Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026REG.PROV.COLL.
N. 00297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2024, proposto da LO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nigroli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliato per legge, in Palermo, via M. Stabile n. 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 02164/2023, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. SE La RE;
Uditi nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1.- Nell’anno 2004 il ricorrente presentava domanda di inserimento nella graduatoria per il conferimento, per l’anno scolastico 2004-2005, dell’incarico di preside nelle scuole secondarie superiori per il settore formativo.
1.2.- Avverso la graduatoria, che lo vedeva collocato in posizione dodicesima-bis, il proponeva reclamo e, successivamente, ricorso giurisdizionale.
1.3.- Con sentenza n. 1498/2010 il T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente la domanda dell’interessato e annullava gli atti impugnati.
1.4.- La sentenza non era impugnata e il ricorrente adiva il Tribunale civile di Catania per ottenere il risarcimento del danno, pari alle differenze retributive tra lo stipendio di preside e quello di docente, oltre al rimborso delle spese sostenute per raggiungere gli istituti scolastici ubicati in un territorio diverso da quello ove l’interessato risiedeva. In difetto del provvedimento illegittimo adottato dall’Amministrazione intimata, l’interessato avrebbe, infatti, in tesi, ottenuto la nomina a preside presso un istituto secondario situato nel Comune di propria residenza sin dall’anno 2004-2005.
1.5.- Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno morale e del danno all’immagine.
1.6.- Il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, quantificando in € 43.056,00 per il triennio «2004-2005/2007-2008», oltre interessi legali, quanto dovuto all’interessato, con riferimento alle differenze retributive tra l’incarico di docente e quello di preside-dirigente scolastico.
1.7.- Con sentenza n. 1632/2016 in data 5 ottobre 2016 la Corte di appello di Catania dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
1.8.- Il giudizio era riproposto dinanzi al giudice amministrativo. La parte pubblica si opponeva all’accoglimento del ricorso.
1.9.- Con sentenza n. 2164 del 2023, il T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. II, rigettava il ricorso sul rilievo – in via di estrema sintesi – che « nella specie il danno non possa consistere sic et simpliciter nel riconoscimento delle differenze retributive, poiché anche nella presente fattispecie il ricorrente, pur avendo assunto in ritardo le funzioni di preside a causa del provvedimento illegittimo annullato dal Tribunale, nel triennio in questione non ha, comunque, svolto i più gravosi compiti connessi all’incarico dirigenziale. Anche in tal caso le differenze retributive trovano, invero, il loro fondamento nel sinallagma contrattuale e, pertanto, a fronte del mancato svolgimento delle relative funzioni, non possono essere automaticamente attribuite. Ciò, peraltro, non avrebbe impedito al ricorrente di fornire prova di un danno di natura diversa ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata originaria ricorrente la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di motivi così articolati:
- il Tribunale civile di Catania avrebbe, in mancanza di contestazione di controparte, riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria, ciò che costituirebbe prova, anche in ragione degli effetti della translatio iudicii, del danno asseritamente subito dal ricorrente;
- la pretesa sarebbe rivolta alle differenze retributive;
- gli effetti sostanziali della domanda di risarcimento del danno, accolti in sede civile, devono – secondo la prospettazione di parte – essere tenuti fermi considerato che il giudice civile avrebbe riconosciuto la responsabilità della amministrazione e avrebbe affermato in sentenza la mancata contestazione dell’ammontare delle retribuzioni chieste;
- andrebbe riconosciuto il danno da mancata assunzione a causa di un provvedimento illegittimo della P.A., da parametrarsi alle differenze retributive tra lo stipendio effettivamente percepito dal ricorrente come docente e quello che invece avrebbe percepito una volta tempestivamente assunto nel livello dirigenziale (in presenza, peraltro, di un annullamento giurisdizionale).
3.- Il Ministero dell’istruzione e del merito, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio con atto di stile.
4.- All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, l’appello è stato trattenuto in decisione.
5.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
6.- Il T.a.r. ha, tra l’altro, osservato che, in realtà, nessun riconoscimento automatico di pretese retributive può essere ammesso in ragione della circostanza che le mansioni di docente (svolte dal ricorrente) e quelle di dirigente scolastico (dallo stesso invocate) non sono fungibili ed equivalenti, con la conseguenza che un ragionamento in termini di automatismo retributivo da mancato svolgimento delle prestazioni non può essere operato.
Tali conclusioni sono condivise dal Collegio, fermo restando che parte appellante nessuna specifica critica risulta aver svolto a tale affermazione di prime cure.
D’altronde, correttamente il T.a.r. ha evidenziato come il ricorrente avrebbe potuto offrire elementi di prova su altri profili risarcitori, ciò che non è avvenuto.
Né alcun ruolo può avere l’accoglimento della domanda di parte privata dinanzi al Tribunale civile di Catania con sentenza poi annullata dalla Corte d’appello per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In tal senso, la valorizzazione degli « effetti sostanziali della domanda » nel meccanismo della translatio iudicii non coglie nel segno.
Deve essere ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971 (recante « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali »), nella parte in cui non prevedeva la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito della stessa. A fondamento di tale pronuncia, la Corte ha posto (tra gli altri) il rilievo di carattere generale « per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all’individuazione del giudice competente non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa » (Corte cost. ord. n. 257 del 2009). Gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che ai medesimi principi « si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi, allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice » (Corte cost., ord. n. 257 del 2009, cit.).
Tale assetto è stato recepito dapprima dall’art. 59 della l. n. 69 del 2009 (recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ») e, poi, dal Codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n 104 del 2010.
Ciò detto, la salvezza degli effetti sostanziali della domanda voluta dal legislatore non è volta, come mostra di intendere il ricorrente, a mantenere sostanzialmente in vita statuizioni emesse dal giudice poi risultato privo di giurisdizione, elevandole, in fattispecie risarcitoria, al rango di prova del pregiudizio subito, quanto a far sì che alla parte che ha adito un giudice privo di potestas iudicandi , in un assetto in cui esiste una pluralità di giudici, venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, evitando che sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.
In tal senso nessuna automatica supplenza, in punto di prova, degli elementi, anche fattuali, espressi dal giudice ordinario, può qui trovare spazio.
Per completezza va anche osservato che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo e che, nel caso di specie, nessun elemento costitutivo dell’illecito, soprattutto sul piano oggettivo, ulteriore rispetto all’invocato ristoro per equivalente da mero mancato svolgimento del servizio, risulta essere stato adeguatamente prospettato.
7.- L’appello, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere, dunque, rigettato.
8.- Il complessivo assetto della vicenda e l’assenza di difese scritte dell’Amministrazione consente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
SE La RE, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE La RE | BE GI |
IL SEGRETARIO