Articolo 8 della Legge 29 novembre 1977, n. 891
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 dicembre 1977
Art. 8.
Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa coperta dal contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall' articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62 .
Entrata in vigore il 27 dicembre 1977
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