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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 2.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Annalisa Chiarini, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nereto (TE), Via
Gramsci n. 17
Attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore del 8.08.2023, dall'Avv.
Katiuscia Secondino, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Carlo Forti
n. 47
Convenuta
OGGETTO: Titoli di credito.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] affinché l'intestato Tribunale la condannasse al pagamento di € 30.088,29 a titolo di Controparte_1 differenza tra il rimborso dovuto e quello effettivamente versato di n. 6 buoni postali fruttiferi di durata trentennale emessi da , serie “Q/P”, sottoscritti nel 1987 dai genitori CP_1 dell'attore, entrambi deceduti, e precisamente:
- Serie Q / P n. 000099 di Lire 1.000.000 (unmilione di lire italiane) emesso il 10.01.1987;
- Serie Q / P n. 000052 di Lire 500.000 (cinquecentomila lire italiane) emesso il 10.01.1987;
- Serie Q / P n. 000039 di Lire 2.000.000 (duemilioni di lire italiane) emesso il 10.01.1987;
pagina 1 di 6 - Serie Q / P n. 000143 di Lire 1.000.000 (unmilione di lire italiane) emesso il 22.07.1987;
- Serie Q / P n. 000127 di Lire 500.000 (cinquecentomila lire italiane) emesso il 16.11.1987
- Serie Q / P n. 000168 di Lire 1.000.000 (unmilione di lire italiane) emesso il 16.11.1987
In particolare, secondo parte attrice il diverso importo richiesto rispetto a quello ottenuto in sede di rimborso, costituisce diretta applicazione di quanto riportato nella griglia a tergo dei buoni fruttiferi sulla quale è stato apposto il timbro riportante la dicitura “B.F.P. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5°anno; 9% dal 6° al 10° anno;
10,5% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno” con la conseguenza che, in assenza di alcuna indicazione specifica del tasso di interesse per il periodo che decorre dal 21° al 31° anno, deve trovare applicazione la dicitura ordinaria secondo cui “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” (lire 129.075 nel buono fruttifero n. 000127 e n. 000052, lire 516.300 nel buono fruttifero n. 00039).
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite, essendo corretto l'importo rimborsato di € 38.362,47 in applicazione di quanto previsto nel D.M. del
13.06.1986.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza.
4. La questione controversa attiene alla modalità di calcolo del tasso di interesse nell'ultimo decennio di vita dei buoni oggetto di giudizio, occorrendo stabilire se si applica il tasso di interesse di cui al D.M. 13.06.1986 relativo alla serie “Q” ovvero il tasso di interesse relativo alla serie “P”, più favorevole per il risparmiatore, problema che sussiste in quanto la stampigliatura apposta sul retro del buono fruttifero riguarda solo il tasso di interesse dei primi venti anni dei buoni.
In punto di diritto l'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 – nella versione ratione temporis vigente- prevede che «le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministero per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale» e che esse «hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie». Il co. 2 della citata disposizione prevede che «ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo» mentre «per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo». Infine, il co. 3, dispone che «gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».
pagina 2 di 6 L'art. 4 D.M. 13 giugno 1986 n. 148 prevede che «con effetto dal 1 luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti, nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto», che «gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni» e che «le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni citati». Il successivo art. 5 dispone che «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 1° luglio 1986» con la precisazione che «per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'Serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi», ipotesi sussistente nel caso di specie, venendo in rilievo sei buoni postali di durata trentennale, emessi in data successiva al primo luglio dell'1986 (precisamente in data
10.01.1987, 22.07.1987 e 16.11.1987) con apposto nella parte anteriore il timbro “P/Q” e, nel retro, il timbro contenente i nuovi interessi applicabili.
L'art. 7 co. 3 d.lgs. n. 284/1999 ha abrogato «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione», prevedendo, tuttavia che «i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori».
4.1. Ciò chiarito, pacifico che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito costituendo titoli di legittimazione in quanto documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione (e, pertanto, ai sensi dell'art. 2002 c.c. non sono soggetti alla disciplina dettata per i titoli di credito) e che tra il risparmiatore e si instaura, con la Controparte_1 sottoscrizione dei suddetti buoni, un vincolo negoziale (cfr. Cass. Civ., 16 dicembre 2005, n.
27809; Cass. Civ., sez. U., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n.
3963; Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4748), ritiene il
Tribunale che la tesi sostenuta da parte attrice non può trovare applicazione in quanto dalla normativa esaminata si evince che i diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e che detta modificazione si applica mediante un'integrazione del contenuto del vincolo negoziale in forza del meccanismo di cui all'art. 1339
c.c., avendo l'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 e l'art. 5 DM 13 giugno 1986 natura cogente (cfr. Cass.
Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n. 3963).
In quest'ottica, come condivisibilmente messo in rilievo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'apposizione sul retro del buono di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura costituisce una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non potendo la stessa qualificarsi come manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 4 febbraio 2022, n. 4384, secondo cui “non pagina 3 di 6 sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente,
a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»”).
Alla stessa conclusione si giunge applicando gli ordinari criteri di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c. e, in particolare, sia il canone di interpretazione letterale di cui all'art. 1362 co. 1 c.c.
(in quanto “se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q” e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa”, cfr. Cass. Civ., n. 4384/2022 cit), sia il canone di cui all'art. 1342 co. 1 c.c. il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – incompatibilità sussistente nel caso di specie in ragione della diversa individuazione da parte del Ministero del Tesoro di tassi di interesse in sostituzione dei precedenti
– con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (cfr. Cass. Civ., n. 4384/2022 cit). Ne deriva che non è conforme a tali canoni ermeneutici un'interpretazione volta a frammentare il dato testuale consentendo, da un lato, l'applicazione ai primi venti anni di durata del buono postale dei tassi previsti dal D.M. 1986 e riportati mediante apposizione di un timbro sul retro del documento e, dall'altro lato, l'applicazione all'ultima decade di durata dei precedenti tassi di interesse propri della serie “P” ancora parzialmente visibili sul buono cartaceo. Secondo la Corte di legittimità, infatti, tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale non tenendo conto che la tabella originariamente stampata sul documento risulta sostituita dalla diversa griglia di rendimenti ex art. 5 del D.M. 1986 che, tra l'altro, prevede un sistema di calcolo degli interessi in valori percentuali del tutto eccentrico ed in discontinuità con il modello originario caratterizzato da valori monetari assoluti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2023, n.
22619).
Tale interpretazione, oltre che rispettosa della volontà negoziale delle parti, è anche conforme al criterio ermeneutico della buona fede ex art. 1366 c.c. che impone l'interpretazione del contratto attraverso l'analisi delle espressioni utilizzate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il pagina 4 di 6 significato obiettivo sul quale le stesse dovevano fare ragionevole affidamento.
Né può venire in rilievo la necessità di tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali in quanto un legittimo affidamento circa l'applicabilità dei tassi di interesse originariamente stampati sul supporto cartaceo sarebbe certamente ravvisabile nel caso in cui i buoni sottoscritti nel vigore di un decreto modificativo degli interessi fossero privi di elementi dai quali il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979), non essendo, invece, ravvisabile nel diverso caso in cui, in conformità allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi – recasse l'apposizione della serie effettiva, nella specie “P/Q”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e il timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, esattamente come nel caso de quo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4384).
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., sez. U., 15 giugno
2007, n. 13979) riguarda, infatti, un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio, nel quale contriamente a quanto previsto dal decreto ministeriale di riferimento, non Controparte_1 aveva provveduto ad apporre la stampigliatura richiesta con la conseguenza che, in tale ipotesi, in ragione dell'instaurazione tra le parti di un vincolo negoziale, doveva darsi prevalenza a quanto risultante dal testo dei buoni sottoscritti. In altri termini le Sezioni Unite, nella suddetta pronuncia, non hanno affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale inserito nei buoni fruttiferi postali rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla loro emissione, fondandosi
– piuttosto - la decisione sul rilievo per cui aveva omesso di riportare sul testo Controparte_1 dei buoni fruttiferi postali la variazione operata con il decreto ministeriale, con conseguente necessità di tutelare l'affidamento del risparmiatore, il quale non poteva neanche ipotizzare una eventuale discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e quelle previste dalla normativa applicabile. Orbene, detta fattispecie è diversa da quella oggetto del presente giudizio nel quale ha riportato la stampigliatura sul retro dei buoni fruttiferi postali, con la CP_1 conseguenza che – per le ragioni sopraesposte – la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ne deriva che nel caso di specie, in presenza di un'incompleta indicazione - limitatamente all'ultima decade - dei rendimenti del buono postale di nuova emissione rientranti nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva, conforme al dettato dell'art. 1339 c.c., che consente di associare al titolo i tassi contemplati dal decreto ministeriale richiamato.
5. In conclusione, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento non essendo applicabili ai buoni postali serie “P/Q” i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale, nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24715; Cass. civ., sez. I, 26 luglio
2023, n. 22619; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022, n.
4748; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4751; Cass. civ., sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 87; Cass. civ., 4 gennaio 2023, n. 112; Cass. civ., 11 febbraio 2023, n. 567).
pagina 5 di 6 6. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti soprattutto al momento dell'instaurazione del presente giudizio e la presenza di pronunce anche emesse dall'intestato
Tribunale (in diversa composizione) di segno opposto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni contraria domanda e eccezione disattesa Parte_1 Controparte_1
e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) spese di lite compensate
Teramo, il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 2.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Annalisa Chiarini, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nereto (TE), Via
Gramsci n. 17
Attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore del 8.08.2023, dall'Avv.
Katiuscia Secondino, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Carlo Forti
n. 47
Convenuta
OGGETTO: Titoli di credito.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] affinché l'intestato Tribunale la condannasse al pagamento di € 30.088,29 a titolo di Controparte_1 differenza tra il rimborso dovuto e quello effettivamente versato di n. 6 buoni postali fruttiferi di durata trentennale emessi da , serie “Q/P”, sottoscritti nel 1987 dai genitori CP_1 dell'attore, entrambi deceduti, e precisamente:
- Serie Q / P n. 000099 di Lire 1.000.000 (unmilione di lire italiane) emesso il 10.01.1987;
- Serie Q / P n. 000052 di Lire 500.000 (cinquecentomila lire italiane) emesso il 10.01.1987;
- Serie Q / P n. 000039 di Lire 2.000.000 (duemilioni di lire italiane) emesso il 10.01.1987;
pagina 1 di 6 - Serie Q / P n. 000143 di Lire 1.000.000 (unmilione di lire italiane) emesso il 22.07.1987;
- Serie Q / P n. 000127 di Lire 500.000 (cinquecentomila lire italiane) emesso il 16.11.1987
- Serie Q / P n. 000168 di Lire 1.000.000 (unmilione di lire italiane) emesso il 16.11.1987
In particolare, secondo parte attrice il diverso importo richiesto rispetto a quello ottenuto in sede di rimborso, costituisce diretta applicazione di quanto riportato nella griglia a tergo dei buoni fruttiferi sulla quale è stato apposto il timbro riportante la dicitura “B.F.P. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5°anno; 9% dal 6° al 10° anno;
10,5% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno” con la conseguenza che, in assenza di alcuna indicazione specifica del tasso di interesse per il periodo che decorre dal 21° al 31° anno, deve trovare applicazione la dicitura ordinaria secondo cui “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” (lire 129.075 nel buono fruttifero n. 000127 e n. 000052, lire 516.300 nel buono fruttifero n. 00039).
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite, essendo corretto l'importo rimborsato di € 38.362,47 in applicazione di quanto previsto nel D.M. del
13.06.1986.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza.
4. La questione controversa attiene alla modalità di calcolo del tasso di interesse nell'ultimo decennio di vita dei buoni oggetto di giudizio, occorrendo stabilire se si applica il tasso di interesse di cui al D.M. 13.06.1986 relativo alla serie “Q” ovvero il tasso di interesse relativo alla serie “P”, più favorevole per il risparmiatore, problema che sussiste in quanto la stampigliatura apposta sul retro del buono fruttifero riguarda solo il tasso di interesse dei primi venti anni dei buoni.
In punto di diritto l'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 – nella versione ratione temporis vigente- prevede che «le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministero per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale» e che esse «hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie». Il co. 2 della citata disposizione prevede che «ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo» mentre «per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo». Infine, il co. 3, dispone che «gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».
pagina 2 di 6 L'art. 4 D.M. 13 giugno 1986 n. 148 prevede che «con effetto dal 1 luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti, nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto», che «gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni» e che «le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni citati». Il successivo art. 5 dispone che «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 1° luglio 1986» con la precisazione che «per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'Serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi», ipotesi sussistente nel caso di specie, venendo in rilievo sei buoni postali di durata trentennale, emessi in data successiva al primo luglio dell'1986 (precisamente in data
10.01.1987, 22.07.1987 e 16.11.1987) con apposto nella parte anteriore il timbro “P/Q” e, nel retro, il timbro contenente i nuovi interessi applicabili.
L'art. 7 co. 3 d.lgs. n. 284/1999 ha abrogato «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione», prevedendo, tuttavia che «i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori».
4.1. Ciò chiarito, pacifico che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito costituendo titoli di legittimazione in quanto documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione (e, pertanto, ai sensi dell'art. 2002 c.c. non sono soggetti alla disciplina dettata per i titoli di credito) e che tra il risparmiatore e si instaura, con la Controparte_1 sottoscrizione dei suddetti buoni, un vincolo negoziale (cfr. Cass. Civ., 16 dicembre 2005, n.
27809; Cass. Civ., sez. U., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n.
3963; Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4748), ritiene il
Tribunale che la tesi sostenuta da parte attrice non può trovare applicazione in quanto dalla normativa esaminata si evince che i diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e che detta modificazione si applica mediante un'integrazione del contenuto del vincolo negoziale in forza del meccanismo di cui all'art. 1339
c.c., avendo l'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 e l'art. 5 DM 13 giugno 1986 natura cogente (cfr. Cass.
Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n. 3963).
In quest'ottica, come condivisibilmente messo in rilievo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'apposizione sul retro del buono di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura costituisce una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non potendo la stessa qualificarsi come manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 4 febbraio 2022, n. 4384, secondo cui “non pagina 3 di 6 sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente,
a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»”).
Alla stessa conclusione si giunge applicando gli ordinari criteri di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c. e, in particolare, sia il canone di interpretazione letterale di cui all'art. 1362 co. 1 c.c.
(in quanto “se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q” e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa”, cfr. Cass. Civ., n. 4384/2022 cit), sia il canone di cui all'art. 1342 co. 1 c.c. il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – incompatibilità sussistente nel caso di specie in ragione della diversa individuazione da parte del Ministero del Tesoro di tassi di interesse in sostituzione dei precedenti
– con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (cfr. Cass. Civ., n. 4384/2022 cit). Ne deriva che non è conforme a tali canoni ermeneutici un'interpretazione volta a frammentare il dato testuale consentendo, da un lato, l'applicazione ai primi venti anni di durata del buono postale dei tassi previsti dal D.M. 1986 e riportati mediante apposizione di un timbro sul retro del documento e, dall'altro lato, l'applicazione all'ultima decade di durata dei precedenti tassi di interesse propri della serie “P” ancora parzialmente visibili sul buono cartaceo. Secondo la Corte di legittimità, infatti, tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale non tenendo conto che la tabella originariamente stampata sul documento risulta sostituita dalla diversa griglia di rendimenti ex art. 5 del D.M. 1986 che, tra l'altro, prevede un sistema di calcolo degli interessi in valori percentuali del tutto eccentrico ed in discontinuità con il modello originario caratterizzato da valori monetari assoluti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2023, n.
22619).
Tale interpretazione, oltre che rispettosa della volontà negoziale delle parti, è anche conforme al criterio ermeneutico della buona fede ex art. 1366 c.c. che impone l'interpretazione del contratto attraverso l'analisi delle espressioni utilizzate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il pagina 4 di 6 significato obiettivo sul quale le stesse dovevano fare ragionevole affidamento.
Né può venire in rilievo la necessità di tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali in quanto un legittimo affidamento circa l'applicabilità dei tassi di interesse originariamente stampati sul supporto cartaceo sarebbe certamente ravvisabile nel caso in cui i buoni sottoscritti nel vigore di un decreto modificativo degli interessi fossero privi di elementi dai quali il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979), non essendo, invece, ravvisabile nel diverso caso in cui, in conformità allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi – recasse l'apposizione della serie effettiva, nella specie “P/Q”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e il timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, esattamente come nel caso de quo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4384).
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., sez. U., 15 giugno
2007, n. 13979) riguarda, infatti, un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio, nel quale contriamente a quanto previsto dal decreto ministeriale di riferimento, non Controparte_1 aveva provveduto ad apporre la stampigliatura richiesta con la conseguenza che, in tale ipotesi, in ragione dell'instaurazione tra le parti di un vincolo negoziale, doveva darsi prevalenza a quanto risultante dal testo dei buoni sottoscritti. In altri termini le Sezioni Unite, nella suddetta pronuncia, non hanno affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale inserito nei buoni fruttiferi postali rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla loro emissione, fondandosi
– piuttosto - la decisione sul rilievo per cui aveva omesso di riportare sul testo Controparte_1 dei buoni fruttiferi postali la variazione operata con il decreto ministeriale, con conseguente necessità di tutelare l'affidamento del risparmiatore, il quale non poteva neanche ipotizzare una eventuale discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e quelle previste dalla normativa applicabile. Orbene, detta fattispecie è diversa da quella oggetto del presente giudizio nel quale ha riportato la stampigliatura sul retro dei buoni fruttiferi postali, con la CP_1 conseguenza che – per le ragioni sopraesposte – la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ne deriva che nel caso di specie, in presenza di un'incompleta indicazione - limitatamente all'ultima decade - dei rendimenti del buono postale di nuova emissione rientranti nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva, conforme al dettato dell'art. 1339 c.c., che consente di associare al titolo i tassi contemplati dal decreto ministeriale richiamato.
5. In conclusione, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento non essendo applicabili ai buoni postali serie “P/Q” i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale, nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24715; Cass. civ., sez. I, 26 luglio
2023, n. 22619; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022, n.
4748; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4751; Cass. civ., sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 87; Cass. civ., 4 gennaio 2023, n. 112; Cass. civ., 11 febbraio 2023, n. 567).
pagina 5 di 6 6. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti soprattutto al momento dell'instaurazione del presente giudizio e la presenza di pronunce anche emesse dall'intestato
Tribunale (in diversa composizione) di segno opposto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni contraria domanda e eccezione disattesa Parte_1 Controparte_1
e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) spese di lite compensate
Teramo, il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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