TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/11/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2019 R.G., avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Perrotta Giacomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in Scalea (CS), alla Via
Lauro n. 47;
ATTRICE OPPONENTE
E
(P. IVA ), soggetta ad attività di direzione e coordinamento Controparte_1 P.IVA_1 da parte di e, per essa, quale procuratore, in p.l.r.p.t., rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Zurlo Raffaele e Ornati Andrea, ed elettivamente domiciliata in La
Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 18.09.2019, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la in persona del
[...] Controparte_1 procuratore p.t., spiegando formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2018 – R.G.
108/2018, emesso in data 05.02.2018 e oggetto di correzione materiale, in data 23.02.2018, senza alcuna rimessione in termini per la notifica, con il quale il Tribunale di Paola, in persona della Dott.ssa Sodano, ingiungeva alla sig.ra di pagare in favore della Parte_1 CP_1 la complessiva somma di €17.728,20 oltre interessi legali dalla data della notifica della
[...] cessione e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €685,50 così suddivisi: €145,50 per spese ed €540,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica dello stesso nei termini di legge.
Nel merito, deduceva l'avvenuto pagamento, da parte sua, relativo al contratto di finanziamento n-
0010573024011610.
Tanto premesso, domandava:
-preliminarmente, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non notificatole nei termini di legge;
-nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, dichiararla ammissibile e fondata e quindi statuire che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla società opposta;
-con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 24.02.2020, si costituiva in giudizio in persona del procuratore la quale domandava: Controparte_1 Controparte_3 in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente a corrispondere ad la somma di €17.728,20 oltre accessori;
CP_1
-in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma risultante all'esito dell'attività Controparte_1 istruttoria;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende.
Instaurato il contraddittorio, espletata la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del medesimo, essendo stata la relativa notifica spedita oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia. Tuttavia, è d'uopo precisare, come correttamente rilevato dalla società opposta, che ciò non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, “tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio” (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022). “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. civ., Sez. II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent.751 del 2018).
Invero, come correttamente dedotto anche dalla pur a fronte della declaratoria di Controparte_1 inefficacia del decreto opposto, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Pertanto, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia di tale provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Su tale domanda, quindi, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, ed è, di conseguenza, compito del
Giudice adito provvedere, in sede contenziosa ordinaria, tanto su detta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria. Infatti, la notifica dell'ingiunzione comunque effettuata è, pur sempre, indice della volontà del creditore di avvalersi della stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso, che è alla base della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.. Sicché, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione (come nel caso di specie), il Giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre, l'inosservanza da parte dell'intimante (ovvero del soggetto opposto) del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. può rilevare unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. III del 29.02.2016 n. 3908 in motivazione;
nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del
16.01.2013 n. 951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206, Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n.
21050 e Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio.
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito ed il suo ammontare, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Inoltre, secondo unanime giurisprudenza, nel caso di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione assunta dalla controparte deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza) (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
La società opposta, nel contestare le avverse doglianze, ha posto in evidenza che, a Controparte_1 seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il credito oggetto Controparte_1 di giudizio è stato ceduto per effetto di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico CArio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie contrattuali, non ricadendo sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente.
Nel merito, ha rilevato l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, supportato da idonea documentazione giustificativa, nonché la ritualità della cessione del credito.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993,infatti, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
[Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01); Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 - 01)].
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre il contratto di cessione (anche in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione), da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce – nella fattispecie, quello asserito nei confronti della sig.ra – sia stato effettivamente ed inequivocabilmente Parte_1 cartolarizzato.
Nel caso che ci occupa, infatti, l'opponente ha contestato, in sede di comparsa conclusionale, la legittimazione sostanziale in capo a sul rilievo che non è stata fornita alcuna prova della CP_1 cessione del credito da (creditore originario) a CA IS PA, la quale poi avrebbe CP_4 ulteriormente ceduto il suo credito a . CP_5
A fronte di tale contestazione, l'opposto si è limitato a fornire la prova della cessione del credito tra
CA IS PA e , ma nulla ha provato in ordine alla effettiva titolarità del credito in CP_5 capo alla cedente, come era suo preciso onere.
Tale carenza probatoria non consente di accertare la sussistenza del credito azionato in via monitoria in capo a ciò che impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con CP_1 assorbimento di ogni altro motivo di doglianza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
n. 55/2014, terzo scaglione, tutte le fasi, nella misura di €4.835,00, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1437/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 65/2018 – R.G. 108/2018, emesso dal Tribunale di Paola in data 05.02.2018;
2) Per l'effetto, condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€4.835,00.
Paola, lì 12.11.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2019 R.G., avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Perrotta Giacomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in Scalea (CS), alla Via
Lauro n. 47;
ATTRICE OPPONENTE
E
(P. IVA ), soggetta ad attività di direzione e coordinamento Controparte_1 P.IVA_1 da parte di e, per essa, quale procuratore, in p.l.r.p.t., rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Zurlo Raffaele e Ornati Andrea, ed elettivamente domiciliata in La
Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 18.09.2019, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la in persona del
[...] Controparte_1 procuratore p.t., spiegando formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2018 – R.G.
108/2018, emesso in data 05.02.2018 e oggetto di correzione materiale, in data 23.02.2018, senza alcuna rimessione in termini per la notifica, con il quale il Tribunale di Paola, in persona della Dott.ssa Sodano, ingiungeva alla sig.ra di pagare in favore della Parte_1 CP_1 la complessiva somma di €17.728,20 oltre interessi legali dalla data della notifica della
[...] cessione e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €685,50 così suddivisi: €145,50 per spese ed €540,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica dello stesso nei termini di legge.
Nel merito, deduceva l'avvenuto pagamento, da parte sua, relativo al contratto di finanziamento n-
0010573024011610.
Tanto premesso, domandava:
-preliminarmente, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non notificatole nei termini di legge;
-nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, dichiararla ammissibile e fondata e quindi statuire che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla società opposta;
-con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 24.02.2020, si costituiva in giudizio in persona del procuratore la quale domandava: Controparte_1 Controparte_3 in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente a corrispondere ad la somma di €17.728,20 oltre accessori;
CP_1
-in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma risultante all'esito dell'attività Controparte_1 istruttoria;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende.
Instaurato il contraddittorio, espletata la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del medesimo, essendo stata la relativa notifica spedita oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia. Tuttavia, è d'uopo precisare, come correttamente rilevato dalla società opposta, che ciò non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, “tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio” (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022). “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. civ., Sez. II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent.751 del 2018).
Invero, come correttamente dedotto anche dalla pur a fronte della declaratoria di Controparte_1 inefficacia del decreto opposto, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Pertanto, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia di tale provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Su tale domanda, quindi, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, ed è, di conseguenza, compito del
Giudice adito provvedere, in sede contenziosa ordinaria, tanto su detta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria. Infatti, la notifica dell'ingiunzione comunque effettuata è, pur sempre, indice della volontà del creditore di avvalersi della stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso, che è alla base della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.. Sicché, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione (come nel caso di specie), il Giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre, l'inosservanza da parte dell'intimante (ovvero del soggetto opposto) del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. può rilevare unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. III del 29.02.2016 n. 3908 in motivazione;
nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del
16.01.2013 n. 951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206, Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n.
21050 e Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio.
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito ed il suo ammontare, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Inoltre, secondo unanime giurisprudenza, nel caso di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione assunta dalla controparte deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza) (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
La società opposta, nel contestare le avverse doglianze, ha posto in evidenza che, a Controparte_1 seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il credito oggetto Controparte_1 di giudizio è stato ceduto per effetto di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico CArio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie contrattuali, non ricadendo sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente.
Nel merito, ha rilevato l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, supportato da idonea documentazione giustificativa, nonché la ritualità della cessione del credito.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993,infatti, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
[Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01); Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 - 01)].
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre il contratto di cessione (anche in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione), da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce – nella fattispecie, quello asserito nei confronti della sig.ra – sia stato effettivamente ed inequivocabilmente Parte_1 cartolarizzato.
Nel caso che ci occupa, infatti, l'opponente ha contestato, in sede di comparsa conclusionale, la legittimazione sostanziale in capo a sul rilievo che non è stata fornita alcuna prova della CP_1 cessione del credito da (creditore originario) a CA IS PA, la quale poi avrebbe CP_4 ulteriormente ceduto il suo credito a . CP_5
A fronte di tale contestazione, l'opposto si è limitato a fornire la prova della cessione del credito tra
CA IS PA e , ma nulla ha provato in ordine alla effettiva titolarità del credito in CP_5 capo alla cedente, come era suo preciso onere.
Tale carenza probatoria non consente di accertare la sussistenza del credito azionato in via monitoria in capo a ciò che impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con CP_1 assorbimento di ogni altro motivo di doglianza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
n. 55/2014, terzo scaglione, tutte le fasi, nella misura di €4.835,00, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1437/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 65/2018 – R.G. 108/2018, emesso dal Tribunale di Paola in data 05.02.2018;
2) Per l'effetto, condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€4.835,00.
Paola, lì 12.11.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli