CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3344/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15824/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80053 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101421439000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101421439000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101421439000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3158/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente Ricorrente_2 ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. 071 2025 01014214 39, notificata il 19 maggio 2025, relativa al modello Redditi 2020 per l'anno d'imposta 2019 (IRPEF, addizionali regionale e comunale), con un importo d'imposta di 1.560,01 euro oltre sanzioni e interessi.
Ha dedotto che l'atto richiama una decadenza dalla rateazione per il presunto mancato pagamento della rata n. 2 in scadenza il 31 gennaio 2023, ma ha affermato di avere regolarmente versato quella rata e tutte le successive, riservandosi di produrre la documentazione.
Ha quindi chiesto, in via principale, l'annullamento della cartella e, in subordine, la rideterminazione degli importi tenendo conto dei pagamenti intervenuti fino all'udienza.
La Direzione Provinciale II di Napoli si è costituita con controdeduzioni, precisando che l'oggetto del ricorso
è la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 sul Modello Unico
2019 e che la stessa è seguita alla decadenza dalla rateazione per inadempimento, poiché il contribuente ha pagato solo la prima rata e non ha effettuato ulteriori versamenti.
L'Ufficio ha richiamato l'art. 15-ter del DPR 602/1973, secondo cui il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione o di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui importi per imposte, interessi e sanzioni, dedotto quanto già versato.
Ha sostenuto che il ricorrente ha confuso i pagamenti afferenti a una diversa rateazione, riferita al controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/1972 sul Modello IVA 2019, e che, per il profilo qui in causa, non risultano i versamenti che avrebbero evitato la decadenza.
Ha aggiunto che la cartella è stata notificata nel rispetto del termine di cui all'art. 25, comma 1, lett. c-bis, del DPR 602/1973, e dunque entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, contestando anche l'istanza cautelare per difetto sia del fumus sia del periculum, ritenuti generici e non provati.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'Ufficio ha documentato l'esistenza dei tributi azionati (in verità non contestati), mentre parte attrice ha dedotto, ma non provato, di aver curato il rituale e tempestivo pagamento degli importi del piano di rateizzo, al cui inadempimento è conseguita la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'emissione dell'atto oggi impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della ADE che si liquidano in euro
400,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15824/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80053 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101421439000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101421439000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101421439000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3158/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente Ricorrente_2 ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. 071 2025 01014214 39, notificata il 19 maggio 2025, relativa al modello Redditi 2020 per l'anno d'imposta 2019 (IRPEF, addizionali regionale e comunale), con un importo d'imposta di 1.560,01 euro oltre sanzioni e interessi.
Ha dedotto che l'atto richiama una decadenza dalla rateazione per il presunto mancato pagamento della rata n. 2 in scadenza il 31 gennaio 2023, ma ha affermato di avere regolarmente versato quella rata e tutte le successive, riservandosi di produrre la documentazione.
Ha quindi chiesto, in via principale, l'annullamento della cartella e, in subordine, la rideterminazione degli importi tenendo conto dei pagamenti intervenuti fino all'udienza.
La Direzione Provinciale II di Napoli si è costituita con controdeduzioni, precisando che l'oggetto del ricorso
è la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 sul Modello Unico
2019 e che la stessa è seguita alla decadenza dalla rateazione per inadempimento, poiché il contribuente ha pagato solo la prima rata e non ha effettuato ulteriori versamenti.
L'Ufficio ha richiamato l'art. 15-ter del DPR 602/1973, secondo cui il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione o di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui importi per imposte, interessi e sanzioni, dedotto quanto già versato.
Ha sostenuto che il ricorrente ha confuso i pagamenti afferenti a una diversa rateazione, riferita al controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/1972 sul Modello IVA 2019, e che, per il profilo qui in causa, non risultano i versamenti che avrebbero evitato la decadenza.
Ha aggiunto che la cartella è stata notificata nel rispetto del termine di cui all'art. 25, comma 1, lett. c-bis, del DPR 602/1973, e dunque entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, contestando anche l'istanza cautelare per difetto sia del fumus sia del periculum, ritenuti generici e non provati.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'Ufficio ha documentato l'esistenza dei tributi azionati (in verità non contestati), mentre parte attrice ha dedotto, ma non provato, di aver curato il rituale e tempestivo pagamento degli importi del piano di rateizzo, al cui inadempimento è conseguita la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'emissione dell'atto oggi impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della ADE che si liquidano in euro
400,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)