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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UB CARMELO, Presidente CISCA AGOSTINO CARMELO, Relatore SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6018/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ato Me 2 S.p.a. “in Liquidazione” - 02683040832
Email_2 elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011825401 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011825401 TARSU/TIA 2009 proposto da
Comune Di Valdina In Persona Del Sindaco Ricorrente_2 Di Ricorrente_3 - 82001480837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ato Me 2 S.p.a. “in Liquidazione” - 02683040832
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021642421 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021642421 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7508/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con il ricorso in epigrafe n. 6018/2025, parte ricorrente, Comune di Valdina in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'avviso d'intimazione n. 295202590118254010000 notificata in data 23.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ON chiedeva il pagamento della somma di euro 20.876,76 in relazione alla cartella di pagamento n. 29520110021642421000 avente ad oggetto la Tari anni d'imposta 2008-2009. Deduceva, sostanzialmente, la non debenza della somma posto che aveva già pagato il tributo in questione come terzo pignorato, avendo avuto la notifica di un pignoramento da parte della Società_1società creditrice, srl nei confronti dell'ATO ME 2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – ON deducendo, sostanzialmente, la carenza di legittimazione passiva. Non si è costituito l'ente impositore, ATO ME 2.
Invero risulta dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente che in data 02.02.2012 la stessa ha avuto la notifica di un pignoramento Società_1presso terzi da parte della società srl con sede in Brolo, che scaturiva dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ATO ME 2 da parte del Tribunale di Patti. Il Comune di Valdina, a seguito di assegnazione della somma da parte del Giudice dell'Esecuzione, pagava alla società esecutante la somma di euro 13.099,00 di cui lo stesso Ente era debitore nei confronti dell'ATO ME 2 con riferimento alle annualità della TARI 2008-2009.
Pertanto, per le annualità in oggetto, nessuna somma è dovuta dall'Ente Territoriale all'ATO ME 2. Il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.730,00, oltre accessori come per legge.
Messina lì 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Agostino Cisca Dr. C. Ruberto
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UB CARMELO, Presidente CISCA AGOSTINO CARMELO, Relatore SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6018/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ato Me 2 S.p.a. “in Liquidazione” - 02683040832
Email_2 elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011825401 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011825401 TARSU/TIA 2009 proposto da
Comune Di Valdina In Persona Del Sindaco Ricorrente_2 Di Ricorrente_3 - 82001480837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ato Me 2 S.p.a. “in Liquidazione” - 02683040832
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021642421 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021642421 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7508/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con il ricorso in epigrafe n. 6018/2025, parte ricorrente, Comune di Valdina in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'avviso d'intimazione n. 295202590118254010000 notificata in data 23.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ON chiedeva il pagamento della somma di euro 20.876,76 in relazione alla cartella di pagamento n. 29520110021642421000 avente ad oggetto la Tari anni d'imposta 2008-2009. Deduceva, sostanzialmente, la non debenza della somma posto che aveva già pagato il tributo in questione come terzo pignorato, avendo avuto la notifica di un pignoramento da parte della Società_1società creditrice, srl nei confronti dell'ATO ME 2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – ON deducendo, sostanzialmente, la carenza di legittimazione passiva. Non si è costituito l'ente impositore, ATO ME 2.
Invero risulta dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente che in data 02.02.2012 la stessa ha avuto la notifica di un pignoramento Società_1presso terzi da parte della società srl con sede in Brolo, che scaturiva dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ATO ME 2 da parte del Tribunale di Patti. Il Comune di Valdina, a seguito di assegnazione della somma da parte del Giudice dell'Esecuzione, pagava alla società esecutante la somma di euro 13.099,00 di cui lo stesso Ente era debitore nei confronti dell'ATO ME 2 con riferimento alle annualità della TARI 2008-2009.
Pertanto, per le annualità in oggetto, nessuna somma è dovuta dall'Ente Territoriale all'ATO ME 2. Il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.730,00, oltre accessori come per legge.
Messina lì 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Agostino Cisca Dr. C. Ruberto