare il presupposto della sua istanza con l'intervenuto pagamento delle rate scadute e non pagate, eventualmente formulando istanza di rideterminazione collegata alla somma principale accedendo ad una nuova istanza nei termini di legge come sopra individuati.
Nulla di tutto questo è stato dedotto ed allegato nel presente giudizio. Di qui la correttezza della motivazione oggetto di censura in questa sede.
L'appello non può che essere rigettato considerato che la motivazione di diniego di ulteriore rateizzazione appare coerente con il quadro normativo vigente come applicabile.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 senza ulteriori maggiorazioni in favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida per il presente grado in euro 5.000,00 senza ulteriori maggiorazioni.