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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8714 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 19598/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 28.5.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 29.5.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Condannare l al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento di cui all'art. 1 della l. 18/1980, maturati dal 21.04.2023, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di Roma del 21.10.2024, n. R.G. 14858/2024, nonché dei ratei maturandi della predetta prestazione, oltre agli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della Corte Costituzionale n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, rese sul punto a Sezioni Unite, n. 483/00 e n. 529/00. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Dichiarare improcedibile il ricorso in esame per mancato esperimento della condizione di procedibilità ex art. 445-bis c.p.c. in relazione al verbale 02 dicembre 2024 ed essendo comunque spirato il termine per la proposizione del procedimento di ATP avverso le risultanze di quest'ultimo.
- Dichiarare la decadenza della ricorrente dalla facoltà di proporre giudizio per ATP avverso il verbale del 02 dicembre 2024, visto lo spirare del termine previsto dalla CP_1 legge in data 20 giugno 2025.
- dichiarare l non tenuto all'erogazione della provvidenza economica vista la CP_1 mancata integrazione degli elementi necessari all'accertamento del diritto della ricorrente alla provvidenza economica di cui si discute.”. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per chiarimenti e discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Questo Tribunale ha omologato, (con decreto del 21.10.2024, depositato da entrambe le parti), la condizione sanitaria di cui all'art. 1, l. n. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 23.4.2023. Tale provvedimento non è stato oggetto di opposizione (ex art. 445 bis c.p.c.) sicché l , che avrebbe dovuto attenersi a tale giudizio, non era abilitato a riconsiderare CP_1 successivamente (al predetto decreto di omologa) la posizione della ricorrente (negando la condizione sanitaria in oggetto, a decorrere dalla stesa domanda amministrativa del 23.4.2023, come da verbale del 2.12.2024, depositato da entrambe le parti).
3. In ogni caso parte ricorrente ha depositato in corso di causa cedolino di pagamento
(con valuta al 1.7.2025), nonché proprio estratto conto bancario dal quale si evince il CP_1 pagamento il pagamento della prestazione in oggetto alla predetta data del 1.7.2025. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato il pagamento risultante dal predetto estratto conto ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. L' si è riportato alla memoria e, in subordine, ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese processuali. La documentazione in atti, le attuali conclusioni di parte ricorrente e quelle proposte (in via subordinata) dall' nel corso dell'odierna udienza, evidenziano che sono cessate le CP_1 ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa ed altresì successivamente alle notifiche del ricorso, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € CP_1 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 10.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 19598/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 28.5.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 29.5.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Condannare l al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento di cui all'art. 1 della l. 18/1980, maturati dal 21.04.2023, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di Roma del 21.10.2024, n. R.G. 14858/2024, nonché dei ratei maturandi della predetta prestazione, oltre agli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della Corte Costituzionale n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, rese sul punto a Sezioni Unite, n. 483/00 e n. 529/00. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Dichiarare improcedibile il ricorso in esame per mancato esperimento della condizione di procedibilità ex art. 445-bis c.p.c. in relazione al verbale 02 dicembre 2024 ed essendo comunque spirato il termine per la proposizione del procedimento di ATP avverso le risultanze di quest'ultimo.
- Dichiarare la decadenza della ricorrente dalla facoltà di proporre giudizio per ATP avverso il verbale del 02 dicembre 2024, visto lo spirare del termine previsto dalla CP_1 legge in data 20 giugno 2025.
- dichiarare l non tenuto all'erogazione della provvidenza economica vista la CP_1 mancata integrazione degli elementi necessari all'accertamento del diritto della ricorrente alla provvidenza economica di cui si discute.”. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per chiarimenti e discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Questo Tribunale ha omologato, (con decreto del 21.10.2024, depositato da entrambe le parti), la condizione sanitaria di cui all'art. 1, l. n. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 23.4.2023. Tale provvedimento non è stato oggetto di opposizione (ex art. 445 bis c.p.c.) sicché l , che avrebbe dovuto attenersi a tale giudizio, non era abilitato a riconsiderare CP_1 successivamente (al predetto decreto di omologa) la posizione della ricorrente (negando la condizione sanitaria in oggetto, a decorrere dalla stesa domanda amministrativa del 23.4.2023, come da verbale del 2.12.2024, depositato da entrambe le parti).
3. In ogni caso parte ricorrente ha depositato in corso di causa cedolino di pagamento
(con valuta al 1.7.2025), nonché proprio estratto conto bancario dal quale si evince il CP_1 pagamento il pagamento della prestazione in oggetto alla predetta data del 1.7.2025. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato il pagamento risultante dal predetto estratto conto ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. L' si è riportato alla memoria e, in subordine, ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese processuali. La documentazione in atti, le attuali conclusioni di parte ricorrente e quelle proposte (in via subordinata) dall' nel corso dell'odierna udienza, evidenziano che sono cessate le CP_1 ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa ed altresì successivamente alle notifiche del ricorso, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € CP_1 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 10.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia