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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 6.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. BENI GIANBIANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROSSINI RUBEN ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 6.03.2025; Parte_1
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 6.03.2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...]
, in BERGAMO, in data 13.09.1975 (anno 1975, atto n. 638, reg. BERGAMO, parte II, CP_1 serie A), dalla cui unione è nato il figlio in data 25.02.1976, deceduto il 17.07.2023, da cui si Persona_1 separava consensualmente con verbale in data 20.04.2001, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo, n.
135/2001 del 23 maggio 2001, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 6.03.2025, il Giudice relatore sentiva entrambe le parti, personalmente presenti, che confermavano la volontà di addivenire al divorzio;
invitate le parti a precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario, in BERGAMO, in data 13.09.1975 (anno 1975, atto n. 638, reg.
BERGAMO, parte II, serie A).
Dalla loro unione è nato il figlio in data 25.02.1976, deceduto il 17.07.2023. Persona_1
Le parti si separavano consensualmente con verbale in data 20.04.2001, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo, n. 135/2001 del 23 maggio 2001.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e , in BERGAMO, in data 13.09.1975 (anno 1975, atto n. Parte_1 Controparte_1
638, reg. BERGAMO, parte II, serie A); compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 6.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. BENI GIANBIANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROSSINI RUBEN ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 6.03.2025; Parte_1
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 6.03.2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...]
, in BERGAMO, in data 13.09.1975 (anno 1975, atto n. 638, reg. BERGAMO, parte II, CP_1 serie A), dalla cui unione è nato il figlio in data 25.02.1976, deceduto il 17.07.2023, da cui si Persona_1 separava consensualmente con verbale in data 20.04.2001, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo, n.
135/2001 del 23 maggio 2001, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 6.03.2025, il Giudice relatore sentiva entrambe le parti, personalmente presenti, che confermavano la volontà di addivenire al divorzio;
invitate le parti a precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario, in BERGAMO, in data 13.09.1975 (anno 1975, atto n. 638, reg.
BERGAMO, parte II, serie A).
Dalla loro unione è nato il figlio in data 25.02.1976, deceduto il 17.07.2023. Persona_1
Le parti si separavano consensualmente con verbale in data 20.04.2001, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo, n. 135/2001 del 23 maggio 2001.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e , in BERGAMO, in data 13.09.1975 (anno 1975, atto n. Parte_1 Controparte_1
638, reg. BERGAMO, parte II, serie A); compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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