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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA GI, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2024 depositato il 04/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017706675000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017706675000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017706675000 IRAP 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2014/805458 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IRPEF-ALTRO 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IVA-ALTRO 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 30.10.2023, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione,Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di intimazione n. 29620239017706675000, emesso e notificato il 02.08.2023, nonché il ruolo n.
2014/805458, con i quali veniva intimato al ricorrente il pagamento di complessivi € 20.995,29 a titolo di I.
R.P.E.F. e relative addizionali, I.V.A., I.R.A.P., sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, in relazione all'avviso di accertamento n. TY301B703295/2012 emesso dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di
Palermo, “asseritamente” notificato in data 01.12.2012.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 2, legge n. 212/2000 per elusione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento;
2.la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, legge n. 212/2000 per mancata allegazione dell'atto presupposto richiamato nell'avviso di intimazione;
3.la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, legge n. 212/2000: carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa;
4. l'invalidità dell'atto di intimazione per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate;
5. la prescrizione della pretesa tributaria;
6. la prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotti da controparte;
2. l'intervenuta interruzione della prescrizione;
3. il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione del ruolo 2014/805458, senza evocare in giudizio l'ente impositore;
4. la necessità della chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio dell'ente impositore sensi dell'art. 23 e 14 c.1 e c.2 d.lgs n. 546/92.
Con successiva memoria del 31.12.2025, parte resistente si riportava interamente alle difese esposte nelle
Controdeduzioni ed a integrazione delle stesse meglio specificandole come segue:
1) l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotti di cui all'art.2 c.1 e c.2 l.n.212/2000;
2) l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di prescrizione - intervenuta interruzione della prescrizione del diritto, degli interessi e sanzioni;
3) il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'avviso di accertamento n. TY301B703295/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Palermo, ente creditore che lo aveva notificato e dunque in ordine a qualsiasi doglianza in merito allo stesso;
4) la necessità della chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio dell'ente impositore sensi dell'art. 23 e 14 c.1 e c.2 d.lgs n. 546/92.
Conseguentemente chiedeva:
A) di ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile e conseguentemente di rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente per i motivi esposti;
B) di confermare e per l'effetto ritenere valida ed efficace l'Intimazione di pagamento e l'atto sotteso entrambi impugnati;
C) di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
D) di autorizzare e disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, Direzione Provinciale di Palermo;
E) la vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria illustrativa del 15.01.2026, parte ricorrente,fermo restando tutto quanto esposto e dedotto in seno al ricorso introduttivo, letti gli scritti difensivi avversari, svolgeva delle osservazioni, con particolare riferimento alla documentazione prodotta da AdER e alla dedotta interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti meglio precisati in ricorso, l'intimazione di pagamento notificatale il 02.08.2023, nonché il ruolo n. 2014/805458, della quale chiede, in parte qua, l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, all'avviso di accertamento richiamato in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza se non quella di non averla conosciuta per non essere stato notificato né allegato all'atto impugnato. Non si avanza alcuna richiesta di annullamento.
La Corte deve, quindi, preliminarmente esaminare la questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale, già seguito in precedenti pronunce, secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025 ed ancora più di recente
Cass. Civ., Sez. Trib. N.20476/2025)), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione del Collegio all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs.
546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n.
6436/2025 ed ancor più di recente Cass. Civ., Sez. Trib. n.20476/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
In conclusione l'intimazione di pagamento potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato il predetto avviso, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento e solo di questo ha chiesto l'annullamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza non segue la condanna alle spese in ragione della giurisprudenza in materia che può avere indotto in errore il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA GI, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2024 depositato il 04/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017706675000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017706675000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017706675000 IRAP 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2014/805458 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IRPEF-ALTRO 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IVA-ALTRO 2008
- RUOLO n. 2014/805458 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 30.10.2023, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione,Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di intimazione n. 29620239017706675000, emesso e notificato il 02.08.2023, nonché il ruolo n.
2014/805458, con i quali veniva intimato al ricorrente il pagamento di complessivi € 20.995,29 a titolo di I.
R.P.E.F. e relative addizionali, I.V.A., I.R.A.P., sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, in relazione all'avviso di accertamento n. TY301B703295/2012 emesso dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di
Palermo, “asseritamente” notificato in data 01.12.2012.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 2, legge n. 212/2000 per elusione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento;
2.la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, legge n. 212/2000 per mancata allegazione dell'atto presupposto richiamato nell'avviso di intimazione;
3.la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, legge n. 212/2000: carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa;
4. l'invalidità dell'atto di intimazione per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate;
5. la prescrizione della pretesa tributaria;
6. la prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotti da controparte;
2. l'intervenuta interruzione della prescrizione;
3. il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione del ruolo 2014/805458, senza evocare in giudizio l'ente impositore;
4. la necessità della chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio dell'ente impositore sensi dell'art. 23 e 14 c.1 e c.2 d.lgs n. 546/92.
Con successiva memoria del 31.12.2025, parte resistente si riportava interamente alle difese esposte nelle
Controdeduzioni ed a integrazione delle stesse meglio specificandole come segue:
1) l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotti di cui all'art.2 c.1 e c.2 l.n.212/2000;
2) l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di prescrizione - intervenuta interruzione della prescrizione del diritto, degli interessi e sanzioni;
3) il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'avviso di accertamento n. TY301B703295/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Palermo, ente creditore che lo aveva notificato e dunque in ordine a qualsiasi doglianza in merito allo stesso;
4) la necessità della chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio dell'ente impositore sensi dell'art. 23 e 14 c.1 e c.2 d.lgs n. 546/92.
Conseguentemente chiedeva:
A) di ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile e conseguentemente di rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente per i motivi esposti;
B) di confermare e per l'effetto ritenere valida ed efficace l'Intimazione di pagamento e l'atto sotteso entrambi impugnati;
C) di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
D) di autorizzare e disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, Direzione Provinciale di Palermo;
E) la vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria illustrativa del 15.01.2026, parte ricorrente,fermo restando tutto quanto esposto e dedotto in seno al ricorso introduttivo, letti gli scritti difensivi avversari, svolgeva delle osservazioni, con particolare riferimento alla documentazione prodotta da AdER e alla dedotta interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti meglio precisati in ricorso, l'intimazione di pagamento notificatale il 02.08.2023, nonché il ruolo n. 2014/805458, della quale chiede, in parte qua, l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, all'avviso di accertamento richiamato in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza se non quella di non averla conosciuta per non essere stato notificato né allegato all'atto impugnato. Non si avanza alcuna richiesta di annullamento.
La Corte deve, quindi, preliminarmente esaminare la questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale, già seguito in precedenti pronunce, secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025 ed ancora più di recente
Cass. Civ., Sez. Trib. N.20476/2025)), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione del Collegio all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs.
546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n.
6436/2025 ed ancor più di recente Cass. Civ., Sez. Trib. n.20476/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
In conclusione l'intimazione di pagamento potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato il predetto avviso, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento e solo di questo ha chiesto l'annullamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza non segue la condanna alle spese in ragione della giurisprudenza in materia che può avere indotto in errore il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.