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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/09/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30.9.2025
Causa n. 828 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Elisabetta Rosa e per la parte convenuta l'avv. Chiavegato.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 30.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 828 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
19.5.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROSA ELISABETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSA ELISABETTA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 il ricorrente ha dedotto che il giorno 19/05/2020, per conto della società Edilforniture di AV EL & C.
S.A.S. dalla quale era stato assunto sin dal 2019 con la qualifica di muratore, si trovava unitamente ad altri due colleghi a lavorare presso il cantiere edile, allestito in Granarolo dell'Emilia (BO), per la realizzazione di due edifici residenziali multipiano, allorquando, mentre erano intenti a
1 intonacare il soffitto dell'immobile in costruzione al piano terra stando sopra un ponte su cavalletti per edilizia, ad un altezza da terra di circa 138 cm, improvvisamente il ponte cedeva, facendo cadere a terra tutti e tre gli operai;
in seguito alla caduta riportava lesioni gravi ad una gamba;
su segnalazione della Stazione Carabinieri di Granarolo dell'Emilia, interveniva la Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica –
Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, che, constatando che il ponte su cui il ricorrente stava lavorando era privo di un elemento strutturale, trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna verbale di prescrizione con cui contestava la violazione dell'art. 112 comma 1 del D.Lgs. n. 81/'08 a carico del datore di lavoro dell'infortunato, poi ottemperato nei modi e nei tempi stabiliti, con pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta;
in seguito all'infortunio aveva subito la frattura della tibia e del perone destro e aveva denunciato all' , in data 22/05/2020, l'infortunio sul lavoro, con CP_1
inabilità temporanea assoluta al lavoro fino al 17/06/2020; in data
27/05/2020, l'evento era stato ritenuto dall' non indennizzabile come CP_1
infortunio sul lavoro e il caso era stato segnalato all' ; il ricorrente non CP_2
aveva avuto conoscenza di tale circostanza;
dal 18/06/2020 al 24/06/2020 aveva goduto di un periodo di ferie, mentre in data del 25/06/2020 era stato rilasciato certificato medico di inizio malattia con prognosi clinica fino al 24/07/2020; in data 23/07/2020 e in data 16/09/2020 l , con CP_1
altrettante certificazioni di continuazione di infortunio lavorativo, gli aveva riconosciuto un'inabilità assoluta temporanea al lavoro fino al 02/11/2020; con certificazioni di continuazione di infortunio lavorativo, datate
03/11/2020, 04/01/2021, 01/02/2021, 31/03/2021, 04/05/2021, 06/07/2021 gli aveva riconosciuto un'inabilità assoluta temporanea al lavoro;
con
2 raccomandata datata 05/07/2021, la società Edilforniture di AV EL &
C. S.A.S. aveva licenziato il lavoratore per superamento del periodo di comporto per malattia;
soltanto allora, a seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente aveva preso atto che l aveva trasmesso le CP_2
comunicazioni al precedente indirizzo di residenza del sig. che, Pt_1
per tale motivo non era a conoscenza che il caso fosse stato definito di competenza dell' mentre fino a quel momento aveva ritenuto che CP_2
fosse di competenza dell' che invece lo aveva definito di CP_1
competenza dell' per rischio elettivo, derivante dal riscontrato tasso CP_2
di ebbrezza del lavoratore al momento del ricovero in ospedale, contrariamente da quanto emerso dal rapporto inviato dall'Azienda USL di
Bologna alla Procura c/o il Tribunale di Bologna;
in data 28/11/2022, il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo avverso il diniego di indennizzo della resistente ma con pec del 20/12/2022 l aveva CP_1
comunicato che la pratica era stata definita negativamente per ragioni medico – legali.
Ritenuto che l'incidente occorso presentasse tutti i requisiti per essere definito infortunio sul lavoro (causa violenta, lesione subita e occasione di lavoro), ha chiesto che venisse accertato che l'evento fosse riconducibile ad un infortunio sul lavoro, che a seguito di tale evento avesse diritto all'indennità temporanea assoluta, che a seguito dell'infortunio lavorativo avesse riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'11/12%, con condanna dell' all'erogazione. CP_1
Si è costituito l e, pur non contestando la ricostruzione dei fatti narrati CP_1
in ricorso, si è opposto fermamente ad ogni domanda formulata, ritenendo che nel caso de quo si configuri un rischio elettivo che esclude la tutela
Ha dedotto infatti che, sin dal primo accesso al Pronto Soccorso, CP_1
3 dalle analisi di laboratorio effettuate era emerso che il lavoratore versasse in condizioni di abuso etilico durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo stato riscontrato un tasso di alcolemia pari all'1,97%. Ha precisato che il Centro medico legale dell'istituto, valutando la vicenda, ha ritenuto che tale condizione abbia assunto notevole rilevanza ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra lo stato di alterazione psicofisica e l'evento. Ha dedotto che il ricorrente non è mai stato sottoposto a visita medico-legale presso il CML, atteso che il medico dell'Istituto che ha visionato la documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha ritenuto l'assunzione di tale quantità di alcol capace di alternare in misura efficiente le capacità di controllo e di autodeterminazione ed ha sicuramente interrotto il nesso causale con il lavoro, pur non contestando la compatibilità fra la frattura biossea alla gamba dx diagnosticata e le modalità dell'evento traumatico. Ha richiamato infine l'art. 15 della legge 125/01 in merito al divieto di assunzione sul lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche per numerose categorie professionali, fra cui i lavoratori dell'edilizia. Ha ritenuto che, con l'assunzione consapevole di un quantitativo di alcol tale da compromettere le sue capacità di reazione e di equilibrio, il ricorrente abbia tenuto un comportamento tale da rientrare nel rischio elettivo. Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso in quanto evento non in tutela e, in via CP_1
CP_ subordinata, in caso di accoglimento, ha chiesto darsi atto che l , a cui l aveva segnalato il caso per competenza dopo aver rilevato il difetto CP_1
di occasione di lavoro, aveva già riconosciuto il pagamento delle indennità di malattia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali dedotte dalla parte ricorrente e della CTU medico legale.
4 All'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei chiarimenti richiesti in corso di causa, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
In ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente il 19.5.2020 ha subìto un incidente mentre, unitamente ad altri due colleghi, era intento ad intonacare il soffitto di un immobile in
Granarolo dell'Emilia (BO) per conto della società Edilforniture di AV
EL & C. S.A.S., dalla quale era stato assunto sin dal 2019.
L' non ha contestato il “quando” e il “dove” sia avvenuto il sinistro, CP_1
riconoscendo pacificamente che esso sia avvenuto in contesto lavorativo e con violazioni della normativa di prevenzione infortuni da parte del datore di lavoro per l'utilizzo di un cavalletto di supporto non idoneo, ma ha ritenuto che il lavoratore avesse assunto volontariamente sostanze alcoliche in misura tale da alternarne le capacità di percezione, di equilibrio e di reazione, escludendo per tale motivo la tutela CP_1
In corso di istruttoria testimoniale è stata confermata la dinamica del sinistro: il ricorrente era in piedi su un ponte alto circa 140 cm insieme a due colleghi e stava intonacando il soffitto dell'immobile; il ricorrente era posizionato al centro del ponte e i due colleghi alle estremità; il ponte era sorretto alle due estremità da due cavalletti per edilizia ed era privo di un elemento strutturale necessario a conferire stabilità al ponte;
i tre lavoratori sono caduti a terra ma soltanto il ricorrente ha subìto lesioni.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che il ricorrente, al momento del sinistro, aveva assunto sostanze alcoliche ed il tasso
5 alcolemico, come rilevato dalle analisi di laboratorio disposte in seguito all'accesso al P.S. ove era stato condotto, era pari a 1,97%.
L'analisi che segue è dunque diretta esclusivamente all'accertamento del nesso causale fra l'evento e le sue conseguenze, tenendo ben presente lo stato di alterazione psicofisica in cui versava il ricorrente in quel momento che, a dire dell' configurerebbe una condotta connotata da colpa CP_1
grave ed esclusiva che farebbe venir meno la tutela CP_1
Il rapporto tra ubriachezza del lavoratore e tutela assicurativa CP_1
rappresenta una delle questioni più delicate e complesse del diritto previdenziale, richiedendo un'attenta valutazione del nesso causale tra lo stato di alterazione psicofisica e l'evento lesivo.
Tale valutazione non può prescindere dalla considerazione che l'interruzione del nesso causale si determina solo quando possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità. In questa direzione, la giurisprudenza ha elaborato principi chiari e costanti in materia. Come emerge dalla sentenza del Tribunale di Benevento n.
1251/2024, l'abuso di sostanze alcoliche esclude l'indennizzabilità dell'infortunio soltanto se sussista un nesso causale diretto tra l'assunzione di alcol e il verificarsi dell'evento dannoso. La decisione chiarisce che "l'abuso di alcoolici e di psicofarmaci o l'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni escludono l'indennizzabilità dell'evento lesivo soltanto se abbiano direttamente cagionato l'evento stesso".
Il rapporto tra ubriachezza e rischio deve certamente tener conto CP_1
della finalità sociale dell'assicurazione obbligatoria senza tuttavia incentivare comportamenti irresponsabili. E ciò può avvenire attraverso il principio del nesso causale diretto: l'ubriachezza esclude la tutela solo
6 quando sia effettivamente causa dell'infortunio, non quando rappresenti una mera circostanza concomitante. In tal modo la tutela assicurativa non viene negata automaticamente per la sola presenza di alcol nel sangue, ma richiede una valutazione sostanziale dell'effettivo contributo causale dello stato di alterazione psicofisica nell'evento lesivo, preservando, al contempo, la funzione deterrente dell'esclusione per i casi in cui l'ubriachezza rappresenti effettivamente la causa determinante dell'infortunio.
A tal fine occorre porre particolare attenzione alla ricostruzione della dinamica dell'evento e alla valutazione di tutti i fattori causali concorrenti.
Occorre domandarsi, in sostanza, per quanto qui in esame, se lo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcool abbia determinato o meno la causazione del sinistro.
Da quanto è emerso dagli atti e dai documenti e già analizzato, l'incidente
è avvenuto a causa della rottura di un ponte poggiato su due cavalletti per edilizia, mancante di una struttura che avrebbe dato stabilità e nessuno dei tre lavoratori coinvolti avrebbe potuto attuare manovre tali da evitarlo.
Il CTU nominato ha chiarito tale circostanza “Nella fattispecie si concorda con il giudizio della inevitabilità della caduta: trattandosi di cedimento di un ponteggio la caduta risultava inevitabile”. E tanto è già sufficiente ad accertare il nesso causale fra l'evento e le sue conseguenze.
Cosa diversa, invece, è l'analisi del determinismo delle lesioni a cui ha fatto riferimento il CTU allorquando, nello stendere il proprio parere, ha dichiarato “L'ipotesi a parere del sottoscritto più probabile è quella che
l'alterazione dello stato psicofisico abbia avuto un ruolo concausale non tanto nel determinismo della caduta (causata dal cedimento della impalcatura) quanto nel determinismo degli effetti della stessa potendosi
7 ritenere che uno stato di maggior “vigilanza” avrebbe consentito di porre in atto meccanismi di difesa a limitare le conseguenze lesive della caduta stessa come peraltro avvenuto per gli altri due operai.”
Nel caso che ci occupa, non sono in contestazione le conseguenze lesive della caduta, quanto invece la caduta stessa che non è riconducibile allo stato di alterazione, ancorché grave, del ricorrente al momento dell'infortunio.
In ogni caso, anche l'analisi sulle conseguenze lesive della caduta può fondarsi soltanto su ipotesi, come chiarito dal CTU che, redigendo parere integrativo, ha precisato che “lo stato di significativa intossicazione alcolica ha assunto un ruolo concausale nel determinismo delle lesioni che con criterio della preponderanza scientifica ovvero del “ più probabile che non” avrebbero potuto essere evitare ovvero risultare di minore entità qualora l'interessato non si fosse trovato nella medesima situazione di obnubilamento delle facoltà cognitive e del sensorio. Non è possibile tuttavia fornire indicazioni in merito a possibili ipotesi di lesività minore qualora l'interessato non si fosse trovato in condizione di ubriachezza.”
Per tali motivi le lesioni subite devono essere valutate in base a quanto emerso in sede di CTU.
Il dott. ha così concluso “Per quanto attiene alla valutazione del Per_1
danno temporaneo, tenuto conto dell'iter clinico seguito dall'interessato si ritiene di poter complessivamente individuare un Danno Biologico
Temporaneo Totale di giorni 17 oltre ad ulteriori giorni 90 di Danno
Biologico Temporaneo Parziale al 75%, ulteriore periodo di Danno
Biologico Temporaneo Parziale al 50% di giorni 60 ed infine di ulteriori gg.
90 di DBT a Minima al 25%.
8 Per quanto attiene la ITLavorativa la stessa risulta essersi protratta giustificatamente per complessivi 412 giorni
Per quanto attiene al danno permanente residuano attendibili algie alla caviglia sinistra con allegati esiti cicatriziali, lievi turbe di circolo e limitazione funzionale. Tale quadro clinico, che può essere considerato stabilizzato in postumi permanenti, giustifica a parere del sottoscritto un
Danno Biologico Permanente nella misura del 10% (dieci percento), avendo quali parametri di riferimento le indicazioni di cui al DM 38/2000 con medesima valutazione laddove si voglia riferire la valutazione alle
Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico prospettate dalla Società Italiana di Medicina legale.
Quale data di superamento del limite di indennizzo si indica la data del
05/07/2021.”
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, accertato che l'evento che ha coinvolto il ricorrente è un infortunio sul lavoro, accertato, come richiesto in ricorso, che ha diritto all'indennità per inabilità temporanea
CP_ assoluta per giorni 17, al netto di quanto già percepito dall' , accertata la quantificazione della menomazione nella misura del 10%, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per inabilità permanente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente complessiva pari al 10%.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
9 1) Accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 17 e all'indennizzo per inabilità permanente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente complessiva pari al 10%;
2) condanna l ad erogare al ricorrente la indennità per inabilità CP_1
temporanea assoluta per giorni 17 e l'indennizzo per inabilità permanente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente complessiva pari al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a far data dalla domanda amministrativa (denuncia del 22.5.2020);
3) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) condanna l al pagamento delle spese di CTU come liquidate da CP_1
separato decreto.
Verona, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 30.9.2025
Causa n. 828 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Elisabetta Rosa e per la parte convenuta l'avv. Chiavegato.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 30.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 828 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
19.5.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROSA ELISABETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSA ELISABETTA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 il ricorrente ha dedotto che il giorno 19/05/2020, per conto della società Edilforniture di AV EL & C.
S.A.S. dalla quale era stato assunto sin dal 2019 con la qualifica di muratore, si trovava unitamente ad altri due colleghi a lavorare presso il cantiere edile, allestito in Granarolo dell'Emilia (BO), per la realizzazione di due edifici residenziali multipiano, allorquando, mentre erano intenti a
1 intonacare il soffitto dell'immobile in costruzione al piano terra stando sopra un ponte su cavalletti per edilizia, ad un altezza da terra di circa 138 cm, improvvisamente il ponte cedeva, facendo cadere a terra tutti e tre gli operai;
in seguito alla caduta riportava lesioni gravi ad una gamba;
su segnalazione della Stazione Carabinieri di Granarolo dell'Emilia, interveniva la Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica –
Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, che, constatando che il ponte su cui il ricorrente stava lavorando era privo di un elemento strutturale, trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna verbale di prescrizione con cui contestava la violazione dell'art. 112 comma 1 del D.Lgs. n. 81/'08 a carico del datore di lavoro dell'infortunato, poi ottemperato nei modi e nei tempi stabiliti, con pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta;
in seguito all'infortunio aveva subito la frattura della tibia e del perone destro e aveva denunciato all' , in data 22/05/2020, l'infortunio sul lavoro, con CP_1
inabilità temporanea assoluta al lavoro fino al 17/06/2020; in data
27/05/2020, l'evento era stato ritenuto dall' non indennizzabile come CP_1
infortunio sul lavoro e il caso era stato segnalato all' ; il ricorrente non CP_2
aveva avuto conoscenza di tale circostanza;
dal 18/06/2020 al 24/06/2020 aveva goduto di un periodo di ferie, mentre in data del 25/06/2020 era stato rilasciato certificato medico di inizio malattia con prognosi clinica fino al 24/07/2020; in data 23/07/2020 e in data 16/09/2020 l , con CP_1
altrettante certificazioni di continuazione di infortunio lavorativo, gli aveva riconosciuto un'inabilità assoluta temporanea al lavoro fino al 02/11/2020; con certificazioni di continuazione di infortunio lavorativo, datate
03/11/2020, 04/01/2021, 01/02/2021, 31/03/2021, 04/05/2021, 06/07/2021 gli aveva riconosciuto un'inabilità assoluta temporanea al lavoro;
con
2 raccomandata datata 05/07/2021, la società Edilforniture di AV EL &
C. S.A.S. aveva licenziato il lavoratore per superamento del periodo di comporto per malattia;
soltanto allora, a seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente aveva preso atto che l aveva trasmesso le CP_2
comunicazioni al precedente indirizzo di residenza del sig. che, Pt_1
per tale motivo non era a conoscenza che il caso fosse stato definito di competenza dell' mentre fino a quel momento aveva ritenuto che CP_2
fosse di competenza dell' che invece lo aveva definito di CP_1
competenza dell' per rischio elettivo, derivante dal riscontrato tasso CP_2
di ebbrezza del lavoratore al momento del ricovero in ospedale, contrariamente da quanto emerso dal rapporto inviato dall'Azienda USL di
Bologna alla Procura c/o il Tribunale di Bologna;
in data 28/11/2022, il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo avverso il diniego di indennizzo della resistente ma con pec del 20/12/2022 l aveva CP_1
comunicato che la pratica era stata definita negativamente per ragioni medico – legali.
Ritenuto che l'incidente occorso presentasse tutti i requisiti per essere definito infortunio sul lavoro (causa violenta, lesione subita e occasione di lavoro), ha chiesto che venisse accertato che l'evento fosse riconducibile ad un infortunio sul lavoro, che a seguito di tale evento avesse diritto all'indennità temporanea assoluta, che a seguito dell'infortunio lavorativo avesse riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'11/12%, con condanna dell' all'erogazione. CP_1
Si è costituito l e, pur non contestando la ricostruzione dei fatti narrati CP_1
in ricorso, si è opposto fermamente ad ogni domanda formulata, ritenendo che nel caso de quo si configuri un rischio elettivo che esclude la tutela
Ha dedotto infatti che, sin dal primo accesso al Pronto Soccorso, CP_1
3 dalle analisi di laboratorio effettuate era emerso che il lavoratore versasse in condizioni di abuso etilico durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo stato riscontrato un tasso di alcolemia pari all'1,97%. Ha precisato che il Centro medico legale dell'istituto, valutando la vicenda, ha ritenuto che tale condizione abbia assunto notevole rilevanza ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra lo stato di alterazione psicofisica e l'evento. Ha dedotto che il ricorrente non è mai stato sottoposto a visita medico-legale presso il CML, atteso che il medico dell'Istituto che ha visionato la documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha ritenuto l'assunzione di tale quantità di alcol capace di alternare in misura efficiente le capacità di controllo e di autodeterminazione ed ha sicuramente interrotto il nesso causale con il lavoro, pur non contestando la compatibilità fra la frattura biossea alla gamba dx diagnosticata e le modalità dell'evento traumatico. Ha richiamato infine l'art. 15 della legge 125/01 in merito al divieto di assunzione sul lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche per numerose categorie professionali, fra cui i lavoratori dell'edilizia. Ha ritenuto che, con l'assunzione consapevole di un quantitativo di alcol tale da compromettere le sue capacità di reazione e di equilibrio, il ricorrente abbia tenuto un comportamento tale da rientrare nel rischio elettivo. Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso in quanto evento non in tutela e, in via CP_1
CP_ subordinata, in caso di accoglimento, ha chiesto darsi atto che l , a cui l aveva segnalato il caso per competenza dopo aver rilevato il difetto CP_1
di occasione di lavoro, aveva già riconosciuto il pagamento delle indennità di malattia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali dedotte dalla parte ricorrente e della CTU medico legale.
4 All'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei chiarimenti richiesti in corso di causa, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
In ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente il 19.5.2020 ha subìto un incidente mentre, unitamente ad altri due colleghi, era intento ad intonacare il soffitto di un immobile in
Granarolo dell'Emilia (BO) per conto della società Edilforniture di AV
EL & C. S.A.S., dalla quale era stato assunto sin dal 2019.
L' non ha contestato il “quando” e il “dove” sia avvenuto il sinistro, CP_1
riconoscendo pacificamente che esso sia avvenuto in contesto lavorativo e con violazioni della normativa di prevenzione infortuni da parte del datore di lavoro per l'utilizzo di un cavalletto di supporto non idoneo, ma ha ritenuto che il lavoratore avesse assunto volontariamente sostanze alcoliche in misura tale da alternarne le capacità di percezione, di equilibrio e di reazione, escludendo per tale motivo la tutela CP_1
In corso di istruttoria testimoniale è stata confermata la dinamica del sinistro: il ricorrente era in piedi su un ponte alto circa 140 cm insieme a due colleghi e stava intonacando il soffitto dell'immobile; il ricorrente era posizionato al centro del ponte e i due colleghi alle estremità; il ponte era sorretto alle due estremità da due cavalletti per edilizia ed era privo di un elemento strutturale necessario a conferire stabilità al ponte;
i tre lavoratori sono caduti a terra ma soltanto il ricorrente ha subìto lesioni.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che il ricorrente, al momento del sinistro, aveva assunto sostanze alcoliche ed il tasso
5 alcolemico, come rilevato dalle analisi di laboratorio disposte in seguito all'accesso al P.S. ove era stato condotto, era pari a 1,97%.
L'analisi che segue è dunque diretta esclusivamente all'accertamento del nesso causale fra l'evento e le sue conseguenze, tenendo ben presente lo stato di alterazione psicofisica in cui versava il ricorrente in quel momento che, a dire dell' configurerebbe una condotta connotata da colpa CP_1
grave ed esclusiva che farebbe venir meno la tutela CP_1
Il rapporto tra ubriachezza del lavoratore e tutela assicurativa CP_1
rappresenta una delle questioni più delicate e complesse del diritto previdenziale, richiedendo un'attenta valutazione del nesso causale tra lo stato di alterazione psicofisica e l'evento lesivo.
Tale valutazione non può prescindere dalla considerazione che l'interruzione del nesso causale si determina solo quando possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità. In questa direzione, la giurisprudenza ha elaborato principi chiari e costanti in materia. Come emerge dalla sentenza del Tribunale di Benevento n.
1251/2024, l'abuso di sostanze alcoliche esclude l'indennizzabilità dell'infortunio soltanto se sussista un nesso causale diretto tra l'assunzione di alcol e il verificarsi dell'evento dannoso. La decisione chiarisce che "l'abuso di alcoolici e di psicofarmaci o l'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni escludono l'indennizzabilità dell'evento lesivo soltanto se abbiano direttamente cagionato l'evento stesso".
Il rapporto tra ubriachezza e rischio deve certamente tener conto CP_1
della finalità sociale dell'assicurazione obbligatoria senza tuttavia incentivare comportamenti irresponsabili. E ciò può avvenire attraverso il principio del nesso causale diretto: l'ubriachezza esclude la tutela solo
6 quando sia effettivamente causa dell'infortunio, non quando rappresenti una mera circostanza concomitante. In tal modo la tutela assicurativa non viene negata automaticamente per la sola presenza di alcol nel sangue, ma richiede una valutazione sostanziale dell'effettivo contributo causale dello stato di alterazione psicofisica nell'evento lesivo, preservando, al contempo, la funzione deterrente dell'esclusione per i casi in cui l'ubriachezza rappresenti effettivamente la causa determinante dell'infortunio.
A tal fine occorre porre particolare attenzione alla ricostruzione della dinamica dell'evento e alla valutazione di tutti i fattori causali concorrenti.
Occorre domandarsi, in sostanza, per quanto qui in esame, se lo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcool abbia determinato o meno la causazione del sinistro.
Da quanto è emerso dagli atti e dai documenti e già analizzato, l'incidente
è avvenuto a causa della rottura di un ponte poggiato su due cavalletti per edilizia, mancante di una struttura che avrebbe dato stabilità e nessuno dei tre lavoratori coinvolti avrebbe potuto attuare manovre tali da evitarlo.
Il CTU nominato ha chiarito tale circostanza “Nella fattispecie si concorda con il giudizio della inevitabilità della caduta: trattandosi di cedimento di un ponteggio la caduta risultava inevitabile”. E tanto è già sufficiente ad accertare il nesso causale fra l'evento e le sue conseguenze.
Cosa diversa, invece, è l'analisi del determinismo delle lesioni a cui ha fatto riferimento il CTU allorquando, nello stendere il proprio parere, ha dichiarato “L'ipotesi a parere del sottoscritto più probabile è quella che
l'alterazione dello stato psicofisico abbia avuto un ruolo concausale non tanto nel determinismo della caduta (causata dal cedimento della impalcatura) quanto nel determinismo degli effetti della stessa potendosi
7 ritenere che uno stato di maggior “vigilanza” avrebbe consentito di porre in atto meccanismi di difesa a limitare le conseguenze lesive della caduta stessa come peraltro avvenuto per gli altri due operai.”
Nel caso che ci occupa, non sono in contestazione le conseguenze lesive della caduta, quanto invece la caduta stessa che non è riconducibile allo stato di alterazione, ancorché grave, del ricorrente al momento dell'infortunio.
In ogni caso, anche l'analisi sulle conseguenze lesive della caduta può fondarsi soltanto su ipotesi, come chiarito dal CTU che, redigendo parere integrativo, ha precisato che “lo stato di significativa intossicazione alcolica ha assunto un ruolo concausale nel determinismo delle lesioni che con criterio della preponderanza scientifica ovvero del “ più probabile che non” avrebbero potuto essere evitare ovvero risultare di minore entità qualora l'interessato non si fosse trovato nella medesima situazione di obnubilamento delle facoltà cognitive e del sensorio. Non è possibile tuttavia fornire indicazioni in merito a possibili ipotesi di lesività minore qualora l'interessato non si fosse trovato in condizione di ubriachezza.”
Per tali motivi le lesioni subite devono essere valutate in base a quanto emerso in sede di CTU.
Il dott. ha così concluso “Per quanto attiene alla valutazione del Per_1
danno temporaneo, tenuto conto dell'iter clinico seguito dall'interessato si ritiene di poter complessivamente individuare un Danno Biologico
Temporaneo Totale di giorni 17 oltre ad ulteriori giorni 90 di Danno
Biologico Temporaneo Parziale al 75%, ulteriore periodo di Danno
Biologico Temporaneo Parziale al 50% di giorni 60 ed infine di ulteriori gg.
90 di DBT a Minima al 25%.
8 Per quanto attiene la ITLavorativa la stessa risulta essersi protratta giustificatamente per complessivi 412 giorni
Per quanto attiene al danno permanente residuano attendibili algie alla caviglia sinistra con allegati esiti cicatriziali, lievi turbe di circolo e limitazione funzionale. Tale quadro clinico, che può essere considerato stabilizzato in postumi permanenti, giustifica a parere del sottoscritto un
Danno Biologico Permanente nella misura del 10% (dieci percento), avendo quali parametri di riferimento le indicazioni di cui al DM 38/2000 con medesima valutazione laddove si voglia riferire la valutazione alle
Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico prospettate dalla Società Italiana di Medicina legale.
Quale data di superamento del limite di indennizzo si indica la data del
05/07/2021.”
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, accertato che l'evento che ha coinvolto il ricorrente è un infortunio sul lavoro, accertato, come richiesto in ricorso, che ha diritto all'indennità per inabilità temporanea
CP_ assoluta per giorni 17, al netto di quanto già percepito dall' , accertata la quantificazione della menomazione nella misura del 10%, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per inabilità permanente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente complessiva pari al 10%.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
9 1) Accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 17 e all'indennizzo per inabilità permanente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente complessiva pari al 10%;
2) condanna l ad erogare al ricorrente la indennità per inabilità CP_1
temporanea assoluta per giorni 17 e l'indennizzo per inabilità permanente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente complessiva pari al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a far data dalla domanda amministrativa (denuncia del 22.5.2020);
3) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) condanna l al pagamento delle spese di CTU come liquidate da CP_1
separato decreto.
Verona, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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