Art. 7.
La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevata a lire 300.000 annue.
La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevata a lire 300.000 annue.