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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4000/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giovanni Bisogno, presso il cui studio, sito in
Salerno alla piazza XXIV Maggio n. 21, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Volpe, presso il cui studio, sito in Salerno alla via M. Mascia n. 16, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del
14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
633/2019, con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, dell'importo complessivo di € 25.745,66 quale saldo debitore rinveniente dal contratto di conto corrente bancario n. 1000710-2, aperto presso il , oltre interessi come da domanda fino Controparte_2
all'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la Banca opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, atteso che tra i documenti allegati non vi è traccia del contratto di affido bancario e del successivo recesso, ma soltanto di un “documento di sintesi”, di cui disconosce formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 214
c.p.c., la sottoscrizione;
che, pertanto, in assenza di prova circa l'esistenza dell'affido bancario, resta l'assoluta incertezza sull'oggetto della domanda;
che il contratto di conto corrente sottoscritto il 24/01/2008 prevedeva soltanto la tenuta ordinaria, di natura tradizionale, e non era appoggiato ad alcuna apertura di credito o esplicita autorizzazione allo scoperto, per cui ne consegue la inapplicabilità delle condizioni indicate a disciplina del presupposto “fido”, con riferimento esplicito agli interessi extra e entro fido, indicati nel contratto di conto corrente nella misura del 13,64759%, potendosi applicare, solo, la commissione di massimo scoperto convenuta nella misura dell'1%, rientrante nella convenzione di conto corrente;
che, tuttavia, dall'estratto conto allegato che, a differenza di quanto dichiarato nel ricorso, non è integrale perché indica solo il periodo 2014 - 2018, si evidenzia come siano stati calcolati, illegittimamente, le “competenze interessi” che, solo per il periodo indicato, ammonterebbero ad un totale di
€. 6.973,76; che, inoltre, sono stati contabilizzati a debito altri importi non dovuti perché non presenti nel contratto e tra le condizioni applicate:
“competenze per commissioni e spese” e le “competenze per custodia e
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza deposito titoli” mai affidati all'istituto, per un totale di €. 1.250,00; che la
è, pertanto, onerata dell'onere della prova, e dovrà fornire gli CP_3
elementi che hanno concorso a formare l'iniziale saldo a debito indicato nell'estratto conto certificato allegato al ricorso, producendo ogni documento utile per tale operazione, ivi compresi gli estratti conto a scalare negli anni redatti negli anni precedenti;
che in mancanza di prova, e quindi di produzione degli estratti conto precedenti (che diano conto delle poste che hanno dato luogo al saldo in questione), il saldo dovrà essere considerato pari a zero;
quale secondo motivo di opposizione, che la Banca creditrice afferma che “il credito deriva da esposizione su conto corrente a seguito di concessione di affidamento bancario”, ma non prova l'esistenza del relativo contratto che, come detta l'art. 117 T.U.B., deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e,
[...]
per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 633/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che l'opponente Controparte_1
opponente disconosce l'esistenza di un “affido bancario” e, nel riferirsi al documento di sintesi allegato in atti del ricorso monitorio, al di là dei disconoscimenti vari cui lo sottopone, evidenzia che esso “non si riferisce all'affido bancario ma ad un contratto di apertura di credito in conto corrente”; che l'affido bancario ed il contratto di apertura di credito sono entrambi contratti consensuali, implicanti per la Banca l'obbligo, fino a revoca o a termine e verso corrispettivo degli interessi pattuiti e degli ulteriori oneri stabiliti, di tenere a disposizione del correntista una somma di denaro, da questi liberamente utilizzabile ed eventualmente successivamente ripristinabile;
che secondo la Corte di Cassazione il contratto di apertura di credito (noto nella prassi bancaria come “fido”) è
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza valido anche se non in forma scritta, purché trovi la propria regolamentazione nel sottostante contratto di conto corrente, redatto per iscritto;
che nel caso di specie l'opponente sig. in data 24/1/2008 Pt_1
ha stipulato un contratto ordinario di conto corrente, senza affidamenti o aperture di credito, che quindi non prevedeva interessi entro fido, bensì, e come è ovvio, solo interessi extra fido nella misura 13,64759 % su base annua, per l'ipotesi che il correntista (per avventura) si fosse spinto a
“spendere” una somma superiore a quella che aveva a disposizione sul proprio conto;
che, peraltro, il richiamato contratto di conto corrente, stipulato in data 24/1/2008 e non oggetto di disconoscimento ad opera dell'opponente, debitamente redatto per iscritto, nella Sezione II A) (a pagina
6) prevede e disciplina l'apertura di credito in conto corrente, provvedendo a definirla (articolo 30), ad indicare il meccanismo di maturazione degli interessi (articolo 31), a disciplinare il recesso (articolo 32) e così via e, peraltro, la normativa convenzionale è oggetto di un ulteriore richiamo nella successiva sezione del contratto definita “principali clausole contrattuali”; che, successivamente, ovvero in data 05/2/2008, l'opponente ha ottenuto un affidamento, vale a dire un fido o apertura di credito che, in pari data gli
è stato comunicato, con importo massimo di € 20.000,00 e regolamento sul conto corrente n.ro 10007102, precedentemente aperto con contratto scritto come detto;
che insieme alla “comunicazione affidamenti concessi” e nella stessa data del 05/2/2008, è stato consegnato il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate all'affidamento e/o apertura di credito, ovvero dei costi e corrispettivi da corrispondere alla in relazione e CP_3
quale controprestazione dell'obbligo dalla stessa assunto di tenere disposizione del cliente (accreditato) una determinata somma di danaro, a tempo indeterminato e consentire al correntista di utilizzare (ossia spendere) una somma superiore a quella che quest'ultimo aveva a disposizione sul proprio conto;
che da tale documento, evidentemente
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza integrativo delle disciplina approntata con il contratto di apertura del conto corrente, si evince il tasso di interesse applicato agli utilizzi entro il limite di
€ 20.000,00, quello per utilizzi oltre il limite, l'incidenza della commissione di massimo scoperto, la frequenza della capitalizzazione degli interessi debitori (per quelli creditori la frequenza di capitalizzazione era già prevista in contratto); che, posto che la documentazione depositata a sostegno del ricorso monitorio era ben sufficiente per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, in allegato alla presente si rideposita il contratto di conto corrente ed il documento di sintesi e si depositano la comunicazione dell'affidamento concesso, sottoscritta in calce dall'opponente, l'estratto conto integrale e, quel che più conta, gli estratti conto scalari dall'inizio del rapporto;
che per ciò che concerne il disconoscimento operato ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., essa dichiara che intende valersi del documento e, quindi, fa istanza di verificazione ai sensi dell'articolo 216 c.p.c., con riserva di esibizione dell'originale e di indicazione delle scritture di comparazione.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 633/2019; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma portata dal decreto ingiuntivo, ovvero di quella somma maggiore o minore ad accertarsi in corso di causa, anche all'esito eventuale di una complessiva ricostruzione contabile di tutti rapporti intercorsi tra le parti e di una eventuale compensazione del credito azionato con poste creditorie di controparte, sempre con interessi moratori e decorrenti come per legge e/o da contratto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ed onerava le parti di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5,
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ed a tanto provvedeva l'opposta (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 29/10/2020).
Veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare se le firme apparentemente apposte dal sig.
[...]
sul contratto di conto corrente oggetto di causa Parte_1
fossero autentiche oppure no.
Espletata la C.T.U. grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata dall'opponente per la prima volta soltanto con la comparsa depositata telematicamente il
13/1/2025 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta per non avere quest'ultima dimostrato di essere Controparte_1
l'effettiva titolare del credito per cui è causa, derivante da contratto originariamente stipulato con il . Controparte_2
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n.
2951 del 2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass.
05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costtiuisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la CP_1
abbia allegato specificamente di essere subentrata alla originaria
[...]
contraente Controparte_4
fin dal deposito del ricorso per
[...]
Decreto Ingiuntivo (cfr. intestazione del ricorso monitorio).
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza comparsa conclusionale, formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria ed alla illegittimità delle condizioni economiche applicate nel contratto di conto corrente il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione. Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice del tutto incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della presuppongono quale Controparte_1
contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la Banca opposta, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, non avrebbe assolto all'onere della prova su di esso gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., non avendo dimostrato l'esistenza del contratto di apertura di credito asseritamente regolato sul conto corrente bancario n.
1000710-2, il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione, nonché non avendo depositato tutti gli estratti conto dall'accensione del rapporto (2008) fino alla chiusura, anche considerato il suo disconoscimento in ordine alle firme apparentemente riconducibili al sig. Parte_1
Sul “documento di sintesi” contenente le condizioni
[...]
economiche.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In relazione al disconoscimento questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza e metodologico (non risultando formulate neppure osservazioni controdeduttive avverso le stesse).
Il C.T.U., infatti, dopo avere provveduto ad analizzare il saggio grafico del sig. ed alcune scritture comparative (- Firme apposte su Contratto Pt_1
di conto corrente datato 24/1/2008; - Firma apposta su Doc
“Comunicazione affidamenti concessi” in originale), ha appurato che “Il quesito proposto chiedeva di verificare se la firma a nome Parte_1
apposta su Documento di sintesi datato 5.2.2008 fosse stata apposta con naturalezza e spontaneità dall'apparente firmatario o se fosse frutto di artificio imitativo. La firma in verifica ha palesato, fin da un primo esame, naturalezza e credibilità delle fenomenologie grafiche in esso presenti, un'elevata personalizzazione del tracciato e assenza dei cosidetti indici primari di falsità. Il confronto con il vasto panorama autografo del ha Pt_1
permesso di confermare la genuinità del tracciato in verifica, il quale si è palesato pienamente rispondente al modus firmandi del rientrando a Pt_1
pieno nel suo patrimonio espressivo e grafico. Pertanto, sulla base delle analogie emerse negli aspetti fondanti del grafismo, nelle abilità cinetiche di base, nelle personalizzazioni grafiche adottate, si conclude a favore della
AUTENTICITA' IN A NOME BRINDISI CP_5 CP_6
LEOPOLDO, LA QUALE RISULTA AUTOGRAFA”.
Pertanto, essendo stato accertato che il sig. Parte_1
ha sottoscritto il “Documento di sintesi” del 05/2/2008, ne
[...]
consegue che le relative condizioni economiche devono ritenersi validamente pattuite e, dunque, efficaci e vincolanti nei suoi confronti e, quindi, che esse sono state legittimamente applicate nel corso del rapporto di conto corrente n. 1000710-2.
Quanto poi al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della opposta, deve rilevarsi che la ha provveduto a depositare Controparte_1
gli estratti conto – ordinari e scalari – relativi al conto corrente n. 1000710-
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza 2 dall'accensione dello stesso fino alla sua chiusura (cfr. all.ti alla comparsa di costituzione e risposta ed alla seconda memoria istruttoria), mentre per il contratto di apertura di credito si osserva quanto segue.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n.
17110/2019) ha sancito che non sussiste la nullità del contratto di apertura di credito per vizio di forma, ove lo stesso sia collegato ad un contratto di conto corrente, che ne disciplini l'esistenza. Pur trattandosi, infatti, di due figure negoziali del tutto distinte ed autonome, la Corte ha riconosciuto il collegamento negoziale tra i due accordi (i.e. il contratto di conto corrente ordinario e l'apertura di credito), richiamando il secondo comma dell'art. 117 T.U.B., in base al quale il C.I.C.R. può prevedere, alla presenza di obiettive ragioni tecniche, che determinati contratti siano redatti in forme diverse da quella scritta, come stabilito anche dalle Istruzioni della Banca d'Italia 24/5/1992 punto
1.4. all. 2, secondo cui non è prevista la forma scritta “per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto”: “L'art. 117, comma 2,
t.u.b. stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. La disposizione ricalca quella già contenuta nella L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, in forza della quale sono stati emanati il decreto del Ministro del
Tesoro del 24 aprile 1992 (che, all'art. 4, rimetteva alla Banca d'Italia la facoltà di "individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni
e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto") e le istruzioni del 24 maggio 1992 della Banca d'Italia, che al punto 1.4 dell'art. 2 stabiliva non essere necessaria la forma scritta "per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto". Le due disposizioni hanno mantenuto vigore anche a seguito
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993: infatti, l'art. 161 t.u.b., nell'abrogare, insieme ad altre norme, la L. n. 154 del 1992, ha disposto nel senso che segue: "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". A torto, dunque, i ricorrenti assumono che il contratto di apertura di credito per cui è causa (disciplinato dall'art. 6 delle condizioni generali del contratto di conto corrente) sia da considerarsi nullo per carenza del requisito di forma. Infatti, il detto requisito non doveva essere osservato proprio in quanto il detto contratto aveva la sua regolamentazione in quello di conto corrente. Nè appare concludente l'obiezione degli istanti secondo cui il contratto di apertura di credito non potrebbe essere assimilato a una
"operazione" o a un "servizio". Poichè, infatti, l'esonero della forma scritta opera come eccezione alla regola contenuta nello stesso cit. punto 1.4, per cui
i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto, è evidente che la prescrizione riguardi i negozi cui quelle prestazioni sono riconducibili. E del resto, questa S.C. ha già precisato che le disposizioni contenute nel D.M. 24 aprile 1992 e nelle istruzioni della Banca
d'Italia, al pari di quelle di cui alla delibera del C.I.C.R. del 4 marzo
2003, emanata in attuazione dell'art. 117, comma 2, t.u.b., escludano che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (Cass. 9 luglio
2005, n. 14470; più di recente, in relazione alla cit. delibera del C.I.C.R.,
Cass. 27 marzo 2017, n. 7763 e Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)”.
Applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie deve ritenersi che la parte opposta abbia assolto all'onere della prova, su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di fornire la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza al conto corrente n. 10000710-2 oggetto di causa: tanto si desume dal contenuto del documento contrattuale del conto corrente pacificamente stipulato dal sig. il 24/1/2008 (cfr. all. della produzione della Pt_1
fase monitoria), redatto per iscritto e sottoscritto dall'opponente, che alla
Sezione II A) (a pagina 6) contempla e disciplina l'apertura di credito in conto corrente, provvedendo a definirla (articolo 30), ad indicare il meccanismo di maturazione degli interessi (articolo 31), a disciplinare il recesso (articolo 32) e così via e, peraltro, la normativa convenzionale è oggetto di un ulteriore richiamo nella successiva sezione del contratto rubricata “principali clausole contrattuali”.
Pertanto deve ritenersi che il contratto di apertura di credito e la relativa regolamentazione sia contenuta “per relationem” nel contratto di conto corrente.
Inoltre, successivamente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente contenente anche la disciplina dell'apertura di credito, e segnatamente il
05/2/2008, il sig. ha ottenuto un Parte_1
affidamento, cioè un fido o apertura di credito che, in pari data gli è stato comunicato, con importo massimo di € 20.000,00 e regolamento sul conto corrente n. 1000710-2, precedentemente acceso per iscritto (cfr. comunicazione affidamenti concessi allegata alla comparsa di costituzione e risposta); comunicazione altresì sottoscritta dal sig.
e non disconosciuta dallo stesso. Pt_1
Insieme alla “comunicazione affidamenti concessi”, nella stessa data del
05/2/2008, è stato poi consegnato all'odierno opponente il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate all'affidamento e/o apertura di credito, pure sottoscritto dal sig. e non disconosciuto (cfr. Pt_1
documento di sintesi apertura di credito allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Da quanto innanzi esposto consegue altresì l'infondatezza del secondo
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza motivo di opposizione, con cui l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di apertura di credito, in quanto non redatto per iscritto ai sensi dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., essendo stata di contro fornita dall'opposta la prova della sua stipulazione in forma scritta e della sottoscrizione da parte del cliente sig. Pt_1
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 633/2019 va confermato e, stante il disposto dell'art. 653, co.
1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata rigettata, sono poste quindi a carico Parte_1
e, considerate la natura, il valore (€ 25.745,66, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), nella misura dei parametri tariffari minimi, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione, consistita nella C.T.U., ove si applicano i parametri tariffari medi, in complessivi € 3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(consistita nella sola attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per effetto della soccombenza anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
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, anche considerato che essa è stata disposta a Parte_1
causa del disconoscimento da questi formulata.
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
633/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento, in Parte_1
solido tra loro, in favore della delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 3.601,00 per compensi professionali
(comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di
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. Parte_1
Così deciso in Salerno il 21/2/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4000/2019 – Sentenza