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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3540/23 Ruolo contenzioso civile
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Ruosi Parte_1
APPELLANTE
E
sede di Caserta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 25.7.23 la parte di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza 344/23 emessa il 26.1.23 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso con il quale si opponeva alla ordinanza ingiunzione n. 144/2018/SIL del 29.6.18 con la quale si ingiungeva il pagamento, in base a pregresso verbale di accertamento, della somma di euro 23985,00 per la violazione dell'art. 3 comma 3 dl 12/02 convertito in legge 73/02, per omessa comunicazione nei termini di legge della assunzione di cinque lavoratori impegnati nella raccolta di frutta nei terreni da essa coltivati. Il ricorso in primo grado si basava sulla denuncia della nullità della notifica della ingiunzione, del suo difetto di motivazione, con censura della quantificazione della sanzione e la denuncia della tardività della contestazione;
nel merito invocava l'intervento di una forza maggiore rappresentata dall'urgenza di reperimento di manodopera per esigenze colturali improcrastinabili per le temperature estive. Il Tribunale rigettava la censura inerente la notifica rilevando, in ultima analisi, il raggiungimento dello scopo desumibile dall'avvenuto deposito tempestivo del ricorso;
quella sulla motivazione veniva respinta in ragione della sussistenza della stessa per “relationem” con il verbale di accertamento presupposto;
quanto alla eccezione di tardività il Tribunale rilevava il decorso di meno di due mesi tra accesso ispettivo e notifica del verbale, seguita appena qualche giorno dalla notifica della ordinanza dunque risultando ampiamente rispettato il termine di cui all'art. 14 legge 689/81; la difesa inerente la dedotta forza maggiore veniva respinta per inconfigurabilità di quest'ultima
(“……risultando ragionevolmente prevedibili, proprio alla luce delle elevate temperature che si registrano nel mese di luglio, il rischio di deterioramento delle colture e la connessa esigenza di reperire manodopera per lo svolgimento di attività di raccolta dei frutti coltivati. Né appare credibile ritenere che la riferita situazione di urgenza sia scaturita dalla assenza improvvisa di un solo lavoratore e dalla esigenza di sostituirlo, essendo tale circostanza smentita dal fatto che in sede di verifica ispettiva risultavano occupati, senza la prevista comunicazione , ben cinque Pt_2 lavoratori dipendenti.………..”); quanto alla censura sulla determinazione della sanzione ne rilevava la genericità.
L'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata meritevole di integrale riforma.
Si è costituito con l'Avvocatura distrettuale dello Stato l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 28.10.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
La presente impugnazione rasenta la inammissibilità, essendo impostata sulla reiterazione della denuncia di violazioni degli artt. 3 e 7 legge 241/90 riguardo ai quali il Tribunale ha richiamato pluriennale giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza della motivazione per ”relationem” (basti qui richiamare ancora le pronunce di Corte di Cassazione 10478/06 e 871/07) e dimenticando ancora, in questo grado il ricorrente che il giudizio di opposizione è un giudizio inerente non l' “atto” ma il
“rapporto”, dovendosi giungere all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Quanto alla censura di errata valutazione del compendio istruttorio l'appellante non si confronta per nulla con la motivazione nel merito per cui alcuna forza maggiore (come richiamata nella parte narrativa di questa sentenza) fosse ravvisabile facendo, invece, riferimento inefficace ancora ad alcune dichiarazioni raccolte aventi peraltro carattere valutativo e neanche già allegate/sottolineate in primo grado;
ed a ciò aggiungendo la sottolineatura di circostanze assai generiche e inconcludenti (“……si è contraddetta quando afferma che i lavoratori non parlano dello stato di necessità (quando, invece, il sig. lo ha precisato agli ispettori), non ha valutato la circostanza che i lavoratori Tes_1 sono stati tutti assunti dal primo giorno di lavoro effettuato, non ha valutato che come azienda stagionale la sig.ra ha sempre avuto un numero di lavoratori cospicuo …..”). Pt_1
La censura sulla insufficiente motivazione della condivisibilità della entità della sanzione è inconsistente e peraltro invoca una disciplina inapplicabile per il principio “ratione temporis”: “
……………Tale motivazione pur graficamente esistente, è espressa “in termini meramente assertivi”…………………….Applicando alla fattispecie la nuova normativa dettata dall'art. 22 del
d.lgs n. 151/2015, emessa nel mese successivo alla contestazione dell'illecito amministrativo, all'appellante sarebbe stata richiesta una somma di gran lunga inferiore a quella ingiunta”.
Comunque, facendo riferimento al caso concreto nel quale i lavoratori poi sono stati “regolarizzati”, non emerge una diversità di disciplina tale da far propendere per una preferibilità della normativa precedente, ovvero l'art. 3 comma 3 del d.l. 12/02, nella stesura poi modificata con l'art. 22 invocato dall'appellante (che così statuiva sul punto: ”……… L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo……” mentre per effetto del citato art. 22 si aveva che “…… si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
……”).
Quanto alla censura sulle spese di lite il Tribunale risulta -all'evidenza- non avere tenuto conto della fase istruttoria di cui lamenta l'appellante - tenendo qui conto dell'importo applicabile e della riduzione percentuale poi effettuata dal Tribunale -; fase istruttoria che infatti non può dirsi essersi svolta;
di poi, il primo Giudice risulta avere applicato i valori “medi” nell'ambito del giusto scaglione di valore di riferimento (euro 5201- euro 26000); valori scelti secondo la pacifica discrezionalità attribuita in tal senso al giudice di merito e poi oggetto della dovuta riduzione in ragione dell'art. 9 comma 2 dl.vo 149/15 (“…
2. L puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo CP_1 grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione,…”) in relazione al quale la censura dell'appellante risulta del tutto sfornita di appiglio (“……si eccepisce nella fattispecie l'inapplicabilità dell' art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 149/2015, facendo lo stesso rinvio
a disposizioni normative non più in vigore. ………”).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti per assenza di apporto difensivo nella costituzione dell'appellato che si è limitato alla esclusiva richiesta di conferma della sentenza gravata.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3540/23 Ruolo contenzioso civile
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Ruosi Parte_1
APPELLANTE
E
sede di Caserta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 25.7.23 la parte di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza 344/23 emessa il 26.1.23 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso con il quale si opponeva alla ordinanza ingiunzione n. 144/2018/SIL del 29.6.18 con la quale si ingiungeva il pagamento, in base a pregresso verbale di accertamento, della somma di euro 23985,00 per la violazione dell'art. 3 comma 3 dl 12/02 convertito in legge 73/02, per omessa comunicazione nei termini di legge della assunzione di cinque lavoratori impegnati nella raccolta di frutta nei terreni da essa coltivati. Il ricorso in primo grado si basava sulla denuncia della nullità della notifica della ingiunzione, del suo difetto di motivazione, con censura della quantificazione della sanzione e la denuncia della tardività della contestazione;
nel merito invocava l'intervento di una forza maggiore rappresentata dall'urgenza di reperimento di manodopera per esigenze colturali improcrastinabili per le temperature estive. Il Tribunale rigettava la censura inerente la notifica rilevando, in ultima analisi, il raggiungimento dello scopo desumibile dall'avvenuto deposito tempestivo del ricorso;
quella sulla motivazione veniva respinta in ragione della sussistenza della stessa per “relationem” con il verbale di accertamento presupposto;
quanto alla eccezione di tardività il Tribunale rilevava il decorso di meno di due mesi tra accesso ispettivo e notifica del verbale, seguita appena qualche giorno dalla notifica della ordinanza dunque risultando ampiamente rispettato il termine di cui all'art. 14 legge 689/81; la difesa inerente la dedotta forza maggiore veniva respinta per inconfigurabilità di quest'ultima
(“……risultando ragionevolmente prevedibili, proprio alla luce delle elevate temperature che si registrano nel mese di luglio, il rischio di deterioramento delle colture e la connessa esigenza di reperire manodopera per lo svolgimento di attività di raccolta dei frutti coltivati. Né appare credibile ritenere che la riferita situazione di urgenza sia scaturita dalla assenza improvvisa di un solo lavoratore e dalla esigenza di sostituirlo, essendo tale circostanza smentita dal fatto che in sede di verifica ispettiva risultavano occupati, senza la prevista comunicazione , ben cinque Pt_2 lavoratori dipendenti.………..”); quanto alla censura sulla determinazione della sanzione ne rilevava la genericità.
L'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata meritevole di integrale riforma.
Si è costituito con l'Avvocatura distrettuale dello Stato l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 28.10.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
La presente impugnazione rasenta la inammissibilità, essendo impostata sulla reiterazione della denuncia di violazioni degli artt. 3 e 7 legge 241/90 riguardo ai quali il Tribunale ha richiamato pluriennale giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza della motivazione per ”relationem” (basti qui richiamare ancora le pronunce di Corte di Cassazione 10478/06 e 871/07) e dimenticando ancora, in questo grado il ricorrente che il giudizio di opposizione è un giudizio inerente non l' “atto” ma il
“rapporto”, dovendosi giungere all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Quanto alla censura di errata valutazione del compendio istruttorio l'appellante non si confronta per nulla con la motivazione nel merito per cui alcuna forza maggiore (come richiamata nella parte narrativa di questa sentenza) fosse ravvisabile facendo, invece, riferimento inefficace ancora ad alcune dichiarazioni raccolte aventi peraltro carattere valutativo e neanche già allegate/sottolineate in primo grado;
ed a ciò aggiungendo la sottolineatura di circostanze assai generiche e inconcludenti (“……si è contraddetta quando afferma che i lavoratori non parlano dello stato di necessità (quando, invece, il sig. lo ha precisato agli ispettori), non ha valutato la circostanza che i lavoratori Tes_1 sono stati tutti assunti dal primo giorno di lavoro effettuato, non ha valutato che come azienda stagionale la sig.ra ha sempre avuto un numero di lavoratori cospicuo …..”). Pt_1
La censura sulla insufficiente motivazione della condivisibilità della entità della sanzione è inconsistente e peraltro invoca una disciplina inapplicabile per il principio “ratione temporis”: “
……………Tale motivazione pur graficamente esistente, è espressa “in termini meramente assertivi”…………………….Applicando alla fattispecie la nuova normativa dettata dall'art. 22 del
d.lgs n. 151/2015, emessa nel mese successivo alla contestazione dell'illecito amministrativo, all'appellante sarebbe stata richiesta una somma di gran lunga inferiore a quella ingiunta”.
Comunque, facendo riferimento al caso concreto nel quale i lavoratori poi sono stati “regolarizzati”, non emerge una diversità di disciplina tale da far propendere per una preferibilità della normativa precedente, ovvero l'art. 3 comma 3 del d.l. 12/02, nella stesura poi modificata con l'art. 22 invocato dall'appellante (che così statuiva sul punto: ”……… L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo……” mentre per effetto del citato art. 22 si aveva che “…… si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
……”).
Quanto alla censura sulle spese di lite il Tribunale risulta -all'evidenza- non avere tenuto conto della fase istruttoria di cui lamenta l'appellante - tenendo qui conto dell'importo applicabile e della riduzione percentuale poi effettuata dal Tribunale -; fase istruttoria che infatti non può dirsi essersi svolta;
di poi, il primo Giudice risulta avere applicato i valori “medi” nell'ambito del giusto scaglione di valore di riferimento (euro 5201- euro 26000); valori scelti secondo la pacifica discrezionalità attribuita in tal senso al giudice di merito e poi oggetto della dovuta riduzione in ragione dell'art. 9 comma 2 dl.vo 149/15 (“…
2. L puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo CP_1 grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione,…”) in relazione al quale la censura dell'appellante risulta del tutto sfornita di appiglio (“……si eccepisce nella fattispecie l'inapplicabilità dell' art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 149/2015, facendo lo stesso rinvio
a disposizioni normative non più in vigore. ………”).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti per assenza di apporto difensivo nella costituzione dell'appellato che si è limitato alla esclusiva richiesta di conferma della sentenza gravata.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone