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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LI DR, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3051/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Di Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29820249014521824000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2024 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento di n. 298 2024 9014521824 000 relativo alla cartella n. 298 2021 0038993724/000- avviso notificato il 2 dicembre
2024 con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 557,65 per tassa auto 2018 contestando la pretesa ed eccependo di non aver mai ricevuto la relativa cartella .
Nessuno si costituiva per controparte. All'udienza del 12.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente avverso il sollecito di pagamento per tassa auto 2018 osserva questo
Giudice che le stesse appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Infatti, stante la mancata costituzione della resistente, nessuna prova esiste in atti della regolare notifica della cartella sottesa al sollecito che sarebbe stata effettuata in data 8.2.2024 .
In merito alla impugnabilità del sollecito di pagamento la Suprema Corte ha statuito che “In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile“.
Ritenuto che nessuna prova risulta in atti della effettiva notifica della cartella richiamata, in accoglimento del ricorso va annullato l'avviso opposto. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Nulla sulle spese.
Siracusa, 12.12.2025
IL Giudice
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LI DR, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3051/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Di Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29820249014521824000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2024 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento di n. 298 2024 9014521824 000 relativo alla cartella n. 298 2021 0038993724/000- avviso notificato il 2 dicembre
2024 con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 557,65 per tassa auto 2018 contestando la pretesa ed eccependo di non aver mai ricevuto la relativa cartella .
Nessuno si costituiva per controparte. All'udienza del 12.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente avverso il sollecito di pagamento per tassa auto 2018 osserva questo
Giudice che le stesse appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Infatti, stante la mancata costituzione della resistente, nessuna prova esiste in atti della regolare notifica della cartella sottesa al sollecito che sarebbe stata effettuata in data 8.2.2024 .
In merito alla impugnabilità del sollecito di pagamento la Suprema Corte ha statuito che “In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile“.
Ritenuto che nessuna prova risulta in atti della effettiva notifica della cartella richiamata, in accoglimento del ricorso va annullato l'avviso opposto. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Nulla sulle spese.
Siracusa, 12.12.2025
IL Giudice
dott. Adriana Puglisi