Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 682
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione art. 7, co. 2, legge n. 212/2000 per elusione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

  • Inammissibile
    Violazione art. 7, co. 1, legge n. 212/2000 per mancata allegazione dell'atto presupposto

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

  • Inammissibile
    Violazione art. 7, co. 1, legge n. 212/2000: carenza della motivazione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

  • Inammissibile
    Invalidità dell'atto di intimazione per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

  • Inammissibile
    Prescrizione degli interessi e delle sanzioni

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione dell'atto presupposto

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se l'intimazione seguisse un atto autonomamente impugnabile (omesso o non notificato) e se il ricorso fosse esteso anche a tale atto presupposto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, senza proporre doglianze sull'avviso di accertamento presupposto, limitandosi a lamentarne la mancata ricezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 682
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 682
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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