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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 362/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 362/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 2 Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. DO CI, sono comparsi: l'avv. BARSANTI MAUCERI in sost. avv. LABATE ANTONIO per parte ricorrente
[...]
Controparte_2
per parte resistente
[...] Controparte_1
, l'avv. CUSATO GRAZIANA in sost. avv. FORTE SIMONE.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO CI
pagina 1 di 5 N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 362/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LABATE ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORTE SIMONE
PARTE RESISTENTE
[...]
Controparte_3
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- introduceva il giudizio di merito relativo Parte_2
all'opposizione della con la Controparte_1
pagina 2 di 5 quale la società opponeva due pignoramenti presso terzi, lamentando l'abuso dei mezzi di espropriazione;
la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte;
la violazione dell'art. 1 co. 537 e ss. L. 228/2012.
Davanti al giudice dell'esecuzione, veniva concessa la sospensione parziale del procedimento e , in questa sede, contesta le Controparte_4
eccezioni e «- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , già Controparte_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. per i motivi su esposti;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare la ritualità e tempestività della notifica degli atti propedeutici sottesi agli atti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità delle contestazioni relative alle stesse;
- nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto».
Si costituiva la parte opponente, confermando le eccezioni già svolte.
2- In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle somme relative alle cartelle n. 04120170026844553000, n.
04120220018506610000, n. 04120230025019825000, n. 04120230032211149000,
n. 04120230032211250000, n. 04120240005860790000, n. 04120240018
656681000 e n. 04120240018656782000, in quanto aventi ad oggetto debiti di natura tributaria.
In conseguenza di ciò deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione all'intimazione di pagamento n. 04120249008435066000 e quella n.
04120229009144332000, che contengono soltanto somme di tale genere.
Risulta la competenza del giudice del lavoro soltanto con riferimento all'esame della cartella n. 04120240005860891000 (somme INAIL, per un totale di euro 24,06)
e dell'Avviso di addebito n. 34120240000099839000 (somme INPS, per un totale di euro 557,28), mentre tutte le altre somme relative a spettanze amministrative attengono a rapporti diversi.
pagina 3 di 5 Sempre in via preliminare, parte resistente ha Controparte_4
dimostrato documentalmente l'avvenuta notifica di tutti gli altri riferibili alla stessa, sia nella fase davanti al giudice dell'esecuzione, che nella presente fase (cfr., doc. da 2 a
6, fasc. ) e, sul punto, non può essere condivisa l'eccezione di parte opponente in CP_6
ordine al mancato deposito della ricevuta di accettazione, ritenendo sufficiente, al contrario, l'avvenuta consegna.
Nessuna dimostrazione, al contrario, è stata fornita in ordine alla notifica dell'Avviso di addebito avente ad oggetto i crediti INPS, rispetto al quale, se non vi sono dubbi circa la riferibilità ad INPS, quale Ente impositore, anche degli adempimenti notificatori, a seguito dell'eccezione di parte opponente, Parte_1
avrebbe dovuto chiedere di provare (anche con ordine di esibizione) l'avvenuta
[...]
notifica, considerando che si è avvalsa di detto Avviso di addebito per quantificare l'oggetto del pignoramento.
3- Parte opponente, nel merito, ma in via pregiudiziale, eccepisce l'abuso dei mezzi di espropriazione, ma sul punto è sufficiente richiamare la statuizione del giudice dell'esecuzione, il quale ha correttamente respinto l'eccezione, rilevando come nessun abuso potrebbe dirsi sussistente, alla luce del fatto che, in effetti, i soggetti terzi a cui indirizzare erano due.
Infine, parte opponente, come anticipato, eccepisce di aver effettuato richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 1 co. 537 della L. 228/2012, ma tale istanza, a prescindere dal fatto che avrebbe effetti soltanto in sede esecutiva (e come tale, è stata valutata dal giudice dell'esecuzione), non è idonea a spiegare alcuna conseguenza con riferimento ai crediti contributivi oggetto della presente opposizione, in quanto la normativa, da un lato, parla soltanto di tributi e, da un altro lato, l'istanza
è stata, correttamente, avanzata soltanto con riferimento ad una intimazione di pagamento, per la quale non vi è competenza del giudice del lavoro.
In definitiva, i pignoramenti devono essere annullati con riferimento esclusivamente all'importo di euro 557,28
pagina 4 di 5 5- Le spese di lite possono essere interamente compensate, atteso il solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla i pignoramenti presso terzi oggetto di opposizione limitatamente all'importo di euro 557,28 relativo all'Avviso di addebito n.
34120240000099839000, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 10/12/2025
Il Giudice
DO CI
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 362/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 2 Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. DO CI, sono comparsi: l'avv. BARSANTI MAUCERI in sost. avv. LABATE ANTONIO per parte ricorrente
[...]
Controparte_2
per parte resistente
[...] Controparte_1
, l'avv. CUSATO GRAZIANA in sost. avv. FORTE SIMONE.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO CI
pagina 1 di 5 N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 362/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LABATE ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORTE SIMONE
PARTE RESISTENTE
[...]
Controparte_3
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- introduceva il giudizio di merito relativo Parte_2
all'opposizione della con la Controparte_1
pagina 2 di 5 quale la società opponeva due pignoramenti presso terzi, lamentando l'abuso dei mezzi di espropriazione;
la mancata notifica degli atti prodromici e delle cartelle presupposte;
la violazione dell'art. 1 co. 537 e ss. L. 228/2012.
Davanti al giudice dell'esecuzione, veniva concessa la sospensione parziale del procedimento e , in questa sede, contesta le Controparte_4
eccezioni e «- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , già Controparte_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. per i motivi su esposti;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare la ritualità e tempestività della notifica degli atti propedeutici sottesi agli atti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità delle contestazioni relative alle stesse;
- nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto».
Si costituiva la parte opponente, confermando le eccezioni già svolte.
2- In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle somme relative alle cartelle n. 04120170026844553000, n.
04120220018506610000, n. 04120230025019825000, n. 04120230032211149000,
n. 04120230032211250000, n. 04120240005860790000, n. 04120240018
656681000 e n. 04120240018656782000, in quanto aventi ad oggetto debiti di natura tributaria.
In conseguenza di ciò deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione all'intimazione di pagamento n. 04120249008435066000 e quella n.
04120229009144332000, che contengono soltanto somme di tale genere.
Risulta la competenza del giudice del lavoro soltanto con riferimento all'esame della cartella n. 04120240005860891000 (somme INAIL, per un totale di euro 24,06)
e dell'Avviso di addebito n. 34120240000099839000 (somme INPS, per un totale di euro 557,28), mentre tutte le altre somme relative a spettanze amministrative attengono a rapporti diversi.
pagina 3 di 5 Sempre in via preliminare, parte resistente ha Controparte_4
dimostrato documentalmente l'avvenuta notifica di tutti gli altri riferibili alla stessa, sia nella fase davanti al giudice dell'esecuzione, che nella presente fase (cfr., doc. da 2 a
6, fasc. ) e, sul punto, non può essere condivisa l'eccezione di parte opponente in CP_6
ordine al mancato deposito della ricevuta di accettazione, ritenendo sufficiente, al contrario, l'avvenuta consegna.
Nessuna dimostrazione, al contrario, è stata fornita in ordine alla notifica dell'Avviso di addebito avente ad oggetto i crediti INPS, rispetto al quale, se non vi sono dubbi circa la riferibilità ad INPS, quale Ente impositore, anche degli adempimenti notificatori, a seguito dell'eccezione di parte opponente, Parte_1
avrebbe dovuto chiedere di provare (anche con ordine di esibizione) l'avvenuta
[...]
notifica, considerando che si è avvalsa di detto Avviso di addebito per quantificare l'oggetto del pignoramento.
3- Parte opponente, nel merito, ma in via pregiudiziale, eccepisce l'abuso dei mezzi di espropriazione, ma sul punto è sufficiente richiamare la statuizione del giudice dell'esecuzione, il quale ha correttamente respinto l'eccezione, rilevando come nessun abuso potrebbe dirsi sussistente, alla luce del fatto che, in effetti, i soggetti terzi a cui indirizzare erano due.
Infine, parte opponente, come anticipato, eccepisce di aver effettuato richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 1 co. 537 della L. 228/2012, ma tale istanza, a prescindere dal fatto che avrebbe effetti soltanto in sede esecutiva (e come tale, è stata valutata dal giudice dell'esecuzione), non è idonea a spiegare alcuna conseguenza con riferimento ai crediti contributivi oggetto della presente opposizione, in quanto la normativa, da un lato, parla soltanto di tributi e, da un altro lato, l'istanza
è stata, correttamente, avanzata soltanto con riferimento ad una intimazione di pagamento, per la quale non vi è competenza del giudice del lavoro.
In definitiva, i pignoramenti devono essere annullati con riferimento esclusivamente all'importo di euro 557,28
pagina 4 di 5 5- Le spese di lite possono essere interamente compensate, atteso il solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla i pignoramenti presso terzi oggetto di opposizione limitatamente all'importo di euro 557,28 relativo all'Avviso di addebito n.
34120240000099839000, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 10/12/2025
Il Giudice
DO CI
pagina 5 di 5