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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 885/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice UC RO, nel procedimento iscritto al n.r.g. 885/2025, promosso da:
nato in [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Artan Bashli del foro di Brescia RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
in esito all'udienza del 25.9.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 29.1.2025 cittadino albanese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 21.3.2024 dal Questore di Brescia e notificato il 16.4.2024, di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari
2. La richiesta di permesso di soggiorno è stata presentata il 17.10.2022 con kit postale al fine della unione familiare con il padre cittadino albanese titolare di permesso di soggiorno e Persona_1 residente in [...]di Calcinato (v. doc. 5-7)
3. Il decreto impugnato ha rigettato la richiesta per mancata documentazione del consenso dell'altro genitore alla permanenza del minore in Italia con il padre (art. 29, comma 1, lett. b TUI) e per inottemperanza alla prescrizione dell'art. 1 comma 2 legge 68/2007 di comunicare al questore la presenza in Italia entro otto giorni dall'ingresso, con conseguente assenza della condizione della regolarità del soggiorno che costituisce presupposto della conversione ex art. 30 comma 1 lett. c TUI.
4. Il ricorrente contesta i motivi del rigetto rilevando l'infondatezza del rilievo circa il mancato assenso dell'altro genitore (egli dal 3.7.2022 abita in Italia, all'indirizzo di Calcinato via Patrioti 25, insieme ai due genitori e titolari entrambi di permesso di soggiorno - doc. 4, Persona_1 Persona_2
6-8 e 10-12) e la nullità del preavviso di rigetto (contenente richiesta di documentare la regolare
Pag. 1 di 3 presenza in Italia producendo la dichiarazione di ingresso al questore o il timbro di ingresso sul passaporto) in quanto consegnata l'11.5.2023 al minorenne anziché ai genitori, e la nullità della stessa notifica del decreto di rigetto, esso pure consegnato il 16.4.2024 a mani del minorenne (doc. 16); nel merito deduce in ordine alla sussistenza dei presupposti per la tutela dell'unità familiare e la tutela dei minori ex artt. 19 comma 2 lett. a) e 28 comma 3 TUI e alla violazione dell'art. 5 comma 5 TUI e dell'art. 8 CEDU.
5. Il , costituitosi con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso rinviando al contenuto della relazione dell'ufficio migranti della Questura di Brescia, nella quale si ribadisce la mancata documentazione (i) dell'assenso dell'altro genitore alla permanenza in Italia previsto dall'art. 29, comma 1 lett. b), TUI ai fini del ricongiungimento e (ii) della regolare presenza in Italia ai fini della conversione del titolo di soggiorno ex art. 30, comma 1 lett. c, TUI, e (iii) l'assenza inoltre dei presupposti per il rilascio di altro permesso di soggiorno.
6. Tanto premesso, è indiscusso – è provato dalle produzioni documentali (doc. 14) – che la richiesta di permesso di soggiorno nell'interesse di è stata presentata il 17.10.2022, e dunque Parte_1 quando il richiedente era minorenne (è nato il [...] – doc. 1 e 3), e che egli conviveva e convive con i genitori e (v. certificato di nascita e dichiarazione di ospitalità 9 luglio Per_1 Persona_2
2022 allegati alla comparsa di parte convenuta), titolari entrambi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (doc. 7 e 11) e residenti in [...]di Calcinato in idoneo alloggio condotto in locazione (v. documenti di identità e autocertificazione, contratto di locazione e certificazione di idoneità alloggiativa allegati all'istanza, prodotti dal convenuto).
A mente dell'art. 31 comma 1 d.lgs. 286/1998 il minore segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, indipendentemente dai requisiti di reddito e di idoneità alloggiativa previsti dall'art. 29 per il ricongiungimento (“il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con i quali convive … Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9”). aveva dunque pieno titolo al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 286/1998, in forza del rapporto di filiazione e di convivenza con genitore regolarmente soggiornante (in questo caso: con entrambi i genitori regolarmente soggiornanti), irrilevanti le condizioni di idoneità alloggiativa e di reddito previste per il ricongiungimento familiare richiesto ai sensi degli artt. 29 e 30 (e, peraltro, entrambe documentate e indiscusse: v. allegati alla comparsa di parte convenuta), e indipendentemente dalla stessa sua anteriore tempestiva comunicazione alla questura dell'ingresso nel territorio.
7. Il decreto di rigetto è stato pronunciato il 21.3 2023 e notificato a mani il 16.4.2024, quando dunque ancora era minorenne e pienamente aveva titolo al permesso di soggiorno per motivi Parte_1 di famiglia previsto dall'art. 31, comma 1, TUI.
La circostanza che egli abbia presentato il ricorso per impugnazione dopo il compimento della maggiore età non muta i presupposti del diritto fatto valere: dai tempi di definizione della procedura amministrativa o giudiziaria non può derivare l'applicazione di una disciplina più sfavorevole, la minore età alla data della domanda è determinante dello status di minore, così che, nonostante dopo la notifica del decreto di rigetto il ricorrente sia divenuto maggiorenne, deve comunque farsi riferimento al diritto al permesso di soggiorno ex art. 31 d.lgs. 286/1998, non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 29 e 30.
Posta tale premessa, è pur vero che il permesso per motivi di famiglia previsto in favore del minorenne
Pag. 2 di 3 dall'art. 31, comma 1, TUI è comunque valido solo fino al compimento della maggiore età ed in seguito eventualmente convertibile, sussistendone i presupposti, secondo quanto previsto dall'art. 32 TUI. E tuttavia resta attuale l'interesse del ricorrente, raggiunta la maggiore età, alla pronuncia sul diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto minorenne convivente, proprio perché ciò vale a riconoscergli titolo alla conversione del permesso medesimo in permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo...” ai sensi dell'art. 32 comma TUI, e in specie, nel caso in esame, in permesso per motivi di studio (nell'anno scolastico 2024/2025 il richiedente ha frequentato il secondo anno del corso triennale per operatore alla riparazione di veicoli a motore della scuola professionale Centro Formativo don Tadini di Montichiari - doc. 13).
8. Resta da aggiungere che, anche qualora si discutesse della posizione di persona maggiorenne, la situazione descritta di convivenza con entrambi i genitori regolarmente soggiornanti, la disponibilità di abitazione idonea condotta in locazione dal padre e di adeguati redditi familiari, l'iscrizione e la frequentazione del secondo anno di scuola professionale di durata triennale attribuiscono chiara preminenza, in assenza d'altra parte di qualsivoglia ragione ostativa e della ben minore valenza dell'inosservanza del dovere di comunicazione al questore di presenza in Italia entro 8 giorni dal proprio ingresso, all'esigenza di tutela ex art. 8 CEDU della vita personale e familiare del ricorrente che, in doverosa applicazione del principio sancito dall'art. 5, comma 5, TUI, secondo il quale è necessario valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine, e ciò non solo nell'interesse di chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto ma anche (Corte Cost. n. 2022 del 2013) dello straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun giustificato motivo di compensazione in quanto gli elementi fondanti la domanda già esistevano ed erano valutabili in sede amministrativa. Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le cause di valore indeterminato, vista l'elementarità della causa, prontamente definita in unica udienza sulla sola base dei documenti prodotti dal ricorrente) in euro 2.906,00 (fasi studio, introduttiva e decisoria, nulla per fase istruttoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- accerta il diritto di nato in [...] il [...] al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari richiesto ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998, suscettibile di conversione ex art. 32 d.lgs. 286/1998
- condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 25 ottobre 2025.
Il giudice
UC RO
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