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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4005/2024, istaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Marcoccia, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maietta, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano intrattenuto una relazione sentimentale, da cui nasceva una figlia, nella data nel 12.01.2023; che la coppia non aveva mai Persona_1
convissuto per periodi prolungati;
che l'unione veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che la madre era disoccupata e risiedeva presso l'abitazione della nonna materna, sita in Frosinone, in viale Parigi n. 8; che il padre risiedeva nell'immobile sito in Frosinone, alla via Tommaso
Landolfi, n. 168; che svolgeva la professione di artigiano-piastrellista e nell'anno 2023 Pt_2
aveva percepito redditi annui pari a circa euro 25.000,00.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, per come modificate/integrate all'udienza del
25.02.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti, Per_1
secondo le condizioni concordate nel ricorso, per come modificate/integrate
[...]
all'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4005/2024, istaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Marcoccia, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maietta, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano intrattenuto una relazione sentimentale, da cui nasceva una figlia, nella data nel 12.01.2023; che la coppia non aveva mai Persona_1
convissuto per periodi prolungati;
che l'unione veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che la madre era disoccupata e risiedeva presso l'abitazione della nonna materna, sita in Frosinone, in viale Parigi n. 8; che il padre risiedeva nell'immobile sito in Frosinone, alla via Tommaso
Landolfi, n. 168; che svolgeva la professione di artigiano-piastrellista e nell'anno 2023 Pt_2
aveva percepito redditi annui pari a circa euro 25.000,00.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, per come modificate/integrate all'udienza del
25.02.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti, Per_1
secondo le condizioni concordate nel ricorso, per come modificate/integrate
[...]
all'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini