CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2024, n. 9617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9617 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dei di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9617 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo confermava la responsabilità di PP PA per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen., così qualificando l'originaria contestazione inquadrata originariamente come tentata estorsione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., 629 cod. pen.) in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: i canoni mensili di locazione che PA aveva richiesto a US AZ facevano riferimento ad un contratto tra FA PP e GI Diego;
deceduto FA PP il versamento del canone veniva effettuato tramite bonifici in favore delle nipoti del defunto FA. Dato che PA era il cognato delle titolari del diritto di credito, la sua condotta non avrebbe potuto integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché il suo interesse non corrispondeva esattamente a quello oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico al titolare del diritto di credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è ammissibile in quanto non sorretto da alcun concreto interesse. 1.1. Il collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo: Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaría, Rv. 275953 - 02). 1.2. nel caso in esame il ricorrente instava per una qualificazione deteriore del fatto a lui contestato (estorsione invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni) senza indicare quale fosse il suo interesse alla nuova qualifica. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024 L'estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dei di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9617 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo confermava la responsabilità di PP PA per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen., così qualificando l'originaria contestazione inquadrata originariamente come tentata estorsione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., 629 cod. pen.) in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: i canoni mensili di locazione che PA aveva richiesto a US AZ facevano riferimento ad un contratto tra FA PP e GI Diego;
deceduto FA PP il versamento del canone veniva effettuato tramite bonifici in favore delle nipoti del defunto FA. Dato che PA era il cognato delle titolari del diritto di credito, la sua condotta non avrebbe potuto integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché il suo interesse non corrispondeva esattamente a quello oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico al titolare del diritto di credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è ammissibile in quanto non sorretto da alcun concreto interesse. 1.1. Il collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo: Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaría, Rv. 275953 - 02). 1.2. nel caso in esame il ricorrente instava per una qualificazione deteriore del fatto a lui contestato (estorsione invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni) senza indicare quale fosse il suo interesse alla nuova qualifica. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024 L'estensore Il Preside te