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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/07/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Giudice relatore
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 18 dell'anno 2025 depositato da:
Sig.ra (C.F. ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a TT (Sa) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tarullo;
RICORRENTE
nei confronti di: società P.IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
OP (SA) Contrada Frascinelle SNC, cap 84043,
RESISTENTE NON COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati ai sensi dell'art.40 comma 6 CCII in data 05.06.2025 a cura della cancelleria all'indirizzo pec della società resistente, la quale non si costituiva in giudizio;
2. La società debitrice deve essere considerata imprenditore commerciale per quanto si ricava dalla visura prodotta in atti e dalla natura dell'oggetto sociale, con costituzione del 12.04.17 ed attività svolta dal 27.12.2021 nel settore della “produzione e confezionamento, anche per conto terzi, enti pubblici e privati, nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei seguenti prodotti: biancheria da letto, da tavola ecc..”.
3. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria non si evince il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) CCII in quanto dalla documentazione depositata, in particolare dai bilanci dell'ultimo triennio presenti risultano:
- un attivo patrimoniale pari ad euro 470.035 nel 2021, euro
466.111 nel 2022 ed euro 457.518 nel 2023;
- debiti pari ad euro 1.144.866 nel 2021, euro 1.152.887 nel
2022 ed euro 1.152.534 nel 2023;
- ricavi (valore produzione) pari ad euro 259.658 conseguiti nel
2021.
L'onere circa il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, aderendo al principio di “prossimità della prova”, incombe sul debitore, quale fatto impeditivo all'accoglimento della domanda (vedi Cass. n.
30516/2018 e 24548/2016) e tuttavia questi, come già rilevato, non si è costituito, omettendo di fornire elementi di prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII per il periodo di riferimento mediante il deposito dei bilanci o con strumenti probatori alternativi.
4. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 28 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
5. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII in virtù di: atto di precetto per un importo di euro 41.379,98 oltre interessi, notificato in data 21.01.2025, con cui il ricorrente chiedeva il pagamento della somma sopra indicata in virtù del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 412/2024 - R.G. 1548/2021, resa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania in data
07.11.2024;
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera pertanto il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto la semplice somma precettata, al netto delle ulteriori posizioni debitorie emerse nel corso dell'istruttoria, risulta essere superiore agli euro 30.000,00 imposti come limite minimo di procedibilità;
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
− l'inadempimento nei confronti del ricorrente;
− l'infruttuosità dei tentativi di recupero del credito intrapresi dal ricorrente, in particolare attraverso pignoramento mobiliare (verbale del 17.02.2025) che ha avuto esito negativo;
− la presenza nell'ultimo biennio dei decreti ingiuntivi n.
121/2023 e n. 33/2024 emessi nei confronti della società debitrice, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del contenzioso civile;
− pendenza di ulteriori consistenti situazioni debitorie della società sia nei confronti di Agenzia delle Entrate, CP_1 con debiti tributari complessivamente riconosciuti pari ad euro 576.199,62 a fronte di n. 26 cartelle di pagamento, che nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con debiti contributivi accertati complessivamente pari ad euro 427.326,99, come si evince dalla documentazione pervenuta e depositata agli atti. Con riguardo al presupposto oggettivo dato dallo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, quanto sopra evidenziato è sufficiente per constatare la situazione d'impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare con mezzi normali le obbligazioni già scadute;
l'insolvenza in tal caso non è solo una temporanea e transitoria illiquidità ma acquisisce il carattere della irreversibilità non essendo in grado la società di adempiere ai suddetti debiti non disponendo di risorse economiche, patrimoniali, di credito bancario e commerciali, sufficienti a garantire un'utile ripresa dell'attività commerciale (Cassazione n°19611/2004).
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
P.IVA con sede legale in OP (SA) 84043, P.IVA_1
Contrada Frascinelle SNC,
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott.ssa Roberta Giglio
Curatore: dott. Giorgio Esposito
ORDINA al legale rappresentante della resistente di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. c) CCII;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al
Giudice delegato avverrà il giorno 27.11.2025 ore 10.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato
PDF;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. f), ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, le relative schede contabili, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
10.07.2025.
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Roberta Giglio dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Giudice relatore
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 18 dell'anno 2025 depositato da:
Sig.ra (C.F. ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a TT (Sa) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tarullo;
RICORRENTE
nei confronti di: società P.IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
OP (SA) Contrada Frascinelle SNC, cap 84043,
RESISTENTE NON COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati ai sensi dell'art.40 comma 6 CCII in data 05.06.2025 a cura della cancelleria all'indirizzo pec della società resistente, la quale non si costituiva in giudizio;
2. La società debitrice deve essere considerata imprenditore commerciale per quanto si ricava dalla visura prodotta in atti e dalla natura dell'oggetto sociale, con costituzione del 12.04.17 ed attività svolta dal 27.12.2021 nel settore della “produzione e confezionamento, anche per conto terzi, enti pubblici e privati, nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei seguenti prodotti: biancheria da letto, da tavola ecc..”.
3. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria non si evince il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) CCII in quanto dalla documentazione depositata, in particolare dai bilanci dell'ultimo triennio presenti risultano:
- un attivo patrimoniale pari ad euro 470.035 nel 2021, euro
466.111 nel 2022 ed euro 457.518 nel 2023;
- debiti pari ad euro 1.144.866 nel 2021, euro 1.152.887 nel
2022 ed euro 1.152.534 nel 2023;
- ricavi (valore produzione) pari ad euro 259.658 conseguiti nel
2021.
L'onere circa il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, aderendo al principio di “prossimità della prova”, incombe sul debitore, quale fatto impeditivo all'accoglimento della domanda (vedi Cass. n.
30516/2018 e 24548/2016) e tuttavia questi, come già rilevato, non si è costituito, omettendo di fornire elementi di prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII per il periodo di riferimento mediante il deposito dei bilanci o con strumenti probatori alternativi.
4. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 28 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
5. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII in virtù di: atto di precetto per un importo di euro 41.379,98 oltre interessi, notificato in data 21.01.2025, con cui il ricorrente chiedeva il pagamento della somma sopra indicata in virtù del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 412/2024 - R.G. 1548/2021, resa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania in data
07.11.2024;
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera pertanto il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto la semplice somma precettata, al netto delle ulteriori posizioni debitorie emerse nel corso dell'istruttoria, risulta essere superiore agli euro 30.000,00 imposti come limite minimo di procedibilità;
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
− l'inadempimento nei confronti del ricorrente;
− l'infruttuosità dei tentativi di recupero del credito intrapresi dal ricorrente, in particolare attraverso pignoramento mobiliare (verbale del 17.02.2025) che ha avuto esito negativo;
− la presenza nell'ultimo biennio dei decreti ingiuntivi n.
121/2023 e n. 33/2024 emessi nei confronti della società debitrice, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del contenzioso civile;
− pendenza di ulteriori consistenti situazioni debitorie della società sia nei confronti di Agenzia delle Entrate, CP_1 con debiti tributari complessivamente riconosciuti pari ad euro 576.199,62 a fronte di n. 26 cartelle di pagamento, che nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con debiti contributivi accertati complessivamente pari ad euro 427.326,99, come si evince dalla documentazione pervenuta e depositata agli atti. Con riguardo al presupposto oggettivo dato dallo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, quanto sopra evidenziato è sufficiente per constatare la situazione d'impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare con mezzi normali le obbligazioni già scadute;
l'insolvenza in tal caso non è solo una temporanea e transitoria illiquidità ma acquisisce il carattere della irreversibilità non essendo in grado la società di adempiere ai suddetti debiti non disponendo di risorse economiche, patrimoniali, di credito bancario e commerciali, sufficienti a garantire un'utile ripresa dell'attività commerciale (Cassazione n°19611/2004).
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
P.IVA con sede legale in OP (SA) 84043, P.IVA_1
Contrada Frascinelle SNC,
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott.ssa Roberta Giglio
Curatore: dott. Giorgio Esposito
ORDINA al legale rappresentante della resistente di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. c) CCII;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al
Giudice delegato avverrà il giorno 27.11.2025 ore 10.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato
PDF;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. f), ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, le relative schede contabili, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
10.07.2025.
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Roberta Giglio dott.ssa Elvira Bellantoni