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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/09/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4775/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Riccardo Fratta, presso il cui studio in Napoli, alla Via Colli
Aminei, n. 36, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Morgana De Castro e dall'Avv. Anna Paola Bellistri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Castellammare di Stabia (NA) in Via Luigi
Denza n. 24;
CONVENUTA
nonchè
CP_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: lesioni personali;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la compagnia di assicurazioni, , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali che gli sono derivate dal sinistro avvenuto in data 20 Dicembre
2016 in Marcianise alle ore 20:00 circa, alla Via Carità, allorquando, nel mentre era a bordo di una bicicletta elettrica, veniva improvvisamente urtato posteriormente da una automobile, modello Alfa Romeo 166 tg. CA 775 HY, di proprietà di , che ne provocava lo sbandamento e la caduta a terra, CP_2
a ridosso di alcuni divisori in pietra presenti sul margine sinistro della strada.
Riferiva in particolare l'attore che, a seguito della caduta, riportava un trauma facciale con frattura seno mascellare destro e orbita destra, osso zigomatico destro e osso nasale, nonché una contusione della spalla e del ginocchio destro.
Nelle proprie conclusioni, ha dunque chiesto: 1) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta in ordine alla causazione del sinistro 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni sofferti per Controparte_1
come dettagliatamente indicati nel proprio atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la , la quale dopo aver Controparte_1
richiesto ed ottenuto in via pregiudiziale l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietario dell'Alfa 166, rimasto contumace, si è CP_2
opposto alle avverse difese, deducendo: a) preliminarmente, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per essersi l'attore sottratto all'invito di far periziare il proprio mezzo incidentato;
b) nel merito, l'assenza di sufficiente prova del sinistro e della dinamica. La convenuta ha dunque rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo, in via preliminare la declaratoria di improcedibilità della domanda o il suo rigetto nel merito.
Non si è costituito, benchè regolarmente citato, . CP_2
La causa è stata così istruita con l'escussione di un unico teste e a mezzo
C.T.U. medico legale. Assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, la stessa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del
12.03.2025.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Deve poi osservarsi che detto principio trova sicura applicazione anche in caso di scontro tra un ciclista ed una autovettura.Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
Secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c., grava in primis sull'attore, in questo caso sulla parte danneggiata, dimostrare l'avvenuto evento storico, il danno subito e la sussistenza del nesso causale tra i due.
2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso che ci occupa, l'attore, in ragione di quanto di seguito precisato, non ha fornito sufficiente prova dell'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata. In particolare, la prova offerta dall'attore si sostanzia in una sola testimonianza, inadeguata a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate.
Colpisce, prima di tutto, l'estrema genericità dell'atto di citazione sulla dinamica del sinistro che si affida laconicamente alla seguente descrizione:
“…durante la marcia la bicicletta elettrica sulla quale viaggiava il sig. Pt_1 veniva inaspettatamente urtata posteriormente da un'Alfa Romeo 166 tg. CA 775
HY, perdeva stabilità nella marcia, sbandava e cadeva a terra. Proprio per quel colpo il sig. anche lui cadeva a ridosso dei divisori in pietra Parte_1 presenti sul margine sinistro della strada ed accusava forti dolori alla parte destra del corpo in generale, riportava ferite al volto”.
Inoltre, non viene chiarito nulla delle circostanze immediatamente successive al sinistro e in particolare riguardo a chi prestava soccorso al danneggiato, con che modalità e come veniva trasportato al pronto soccorso.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso rese inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
Il teste, ha riferito quanto segue: “mi trovavo a piedi Testimone_1
in Piazza Carità, aspettando un'amica e ho visto un signore sulla bici che veniva urtato da una autovettura Alfa Romeo di colore scuro, scaraventandolo a terra.
Il ciclista stava percorrendo l'esterno della Piazza, sulla parte marciante, quando è stato tamponato tergo da una autovettura. Il ciclista è caduto sul lato destro;
quando mi sono avvicinato il signore aveva tutto il volto insanguinato dal lato destro altezza zigomo. Il signore è stato soccorso da alcune persone che erano in zona, credo che lo conoscessero, in quanto mi chiesero i miei recapiti in caso di necessità. Io poi sono andato via e ho lasciato il ciclista a terra con queste persone, perciò non ho visto se è intervenuta l'ambulanza o se è stato portato via da altre persone;
mi sono intrattenuto sui luoghi circa 10 minuti. Ero da solo quando è successo il fatto. Quando è successo il fatto era sera, la strada era illuminata da qualche lampione. Il ciclista percorreva la strada sul lato destro. La bicicletta aveva il faretto rosso posteriore acceso, se non erro era una bici a pedalata assistita. L'uomo sulla bicicletta aveva intorno ai cinquant'anni, di preciso non so. Il conducente dell'Alfa Romeo, un uomo che era da solo in macchina, si è fermato per vedere cosa era successo. Non ricordo se ha detto qualcosa. Io ho visto la scena davanti a me, a circa 4-5 metri di distanza.
L'autovettura procedeva a velocità regolare, forse per distrazione ha urtato il ciclista”.
Il teste riferisce di essersi avvicinato al ciclista dopo lo scontro, fornendo alle persone lì presenti che lo avevano soccorso - e che a detta del teste parevano conoscere il (“ Il signore è stato soccorso da alcune persone che erano in Pt_1 zona, credo che lo conoscessero, in quanto mi chiesero i miei recapiti in caso di necessità”)- i propri recapiti. Viene di conseguenza spontaneo chiedersi perché non siano stati chiamati a testimoniare quest'ultimi che maggiori dettagli avrebbero potuto fornire sull'accaduto, in particolare in relazione alla modalità dell'impatto o sul come il danneggiato si sia recato al pronto soccorso.
Inoltre, poco spiegabile risulta la scelta di non redigere un modulo CAI, nonostante il conducente dell'auto investitrice, a detta del teste, si fosse fermato per vedere cosa era successo.
Neppure si comprende per quale ragione, nonostante la gravità del sinistro, si sia scelto di non chiamare un'ambulanza, né si sia richiesto l'intervento della polizia.
Ancora, in nessun atto stragiudiziale si fa riferimento alla presenza di testimoni dell'accaduto e, dunque, neanche del teste escusso in giudizio.
Al di là delle esposte perplessità, giova osservare, quanto alla valutazione del materiale istruttorio, che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Nel caso di specie non sono stati prodotti verbali di autorità, non risultano schede di intervento medico e neppure fotografie dei luoghi del sinistro raffiguranti i veicoli coinvolti.
Peraltro sia le parti coinvolte che l'unico testimone hanno la propria residenza lontano dai luoghi del sinistro (in particolare l'attore in Latina;
il convenuto in Arezzo;
il testimone in Napoli) e non è stata data alcuna spiegazione, nonostante formale richiesta da parte della compagnia assicurativa già in fase stragiudiziale, delle ragioni per le quali, nonostante la residenza a diversi km, l'attore stesse circolando con una bici elettrica in Marcianise, con condizioni di meteo avverse in pieno inverno, né eguali spiegazioni sono state fornite dal convenuto.
Un ulteriore rafforzamento dei dubbi esposti è fornito dal contegno tenuto dalle parti, le quali, già in fase stragiudiziale, non hanno consentito alla compagnia di assicurazione di far periziare i veicoli coinvolti nel presunto sinistro, come peraltro dimostrato dallo scambio di mail prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta. In particolare, la lettera inviata al è CP_2
tornata al mittente e non è stato possibile per la compagnia rintracciarlo neppure per poter visionare il mezzo che avrebbe in tesi causato il sinistro e lo stesso è rimasto contumace per tutto il processo. Il per parte sua, nonostante le Pt_1 insistenti richieste non ha messo a disposizione la bicicletta per effettuare le verifiche sul mezzo e nessuna delucidazione in merito è intervenuta neppure nel corso del presente giudizio.
In definitiva, alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda, con conseguente rigetto della domanda per insufficiente prova del fatto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 - condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15%), I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- pone le spese di CTU per come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 19 Settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4775/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Riccardo Fratta, presso il cui studio in Napoli, alla Via Colli
Aminei, n. 36, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Morgana De Castro e dall'Avv. Anna Paola Bellistri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Castellammare di Stabia (NA) in Via Luigi
Denza n. 24;
CONVENUTA
nonchè
CP_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: lesioni personali;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la compagnia di assicurazioni, , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali che gli sono derivate dal sinistro avvenuto in data 20 Dicembre
2016 in Marcianise alle ore 20:00 circa, alla Via Carità, allorquando, nel mentre era a bordo di una bicicletta elettrica, veniva improvvisamente urtato posteriormente da una automobile, modello Alfa Romeo 166 tg. CA 775 HY, di proprietà di , che ne provocava lo sbandamento e la caduta a terra, CP_2
a ridosso di alcuni divisori in pietra presenti sul margine sinistro della strada.
Riferiva in particolare l'attore che, a seguito della caduta, riportava un trauma facciale con frattura seno mascellare destro e orbita destra, osso zigomatico destro e osso nasale, nonché una contusione della spalla e del ginocchio destro.
Nelle proprie conclusioni, ha dunque chiesto: 1) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta in ordine alla causazione del sinistro 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni sofferti per Controparte_1
come dettagliatamente indicati nel proprio atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la , la quale dopo aver Controparte_1
richiesto ed ottenuto in via pregiudiziale l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietario dell'Alfa 166, rimasto contumace, si è CP_2
opposto alle avverse difese, deducendo: a) preliminarmente, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per essersi l'attore sottratto all'invito di far periziare il proprio mezzo incidentato;
b) nel merito, l'assenza di sufficiente prova del sinistro e della dinamica. La convenuta ha dunque rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo, in via preliminare la declaratoria di improcedibilità della domanda o il suo rigetto nel merito.
Non si è costituito, benchè regolarmente citato, . CP_2
La causa è stata così istruita con l'escussione di un unico teste e a mezzo
C.T.U. medico legale. Assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, la stessa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del
12.03.2025.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Deve poi osservarsi che detto principio trova sicura applicazione anche in caso di scontro tra un ciclista ed una autovettura.Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
Secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c., grava in primis sull'attore, in questo caso sulla parte danneggiata, dimostrare l'avvenuto evento storico, il danno subito e la sussistenza del nesso causale tra i due.
2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso che ci occupa, l'attore, in ragione di quanto di seguito precisato, non ha fornito sufficiente prova dell'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata. In particolare, la prova offerta dall'attore si sostanzia in una sola testimonianza, inadeguata a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate.
Colpisce, prima di tutto, l'estrema genericità dell'atto di citazione sulla dinamica del sinistro che si affida laconicamente alla seguente descrizione:
“…durante la marcia la bicicletta elettrica sulla quale viaggiava il sig. Pt_1 veniva inaspettatamente urtata posteriormente da un'Alfa Romeo 166 tg. CA 775
HY, perdeva stabilità nella marcia, sbandava e cadeva a terra. Proprio per quel colpo il sig. anche lui cadeva a ridosso dei divisori in pietra Parte_1 presenti sul margine sinistro della strada ed accusava forti dolori alla parte destra del corpo in generale, riportava ferite al volto”.
Inoltre, non viene chiarito nulla delle circostanze immediatamente successive al sinistro e in particolare riguardo a chi prestava soccorso al danneggiato, con che modalità e come veniva trasportato al pronto soccorso.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso rese inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
Il teste, ha riferito quanto segue: “mi trovavo a piedi Testimone_1
in Piazza Carità, aspettando un'amica e ho visto un signore sulla bici che veniva urtato da una autovettura Alfa Romeo di colore scuro, scaraventandolo a terra.
Il ciclista stava percorrendo l'esterno della Piazza, sulla parte marciante, quando è stato tamponato tergo da una autovettura. Il ciclista è caduto sul lato destro;
quando mi sono avvicinato il signore aveva tutto il volto insanguinato dal lato destro altezza zigomo. Il signore è stato soccorso da alcune persone che erano in zona, credo che lo conoscessero, in quanto mi chiesero i miei recapiti in caso di necessità. Io poi sono andato via e ho lasciato il ciclista a terra con queste persone, perciò non ho visto se è intervenuta l'ambulanza o se è stato portato via da altre persone;
mi sono intrattenuto sui luoghi circa 10 minuti. Ero da solo quando è successo il fatto. Quando è successo il fatto era sera, la strada era illuminata da qualche lampione. Il ciclista percorreva la strada sul lato destro. La bicicletta aveva il faretto rosso posteriore acceso, se non erro era una bici a pedalata assistita. L'uomo sulla bicicletta aveva intorno ai cinquant'anni, di preciso non so. Il conducente dell'Alfa Romeo, un uomo che era da solo in macchina, si è fermato per vedere cosa era successo. Non ricordo se ha detto qualcosa. Io ho visto la scena davanti a me, a circa 4-5 metri di distanza.
L'autovettura procedeva a velocità regolare, forse per distrazione ha urtato il ciclista”.
Il teste riferisce di essersi avvicinato al ciclista dopo lo scontro, fornendo alle persone lì presenti che lo avevano soccorso - e che a detta del teste parevano conoscere il (“ Il signore è stato soccorso da alcune persone che erano in Pt_1 zona, credo che lo conoscessero, in quanto mi chiesero i miei recapiti in caso di necessità”)- i propri recapiti. Viene di conseguenza spontaneo chiedersi perché non siano stati chiamati a testimoniare quest'ultimi che maggiori dettagli avrebbero potuto fornire sull'accaduto, in particolare in relazione alla modalità dell'impatto o sul come il danneggiato si sia recato al pronto soccorso.
Inoltre, poco spiegabile risulta la scelta di non redigere un modulo CAI, nonostante il conducente dell'auto investitrice, a detta del teste, si fosse fermato per vedere cosa era successo.
Neppure si comprende per quale ragione, nonostante la gravità del sinistro, si sia scelto di non chiamare un'ambulanza, né si sia richiesto l'intervento della polizia.
Ancora, in nessun atto stragiudiziale si fa riferimento alla presenza di testimoni dell'accaduto e, dunque, neanche del teste escusso in giudizio.
Al di là delle esposte perplessità, giova osservare, quanto alla valutazione del materiale istruttorio, che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Nel caso di specie non sono stati prodotti verbali di autorità, non risultano schede di intervento medico e neppure fotografie dei luoghi del sinistro raffiguranti i veicoli coinvolti.
Peraltro sia le parti coinvolte che l'unico testimone hanno la propria residenza lontano dai luoghi del sinistro (in particolare l'attore in Latina;
il convenuto in Arezzo;
il testimone in Napoli) e non è stata data alcuna spiegazione, nonostante formale richiesta da parte della compagnia assicurativa già in fase stragiudiziale, delle ragioni per le quali, nonostante la residenza a diversi km, l'attore stesse circolando con una bici elettrica in Marcianise, con condizioni di meteo avverse in pieno inverno, né eguali spiegazioni sono state fornite dal convenuto.
Un ulteriore rafforzamento dei dubbi esposti è fornito dal contegno tenuto dalle parti, le quali, già in fase stragiudiziale, non hanno consentito alla compagnia di assicurazione di far periziare i veicoli coinvolti nel presunto sinistro, come peraltro dimostrato dallo scambio di mail prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta. In particolare, la lettera inviata al è CP_2
tornata al mittente e non è stato possibile per la compagnia rintracciarlo neppure per poter visionare il mezzo che avrebbe in tesi causato il sinistro e lo stesso è rimasto contumace per tutto il processo. Il per parte sua, nonostante le Pt_1 insistenti richieste non ha messo a disposizione la bicicletta per effettuare le verifiche sul mezzo e nessuna delucidazione in merito è intervenuta neppure nel corso del presente giudizio.
In definitiva, alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda, con conseguente rigetto della domanda per insufficiente prova del fatto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 - condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15%), I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- pone le spese di CTU per come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 19 Settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano