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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa IA TA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 16,00 all'udienza del 13/10/2025, al termine della stessa alle ore 18,00, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., e pubblicato - nell'ora risultante dal verbale e dal programma consolle del magistrato e infine dai registri informatici a disposizione della cancelleria, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 636 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Agrigento, via Cimarra n 28, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Contino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(ATTORE )
CONTRO
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente nella CP_1
piazzetta San Libertino n. 12, CF , elettivamente domiciliata in C.F._1
Agrigento, via Capitano Russo n. 1, in giudizio personalmente
(CONVENUTA)
OGGETTO: azione revocatoria ex art 2901 cc
Precisate le conclusioni come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione del 04.3.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di chiedere la inefficacia nei propri confronti ex art
[...] Controparte_2
2901 cc della scrittura privata di vendita dell'autoveicolo di tipo Mercedes ET 329 VL, ordinandone la trascrizione e con vittoria di spese.
Premette l'attore, richiamando la sussistenza di alcuni titoli giudiziari esecutivi emessi nei confronti della convenuta che con atto di precetto del 13.11.2021 veniva intimato CP_1
al debitore il pagamento della somma di € 5.903,95, oltre interessi legali, spese di registro e oltre spese di notifica.
Nessun pagamento veniva tuttavia eseguito dal debitore e dunque aveva inizio l'esecuzione. A seguito di dichiarazione negativa del terzo, veniva instaurato ricorso ex art
492 cpc. La società attrice procedeva a esecuzione sul veicolo con valore commerciale sufficiente a coprire il credito, ma accedendo al PRA si avvedeva che la convenuta si era privata della Mercedes in data 20.07.2021 avendola venduta la prezzo di € 1500,00 alla propria madre, Controparte_2
L'attore ne deduce la finalità di distrarre il bene dalla esecuzione data anche l'età avanzata della acquirente, chiedendo l'inefficacia ex art 2901 cc. della vendita, essendo stato il creditore privato della garanzia patrimoniale non avendo il debitore altri beni su cui agire.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita parte convenuta che CP_1
opponendosi a quanto dedotto, in fatto e diritto, dall'attrice, chiede il rigetto delle domande dalla stessa formulate, narrando che in data antecedente la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 20 luglio 2021, la convenuta cedeva, a titolo oneroso, l'autovettura
Mercedes Benz, classe B, tg ET329VL, alla propria madre, sig.ra Controparte_2
nell'ambito di un rapporto satisfattivo e di garanzia, per la concessione, negli anni, di numerosi prestiti personali, senza alcuna consapevolezza lesiva delle ragioni del creditore né di incapienza patrimoniale, per essere ella proprietaria esclusiva di un bene immobile, sito in Agrigento, piazzetta San Libertino n. 12, al Catasto dei fabbricati foglio 142,
Pag. 2 di 6 particella 1871, subalterno 2, e foglio 142, particella 1871, subalterno 501, la cui titolarità esclude l'invocato pregiudizio della garanzia patrimoniale del debitore, ex art. 2740 cc, e la sua conoscenza, anche da parte del terzo acquirente. Chiede pertanto il rigetto della azione per insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
In data 25.06.2025 si è costituita la la quale aderiva alle difese della Controparte_2
convenuta per chiedere il rigetto della domanda di parte attrice. CP_1
Concessi i termini ex art 183 VI co cpc, non essendo stati articolati mezzi di prova, veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art 337 cpc articolata da parte convenuta, e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.10.2023 venivano esibite in giudizio le ricevute del pagamento in favore di parte attrice delle somme dovute, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La difesa attorea chiedeva un rinvio per pendenza delle trattative, rinvio che veniva concesso dal GI. All'udienza del 04.12.2025 il processo veniva interrotto per il decesso della convenuta Vista l'istanza di Controparte_2
riassunzione ex art 303 cpc depositata da NT NC nell'interesse di
, veniva fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio alla data Parte_1
del 10/06/2024. Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 13.10.2025 svoltasi con le modalità dell'udienza cartolare.
Con le note depositate ex art 127 ter l'attore chiede: Voglia il G.I. tenere conto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria da parte della convenuta in favore dell'attrice, indi il venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione. Si insiste nella condanna alle spese e compensi di lite;
Mentre la convenuta con le proprie note insiste nella declaratoria della improcedibilità della azione per sopravvenuto difetto di interesse che configura una cessazione della materia del contendere, poiché l'attrice non disconosceva il pagamento, né contestava l'esatto adempimento, dando atto di adesione ed accettazione, chiedendo la compensazione delle
Pag. 3 di 6 spese legali.
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, (ex multis
Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03) , nel caso che occupa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti al perseguimento dell'azione revocatoria avendo la convenuta soddisfatto il credito per cui l'attore agiva in revocazione.
Quanto al regolamento sulle spese si osserva che anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione sul merito (in tal senso Cass. civ. 19 novembre 2016 n.
24234; Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4483; Cass. civ. 08 giugno 2005 n. 11962; Cass. civ.
2 agosto 2004 n. 14775), salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Occorre, dunque, valutare la sussistenza nel caso che occupa dei presupposti dell'azione revocatoria. Ex art 2901 cc il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al
Pag. 4 di 6 fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Per esperire l'azione revocatoria devono concorrere determinati presupposti: deve essere presente un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene;
poi deve sussistere il cosiddetto eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale;
ed infine deve esserci la scientia fraudis del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore. Se l'atto è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella cosiddetta "partecipatio fraudis" del terzo, che deve perciò essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore.
Esaminando gli atti tutti i presupposti superiormente riassunti e frutto dell'elaborazione della giurisprudenza appaiono ricorrenti nel caso che occupa, in cui la convenuta CP_1
risultata soccombente in giudizio e dunque dichiarata debitrice nei confronti della società
sottoposta a numerosi tentativi di esecuzione, alienava la propria automobile Parte_1
ad un prezzo che appare ictu oculi incongruo rispetto alla tipologia della auto, come da valutazione agli atti del processo, alla anziana madre sottraendola così ad eventuale pignoramento. Quanto alla conoscibilità del debito da parte della acquirente parte attrice ha prodotto il verbale di escussione quale teste della acquirente nel giudizio dinanzi al
Giudice di Pace da cui è scaturito il titolo per cui è causa. Peraltro, l'avvenuto pagamento da parte del convenuto costituisce riconoscimento del debito per la riscossione del quale l'attore aveva dovuto ricorrere all'azione ex art 2901 cc.
Pag. 5 di 6 Per giurisprudenza consolidata qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. (cfr.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 5555/16; depositata il 21 marzo).
Nel caso che occupa, emerge dunque la fondatezza della pretesa attorea e, dunque, all'attore vanno liquidate le spese, tenendo nella debita considerazione però l'attività processuale complessivamente svolta utilmente e il comportamento processuale mantenuto dalla convenuta che in corso del giudizio, già all'udienza del 02.10.2023, mostrava di avere soddisfatto il proprio debito chiedendo al cessazione della materia del contendere.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P dott.sssa IA TA, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore CP_3
dell'attore fino all'interruzione del processo e pari ad € 1500,00, oltre spese generali e oneri. Compensa le spese di lite per le ulteriori fasi processuali.
Agrigento, 13.10.2025
Il GO IA TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa IA TA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa IA TA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 16,00 all'udienza del 13/10/2025, al termine della stessa alle ore 18,00, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., e pubblicato - nell'ora risultante dal verbale e dal programma consolle del magistrato e infine dai registri informatici a disposizione della cancelleria, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 636 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Agrigento, via Cimarra n 28, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Contino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(ATTORE )
CONTRO
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente nella CP_1
piazzetta San Libertino n. 12, CF , elettivamente domiciliata in C.F._1
Agrigento, via Capitano Russo n. 1, in giudizio personalmente
(CONVENUTA)
OGGETTO: azione revocatoria ex art 2901 cc
Precisate le conclusioni come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione del 04.3.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di chiedere la inefficacia nei propri confronti ex art
[...] Controparte_2
2901 cc della scrittura privata di vendita dell'autoveicolo di tipo Mercedes ET 329 VL, ordinandone la trascrizione e con vittoria di spese.
Premette l'attore, richiamando la sussistenza di alcuni titoli giudiziari esecutivi emessi nei confronti della convenuta che con atto di precetto del 13.11.2021 veniva intimato CP_1
al debitore il pagamento della somma di € 5.903,95, oltre interessi legali, spese di registro e oltre spese di notifica.
Nessun pagamento veniva tuttavia eseguito dal debitore e dunque aveva inizio l'esecuzione. A seguito di dichiarazione negativa del terzo, veniva instaurato ricorso ex art
492 cpc. La società attrice procedeva a esecuzione sul veicolo con valore commerciale sufficiente a coprire il credito, ma accedendo al PRA si avvedeva che la convenuta si era privata della Mercedes in data 20.07.2021 avendola venduta la prezzo di € 1500,00 alla propria madre, Controparte_2
L'attore ne deduce la finalità di distrarre il bene dalla esecuzione data anche l'età avanzata della acquirente, chiedendo l'inefficacia ex art 2901 cc. della vendita, essendo stato il creditore privato della garanzia patrimoniale non avendo il debitore altri beni su cui agire.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita parte convenuta che CP_1
opponendosi a quanto dedotto, in fatto e diritto, dall'attrice, chiede il rigetto delle domande dalla stessa formulate, narrando che in data antecedente la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 20 luglio 2021, la convenuta cedeva, a titolo oneroso, l'autovettura
Mercedes Benz, classe B, tg ET329VL, alla propria madre, sig.ra Controparte_2
nell'ambito di un rapporto satisfattivo e di garanzia, per la concessione, negli anni, di numerosi prestiti personali, senza alcuna consapevolezza lesiva delle ragioni del creditore né di incapienza patrimoniale, per essere ella proprietaria esclusiva di un bene immobile, sito in Agrigento, piazzetta San Libertino n. 12, al Catasto dei fabbricati foglio 142,
Pag. 2 di 6 particella 1871, subalterno 2, e foglio 142, particella 1871, subalterno 501, la cui titolarità esclude l'invocato pregiudizio della garanzia patrimoniale del debitore, ex art. 2740 cc, e la sua conoscenza, anche da parte del terzo acquirente. Chiede pertanto il rigetto della azione per insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
In data 25.06.2025 si è costituita la la quale aderiva alle difese della Controparte_2
convenuta per chiedere il rigetto della domanda di parte attrice. CP_1
Concessi i termini ex art 183 VI co cpc, non essendo stati articolati mezzi di prova, veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art 337 cpc articolata da parte convenuta, e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.10.2023 venivano esibite in giudizio le ricevute del pagamento in favore di parte attrice delle somme dovute, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La difesa attorea chiedeva un rinvio per pendenza delle trattative, rinvio che veniva concesso dal GI. All'udienza del 04.12.2025 il processo veniva interrotto per il decesso della convenuta Vista l'istanza di Controparte_2
riassunzione ex art 303 cpc depositata da NT NC nell'interesse di
, veniva fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio alla data Parte_1
del 10/06/2024. Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 13.10.2025 svoltasi con le modalità dell'udienza cartolare.
Con le note depositate ex art 127 ter l'attore chiede: Voglia il G.I. tenere conto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria da parte della convenuta in favore dell'attrice, indi il venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione. Si insiste nella condanna alle spese e compensi di lite;
Mentre la convenuta con le proprie note insiste nella declaratoria della improcedibilità della azione per sopravvenuto difetto di interesse che configura una cessazione della materia del contendere, poiché l'attrice non disconosceva il pagamento, né contestava l'esatto adempimento, dando atto di adesione ed accettazione, chiedendo la compensazione delle
Pag. 3 di 6 spese legali.
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, (ex multis
Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03) , nel caso che occupa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti al perseguimento dell'azione revocatoria avendo la convenuta soddisfatto il credito per cui l'attore agiva in revocazione.
Quanto al regolamento sulle spese si osserva che anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione sul merito (in tal senso Cass. civ. 19 novembre 2016 n.
24234; Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4483; Cass. civ. 08 giugno 2005 n. 11962; Cass. civ.
2 agosto 2004 n. 14775), salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Occorre, dunque, valutare la sussistenza nel caso che occupa dei presupposti dell'azione revocatoria. Ex art 2901 cc il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al
Pag. 4 di 6 fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Per esperire l'azione revocatoria devono concorrere determinati presupposti: deve essere presente un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene;
poi deve sussistere il cosiddetto eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale;
ed infine deve esserci la scientia fraudis del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore. Se l'atto è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella cosiddetta "partecipatio fraudis" del terzo, che deve perciò essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore.
Esaminando gli atti tutti i presupposti superiormente riassunti e frutto dell'elaborazione della giurisprudenza appaiono ricorrenti nel caso che occupa, in cui la convenuta CP_1
risultata soccombente in giudizio e dunque dichiarata debitrice nei confronti della società
sottoposta a numerosi tentativi di esecuzione, alienava la propria automobile Parte_1
ad un prezzo che appare ictu oculi incongruo rispetto alla tipologia della auto, come da valutazione agli atti del processo, alla anziana madre sottraendola così ad eventuale pignoramento. Quanto alla conoscibilità del debito da parte della acquirente parte attrice ha prodotto il verbale di escussione quale teste della acquirente nel giudizio dinanzi al
Giudice di Pace da cui è scaturito il titolo per cui è causa. Peraltro, l'avvenuto pagamento da parte del convenuto costituisce riconoscimento del debito per la riscossione del quale l'attore aveva dovuto ricorrere all'azione ex art 2901 cc.
Pag. 5 di 6 Per giurisprudenza consolidata qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. (cfr.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 5555/16; depositata il 21 marzo).
Nel caso che occupa, emerge dunque la fondatezza della pretesa attorea e, dunque, all'attore vanno liquidate le spese, tenendo nella debita considerazione però l'attività processuale complessivamente svolta utilmente e il comportamento processuale mantenuto dalla convenuta che in corso del giudizio, già all'udienza del 02.10.2023, mostrava di avere soddisfatto il proprio debito chiedendo al cessazione della materia del contendere.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P dott.sssa IA TA, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore CP_3
dell'attore fino all'interruzione del processo e pari ad € 1500,00, oltre spese generali e oneri. Compensa le spese di lite per le ulteriori fasi processuali.
Agrigento, 13.10.2025
Il GO IA TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa IA TA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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