Art. 8.
Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa coperta dal contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall' articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62 .
Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa coperta dal contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall' articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62 .