Articolo 15 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
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22 agosto 2012
Art. 15.


Attivita' di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012