Articolo 2 della Legge 22 maggio 1939, n. 861
Articolo 1
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12 luglio 1939
Art. 2.

Il prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Casalvecchio Siculo e Santa Teresa di Riva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Entrata in vigore il 12 luglio 1939