Articolo 16 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 15Articolo 17
Versione
8 agosto 1965
Art. 16.
L' articolo 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100° e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 109 bis.
Le promozioni sono, conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame, di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianita'".
Entrata in vigore il 8 agosto 1965