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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8740/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VITALE MASSIMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti PESSI ROBERTO, GIAMMARIA FRANCESCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: appalto di manodopera
A seguito dell'udienza del 24/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 13.395,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di “Ritenere e dichiarare costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time tra la sig.ra e la ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 e succ. mod. ed int. di legge per Parte_1 CP_1 l'illeceità del contratto di appalto, con effetti ex tunc dall'assunzione dell'11.04.2013 e tuttora in essere in assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto, oltre al riconoscimento del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive giusta applicazione del “CCNL bancario III Area professionale I livello” ovvero equivalente per le mansioni svolte pari ad € 53.314,00, oltre al pagamento di € 15.994,00 per differenze contributive, di € 10.203,00 differenza sul montante TFR nonché all'importo di € 28.500,48 per l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 39 c. 2 D.lgs.
81/2015 pari a n. 12 mensilità. Conseguentemente, oltre all'assunzione diretta, condannare la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento nei confronti della sig.ra delle differenze Parte_1 retributive maturate pari ad € € 53.314,00, di € 15.994,00 per differenze contributive, oltre alla costituzione del fondo
TFR della dipendente di € 10.203,00 nonché al pagamento dell'importo di € € 28.500,48 pari a n. 12 mensilità a titolo indennità omnicomprensiva di cui all'art. 39 c. 2 D.lgs. 81/2015, ovvero la somma maggiore o inferiore che verrà accertata in corso di causa, con interessi di mora e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo, senza alcuna riscossione, oltre
C.P.A.”.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
Alla prima udienza il Giudice formulava la seguente proposta transattiva “Il GL, ritenuto che la controversia offra margini di bonario componimento che prevedano la corresponsione alla parte ricorrente della somma netta omnicomprensiva di euro 30.000,00, oltre un contributo per spese legali pari ad euro 1.000,00, a tacitazione di ogni richiesta relativa al presente giudizio;
sottopone la proposta alle parti rammentandone gli effetti anche ai fini dell'art.
91 c.p.c.”, che veniva accettata da e rifiutata dalla ricorrente. CP_1
La causa, istruita con escussione dei testi indicati dalla resistente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
La ricorrente ha dedotto: di aver ininterrottamente svolto attività lavorativa in favore di dall'11.4.2013 al 31.7.2022 “sotto il coordinamento e direzione esclusiva dell'istituto stesso”; di Controparte_1 essere stata formalmente assunta con contratto a tempo indeterminato da HE Security Express
S.r.l. dal 6.11.2014 con mansioni di “facchino – operaio di V livello” del CCNL trasporto merci e logistica
(rapporto trasferitosi in capo alla unipersonale a seguito della cessione di Controparte_2 ramo di azienda perfezionata nell'ottobre 2019) e di essere stata assunta dal 2.8.2021 con medesimo inquadramento e mansioni da Nuova Farina S.r.l.; che il contratto di appalto con l'utilizzatore della prestazione ( sarebbe stato stipulato in violazione del primo comma dell'art. 29, d.lgs. Controparte_1
276/2003, atteso che nel concreto svolgersi della prestazione il primo non avrebbe esercitato alcun potere direttivo o di coordinamento. Deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente non ha fornito, come era suo precipuo onere, la prova di aver prestato senza regolarizzazione attività lavorativa in favore di Controparte_1 dall'11.4.2023 al 5.11.20214, avendo la convenuta dedotto l'adibizione occasionale della stessa al solo fine di sostituire altro personale dipendente di HE addetto alla commessa ed essendo CP_1 emerso dall'istruttoria esperita che il badge viene consegnato a chiunque acceda ai locali e che CP_1
l'abilitazione informatica era necessaria per l'attività sostitutiva sopra indicata, né la ricorrente ha a riguardo elaborato specifiche prove orali finalizzate a destituire di fondamento le deduzioni avverse;
infine, deve osservarsi che il riferimento del teste alle medesime modalità Testimone_1 operative nell'attività svolta da parte della ricorrente, in relazione all'espressa indicazione di aver inizialmente lavorato per HE, deve intendersi riferito non già al periodo sopra indicato dalla lavoratrice, atteso che lavorava già per HE, bensì al successivo passaggio a Controparte_2
e a Nuova Farina S.r.l.
[...]
Giova quindi rammentare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass., sez. 6 – lav., ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020).
Deve innanzitutto rilevarsi che la ricorrente non ha specificamente allegato e provato il concreto esercizio da parte della convenuta del potere direttivo, che deve articolarsi in indicazioni specifiche e dettagliate relative alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa;
trattasi di attività continuativa fisiologicamente variabile nel tempo in relazione alle problematiche e alle necessità da risolvere e da fronteggiare e, pertanto, ontologicamente differente rispetto alla iniziale indicazione delle modalità di funzionamento degli strumenti di lavoro (come il pc) o delle procedure operative standardizzate o, ancora, alla comunicazione di variazioni procedurali generalizzate, coinvolgenti l'intera platea dei lavoratori addetti ad un settore, relative alla richiesta o alla erogazione di un servizio o di un beneficio.
Inoltre, all'esito della attività istruttoria espletata non sono emersi sufficienti elementi atti a comprovare un costante, efficace ed effettivo coinvolgimento della convenuta nell'organizzazione dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente;
viceversa, l'eterodirezione è stata rimessa alle scelte gestionali dei vertici delle datrici di lavoro.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è infatti emerso che la concreta gestione del rapporto competeva alle datrici di lavoro, avendo i testi affermato che si limitava a recepire le CP_1 indicazioni relative a ferie e permessi, la cui autorizzazione competeva alle datrici di lavoro (cfr. dichiarazioni rese dai testi , e ) e senza che la Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 ricorrente si occupasse delle ferie dei dipendenti Il teste , coordinatore CP_1 Testimone_2 dell'Ufficio spedizioni della convenuta in quiescenza dall'1.4.2022, ha infatti affermato “la prassi era che i permessi, le assenze ecc. venissero gestiti con la cooperativa poi ovviamente lo comunicavano anche a me perché dovevo sapere chi era presente. (…) per le ferie la gestione era esclusivamente loro, le concordavano con il loro datore di lavoro, poi comunicavano a noi quando si assentavano.(…) dei piani ferie dei dipendenti mi occupavo io, la sig.ra CP_1
o il sig. ; analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste , Parte_2 Parte_3 Testimone_1 preposto per HE Security Express S.r.l., “per il piano ferie ci organizziamo tra di noi, poi li facevamo vedere alla sig.ra per vedere se era d'accordo e poi li davamo al nostro responsabile. (…) non mi risulta che compilasse Parte_2 piani ferie dei dipendenti ; infine, il teste , amministratore di Nuova Farina CP_1 Testimone_3
ha aggiunto che “il piano ferie era gestito da noi, su richiesta del dipendente, nel caso di assenze per Parte_4 malattia il certificato medico viene inviato al nostro consulente. (…) il sig. rileva le presenze del nostro personale Pt_5 comunicandole tutte le mattine in azienda” ( è il referente per Nuova Farina Trasporti s.r.l.). Pt_5
Le superiori circostanze sono state peraltro anche accertate dalla Corte di Appello nella pronuncia n. 491/2025 del 24.4.2025 in atti, relativa ad analoga fattispecie, ove si legge “Nessuna ingerenza, dunque dei vertici della nella gestione delle presenze in servizio dei dipendenti HE, Controparte_1 limitandosi la società committente a prendere atto delle determinazioni assunte in proposito, esclusivamente e liberamente, dall'appaltatrice, la quale non solo autorizzava le ferie ma unilateralmente individuava il sostituto del lavoratore assente al fine di assicurare l'ininterrotta prosecuzione dei servizi commissionati in adempimento del contratto di appalto”.
Le mail prodotte dalla ricorrente costituiscono infatti semplici comunicazioni informative, relative alla presenza dei dipendenti delle società appaltatrici, al fine di garantire la continuità dei servizi appaltati.
Non è inoltre emerso l'esercizio degli ulteriori tipici poteri datoriali, non essendo mai stata elaborata alcuna contestazione disciplinare, né adottata alcuna sanzione nei confronti della ricorrente, o semplicemente segnalata alcuna infrazione o inosservanza dei doveri prescritti dagli artt. 2104 e 2105
c.c.; invece è emersa l'osservanza di un orario di lavoro diverso rispetto ai dipendenti - CP_1 avendo il teste affermato che l'orario di lavoro dei dipendenti era 8.15-13.30 e Testimone_2 CP_1
14.30-16.45, e quello della ricorrente “se non ricordo male, era anticipato di un quarto d'ora e posticipato di un quarto d'ora”, parimenti il teste ha affermato “l'orario di lavoro era prima 8/17; con la Testimone_1 ditta Farina io faccio 8/16.30” - nonché la diversa ubicazione logistica e la diversa strutturazione del badge tra dipendenti e HE (cfr. a riguardo le dichiarazioni rese dai testi e CP_1 Testimone_2
). Testimone_1
Deve quindi rilevarsi che neanche dalla documentazione in atti risulta traccia di ulteriori indici di eterodirezione, essendo indicato nel contratto di assunzione quale unico datore di lavoro HE, al pari delle buste paga (ove vengono indicate le datrici di lavoro) e risultando inconferenti la disponibilità di una postazione informatica e di un indirizzo di posta elettronica con credenziali (ma con CP_1
l'aggiunta del prefisso EXT, al fine di distinguerlo con i dipendenti “strutturati”), trattandosi di strumentazione necessaria all'assolvimento dei compiti oggetto del contratto di appalto, ove risulta altresì lo smistamento della corrispondenza suddivisa per compilatore.
Orbene, la ricorrente deduce inoltre a fondamento della illegittimità dell'appalto la sua adibizione allo svolgimento di attività ultronee rispetto a quelle commissionate da quali la CP_1 gestione del pool auto di Palermo e Brescia e dei buoni pasto.
Sotto il primo profilo, dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente non assumeva alcuna decisione vincolante in relazione all'utilizzo delle autovetture aziendali bensì, ricevuta la richiesta da parte di soggetti dotati di apposita e preventiva autorizzazione, verificava la disponibilità delle autovetture, comunicando ai richiedenti l'esito della richiesta. Invero il teste ha affermato “la Tes_2 ricorrente si occupava, tramite un programma Excel, di assegnare le macchine di servizio, in sostanza se si doveva assegnare una nuova auto la ricorrente verificava tramite il programma Excel che vi fosse la disponibilità e, se c'era, predisponeva su foglio Excel l'assegnazione, poi preparava una sorta di bolgetta dove venivano inserite le chiavi e il resto della documentazione, e comunicava tramite mail all'interessato l'assegnazione. La priorità nell'assegnazione dell'auto era data dalla tempestività della richiesta, ovviamente, poi, se c'era un dirigente o funzionario apicale si cercava di favorirlo.
A.D.R. cap. 20 “praticamente, per la rendicontazione dei km effettuati, si indicavano, al momento della consegna, in un foglio prestampato i dettagli relativi all'utilizzo dell'auto, e lei poi sostituiva il modulo vecchio con quello nuovo. A.D.R. cap. 22 “chi effettuava la richiesta dell'auto era già autorizzato a monte, lei si limitava a verificare la disponibilità e ad assegnarla;
l'autorizzazione veniva richiesta per mail alla casella istituzionale dell'ufficio comunicando dove si doveva andare, per quanti giorni gli serviva ecc.”; parimenti le email prodotte dalla ricorrente integrano esclusivamente comunicazioni di disponibilità o indisponibilità di autovetture aziendali richieste da dipendenti alla e-mail della struttura di riferimento.
Condividendosi a riguardo le argomentazioni della Corte di Appello secondo cui “La sua, come emerge dalle email allegate alla produzione di parte, era un'attività di mera ricezione e smistamento delle istanze, accompagnata dalla periodica trasmissione dei fogli viaggio (da altri redatti e sottoscritti) alla Direzione, dall'inoltro agli interessati delle istruzioni per il ritiro e consegna delle autovetture (anch'esse elaborate da soggetti diversi) e dall'occasionale verifica delle fatture emesse dalla società esterna deputata al lavaggio delle autovetture”(cfr. sent. n. 491/2025 del
24.4.2025).
Orbene, le superiori attività non esulano dal perimetro contrattuale, bensì sono sostanzialmente analoghe alla gestione della posta interna, potendo rientrare nell'ampia dizione di “altre attività di
” contemplata al punto 10 dell'allegato 3 all'Accoro per la fornitura dei servizi Parte_6 Pt_7 generali presso gli stabili di Direzione intercorso tra e HE, sottoscritto l'1.6.2017. CP_1 Parimenti, in relazione ai buoni pasto, il teste ha affermato “la ricorrente si occupava anche Tes_2 della consegna di buoni pasto, e delle altre attività che mi vengono lette. Fisicamente non era lei a portare i buoni pasto e le chiavi, c'erano , e che li consegnavano, non era adibita ad attività di fatica. (…) A.D.R. cap. Per_1 Per_2 Testimone_1
14 “il lavoro che svolgeva la ricorrente era un lavoro rutinario quindi faceva sempre la stessa cosa, per i buoni pasto la ricorrente si occupava insieme a o di ripartirli tra gli uffici (apriva il pacco, verificavano che in base alla Per_1 Per_2 lettera di accompagnamento ci fossero un certo numero di buste - non di buoni pasto, che si trovavano all'interno di ogni busta - le buste erano individuate per ufficio) poi predisponeva il pacco con tutti i buoni pasto che poi venivano consegnati al responsabile dell'ufficio che poi li ripartiva tra i dipendenti;
successivamente, forse nel 2020/21, questa attività si è esaurita perché il cartaceo è stato sostituito dal telematico;
(…) A.D.R. cap. 26 “come ho già spiegato i buoni pasto arrivavano e venivano smistati, l'eventuale mancata consegna o disguido non riguardava la ricorrente ma il responsabile dell'ufficio a cui erano stati consegnati;
c'erano degli uffici in cui però non c'era un responsabile ma 1- 2 dipendenti che se non ritiravano i buoni pasto, questi venivano poi custoditi in cassaforte, e una mail veniva inviata al dipendente in cui gli si comunicava che i suoi buoni pasto erano custoditi in cassaforte, la mail veniva inviata dal personale della cooperativa.
Se i buoni pasto rimanevano in giacenza per lungo tempo, mi facevo dare dagli esterni un elenco che poi comunicavo ai singoli dipendenti”; il teste ha dichiarato “si occupava dei buoni pasto: arrivava lo scatolone con i Testimone_1 buoni pasto e lei li divideva, faceva la spunta e poi appena erano pronti io e li consegnavamo, lei invece la maggior Per_2 parte delle volte rimaneva in ufficio”.
Tanto premesso non possono che ribadirsi, anche in relazione alla distribuzione dei buoni pasto, le considerazioni relative alla ricomprensione di tale attività nel perimetro contrattuale, atteso che lo smistamento, la consegna dei buoni pasto, l'eventuale rendicontazione di quelli non ritirati e la relativa custodia, sono riconducibili nell'alveo dei servizi oggetto dell'appalto, descritti nell'Allegato all'Accordo quadro, precisamente all'interno della “Gestione e consegna del materiale in arrivo”.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8740/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VITALE MASSIMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti PESSI ROBERTO, GIAMMARIA FRANCESCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: appalto di manodopera
A seguito dell'udienza del 24/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 13.395,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di “Ritenere e dichiarare costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time tra la sig.ra e la ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 e succ. mod. ed int. di legge per Parte_1 CP_1 l'illeceità del contratto di appalto, con effetti ex tunc dall'assunzione dell'11.04.2013 e tuttora in essere in assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto, oltre al riconoscimento del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive giusta applicazione del “CCNL bancario III Area professionale I livello” ovvero equivalente per le mansioni svolte pari ad € 53.314,00, oltre al pagamento di € 15.994,00 per differenze contributive, di € 10.203,00 differenza sul montante TFR nonché all'importo di € 28.500,48 per l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 39 c. 2 D.lgs.
81/2015 pari a n. 12 mensilità. Conseguentemente, oltre all'assunzione diretta, condannare la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento nei confronti della sig.ra delle differenze Parte_1 retributive maturate pari ad € € 53.314,00, di € 15.994,00 per differenze contributive, oltre alla costituzione del fondo
TFR della dipendente di € 10.203,00 nonché al pagamento dell'importo di € € 28.500,48 pari a n. 12 mensilità a titolo indennità omnicomprensiva di cui all'art. 39 c. 2 D.lgs. 81/2015, ovvero la somma maggiore o inferiore che verrà accertata in corso di causa, con interessi di mora e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo, senza alcuna riscossione, oltre
C.P.A.”.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
Alla prima udienza il Giudice formulava la seguente proposta transattiva “Il GL, ritenuto che la controversia offra margini di bonario componimento che prevedano la corresponsione alla parte ricorrente della somma netta omnicomprensiva di euro 30.000,00, oltre un contributo per spese legali pari ad euro 1.000,00, a tacitazione di ogni richiesta relativa al presente giudizio;
sottopone la proposta alle parti rammentandone gli effetti anche ai fini dell'art.
91 c.p.c.”, che veniva accettata da e rifiutata dalla ricorrente. CP_1
La causa, istruita con escussione dei testi indicati dalla resistente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
La ricorrente ha dedotto: di aver ininterrottamente svolto attività lavorativa in favore di dall'11.4.2013 al 31.7.2022 “sotto il coordinamento e direzione esclusiva dell'istituto stesso”; di Controparte_1 essere stata formalmente assunta con contratto a tempo indeterminato da HE Security Express
S.r.l. dal 6.11.2014 con mansioni di “facchino – operaio di V livello” del CCNL trasporto merci e logistica
(rapporto trasferitosi in capo alla unipersonale a seguito della cessione di Controparte_2 ramo di azienda perfezionata nell'ottobre 2019) e di essere stata assunta dal 2.8.2021 con medesimo inquadramento e mansioni da Nuova Farina S.r.l.; che il contratto di appalto con l'utilizzatore della prestazione ( sarebbe stato stipulato in violazione del primo comma dell'art. 29, d.lgs. Controparte_1
276/2003, atteso che nel concreto svolgersi della prestazione il primo non avrebbe esercitato alcun potere direttivo o di coordinamento. Deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente non ha fornito, come era suo precipuo onere, la prova di aver prestato senza regolarizzazione attività lavorativa in favore di Controparte_1 dall'11.4.2023 al 5.11.20214, avendo la convenuta dedotto l'adibizione occasionale della stessa al solo fine di sostituire altro personale dipendente di HE addetto alla commessa ed essendo CP_1 emerso dall'istruttoria esperita che il badge viene consegnato a chiunque acceda ai locali e che CP_1
l'abilitazione informatica era necessaria per l'attività sostitutiva sopra indicata, né la ricorrente ha a riguardo elaborato specifiche prove orali finalizzate a destituire di fondamento le deduzioni avverse;
infine, deve osservarsi che il riferimento del teste alle medesime modalità Testimone_1 operative nell'attività svolta da parte della ricorrente, in relazione all'espressa indicazione di aver inizialmente lavorato per HE, deve intendersi riferito non già al periodo sopra indicato dalla lavoratrice, atteso che lavorava già per HE, bensì al successivo passaggio a Controparte_2
e a Nuova Farina S.r.l.
[...]
Giova quindi rammentare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass., sez. 6 – lav., ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020).
Deve innanzitutto rilevarsi che la ricorrente non ha specificamente allegato e provato il concreto esercizio da parte della convenuta del potere direttivo, che deve articolarsi in indicazioni specifiche e dettagliate relative alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa;
trattasi di attività continuativa fisiologicamente variabile nel tempo in relazione alle problematiche e alle necessità da risolvere e da fronteggiare e, pertanto, ontologicamente differente rispetto alla iniziale indicazione delle modalità di funzionamento degli strumenti di lavoro (come il pc) o delle procedure operative standardizzate o, ancora, alla comunicazione di variazioni procedurali generalizzate, coinvolgenti l'intera platea dei lavoratori addetti ad un settore, relative alla richiesta o alla erogazione di un servizio o di un beneficio.
Inoltre, all'esito della attività istruttoria espletata non sono emersi sufficienti elementi atti a comprovare un costante, efficace ed effettivo coinvolgimento della convenuta nell'organizzazione dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente;
viceversa, l'eterodirezione è stata rimessa alle scelte gestionali dei vertici delle datrici di lavoro.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è infatti emerso che la concreta gestione del rapporto competeva alle datrici di lavoro, avendo i testi affermato che si limitava a recepire le CP_1 indicazioni relative a ferie e permessi, la cui autorizzazione competeva alle datrici di lavoro (cfr. dichiarazioni rese dai testi , e ) e senza che la Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 ricorrente si occupasse delle ferie dei dipendenti Il teste , coordinatore CP_1 Testimone_2 dell'Ufficio spedizioni della convenuta in quiescenza dall'1.4.2022, ha infatti affermato “la prassi era che i permessi, le assenze ecc. venissero gestiti con la cooperativa poi ovviamente lo comunicavano anche a me perché dovevo sapere chi era presente. (…) per le ferie la gestione era esclusivamente loro, le concordavano con il loro datore di lavoro, poi comunicavano a noi quando si assentavano.(…) dei piani ferie dei dipendenti mi occupavo io, la sig.ra CP_1
o il sig. ; analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste , Parte_2 Parte_3 Testimone_1 preposto per HE Security Express S.r.l., “per il piano ferie ci organizziamo tra di noi, poi li facevamo vedere alla sig.ra per vedere se era d'accordo e poi li davamo al nostro responsabile. (…) non mi risulta che compilasse Parte_2 piani ferie dei dipendenti ; infine, il teste , amministratore di Nuova Farina CP_1 Testimone_3
ha aggiunto che “il piano ferie era gestito da noi, su richiesta del dipendente, nel caso di assenze per Parte_4 malattia il certificato medico viene inviato al nostro consulente. (…) il sig. rileva le presenze del nostro personale Pt_5 comunicandole tutte le mattine in azienda” ( è il referente per Nuova Farina Trasporti s.r.l.). Pt_5
Le superiori circostanze sono state peraltro anche accertate dalla Corte di Appello nella pronuncia n. 491/2025 del 24.4.2025 in atti, relativa ad analoga fattispecie, ove si legge “Nessuna ingerenza, dunque dei vertici della nella gestione delle presenze in servizio dei dipendenti HE, Controparte_1 limitandosi la società committente a prendere atto delle determinazioni assunte in proposito, esclusivamente e liberamente, dall'appaltatrice, la quale non solo autorizzava le ferie ma unilateralmente individuava il sostituto del lavoratore assente al fine di assicurare l'ininterrotta prosecuzione dei servizi commissionati in adempimento del contratto di appalto”.
Le mail prodotte dalla ricorrente costituiscono infatti semplici comunicazioni informative, relative alla presenza dei dipendenti delle società appaltatrici, al fine di garantire la continuità dei servizi appaltati.
Non è inoltre emerso l'esercizio degli ulteriori tipici poteri datoriali, non essendo mai stata elaborata alcuna contestazione disciplinare, né adottata alcuna sanzione nei confronti della ricorrente, o semplicemente segnalata alcuna infrazione o inosservanza dei doveri prescritti dagli artt. 2104 e 2105
c.c.; invece è emersa l'osservanza di un orario di lavoro diverso rispetto ai dipendenti - CP_1 avendo il teste affermato che l'orario di lavoro dei dipendenti era 8.15-13.30 e Testimone_2 CP_1
14.30-16.45, e quello della ricorrente “se non ricordo male, era anticipato di un quarto d'ora e posticipato di un quarto d'ora”, parimenti il teste ha affermato “l'orario di lavoro era prima 8/17; con la Testimone_1 ditta Farina io faccio 8/16.30” - nonché la diversa ubicazione logistica e la diversa strutturazione del badge tra dipendenti e HE (cfr. a riguardo le dichiarazioni rese dai testi e CP_1 Testimone_2
). Testimone_1
Deve quindi rilevarsi che neanche dalla documentazione in atti risulta traccia di ulteriori indici di eterodirezione, essendo indicato nel contratto di assunzione quale unico datore di lavoro HE, al pari delle buste paga (ove vengono indicate le datrici di lavoro) e risultando inconferenti la disponibilità di una postazione informatica e di un indirizzo di posta elettronica con credenziali (ma con CP_1
l'aggiunta del prefisso EXT, al fine di distinguerlo con i dipendenti “strutturati”), trattandosi di strumentazione necessaria all'assolvimento dei compiti oggetto del contratto di appalto, ove risulta altresì lo smistamento della corrispondenza suddivisa per compilatore.
Orbene, la ricorrente deduce inoltre a fondamento della illegittimità dell'appalto la sua adibizione allo svolgimento di attività ultronee rispetto a quelle commissionate da quali la CP_1 gestione del pool auto di Palermo e Brescia e dei buoni pasto.
Sotto il primo profilo, dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente non assumeva alcuna decisione vincolante in relazione all'utilizzo delle autovetture aziendali bensì, ricevuta la richiesta da parte di soggetti dotati di apposita e preventiva autorizzazione, verificava la disponibilità delle autovetture, comunicando ai richiedenti l'esito della richiesta. Invero il teste ha affermato “la Tes_2 ricorrente si occupava, tramite un programma Excel, di assegnare le macchine di servizio, in sostanza se si doveva assegnare una nuova auto la ricorrente verificava tramite il programma Excel che vi fosse la disponibilità e, se c'era, predisponeva su foglio Excel l'assegnazione, poi preparava una sorta di bolgetta dove venivano inserite le chiavi e il resto della documentazione, e comunicava tramite mail all'interessato l'assegnazione. La priorità nell'assegnazione dell'auto era data dalla tempestività della richiesta, ovviamente, poi, se c'era un dirigente o funzionario apicale si cercava di favorirlo.
A.D.R. cap. 20 “praticamente, per la rendicontazione dei km effettuati, si indicavano, al momento della consegna, in un foglio prestampato i dettagli relativi all'utilizzo dell'auto, e lei poi sostituiva il modulo vecchio con quello nuovo. A.D.R. cap. 22 “chi effettuava la richiesta dell'auto era già autorizzato a monte, lei si limitava a verificare la disponibilità e ad assegnarla;
l'autorizzazione veniva richiesta per mail alla casella istituzionale dell'ufficio comunicando dove si doveva andare, per quanti giorni gli serviva ecc.”; parimenti le email prodotte dalla ricorrente integrano esclusivamente comunicazioni di disponibilità o indisponibilità di autovetture aziendali richieste da dipendenti alla e-mail della struttura di riferimento.
Condividendosi a riguardo le argomentazioni della Corte di Appello secondo cui “La sua, come emerge dalle email allegate alla produzione di parte, era un'attività di mera ricezione e smistamento delle istanze, accompagnata dalla periodica trasmissione dei fogli viaggio (da altri redatti e sottoscritti) alla Direzione, dall'inoltro agli interessati delle istruzioni per il ritiro e consegna delle autovetture (anch'esse elaborate da soggetti diversi) e dall'occasionale verifica delle fatture emesse dalla società esterna deputata al lavaggio delle autovetture”(cfr. sent. n. 491/2025 del
24.4.2025).
Orbene, le superiori attività non esulano dal perimetro contrattuale, bensì sono sostanzialmente analoghe alla gestione della posta interna, potendo rientrare nell'ampia dizione di “altre attività di
” contemplata al punto 10 dell'allegato 3 all'Accoro per la fornitura dei servizi Parte_6 Pt_7 generali presso gli stabili di Direzione intercorso tra e HE, sottoscritto l'1.6.2017. CP_1 Parimenti, in relazione ai buoni pasto, il teste ha affermato “la ricorrente si occupava anche Tes_2 della consegna di buoni pasto, e delle altre attività che mi vengono lette. Fisicamente non era lei a portare i buoni pasto e le chiavi, c'erano , e che li consegnavano, non era adibita ad attività di fatica. (…) A.D.R. cap. Per_1 Per_2 Testimone_1
14 “il lavoro che svolgeva la ricorrente era un lavoro rutinario quindi faceva sempre la stessa cosa, per i buoni pasto la ricorrente si occupava insieme a o di ripartirli tra gli uffici (apriva il pacco, verificavano che in base alla Per_1 Per_2 lettera di accompagnamento ci fossero un certo numero di buste - non di buoni pasto, che si trovavano all'interno di ogni busta - le buste erano individuate per ufficio) poi predisponeva il pacco con tutti i buoni pasto che poi venivano consegnati al responsabile dell'ufficio che poi li ripartiva tra i dipendenti;
successivamente, forse nel 2020/21, questa attività si è esaurita perché il cartaceo è stato sostituito dal telematico;
(…) A.D.R. cap. 26 “come ho già spiegato i buoni pasto arrivavano e venivano smistati, l'eventuale mancata consegna o disguido non riguardava la ricorrente ma il responsabile dell'ufficio a cui erano stati consegnati;
c'erano degli uffici in cui però non c'era un responsabile ma 1- 2 dipendenti che se non ritiravano i buoni pasto, questi venivano poi custoditi in cassaforte, e una mail veniva inviata al dipendente in cui gli si comunicava che i suoi buoni pasto erano custoditi in cassaforte, la mail veniva inviata dal personale della cooperativa.
Se i buoni pasto rimanevano in giacenza per lungo tempo, mi facevo dare dagli esterni un elenco che poi comunicavo ai singoli dipendenti”; il teste ha dichiarato “si occupava dei buoni pasto: arrivava lo scatolone con i Testimone_1 buoni pasto e lei li divideva, faceva la spunta e poi appena erano pronti io e li consegnavamo, lei invece la maggior Per_2 parte delle volte rimaneva in ufficio”.
Tanto premesso non possono che ribadirsi, anche in relazione alla distribuzione dei buoni pasto, le considerazioni relative alla ricomprensione di tale attività nel perimetro contrattuale, atteso che lo smistamento, la consegna dei buoni pasto, l'eventuale rendicontazione di quelli non ritirati e la relativa custodia, sono riconducibili nell'alveo dei servizi oggetto dell'appalto, descritti nell'Allegato all'Accordo quadro, precisamente all'interno della “Gestione e consegna del materiale in arrivo”.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno