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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30.10.2025
Causa n. 2329/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Mascia
e per la parte convenuta l'avv. Magalini
I procuratori delle parti discutono ampiamente la causa e concludono come in atti, formulando in particolare osservazioni sulla recente sentenza della Corte
d'Appello di Venezia 629/2025 del 10.10.2025.
La difesa di parte ricorrente chiede in caso di condanna alle spese della resistente la distrazione delle stesse.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 30.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2329 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 16/10/2024 avente ad oggetto: socio lavoratore cooperativa/regolamento interno/contratto collettivo del settore affine/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CI DA e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGALINI Controparte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 16.10.2024, socio lavoratore di Verona 83 Parte_1
soc. coop. dal 11.6.2020 al 26.12.2022 ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia il Giudice adito accertare il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro del ccnl ed Parte_2 all'inquadramento nel 5' livello o in subordine 6' livello o comunque a ricevere dall'assunzione o secondo la diversa decorrenza il trattamento economico ex art. 3 legge
142/2001 e art. 36 Cost nella misura corrispondente al 5' o al 6' livello del ccnl
[...]
. 2) Voglia conseguentemente il Giudice adito condannare Parte_2 CP_2
- c.f.: - in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] P.IVA_1 Parte_3
con sede a , via Fermi, 61 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
[...] CP_1
€ 19.813,80 o del maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 3) Vittoria di spese e compensi di legge”.
1 In sintesi, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assegnato a mansioni di pickerista e addetto alla preparazione dei bancali per la spedizione ai vari supermercati presso il centro logistico di pertinenza della società a Villafranca di Verona, nell'ambito di un Parte_4
contratto di appalto tra 83 e la in forza del quale la CP_1 Parte_5 cooperativa gestiva per il gruppo della committente, l'intero servizio di stoccaggio, movimentazione e preparazione di spedizioni, in una struttura di 50.000 mq ad elevata capacità di stoccaggio e posti pallet. Il ricorrente sostiene che, in virtù delle mansioni effettivamente svolte (selezionava i vari prodotti sulla base, dapprima di una lista di carico poi con il sistema “pick by voice”, li prelevava utilizzando un transpallet elettrico a pedana munito di due forche e riempito il bancale lo chiudeva con nastro adesivo e lo portava al punto di carico – circostanza pacifiche), l'attività in concreto svolta e oggetto dell'appalto rientrerebbe nel settore regolato dal CCNL Trasporto Merci & Logistica. Tale CCNL disciplina il personale delle imprese di servizi logistici, trasporto e movimentazione merci, e prevede una specifica "sezione cooperative". Le mansioni svolte corrisponderebbero al 5° livello di tale contratto, applicando il quale al posto del 1° livello riconosciuto all'assunzione (poi 2°livello da giugno 2021 e poi 3° livello da luglio 2021) CCNL Multiservizi, risulterebbe creditore dell'importo complessivo di euro 19.813,80 (comprensivo delle differenze per TFR). Sostiene la parte che il diritto all'applicazione del CCNL TML discenderebbe primariamente dall'obbligatorietà delle previsioni del regolamento interno, cui il socio lavoratore aderisce con la sottoscrizione del contratto associativo. La Legge 142/2001 (art. 6, comma 1, lett. a) impone l'applicabilità del contratto collettivo richiamato espressamente nel regolamento al rapporto di lavoro subordinato. Poiché il regolamento prevedeva l'applicazione del CCNL
Trasporti/Facchinaggio per i soci impiegati in quel settore, e il ricorrente era inserito nella
"sezione Trasporti Facchinaggio Verona", l'applicazione del CCNL Multiservizi sarebbe errata. Sostiene comunque che l'applicazione del CCNL Multiservizi sarebbe errata in quanto il ricorrente ha operato in un centro logistico di fornendo servizi di Parte_4
stoccaggio, movimentazione e preparazione di spedizioni, attività estranea all'ambito di efficacia del CCNL Multiservizi (settore pulizie e servizi integrati/multiservizi). Il CCNL
Trasporto Merci & Logistica è la contrattazione collettiva più appropriata al settore logistico, nel quale la cooperativa ha concretamente operato. Afferma infine che l'applicazione del
CCNL Multiservizi sarebbe illegittima poiché contraria al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.; invoca infatti il riferimento al CCNL della categoria affine, non essendo quello applicato corrispondente al settore di attività svolto
2 nell'appalto e sottolinea che dal raffronto tra le paghe orarie (comprensivi degli istituti della retribuzione) previste si evidenzia una significativa differenza tra il 5° livello Logistica (€
9,19625) e il 1° livello (€ 6,51919), 2° (€ 6,84103) e 3° (€ 7,41439) Multiservizi, confermando l'inadeguatezza di quest'ultimo.
2. Si è costituita Verona 83 soc. coop. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha in sintesi sostenuto che: il ricorrente è stato socio lavoratore della cooperativa con mansioni consistenti nella collocazione su bancali (non all'interno di contenitori, di qualsiasi tipo o natura, ma sul mero piano orizzontale del bancale), secondo le indicazioni ricevute, della merce che doveva, poi, essere inviata ai singoli punti vendita;
che le indicazioni della merce da prelevare erano fornite con il sistema “pick by voice”: il ricorrente era dotato di cuffie ed altoparlante attraverso le quali il computer centrale che gestisce il magazzino gli forniva (con voce metallica artificiale), minuto per minuto e, talora, più volte al minuto (quando la merce da prelevare era vicina) l'indicazione sia del prodotto da prelevare sia della posizione esatta di esso nel magazzino (sono così azzerati i tempi di ricerca della merce) e sia del bancale ove essa doveva essere riposta;
prelevata la merce richiesta dai vari scaffali presenti nel deposito il ricorrente la collocava sul bancale indicatogli;
una volta
“riempito” (occupato), il piano del bancale, il lavoratore girava attorno alla merce ivi posizionata o un foglio di plastica trasparente oppure del nastro adesivo, per compattare il tutto, portava, poi, nella zona destinata alle spedizioni, servendosi di transpallet elettrico, il bancale;
che ha sempre prestato attività in esecuzione dell'appalto tra 83 e CP_1
che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, aveva ad Parte_4
oggetto la raccolta della merce delle corsie di stoccaggio e movimentazione dei bancali mediante l'utilizzo di transpallet elettrici;
che Verona 83 aderisce a LE;
che il CCNL
"Trasporto, facchinaggio (cooperative)" del 1° agosto 2013, invocato dal ricorrente, fu disdettato formalmente da LE e da tutte le associazioni sindacali delle cooperative il 15 giugno 2015; che tale contratto ha perso efficacia e validità giuridica dal 1° gennaio 2016; che al momento dell'assunzione del ricorrente (giugno 2020), LE era firmataria, per i settori rilevanti, solo del CCNL Multiservizi del 31 maggio 2011; che quindi il CCNL richiamato dal regolamento sociale al momento dell'assunzione aveva cessato di esistere per le cooperative a seguito della predetta disdetta;
che la norma regolamentare non rinvia ad un generico CCNL
Trasporti ma solo ed esclusivamente un CCNL Trasporti che sia vincolante per le cooperative, in assenza del quale non impone l'applicazione di un CCNL di quel settore merceologico non sottoscritto;
che il CCNL Trasporti 2013 disciplina imprese di spedizione, autotrasporto,
3 servizi logistici e ausiliari e che la Sezione Cooperazione non amplia l'ambito di applicazione a soggetti che non rientrerebbero altrimenti nel campo generale del contratto, ma stabilisce disposizioni derogatorie per le cooperative che già svolgono in prevalenza tali attività. Verona
83 non svolge in via prevalente attività di "spedizione" o "autotrasporto”; che il contratto collettivo applicabile deve essere individuato con riferimento all'attività svolta dal datore di lavoro (Verona 83) o al settore in cui è occupato il lavoratore, non alle mansioni specifiche del lavoratore o all'attività merceologica del cliente;
che il contratto collettivo applicabile deve essere individuato con riferimento all'attività svolta dal datore di lavoro (Verona 83) o al settore in cui è occupato il lavoratore, non alle mansioni specifiche del lavoratore o all'attività merceologica del cliente;
che l'attività prevalente di 83 nel settore del ricorrente è il CP_1
facchinaggio e la movimentazione merci per imprese appaltanti;
che il CCNL Multiservizi è destinato a regolamentare i "servizi integrati/multiservizi/global service", e include espressamente i servizi generali alle imprese come "fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna". E pertanto, il CCNL Multiservizi è quello che "si attanaglia perfettamente alla concreta attività che 83 svolge"; che in ambito cooperativo, per la CP_1
determinazione dell'equa retribuzione (art. 36 Cost.), si fa riferimento ai minimi economici stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (Legge 142/2001 e D.L. 248/2007); che il CCNL Multiservizi, applicato dalla convenuta, è stato sottoscritto da tutte le più importanti associazioni di categoria del paese
(Confindustria, LEservizi, Confcooperative, ecc. e le principali OOSS) ed è stato recentemente rinnovato fino al dicembre 2024; che non sussiste alcuna presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata;
che la valutazione di costituzionalità non può derivare dalla mera constatazione che il salario orario del CCNL Multiservizi sia inferiore a quello del CCNL Trasporti, poiché la valutazione deve riguardare il complesso delle disposizioni economiche e normative;
che anche se si dovesse applicare un diverso CCNL come parametro ai sensi dell'art. 36 Cost., si dovrebbero considerare solo le componenti che integrano il "minimo costituzionale" (retribuzione tabellare), escludendo voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come compensi aggiuntivi, scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità; che per tale ragione, i conteggi dimessi dal ricorrente e la conseguente domanda di condanna per € 19.813,80 sono contestati e ritenuti erronei;
che il ricorrente, nel corso del rapporto ha percepito le somme che risultano dagli allegati fogli paga e in particolare, delle seguenti somme di cui non si sarebbe erroneamente tenuto conto: nel giugno 2021 ha ricevuto, a titolo di “arretrati lordi”, € 229,90; a titolo di buoni pasto, dal 2020
4 alla cessazione del rapporto, complessivi € 2.740,22; un “buono regalo” di € 200,00 nel 2022; una “integrazione retributiva lorda”, dal 2020 alla cessazione del rapporto, per complessivi €
1. 258,00; un incentivo lordo, nel 2021, di € 100,00.
3. Il giudice, sentiti di difensori delle parti, all' udienze del 18.2.2025, acquisito il verbale di accordo del 30.5.2019 prodotto dalla difesa di parte ricorrente in quanto volto a contestare l'asserzione della resistente secondo cui il CCNL sarebbe stato disdettato al momento della costituzione del rapporto di lavoro e ritenuta la causa di natura documentale vertendo essenzialmente su questioni di diritto, ha rinviato per la discussione orale (contestualmente ad altre cause con le medesime questioni giuridiche), all'esito della quale, ha pronunciato la presente sentenza.
4. Come chiarito nell'ambito delle più ampie questioni del “salario minimo” dalla pronuncia
27711 del 2.10.2023 della Corte di Cassazione (e in senso analogo la sent. 27769/2023), nel settore cooperativo è la legge stessa che individua espressamente (rendendolo cogente) il criterio di riferimento per determinare il “giusto” trattamento economico spettante al socio lavoratore.
L'art. 3, comma 1, della L. 142/2001 dispone che: “[…] le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine[…].
Dalla previsione si evincono: a) il richiamo (indiretto) all'art. 36 Cost.; b) il riferimento al
“trattamento economico complessivo” e c) alla “contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.
In particolare, deve essere osservato che in base allo speciale dettato normativo, la retribuzione “parametro” non è costituita solo dalle voci retributive fondamentali (minimi tabellari, indennità di contingenza, tredicesima mensilità) poiché si fa riferimento espresso al trattamento economico “complessivo”, che include anche le altre componenti patrimoniali.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per il resto il meccanismo individuato dal legislatore con richiamo al CCNL di settore o categoria affine è lo stesso di quello esplicitato dalla giurisprudenza ex art. 36 Cost.
5. L'art. 3 va letto in combinato disposto con l'art. 7, comma 4 DL 248/2007 conv. in L.
31/2008 che specifica a quale contrattazione collettiva nazionale del settore la cooperativa debba fare riferimento per individuare il trattamento economico che si presuma adeguato:
5 “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
6. Il legislatore ha, dunque, stabilito la necessità che il raffronto venga operato individuando, in primo luogo, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo “del settore o della categoria affine”. Tale specificazione, lungi dall'essere una mera formula di stile, ben si comprende alla luce dell'importanza che il settore economico riveste nell'individuazione dei minimi retributivi, i quali variano notevolmente proprio in ragione dello specifico assetto di interessi che governa le diverse aree di attività. Il riferimento al settore/ categoria pare, inoltre, necessario per assicurare una adeguata tutela della concorrenza ed evitare fenomeni di competizione salariale al ribasso, essendo il dumping salariale strumento capace di alterare il mercato soprattutto nei settori cd. labour intensive nei quali è decisivo il costo del lavoro.
7. Il settore o la categoria vanno individuati facendo riferimento all'attività economica svolta in concreto dalla società cooperativa e nel cui ambito il lavoratore è addetto. Ciò si può desumere, in primo luogo, dal riferimento che l'art. 3 l. 142/2001 opera alle “prestazioni analoghe”, imponendo, dunque, all'interprete un'indagine sullo specifico settore dove la singola prestazione lavorativa viene effettivamente svolta. Tale conclusione pare, del resto, perfettamente coerente anche con la richiamata esigenza di ordine macroeconomico di tutela del mercato di riferimento.
8. Anche la Suprema Corte, peraltro, ha già avuto modo di avallare la suddetta interpretazione, confermando la decisione dalla Corte d'Appello nei seguenti termini: “si fonda su una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni sopra richiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge mosse dalla società ricorrente” nella parte in cui “tenuto conto del settore in cui opera OMISSIS, in base all'oggetto sociale, nonché della prestazioni rese dalla sig.ra nell'ambito dell'appalto per il servizio di vigilanza e guardianato presso la sede di (OMISSIS) della ., ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa , quello previsto dal c.c.n.l.
6. La Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. e US (esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i
6 dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto.
L'ambito di applicazione del c.c.n.l. Portieri e custodi è espressamente definito come relativo ai rapporti dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condomini” (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2019, n.4951).
9. A conclusioni analoghe è giunto anche il Tribunale di Genova, affermando che “la locuzione “attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni del socio lavoratore. Ciò non significa che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché
l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso
CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore. Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate. È dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi forniti da a , sebbene nel caso di specie, per le ragioni che sono state illustrate, la conclusione non muterebbe anche avendo riguardo alle fonti unilaterali interne alla cooperativa” (Trib.
Genova, rel. Basilico, n. 431/2022).
10. Ciò premesso, nel caso in esame, deve ritenersi che il settore da prendere in considerazione sia quello del trasporto e della logistica. Tale conclusione si desume da una pluralità convergente di fattori.
10.1. Per come dedotto dalla stessa cooperativa (punto 3, lett. a) della memoria) che richiama il proprio regolamento (doc. 2 res.) uno dei quattro diversi settori di cui si occupa la società è quello dei trasporti e logistica che include il facchinaggio;
negli anni 2017-2022 la cooperativa riporta il numero di facchini e autisti rispetto al totale dei soci (i primi sono passati da 290 su 611 a 275 su 534; i secondi sono 6/5 su 611/534; mentre gli addetti alle pulizie sono rimasti in media circa 40 e gli addetti ai musei/fiere sono passati, nel medesimo
7 periodo da 277 a 216, con una netta prevalenza dei “facchini”), riferendo altresì di disporre di
5/6 furgoncini, ciascuno condotto da un socio lavoratore per effettuare il trasporto per conto terzi;
“mentre tutti gli altri soci di quel settore sono occupati in attività di facchinaggio e movimentazione merci appaltate a 83 da aziende dei più diversi settori merceologici e CP_1 produttivi (ad esempio dei settori alimentare, commerciale, metalmeccanico ecc.), all'interno delle rispettive strutture d'impresa” (cap. 5 pag. 4 memoria).
Dalla visura camerale (estratta dalla difesa il 5.12.2022, doc.1 ric.) emerge che l'attività prevalente della cooperativa, dal 5.2.2009, sono i “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”.
10.2. Nel caso di specie inoltre, l'oggetto del contratto di appalto di servizi stipulato il
1.10.2012 con durata illimitata tra la cooperativa e (doc. 9 Parte_5
resistente), a cui era addetto il ricorrente (le cui mansioni di fatto svolte sono pacifiche, per come descritte in fatto da entrambe le difese), è il servizio di picking ossia di movimentazione delle merci all'interno del magazzino centralizzato della committente, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, utilizzando mezzi e attrezzature proprie o comunque nelle proprie disponibilità, risorse umane, autonomamente organizzati e diretti
(“L'appaltatore si obbliga ad eseguire in favore del committente il servizio di picking, consistente nell'attività di raccolta della merce dalle corsie di stoccaggio per il rifornimento dei punti vendita e movimentazione dei bancali, mediante l'utilizzo di transpallets elettrici”, cfr. art.
1.1 del contratto di appalto;
“L'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio di picking presso il magazzino centralizzato della in Villafranca di Parte_6
Verona, VR, via don Fumano n. 1” art. 2 contratto di appalto); nelle premesse del contratto si legge che: il Committente intende affidare in appalto all'appaltatore il servizio di picking presso il proprio magazzino centralizzato in Villafranca di;
l'Appaltatore dichiara di CP_1
possedere i requisiti di organizzazione, attrezzature e personale occorrenti per eseguire quanto richiesto a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari”.
Le stesse parti stipulanti chiariscono, descrivendo l'attività oggetto dell'appalto, che il servizio prestato dalla appaltatrice, a meno che non si voglia sostenere la non genuinità dello stesso (e quindi la mera somministrazione, illecita, di manodopera), è il “picking” ossia l'attività essenziale al ciclo di approvvigionamento delle giacenze e al processo di spedizione degli ordini preparati, mediante movimentazione dei bancali per lo stoccaggio e per la preparazione degli ordini in partenza.
8 10.3. D'altra parte, lo statuto della cooperativa all'art. 4 (doc. 1 res.) prevede nell'oggetto sociale tra i tanti: l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio e trasporto per conto terzi,
l'attività di trasporto merci per conto terzi, svolgere ed esercitare attività di spedizione.
Il regolamento interno della cooperativa (doc. 2 res.) prevede espressamente tra le divisioni operative: trasporti e logistica così definendola: “rappresenta il nucleo storico della
Cooperativa, nel settore dei trasporti e facchinaggio, della movimentazione merci, stoccaggio in magazzino, fornendo servizi di assistenza logistica e offrendo i propri servizi ad aziende che coprono quasi tutti i settori merceologici”.
E' poi lo stesso art. 3 del regolamento che prevede espressamente: “1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento il trattamento economico complessivo sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione nazionale: - dal CCNL Cooperative Trasporti/Facchinaggio per i soci occupati in tale settore. Dal CCNL Servizi di pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi per i soci occupati nel settore Pulizie […]”, così proseguendo ed individuando per ogni settore il CCNL di riferimento.
10.4. Questi elementi sono più che sufficienti per rendere palese come il regolamento interno, ma ancor prima la legge, rispetto alla quale il primo risulta aver dato corretta e coerente esecuzione, comportino che la retribuzione del ricorrente debba essere determinata sulla base del CCNL TML e non il Multiservizi. Quest'ultimo infatti, a prescindere dalla disdetta o meno da parte di LE del CCNL TML, non può ritenersi un parametro idoneo ad operare il raffronto richiesto dall'art. 3 l. 142/2001.
11. Si ribadiscono sul punto le argomentazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
289/2022 del 22.2.2022: “Nel caso di specie occorre in particolare accertare l'ambito di operatività del CCNL Logistica e del CCNL Multiservizi, sottoscritto pacificamente dalle medesime sigle sindacali, egualmente rappresentative. Nell'interpretazione dei contratti collettivi il Giudice deve fare ricorso ai canoni ermeneutici degli atti di autonomia privata
(artt. 1362-1371 c.c.), quindi il criterio letterale va integrato con gli ulteriori criteri volti ad accertare la comune intenzione delle parti (v. da ultimo Cass., ord. 2173/2022).
L'ambito di operatività del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione riguarda il
“rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di
9 trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del
CCNL dei lavoratori dei porti” (CCNL Logistica 2005 e 2011, doc. 18/19 ricorrente).
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (art.1): “disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle
Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, anche ai sensi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007 convertito in legge n.
31/2008, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali. (...) Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, ecc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, ecc.); - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze,
10 imposte, fatturazioni, ecc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, ecc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggioe piccola manutenzione al trasporto pubblico -autobus, aeromobili, natanti, ecc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, ecc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.)(...)” (CCNL Multiservizi, doc. 20 ricorrente).
Nei profili esemplificativi (che per condivisa giurisprudenza prevalgono ai fini interpretativi sulle declaratorie generali, v. Cass. 3547/2016) di cui al IV livello CCNL Multiservizi, tra gli operai specializzati è ricompresa la figura del “magazziniere che opera anche con l'ausilio di supporti informatici” e tra quelle di cui al II livello CCNL Multiservizi gli “addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto”, tuttavia tali mansioni devono essere intese come funzionalmente collegate ed inserite in appalti che hanno come oggetto principale e prevalente quello indicato dallo stesso CCNL all'art.
1. Mentre nei profili esemplificativi di cui al V livello del CCNL Logistica, l'attività di addetto al magazzino, viene ulteriormente specificata e dettagliata fino a ricomprendere espressamente l'attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller etc. ) e di reggettatura;
il medesimo CCNL poi distingue ulteriormente le attività di magazzino in altri livelli inferiori e superiori.
Deve quindi ritenersi che le (medesime) parti sociali abbiano voluto far rientrare le mansioni di addetto al magazzino tra quelle regolate dal Multiservizi solamente nei casi in cui le stesse siano finalizzate all'esecuzione di un appalto rientrante tra quelli di cui all'art. 1 del medesimo CCNL, in cui cioè l'attività svolta in magazzino non sia funzionale alle attività di logistica e/o del trasporto, regolati dal diverso CCNL di settore. Le attività di mero facchinaggio all'interno dei magazzini esulano infatti dal concetto di servizi integrati di cui
11 al CCNL Multiservizi che a tale proposito specifica espressamente: “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”.
Come detto, il CCNL Multiservizi contempla anche il profilo dell'addetto al facchinaggio, ma limitatamente al caso in cui in cui il facchinaggio o fattorinaggio costituisca una mansione accessoria all'interno di un appalto avente oggetto diverso e più ampio (nello stesso senso v.
Tribunale di Verona, sentenza 4/2020 del 14.1.2020, RG 251/2017)”.
12. La sentenza è stata di recente confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia,
n. 629/2025 del 10.10.2025, con la seguente motivazione che conferma e ribadisce le ragioni di diritto della decisione di primo grado: “1.1 - La legge n. 142 del 2001 ha disposto all'art. 3, comma 1, che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
L'art. 6, comma 2, della medesima legge ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il “trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1”, escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
Successivamente, l'art. 7, co. 4, del d.l. n. 248/2007 ha previsto: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Tali norme, come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 23.05.2024, n. 14444, impongono alle società cooperative, non di adottare un determinato contratto collettivo (cosa che sarebbe in contrasto con l'art. 39 Cost.), bensì di “corrispondere al socio lavoratore un
12 trattamento economico complessivo …non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Il riferimento ai contratti collettivi del settore o della categoria affine è fatto unicamente al fine di individuare i minimi retributivi che le società devono rispettare nel trattamento dei soci lavoratori subordinati, a prescindere dal contratto collettivo in concreto applicato. Il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, così come il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nel caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, sono richiamati quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone la rigorosa osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative (v. Cass. n. 5189 del 2019; n. 4951 del
2019; v. Corte Cost. n. 51 del 2015).
Nella medesima pronuncia si precisa ulteriormente che “L'applicazione, al rapporto di lavoro, di un contratto collettivo di una categoria non corrispondente a quella della società datoriale, può avere rilievo ove si traduca in un trattamento retributivo inferiore ai minimi come individuati dalla legge n. 142 del 2001, purché nel rispetto del disposto dell'art. 36
Cost., legittimando il lavoratore a rivendicare la retribuzione conforme ai predetti minimi oppure alla previsione costituzionale (v. Cass. n. 27711 del 2023 secondo cui
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva
2022/2041/UE”)”.
13 1.2 – Nel caso di specie, l'originario ricorrente – oltre a lamentare un errato e inferiore inquadramento nell'ambito dei livelli previsti dalCCNL Multiservizi applicato dalla cooperativa datrice di lavoro – ha affermato la violazione dell'art. 3 l. n. 241/2001 atteso che il contratto collettivo di settore applicabile sarebbe il CCNL Trasporto Merci Logistica
(peraltro, già in precedenza applicato dalla società) e non il CCNL Multiservizi. La società svolgerebbe, infatti, attività nel settore della logistica (cfr. pag. 1 e 18 ricorso primo grado) e avrebbe svolto nell'ambito dell'appalto presso …il servizio di gestione del magazzino e movimentazione logistica delle merci (ove il ricorrente ha operato). Inoltre, l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente e dai colleghi, si concretizzava incontestabilmente nell'espletamento di mansioni proprie e caratteristiche del settore logistico (pag. 16 ricorso)
e analoghe considerazioni potevano farsi anche con riferimento al diverso appalto presso il centro logistico di pertinenza della società …di VA di OP (pag. 17 ricorso). Ha poi valorizzato le emergenze della visura camerale in cui era indicata quale attività prevalente “l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio o movimentazione merce;
l'attività complementare a quella di facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, confezionamento, pressatura, imballaggio, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta”.
[…]Gli elementi istruttori conducono a ritenere che l'attività svolta dalla società, quanto meno presso i cantieri ove ha lavorato il ricorrente, fosse prettamente legata alla movimentazione merce, preparazione ordini, carico e scarico camion. Attività, dunque, riconducibili al concetto di logistica di magazzino.
[…]Giova chiarire ulteriormente che la locuzione “attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l.
248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni dei soci lavoratori. Ciò non significa – come sembra ventilare parte appellate – che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché
l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso
CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore. Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo e alle concrete attività svolte per darvi esecuzione che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso
14 rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria.
Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma inserendovi attività di fatto mai praticate o del tutto residuali.
Il CCNL Multiservizi, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, è stato stipulato
(peraltro dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti anche il CCNL Traporto Merci e
Logistica) al fine di disciplinare le seguenti attività (art. 1): - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati ((omissis));
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in (omissis), con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
15 - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario
(copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
È ben vero che si tratta di un elenco non esaustivo ma, da un lato, appare evidente che si tratti di un CCNL volto a disciplinare sostanzialmente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi (al comma 9 dell'art. 1, si prevede che “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”).
Tale previsione giustifica l'affermazione contenuta nella sentenza gravata secondo cui la previsione tra i profili esemplificativi del CCNL Multiservizi dell'addetto al facchinaggio è funzionale al caso in cui il facchinaggio o il fattorinaggio costituisca una mansione accessoria all'interno di un appalto avente oggetto diverso e più ampio (riferibile ad una più complessa attività di servizi integrati e non alla mera attività di logistica di magazzino). Sotto altro profilo, non è comunque sufficiente che il CCNL Multiservizi contempli dei profili esemplificativi che possono attagliarsi all'attività logistica di magazzino, atteso che l'art. 3, l.
n. 241/2001 richiede la previa individuazione del settore di riferimento, la successiva ricerca del CCNL maggiormente rappresentativo che regola quel settore e, solo all'esito di tali passaggi, è possibile individuare il profilo professionale all'interno di tale CCNL. Deve, quindi, escludersi che sia possibile invertire l'ordine dei fattori, partendo dalla disamina dei profili professionali per individuare il settore economico e conseguentemente il CCNL applicabile.
Di contro, l'ambito di operatività del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione riguarda il “rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con
16 attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti”.
Risulta, dunque, manifesta la maggiore rispondenza di tale CCNL rispetto all'attività svolta dalla cooperativa qui appellante così come emersa all'esito dell'istruttoria.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure laddove ha individuato – in coerenza con le allegazioni attoree e le risultanze dell'istruttoria -il
CCNL Trasporto merci logistica il contratto collettivo di settore, la cui retribuzione va utilizzata come parametro per valutare l'eventuale violazione dell'art. 3, l. n. 241/2001. Sul punto, giova ulteriormente ribadire, che l società cooperative possono scegliere il contratto collettivo da applicare, ma non possono riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 7047/2019) e tale trattamento economico complessivo, in base alle previsioni dell'art. 3, l. n. 241/2001, non può essere inferiore “ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine».
13. Si deve aggiungere ulteriormente che il “facchino”, quale operaio che svolge attività manuale di scarico e carico di merci e quindi di movimentazione delle stesse (e a maggior ragione quelli che utilizzano anche di transpallets), compare tra i profili indentificativi del
6°livello e ove qualificato o specializzato del 5° o del 4° livello del CCNL TML (cfr. doc. 4 ric.), trattandosi di figura professionale poste alla base del settore della logistica;
si tratta di attività che ha sì come oggetto “prelevare un oggetto dal punto A e portarlo al punto B” ma nell'ambito di un processo di selezione e prelievo della merce dagli scaffali di un magazzino per preparare gli ordini dei clienti o le scorte per la produzione, carattere che detta attività non perde per il solo fatto di essere considerata “atomisticamente”, ossia avulsa dal contesto produttivo in cui si inserisce.
14.Alle medesime conclusioni giungono, con riferimento ai medesimi settori di riferimento, il
Tribunale di Lodi, con sentenza 386/2023 del 14.12.2023; il Tribunale di Milano, con sentenze 4222/2023 e 4223/2023 pubblicate il 31.1.2024).
Né appare convincente il più risalente precedente della Corte d'Appello di Venezia (sent.
557/2024 del 9.12.2024, RG 589/2022) invocato dalla difesa della resistente che per vero si occupa del diverso profilo della irriducibilità della retribuzione peraltro con riferimento al caso di successione di diverse disposizioni contrattuali (circostanza non ricorrente nel caso di
17 specie) e non di cambio di contratto collettivo da parte della stessa società che continua ad operare nel medesimo settore (profilo comunque irrilevante nel caso di specie), oltre a limitarsi ad affermare che non era stata denunciata in quel caso nessuna violazione dell'art. 36
Cost. e comunque che l'attività prevalente svolta dalla cooperativa (e peraltro non con riferimento ad uno specifico appalto nel cui ambito ha sempre operato il socio) non avesse attinenza con quella oggetto del CCNL TML (asserzione non ulteriormente chiarita in fatto ed in diritto dalla sentenza).
15.Dall'insieme degli elementi sopra individuati, a parere del giudicante, deve concludersi che la cooperativa ha violato l'art. 3 l. 142/2001, avendo applicato al ricorrente addetto all'appalto di logistica una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL maggiormente rappresentativo del settore di riferimento ovvero il CCNL Logistica, Trasporti e Spedizioni, come si evince chiaramente dai conteggi prodotti. Le differenze retributive sono state determinate conteggiando le ore riportate in ciascun cedolino paga sotto le voci “retribuzione ordinaria”, “ferie non godute”, “tredicesima mensilità” e “quattordicesima mensilità”, tutte retribuite con il minimo proprio del livello 1 e poi 2 e 3 del ccnl Multiservizi. Si è quindi indicata nella terza colonna la somma effettivamente pagata, ottenuta moltiplicando tali due fattori. Si è poi rideterminato il dovuto tenendo fermo l'ammontare delle ore retribuite, moltiplicato però per la paga oraria prevista dalle allegate tabelle salariali del ccnl . Parte_2
La differenza, mese per mese, è al lordo delle ritenute. Del tutto irrilevanti nella quantificazione delle somme spettanti al lavoratore oggetto del presente giudizio, sono le somme riconosciute al lavoratore nel corso del rapporto ad altro titolo, indicate nella memoria per come analiticamente richiamate. Tali conteggi non sono stati puntualmente contestati e comunque non ne è stata posta in dubbio la correttezza aritmetica.
La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di Euro 19.813,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il periodo giugno 2020 - dicembre 2022, determinato considerando l'importo della retribuzione spettante per il 5° livello del CCNL TML cui appartengono i “che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” con indicazione tra i profili professionali degli operai addetti ad
18 “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” o ad
“attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”, tra cui (se non altro per l'utilizzo di transpallets manuali ed elettrici), pacificamente rientrano le mansioni di fatto svolte dal ricorrente. Ogni ulteriore profilo assorbito.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore (scaglione 5200-26000) della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria) considerata l'assenza di questioni di fatto controverse, la natura comune delle questioni di diritto della presente con altre cause patrocinate dalle stesse difese, in base ai parametri di cui al DM CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci Spedizioni con riferimento al livello 5° per il periodo 11.06.2020-26.12.2022;
2) per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di Euro 19.813,80, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
3) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 3.408,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
19
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30.10.2025
Causa n. 2329/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Mascia
e per la parte convenuta l'avv. Magalini
I procuratori delle parti discutono ampiamente la causa e concludono come in atti, formulando in particolare osservazioni sulla recente sentenza della Corte
d'Appello di Venezia 629/2025 del 10.10.2025.
La difesa di parte ricorrente chiede in caso di condanna alle spese della resistente la distrazione delle stesse.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 30.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2329 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 16/10/2024 avente ad oggetto: socio lavoratore cooperativa/regolamento interno/contratto collettivo del settore affine/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CI DA e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGALINI Controparte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 16.10.2024, socio lavoratore di Verona 83 Parte_1
soc. coop. dal 11.6.2020 al 26.12.2022 ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia il Giudice adito accertare il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro del ccnl ed Parte_2 all'inquadramento nel 5' livello o in subordine 6' livello o comunque a ricevere dall'assunzione o secondo la diversa decorrenza il trattamento economico ex art. 3 legge
142/2001 e art. 36 Cost nella misura corrispondente al 5' o al 6' livello del ccnl
[...]
. 2) Voglia conseguentemente il Giudice adito condannare Parte_2 CP_2
- c.f.: - in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] P.IVA_1 Parte_3
con sede a , via Fermi, 61 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
[...] CP_1
€ 19.813,80 o del maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 3) Vittoria di spese e compensi di legge”.
1 In sintesi, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assegnato a mansioni di pickerista e addetto alla preparazione dei bancali per la spedizione ai vari supermercati presso il centro logistico di pertinenza della società a Villafranca di Verona, nell'ambito di un Parte_4
contratto di appalto tra 83 e la in forza del quale la CP_1 Parte_5 cooperativa gestiva per il gruppo della committente, l'intero servizio di stoccaggio, movimentazione e preparazione di spedizioni, in una struttura di 50.000 mq ad elevata capacità di stoccaggio e posti pallet. Il ricorrente sostiene che, in virtù delle mansioni effettivamente svolte (selezionava i vari prodotti sulla base, dapprima di una lista di carico poi con il sistema “pick by voice”, li prelevava utilizzando un transpallet elettrico a pedana munito di due forche e riempito il bancale lo chiudeva con nastro adesivo e lo portava al punto di carico – circostanza pacifiche), l'attività in concreto svolta e oggetto dell'appalto rientrerebbe nel settore regolato dal CCNL Trasporto Merci & Logistica. Tale CCNL disciplina il personale delle imprese di servizi logistici, trasporto e movimentazione merci, e prevede una specifica "sezione cooperative". Le mansioni svolte corrisponderebbero al 5° livello di tale contratto, applicando il quale al posto del 1° livello riconosciuto all'assunzione (poi 2°livello da giugno 2021 e poi 3° livello da luglio 2021) CCNL Multiservizi, risulterebbe creditore dell'importo complessivo di euro 19.813,80 (comprensivo delle differenze per TFR). Sostiene la parte che il diritto all'applicazione del CCNL TML discenderebbe primariamente dall'obbligatorietà delle previsioni del regolamento interno, cui il socio lavoratore aderisce con la sottoscrizione del contratto associativo. La Legge 142/2001 (art. 6, comma 1, lett. a) impone l'applicabilità del contratto collettivo richiamato espressamente nel regolamento al rapporto di lavoro subordinato. Poiché il regolamento prevedeva l'applicazione del CCNL
Trasporti/Facchinaggio per i soci impiegati in quel settore, e il ricorrente era inserito nella
"sezione Trasporti Facchinaggio Verona", l'applicazione del CCNL Multiservizi sarebbe errata. Sostiene comunque che l'applicazione del CCNL Multiservizi sarebbe errata in quanto il ricorrente ha operato in un centro logistico di fornendo servizi di Parte_4
stoccaggio, movimentazione e preparazione di spedizioni, attività estranea all'ambito di efficacia del CCNL Multiservizi (settore pulizie e servizi integrati/multiservizi). Il CCNL
Trasporto Merci & Logistica è la contrattazione collettiva più appropriata al settore logistico, nel quale la cooperativa ha concretamente operato. Afferma infine che l'applicazione del
CCNL Multiservizi sarebbe illegittima poiché contraria al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.; invoca infatti il riferimento al CCNL della categoria affine, non essendo quello applicato corrispondente al settore di attività svolto
2 nell'appalto e sottolinea che dal raffronto tra le paghe orarie (comprensivi degli istituti della retribuzione) previste si evidenzia una significativa differenza tra il 5° livello Logistica (€
9,19625) e il 1° livello (€ 6,51919), 2° (€ 6,84103) e 3° (€ 7,41439) Multiservizi, confermando l'inadeguatezza di quest'ultimo.
2. Si è costituita Verona 83 soc. coop. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha in sintesi sostenuto che: il ricorrente è stato socio lavoratore della cooperativa con mansioni consistenti nella collocazione su bancali (non all'interno di contenitori, di qualsiasi tipo o natura, ma sul mero piano orizzontale del bancale), secondo le indicazioni ricevute, della merce che doveva, poi, essere inviata ai singoli punti vendita;
che le indicazioni della merce da prelevare erano fornite con il sistema “pick by voice”: il ricorrente era dotato di cuffie ed altoparlante attraverso le quali il computer centrale che gestisce il magazzino gli forniva (con voce metallica artificiale), minuto per minuto e, talora, più volte al minuto (quando la merce da prelevare era vicina) l'indicazione sia del prodotto da prelevare sia della posizione esatta di esso nel magazzino (sono così azzerati i tempi di ricerca della merce) e sia del bancale ove essa doveva essere riposta;
prelevata la merce richiesta dai vari scaffali presenti nel deposito il ricorrente la collocava sul bancale indicatogli;
una volta
“riempito” (occupato), il piano del bancale, il lavoratore girava attorno alla merce ivi posizionata o un foglio di plastica trasparente oppure del nastro adesivo, per compattare il tutto, portava, poi, nella zona destinata alle spedizioni, servendosi di transpallet elettrico, il bancale;
che ha sempre prestato attività in esecuzione dell'appalto tra 83 e CP_1
che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, aveva ad Parte_4
oggetto la raccolta della merce delle corsie di stoccaggio e movimentazione dei bancali mediante l'utilizzo di transpallet elettrici;
che Verona 83 aderisce a LE;
che il CCNL
"Trasporto, facchinaggio (cooperative)" del 1° agosto 2013, invocato dal ricorrente, fu disdettato formalmente da LE e da tutte le associazioni sindacali delle cooperative il 15 giugno 2015; che tale contratto ha perso efficacia e validità giuridica dal 1° gennaio 2016; che al momento dell'assunzione del ricorrente (giugno 2020), LE era firmataria, per i settori rilevanti, solo del CCNL Multiservizi del 31 maggio 2011; che quindi il CCNL richiamato dal regolamento sociale al momento dell'assunzione aveva cessato di esistere per le cooperative a seguito della predetta disdetta;
che la norma regolamentare non rinvia ad un generico CCNL
Trasporti ma solo ed esclusivamente un CCNL Trasporti che sia vincolante per le cooperative, in assenza del quale non impone l'applicazione di un CCNL di quel settore merceologico non sottoscritto;
che il CCNL Trasporti 2013 disciplina imprese di spedizione, autotrasporto,
3 servizi logistici e ausiliari e che la Sezione Cooperazione non amplia l'ambito di applicazione a soggetti che non rientrerebbero altrimenti nel campo generale del contratto, ma stabilisce disposizioni derogatorie per le cooperative che già svolgono in prevalenza tali attività. Verona
83 non svolge in via prevalente attività di "spedizione" o "autotrasporto”; che il contratto collettivo applicabile deve essere individuato con riferimento all'attività svolta dal datore di lavoro (Verona 83) o al settore in cui è occupato il lavoratore, non alle mansioni specifiche del lavoratore o all'attività merceologica del cliente;
che il contratto collettivo applicabile deve essere individuato con riferimento all'attività svolta dal datore di lavoro (Verona 83) o al settore in cui è occupato il lavoratore, non alle mansioni specifiche del lavoratore o all'attività merceologica del cliente;
che l'attività prevalente di 83 nel settore del ricorrente è il CP_1
facchinaggio e la movimentazione merci per imprese appaltanti;
che il CCNL Multiservizi è destinato a regolamentare i "servizi integrati/multiservizi/global service", e include espressamente i servizi generali alle imprese come "fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna". E pertanto, il CCNL Multiservizi è quello che "si attanaglia perfettamente alla concreta attività che 83 svolge"; che in ambito cooperativo, per la CP_1
determinazione dell'equa retribuzione (art. 36 Cost.), si fa riferimento ai minimi economici stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (Legge 142/2001 e D.L. 248/2007); che il CCNL Multiservizi, applicato dalla convenuta, è stato sottoscritto da tutte le più importanti associazioni di categoria del paese
(Confindustria, LEservizi, Confcooperative, ecc. e le principali OOSS) ed è stato recentemente rinnovato fino al dicembre 2024; che non sussiste alcuna presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata;
che la valutazione di costituzionalità non può derivare dalla mera constatazione che il salario orario del CCNL Multiservizi sia inferiore a quello del CCNL Trasporti, poiché la valutazione deve riguardare il complesso delle disposizioni economiche e normative;
che anche se si dovesse applicare un diverso CCNL come parametro ai sensi dell'art. 36 Cost., si dovrebbero considerare solo le componenti che integrano il "minimo costituzionale" (retribuzione tabellare), escludendo voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come compensi aggiuntivi, scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità; che per tale ragione, i conteggi dimessi dal ricorrente e la conseguente domanda di condanna per € 19.813,80 sono contestati e ritenuti erronei;
che il ricorrente, nel corso del rapporto ha percepito le somme che risultano dagli allegati fogli paga e in particolare, delle seguenti somme di cui non si sarebbe erroneamente tenuto conto: nel giugno 2021 ha ricevuto, a titolo di “arretrati lordi”, € 229,90; a titolo di buoni pasto, dal 2020
4 alla cessazione del rapporto, complessivi € 2.740,22; un “buono regalo” di € 200,00 nel 2022; una “integrazione retributiva lorda”, dal 2020 alla cessazione del rapporto, per complessivi €
1. 258,00; un incentivo lordo, nel 2021, di € 100,00.
3. Il giudice, sentiti di difensori delle parti, all' udienze del 18.2.2025, acquisito il verbale di accordo del 30.5.2019 prodotto dalla difesa di parte ricorrente in quanto volto a contestare l'asserzione della resistente secondo cui il CCNL sarebbe stato disdettato al momento della costituzione del rapporto di lavoro e ritenuta la causa di natura documentale vertendo essenzialmente su questioni di diritto, ha rinviato per la discussione orale (contestualmente ad altre cause con le medesime questioni giuridiche), all'esito della quale, ha pronunciato la presente sentenza.
4. Come chiarito nell'ambito delle più ampie questioni del “salario minimo” dalla pronuncia
27711 del 2.10.2023 della Corte di Cassazione (e in senso analogo la sent. 27769/2023), nel settore cooperativo è la legge stessa che individua espressamente (rendendolo cogente) il criterio di riferimento per determinare il “giusto” trattamento economico spettante al socio lavoratore.
L'art. 3, comma 1, della L. 142/2001 dispone che: “[…] le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine[…].
Dalla previsione si evincono: a) il richiamo (indiretto) all'art. 36 Cost.; b) il riferimento al
“trattamento economico complessivo” e c) alla “contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.
In particolare, deve essere osservato che in base allo speciale dettato normativo, la retribuzione “parametro” non è costituita solo dalle voci retributive fondamentali (minimi tabellari, indennità di contingenza, tredicesima mensilità) poiché si fa riferimento espresso al trattamento economico “complessivo”, che include anche le altre componenti patrimoniali.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per il resto il meccanismo individuato dal legislatore con richiamo al CCNL di settore o categoria affine è lo stesso di quello esplicitato dalla giurisprudenza ex art. 36 Cost.
5. L'art. 3 va letto in combinato disposto con l'art. 7, comma 4 DL 248/2007 conv. in L.
31/2008 che specifica a quale contrattazione collettiva nazionale del settore la cooperativa debba fare riferimento per individuare il trattamento economico che si presuma adeguato:
5 “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
6. Il legislatore ha, dunque, stabilito la necessità che il raffronto venga operato individuando, in primo luogo, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo “del settore o della categoria affine”. Tale specificazione, lungi dall'essere una mera formula di stile, ben si comprende alla luce dell'importanza che il settore economico riveste nell'individuazione dei minimi retributivi, i quali variano notevolmente proprio in ragione dello specifico assetto di interessi che governa le diverse aree di attività. Il riferimento al settore/ categoria pare, inoltre, necessario per assicurare una adeguata tutela della concorrenza ed evitare fenomeni di competizione salariale al ribasso, essendo il dumping salariale strumento capace di alterare il mercato soprattutto nei settori cd. labour intensive nei quali è decisivo il costo del lavoro.
7. Il settore o la categoria vanno individuati facendo riferimento all'attività economica svolta in concreto dalla società cooperativa e nel cui ambito il lavoratore è addetto. Ciò si può desumere, in primo luogo, dal riferimento che l'art. 3 l. 142/2001 opera alle “prestazioni analoghe”, imponendo, dunque, all'interprete un'indagine sullo specifico settore dove la singola prestazione lavorativa viene effettivamente svolta. Tale conclusione pare, del resto, perfettamente coerente anche con la richiamata esigenza di ordine macroeconomico di tutela del mercato di riferimento.
8. Anche la Suprema Corte, peraltro, ha già avuto modo di avallare la suddetta interpretazione, confermando la decisione dalla Corte d'Appello nei seguenti termini: “si fonda su una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni sopra richiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge mosse dalla società ricorrente” nella parte in cui “tenuto conto del settore in cui opera OMISSIS, in base all'oggetto sociale, nonché della prestazioni rese dalla sig.ra nell'ambito dell'appalto per il servizio di vigilanza e guardianato presso la sede di (OMISSIS) della ., ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa , quello previsto dal c.c.n.l.
6. La Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. e US (esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i
6 dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto.
L'ambito di applicazione del c.c.n.l. Portieri e custodi è espressamente definito come relativo ai rapporti dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condomini” (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2019, n.4951).
9. A conclusioni analoghe è giunto anche il Tribunale di Genova, affermando che “la locuzione “attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni del socio lavoratore. Ciò non significa che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché
l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso
CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore. Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate. È dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi forniti da a , sebbene nel caso di specie, per le ragioni che sono state illustrate, la conclusione non muterebbe anche avendo riguardo alle fonti unilaterali interne alla cooperativa” (Trib.
Genova, rel. Basilico, n. 431/2022).
10. Ciò premesso, nel caso in esame, deve ritenersi che il settore da prendere in considerazione sia quello del trasporto e della logistica. Tale conclusione si desume da una pluralità convergente di fattori.
10.1. Per come dedotto dalla stessa cooperativa (punto 3, lett. a) della memoria) che richiama il proprio regolamento (doc. 2 res.) uno dei quattro diversi settori di cui si occupa la società è quello dei trasporti e logistica che include il facchinaggio;
negli anni 2017-2022 la cooperativa riporta il numero di facchini e autisti rispetto al totale dei soci (i primi sono passati da 290 su 611 a 275 su 534; i secondi sono 6/5 su 611/534; mentre gli addetti alle pulizie sono rimasti in media circa 40 e gli addetti ai musei/fiere sono passati, nel medesimo
7 periodo da 277 a 216, con una netta prevalenza dei “facchini”), riferendo altresì di disporre di
5/6 furgoncini, ciascuno condotto da un socio lavoratore per effettuare il trasporto per conto terzi;
“mentre tutti gli altri soci di quel settore sono occupati in attività di facchinaggio e movimentazione merci appaltate a 83 da aziende dei più diversi settori merceologici e CP_1 produttivi (ad esempio dei settori alimentare, commerciale, metalmeccanico ecc.), all'interno delle rispettive strutture d'impresa” (cap. 5 pag. 4 memoria).
Dalla visura camerale (estratta dalla difesa il 5.12.2022, doc.1 ric.) emerge che l'attività prevalente della cooperativa, dal 5.2.2009, sono i “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”.
10.2. Nel caso di specie inoltre, l'oggetto del contratto di appalto di servizi stipulato il
1.10.2012 con durata illimitata tra la cooperativa e (doc. 9 Parte_5
resistente), a cui era addetto il ricorrente (le cui mansioni di fatto svolte sono pacifiche, per come descritte in fatto da entrambe le difese), è il servizio di picking ossia di movimentazione delle merci all'interno del magazzino centralizzato della committente, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, utilizzando mezzi e attrezzature proprie o comunque nelle proprie disponibilità, risorse umane, autonomamente organizzati e diretti
(“L'appaltatore si obbliga ad eseguire in favore del committente il servizio di picking, consistente nell'attività di raccolta della merce dalle corsie di stoccaggio per il rifornimento dei punti vendita e movimentazione dei bancali, mediante l'utilizzo di transpallets elettrici”, cfr. art.
1.1 del contratto di appalto;
“L'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio di picking presso il magazzino centralizzato della in Villafranca di Parte_6
Verona, VR, via don Fumano n. 1” art. 2 contratto di appalto); nelle premesse del contratto si legge che: il Committente intende affidare in appalto all'appaltatore il servizio di picking presso il proprio magazzino centralizzato in Villafranca di;
l'Appaltatore dichiara di CP_1
possedere i requisiti di organizzazione, attrezzature e personale occorrenti per eseguire quanto richiesto a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari”.
Le stesse parti stipulanti chiariscono, descrivendo l'attività oggetto dell'appalto, che il servizio prestato dalla appaltatrice, a meno che non si voglia sostenere la non genuinità dello stesso (e quindi la mera somministrazione, illecita, di manodopera), è il “picking” ossia l'attività essenziale al ciclo di approvvigionamento delle giacenze e al processo di spedizione degli ordini preparati, mediante movimentazione dei bancali per lo stoccaggio e per la preparazione degli ordini in partenza.
8 10.3. D'altra parte, lo statuto della cooperativa all'art. 4 (doc. 1 res.) prevede nell'oggetto sociale tra i tanti: l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio e trasporto per conto terzi,
l'attività di trasporto merci per conto terzi, svolgere ed esercitare attività di spedizione.
Il regolamento interno della cooperativa (doc. 2 res.) prevede espressamente tra le divisioni operative: trasporti e logistica così definendola: “rappresenta il nucleo storico della
Cooperativa, nel settore dei trasporti e facchinaggio, della movimentazione merci, stoccaggio in magazzino, fornendo servizi di assistenza logistica e offrendo i propri servizi ad aziende che coprono quasi tutti i settori merceologici”.
E' poi lo stesso art. 3 del regolamento che prevede espressamente: “1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento il trattamento economico complessivo sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione nazionale: - dal CCNL Cooperative Trasporti/Facchinaggio per i soci occupati in tale settore. Dal CCNL Servizi di pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi per i soci occupati nel settore Pulizie […]”, così proseguendo ed individuando per ogni settore il CCNL di riferimento.
10.4. Questi elementi sono più che sufficienti per rendere palese come il regolamento interno, ma ancor prima la legge, rispetto alla quale il primo risulta aver dato corretta e coerente esecuzione, comportino che la retribuzione del ricorrente debba essere determinata sulla base del CCNL TML e non il Multiservizi. Quest'ultimo infatti, a prescindere dalla disdetta o meno da parte di LE del CCNL TML, non può ritenersi un parametro idoneo ad operare il raffronto richiesto dall'art. 3 l. 142/2001.
11. Si ribadiscono sul punto le argomentazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
289/2022 del 22.2.2022: “Nel caso di specie occorre in particolare accertare l'ambito di operatività del CCNL Logistica e del CCNL Multiservizi, sottoscritto pacificamente dalle medesime sigle sindacali, egualmente rappresentative. Nell'interpretazione dei contratti collettivi il Giudice deve fare ricorso ai canoni ermeneutici degli atti di autonomia privata
(artt. 1362-1371 c.c.), quindi il criterio letterale va integrato con gli ulteriori criteri volti ad accertare la comune intenzione delle parti (v. da ultimo Cass., ord. 2173/2022).
L'ambito di operatività del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione riguarda il
“rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di
9 trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del
CCNL dei lavoratori dei porti” (CCNL Logistica 2005 e 2011, doc. 18/19 ricorrente).
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (art.1): “disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle
Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, anche ai sensi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007 convertito in legge n.
31/2008, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali. (...) Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, ecc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, ecc.); - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze,
10 imposte, fatturazioni, ecc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, ecc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggioe piccola manutenzione al trasporto pubblico -autobus, aeromobili, natanti, ecc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, ecc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.)(...)” (CCNL Multiservizi, doc. 20 ricorrente).
Nei profili esemplificativi (che per condivisa giurisprudenza prevalgono ai fini interpretativi sulle declaratorie generali, v. Cass. 3547/2016) di cui al IV livello CCNL Multiservizi, tra gli operai specializzati è ricompresa la figura del “magazziniere che opera anche con l'ausilio di supporti informatici” e tra quelle di cui al II livello CCNL Multiservizi gli “addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto”, tuttavia tali mansioni devono essere intese come funzionalmente collegate ed inserite in appalti che hanno come oggetto principale e prevalente quello indicato dallo stesso CCNL all'art.
1. Mentre nei profili esemplificativi di cui al V livello del CCNL Logistica, l'attività di addetto al magazzino, viene ulteriormente specificata e dettagliata fino a ricomprendere espressamente l'attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller etc. ) e di reggettatura;
il medesimo CCNL poi distingue ulteriormente le attività di magazzino in altri livelli inferiori e superiori.
Deve quindi ritenersi che le (medesime) parti sociali abbiano voluto far rientrare le mansioni di addetto al magazzino tra quelle regolate dal Multiservizi solamente nei casi in cui le stesse siano finalizzate all'esecuzione di un appalto rientrante tra quelli di cui all'art. 1 del medesimo CCNL, in cui cioè l'attività svolta in magazzino non sia funzionale alle attività di logistica e/o del trasporto, regolati dal diverso CCNL di settore. Le attività di mero facchinaggio all'interno dei magazzini esulano infatti dal concetto di servizi integrati di cui
11 al CCNL Multiservizi che a tale proposito specifica espressamente: “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”.
Come detto, il CCNL Multiservizi contempla anche il profilo dell'addetto al facchinaggio, ma limitatamente al caso in cui in cui il facchinaggio o fattorinaggio costituisca una mansione accessoria all'interno di un appalto avente oggetto diverso e più ampio (nello stesso senso v.
Tribunale di Verona, sentenza 4/2020 del 14.1.2020, RG 251/2017)”.
12. La sentenza è stata di recente confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia,
n. 629/2025 del 10.10.2025, con la seguente motivazione che conferma e ribadisce le ragioni di diritto della decisione di primo grado: “1.1 - La legge n. 142 del 2001 ha disposto all'art. 3, comma 1, che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
L'art. 6, comma 2, della medesima legge ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il “trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1”, escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
Successivamente, l'art. 7, co. 4, del d.l. n. 248/2007 ha previsto: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Tali norme, come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 23.05.2024, n. 14444, impongono alle società cooperative, non di adottare un determinato contratto collettivo (cosa che sarebbe in contrasto con l'art. 39 Cost.), bensì di “corrispondere al socio lavoratore un
12 trattamento economico complessivo …non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Il riferimento ai contratti collettivi del settore o della categoria affine è fatto unicamente al fine di individuare i minimi retributivi che le società devono rispettare nel trattamento dei soci lavoratori subordinati, a prescindere dal contratto collettivo in concreto applicato. Il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, così come il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nel caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, sono richiamati quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone la rigorosa osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative (v. Cass. n. 5189 del 2019; n. 4951 del
2019; v. Corte Cost. n. 51 del 2015).
Nella medesima pronuncia si precisa ulteriormente che “L'applicazione, al rapporto di lavoro, di un contratto collettivo di una categoria non corrispondente a quella della società datoriale, può avere rilievo ove si traduca in un trattamento retributivo inferiore ai minimi come individuati dalla legge n. 142 del 2001, purché nel rispetto del disposto dell'art. 36
Cost., legittimando il lavoratore a rivendicare la retribuzione conforme ai predetti minimi oppure alla previsione costituzionale (v. Cass. n. 27711 del 2023 secondo cui
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva
2022/2041/UE”)”.
13 1.2 – Nel caso di specie, l'originario ricorrente – oltre a lamentare un errato e inferiore inquadramento nell'ambito dei livelli previsti dalCCNL Multiservizi applicato dalla cooperativa datrice di lavoro – ha affermato la violazione dell'art. 3 l. n. 241/2001 atteso che il contratto collettivo di settore applicabile sarebbe il CCNL Trasporto Merci Logistica
(peraltro, già in precedenza applicato dalla società) e non il CCNL Multiservizi. La società svolgerebbe, infatti, attività nel settore della logistica (cfr. pag. 1 e 18 ricorso primo grado) e avrebbe svolto nell'ambito dell'appalto presso …il servizio di gestione del magazzino e movimentazione logistica delle merci (ove il ricorrente ha operato). Inoltre, l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente e dai colleghi, si concretizzava incontestabilmente nell'espletamento di mansioni proprie e caratteristiche del settore logistico (pag. 16 ricorso)
e analoghe considerazioni potevano farsi anche con riferimento al diverso appalto presso il centro logistico di pertinenza della società …di VA di OP (pag. 17 ricorso). Ha poi valorizzato le emergenze della visura camerale in cui era indicata quale attività prevalente “l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio o movimentazione merce;
l'attività complementare a quella di facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, confezionamento, pressatura, imballaggio, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta”.
[…]Gli elementi istruttori conducono a ritenere che l'attività svolta dalla società, quanto meno presso i cantieri ove ha lavorato il ricorrente, fosse prettamente legata alla movimentazione merce, preparazione ordini, carico e scarico camion. Attività, dunque, riconducibili al concetto di logistica di magazzino.
[…]Giova chiarire ulteriormente che la locuzione “attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l.
248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni dei soci lavoratori. Ciò non significa – come sembra ventilare parte appellate – che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché
l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso
CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore. Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo e alle concrete attività svolte per darvi esecuzione che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso
14 rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria.
Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma inserendovi attività di fatto mai praticate o del tutto residuali.
Il CCNL Multiservizi, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, è stato stipulato
(peraltro dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti anche il CCNL Traporto Merci e
Logistica) al fine di disciplinare le seguenti attività (art. 1): - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati ((omissis));
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in (omissis), con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
15 - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario
(copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
È ben vero che si tratta di un elenco non esaustivo ma, da un lato, appare evidente che si tratti di un CCNL volto a disciplinare sostanzialmente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi (al comma 9 dell'art. 1, si prevede che “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”).
Tale previsione giustifica l'affermazione contenuta nella sentenza gravata secondo cui la previsione tra i profili esemplificativi del CCNL Multiservizi dell'addetto al facchinaggio è funzionale al caso in cui il facchinaggio o il fattorinaggio costituisca una mansione accessoria all'interno di un appalto avente oggetto diverso e più ampio (riferibile ad una più complessa attività di servizi integrati e non alla mera attività di logistica di magazzino). Sotto altro profilo, non è comunque sufficiente che il CCNL Multiservizi contempli dei profili esemplificativi che possono attagliarsi all'attività logistica di magazzino, atteso che l'art. 3, l.
n. 241/2001 richiede la previa individuazione del settore di riferimento, la successiva ricerca del CCNL maggiormente rappresentativo che regola quel settore e, solo all'esito di tali passaggi, è possibile individuare il profilo professionale all'interno di tale CCNL. Deve, quindi, escludersi che sia possibile invertire l'ordine dei fattori, partendo dalla disamina dei profili professionali per individuare il settore economico e conseguentemente il CCNL applicabile.
Di contro, l'ambito di operatività del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione riguarda il “rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con
16 attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti”.
Risulta, dunque, manifesta la maggiore rispondenza di tale CCNL rispetto all'attività svolta dalla cooperativa qui appellante così come emersa all'esito dell'istruttoria.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure laddove ha individuato – in coerenza con le allegazioni attoree e le risultanze dell'istruttoria -il
CCNL Trasporto merci logistica il contratto collettivo di settore, la cui retribuzione va utilizzata come parametro per valutare l'eventuale violazione dell'art. 3, l. n. 241/2001. Sul punto, giova ulteriormente ribadire, che l società cooperative possono scegliere il contratto collettivo da applicare, ma non possono riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 7047/2019) e tale trattamento economico complessivo, in base alle previsioni dell'art. 3, l. n. 241/2001, non può essere inferiore “ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine».
13. Si deve aggiungere ulteriormente che il “facchino”, quale operaio che svolge attività manuale di scarico e carico di merci e quindi di movimentazione delle stesse (e a maggior ragione quelli che utilizzano anche di transpallets), compare tra i profili indentificativi del
6°livello e ove qualificato o specializzato del 5° o del 4° livello del CCNL TML (cfr. doc. 4 ric.), trattandosi di figura professionale poste alla base del settore della logistica;
si tratta di attività che ha sì come oggetto “prelevare un oggetto dal punto A e portarlo al punto B” ma nell'ambito di un processo di selezione e prelievo della merce dagli scaffali di un magazzino per preparare gli ordini dei clienti o le scorte per la produzione, carattere che detta attività non perde per il solo fatto di essere considerata “atomisticamente”, ossia avulsa dal contesto produttivo in cui si inserisce.
14.Alle medesime conclusioni giungono, con riferimento ai medesimi settori di riferimento, il
Tribunale di Lodi, con sentenza 386/2023 del 14.12.2023; il Tribunale di Milano, con sentenze 4222/2023 e 4223/2023 pubblicate il 31.1.2024).
Né appare convincente il più risalente precedente della Corte d'Appello di Venezia (sent.
557/2024 del 9.12.2024, RG 589/2022) invocato dalla difesa della resistente che per vero si occupa del diverso profilo della irriducibilità della retribuzione peraltro con riferimento al caso di successione di diverse disposizioni contrattuali (circostanza non ricorrente nel caso di
17 specie) e non di cambio di contratto collettivo da parte della stessa società che continua ad operare nel medesimo settore (profilo comunque irrilevante nel caso di specie), oltre a limitarsi ad affermare che non era stata denunciata in quel caso nessuna violazione dell'art. 36
Cost. e comunque che l'attività prevalente svolta dalla cooperativa (e peraltro non con riferimento ad uno specifico appalto nel cui ambito ha sempre operato il socio) non avesse attinenza con quella oggetto del CCNL TML (asserzione non ulteriormente chiarita in fatto ed in diritto dalla sentenza).
15.Dall'insieme degli elementi sopra individuati, a parere del giudicante, deve concludersi che la cooperativa ha violato l'art. 3 l. 142/2001, avendo applicato al ricorrente addetto all'appalto di logistica una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL maggiormente rappresentativo del settore di riferimento ovvero il CCNL Logistica, Trasporti e Spedizioni, come si evince chiaramente dai conteggi prodotti. Le differenze retributive sono state determinate conteggiando le ore riportate in ciascun cedolino paga sotto le voci “retribuzione ordinaria”, “ferie non godute”, “tredicesima mensilità” e “quattordicesima mensilità”, tutte retribuite con il minimo proprio del livello 1 e poi 2 e 3 del ccnl Multiservizi. Si è quindi indicata nella terza colonna la somma effettivamente pagata, ottenuta moltiplicando tali due fattori. Si è poi rideterminato il dovuto tenendo fermo l'ammontare delle ore retribuite, moltiplicato però per la paga oraria prevista dalle allegate tabelle salariali del ccnl . Parte_2
La differenza, mese per mese, è al lordo delle ritenute. Del tutto irrilevanti nella quantificazione delle somme spettanti al lavoratore oggetto del presente giudizio, sono le somme riconosciute al lavoratore nel corso del rapporto ad altro titolo, indicate nella memoria per come analiticamente richiamate. Tali conteggi non sono stati puntualmente contestati e comunque non ne è stata posta in dubbio la correttezza aritmetica.
La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di Euro 19.813,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il periodo giugno 2020 - dicembre 2022, determinato considerando l'importo della retribuzione spettante per il 5° livello del CCNL TML cui appartengono i “che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” con indicazione tra i profili professionali degli operai addetti ad
18 “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” o ad
“attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”, tra cui (se non altro per l'utilizzo di transpallets manuali ed elettrici), pacificamente rientrano le mansioni di fatto svolte dal ricorrente. Ogni ulteriore profilo assorbito.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore (scaglione 5200-26000) della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria) considerata l'assenza di questioni di fatto controverse, la natura comune delle questioni di diritto della presente con altre cause patrocinate dalle stesse difese, in base ai parametri di cui al DM CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci Spedizioni con riferimento al livello 5° per il periodo 11.06.2020-26.12.2022;
2) per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di Euro 19.813,80, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
3) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 3.408,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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